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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 marzo 2021

Cassazione n. 28173/2021

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e, ORDIWNZA sul ricorso 2314-2019 proposco da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contzo [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 47d5/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/0/20l8 R.G.N. 3318/2016; udita la relazione della casa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2021 dal_ Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. n. 2314/2019 R.G. [OSCURATO:PERSONA] s L Con sentenza n. 4745 depositata il 24/10/2018 la Corte d'appello ai NapolP, in sede „ I l di rinvio a seguito di sentenza di annullamento n. 13775 dl 'Ò1 di questa Coi, -te,, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa lisede , e ;in accogymento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento' s intimato per perdita dell'appalto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r'.1, con lettera del s' 2.8.2006, con conseguente ordine di reintégrazione nel, Posto di lavoro e condanna risarcitoria ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 come novéllato dalla legge n s s 92 del 2012.

2. Questa Corte, con sentenza n. 13775 del 2016, ha ritenuto che'il giudice di ', appello aveva interpretato la volontà del datore di lavoro di cui alla cornunicazioné del 2 18.2006 alla lúce di un fatto (la mancata assunzione presso la società subentrante nell'apalto) non rientrante nella sua sfera di controllo, verificatoSi in 'epoca successiva, 1 non is prevedibile; ha osservato, inoltre, che il giudice di appello aveva interpretato 11 offerte provenienti dalla società Dussmann a settembre 2006 quali proposte di costkuzioné di un nuovo rapporto di lavoro (piuttosto che di prosecuzione del rapporto preqedente), i s is r s i omettendo di considerare come fatto pacifico la cessazione dell'appalto ove il [OSCURATO:PERSONA] s era stato impiegato (ciò che impediva di per sé il reimpiegosdehavoratore nel medesimo cantiere); ha, infine sottolineato che il giudice di appello non avreva esaminato il s , i contenuto sia delle proposte della società formulate 1'1119 9 il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (doctimenti , 10 e 11 prodotti dalla società) sia della deposizione, del teste Longo ffi fini'di stabilire se la cessazione del rapporto di lavoro era dovuta ad ,iniziativa del lavoratore ovvero del datore di lavoro.

3. La Corte territoriale, ritenuta pacifica la cessazione dell'appalto in cui era impegnato il [OSCURATO:PERSONA], ha preliminarmente rilevato che l'incontro intrattenuto tra datore di, lavoro e il sindacato dei lavoratori in data 1.8.2006 (concluso con ,i1 mancato ,accordo sul' passaggio diretto e immediato del personale presso la società subentrante nell'appalto) s dimostrava la piena conoscenza della società Dussmann della circostanza della manqata ,1 assunzione del lavoratore presso la società subentrante sin dal momento prI cedente s s l'elaborazione della lettera del 2.8.2006, che doveva, dunque; interpretarsi quale atto s di recesso datoriale (e non quale risoluzione consensuale ?del rapporto di lavOro);' esaminati, inoltre, come richiesto dalla sentenza di annullamento adottata da questa' s Corte, i documenti 10 e 11 prodotti dalla società nonché l ia deposiipne del teste Longo, I il giudice di merito ha escluso la sopravvenienza di un atto di revoca del icenziarnento i I ' i n. 2314/2019 R.G. e, altresì, l'offerta datoriale di una prosecuzione del rapporto di leVoro (quale ' adempimento dell'obbligo di repechage), rilevando la mera disponibilità della Dussrnann di ricostituire un nuovo rapporto di lavoro; la Corte distrettuale,ha, conseguentemente, ritenuto illegittimo il licenziamento, intimato per giustificato motivo oggettivo, per mancata ottemperanza all'obbligo di ricollocazione in altri cantieri (che risultavarho attivi in diverse località).

4. La società ha proposto, avverso tale sentenza, ricorso per icassazione affidato, 'a due' t i motivi.

Il lavoratore ha depositato controricorso. t [OSCURATO:PERSONA] ,

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia nullità deile ' 4ntenza per errpr i ! procedendo per mancata osservanza delle linee guida rindicate, della sentenze n., 13775/2016 (ex art.360, primo comma, n. 4, cod.prldc.civ.) gvendo, la Corte, territoriale, quale giudice di rinvio, omesso di valutare il fatto oggettivo del ia cessazione , dell'appalto presso il quale era occupato il sig. [OSCURATO:PERSONA], il fatto oggettivo dell'impossibilità di ri-adibire il lavoratore allo stesso cantiere, il fatto oggettivo della , condotta tenuta dal lavoratore successivamente alla' 'cessazione del rapporto, (icioè il uo rifiuto a riprendere servizio presso la società esponente pressò un altro appalto ito nella medesima provincia), tenuto altresì conto della sentenza della Corte di oCasazione n. 19552/2016 nella causa gemella concernente la società DuSsman e il lavdratore Caccioppoli; I '

2. Con il secondo motivo si deduce omesso esame di un fattOti,decisivo per il )giúdizio ovvero l'assolvimento dell'onere di repechage da parte della società Dussmanisulla base , I delle circostanze ammesse anche dalla Corte di appello di N,apoli (ex art. 36ft,, primo i. t , comma, n. 5, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale', rom ito una motiva'zione i contraddittoria e illogica nella misura in cui ha affermato che la societa avrebbe lofferto I un nuovo posto di lavoro al [OSCURATO:PERSONA] nel settembre 2006 salvo poi rile\(are che le soCietà l non ha fornito la prova dell'impossibilità di réimpiegare illlayoratòr. , 3.1 motivi di ricorso, che possono essere esa'mineti congiuntamente in quanto , , strettamente connessi, non sono fondati. i i t

3.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente afferrriato il principio - al o quale questo Collegio ritiene di ottemperare - secondo cui, in caso di ricorsd per cessazione avverso la pronuncia del giudice di rinvio per violazioné della precidente, , t i , I t n. 2314/2019 R.G. f statuizione di annullamento, il sindacato della Suprema Cortesi risolve nél contr,ollb dei poteri propri del suddetto giudice, poteri che, nell'ipotesi di rinvio per vizio di, motivazione, si estendono non solo alla libera valutazione dei fatti già aécértatii, ma ' anche alla indagine su altri fatti, con il solo limite del divieto di fo'ndare la decisione sugli stessi elementi già censurati del provvedimento impugnato e con la Oreclusior\é rispetto ai fatti che ,il principio di diritto eventualmente enunciato priesuppone Come pacifici o , accertati definitivamente (sentenza 3 settembre 2020, n'. 18303). 1, , , In particolare, in caso di cassazione con rinvio per vizio di motivazione (da sqlo o' cumulato con il vizio di violazione di legge), il giudice del rinvio non solo OLIÒ valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagate ' su altri fatti,, ai fini ,di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di, quella cassata, mantenendo tutte le facoltà che competevano' originarianiente,a1 giudice del rinvio quale giudice di merito, relativamente ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza oggetto di annullamento, , con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento impugnato ritenuti illogici ed eliminando, ' a seconda le casi, le contraddizioni ed i difetti argomentativi riscontrati (tra pen. 20 febbraio , 2018, n. 11641; Cass. civ. 29 maggio 2014, n. 12102; Cass. civ. febbraio 2018; n. , 2652). , t I Invero , nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento iper vizio di motivazione, ii giudice di merito non è vincolato nè condizionato da eVentuali valutazioni in fatto, formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, sp,ettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto 'risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Cass. , pen. 4 marzo 2020, n. 8733 cit.). r, L'efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio oper,a soltanto Con riferimento ai fatti che il principio di diritto enunciato presuppone come padifici b come già accertati definitivamente in sede di merito. '

3.2. Nel caso di specie, la Corte di appello, in sede di rinvio e con riguardd alla qualificazione dell'atto di cessazione del rapporto di laVqro tra ia società DusIsnian e il lavoratore, ha riesaminato la comunicazione inoltrata il 2.8.2006 dalla societalalla luce , degli avvenimenti intercorsi il giorno precedente presso la ,ProVincia di Napoli' (U,fficio vertenze collettive) ove l'offerta di costituzione di un rapporrtp di lavoro con la, sc ,tietà, t n. 2314/2019 R.G. subentrante nell'appalto (Splendente) era stata rifiutata dalle organilzzaztigni sindàcali' in quanto avente modalità orarie differenti dall'impiegp intratteputó cOn la società I perdente l'appalto.

Ha, inoltre, esaminato - come richiesto ,dalla cassazione con trinvio - i documenti 10 e 11 prodotti dalla società Dussmann e la deposizione del teste Longo, giungendo a ritenere intercorso un atto di licenziamento del [OSCURATO:PERSONA] eli guccessive offerte di ricostituzione ex novo di un rapporto di lavoro, non semplicemente sulla bbse dell'elemento decisivo "dell'inserimento presso una nuova ,sede" bensì àlla 'luce di ulteribri elementi quali il tenore lessicale delle lettere inviate dalla Dugsmann (1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 27.10.2006) al [OSCURATO:PERSONA], la disamina della deposizione del teste Longo, da ciò traendo la conclusione che (considerata l'avvenuta corn;unicazione, con lèttera del 2.8.2006, di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo) ià gocietà hon aveva , revocato l'atto di recesso, non avendo proposto una reintegrazione nel postoi di, , lavoro i ma attendendo l'istanza di riammissione in servizio da 'parte del lavoratore.

Né ,aPpare , incoerente e contraddittoria la ritenuta inottemperanza all'obbligo di' rebechage; àvendo , ritenuto, la Corte distrettuale, che "l'offerta verbale formulata" dalla tsocietàtl nel settembre e nell'ottobre 2006 non indicava né sede di lavoroil né riconoscitnento , dell'anzianità pregressa e dell'inquadramento già posseduto né mansioni t da attribuire.

Ne deriva che, nella specie, la Corte distrettuale si 'è uniformata al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite innanzi citate, potendo, nel rispetto dei t suindicati non solo riesaminare i fatti già oggetto di discussione nelle precedenti 'fasi„processuali non presupposti dal principio di diritto, ma fare, altresì, riferimento a fatti ultériOri.

Questo tipo di valutazione, ampia e approfondita, era t propr Lio quella chet sii chieideva nella sentenza rescindente, in relazione all'indagine sulla volon' 'tà del datore lvoro espressa sia nella comunicazione del 2.8.2006 (ricostruita meditante il filtro degli , avvenimenti accaduti il giorno precedente in sede di confronto tra datore di' làvoro e , sindacati dei lavoratori, che ha dimostrato "profili Chi distorsione tra dichiaralzione espressa e realtà sostanziale idonei ad alterare completamente lo spettro volontaristico e che consentono di qualificare la volontà della Dussmann come undateralménte dismissiva", pag. 7 della sentenza impugnata) sia nelle icornunlica2ioni del settembre- ' , ottobre 2006 (interpretate alla luce del tenore testuale e della deposizlone'resa dai teste Longo, pagg. 8 e 9).

Il richiamo ,della "causa gemella" decisa da questa Corte congen,teriza n. 1052 tdel ' 2016, pur se ovviamente non vincolante, non è nemmeno dirimente, posto che -seppur concernente un altro lavoratore impegnato, dalla stessa società Dussmann, nell'àppalto n. 2314/2019 R.G. vinto dalla subentrante società Splendente - ha avuto ad oggetto éircostanze 'cii, fatto, parzialmente diverse (in specie, una comunicazione t i del tore di lavbrd in !data i successiva rispetto a quella indirizzata al [OSCURATO:PERSONA], e dunque teniporalmente più lontana dall'incontro dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con le organizzazioni sindacali, a seguitò del qua , , ie - cOme emerge dalla stessa sentenza impugnata - sono sopravvenute offerte 'di la\/oCò l idalla , Splendente). t i l l I I I l l

4. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite sono regolate secciRdo l criperio della soccombenza dettato dall'art. 91 cod.proc.civ. ,i , I i

5. Sussistono i presupposti processuali per il versamentd, da parte delLritorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato prevliso clal'd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - pe'r il ricorso, a norma ,t del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al padam,ento delle Ispese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi He!in euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed aocesori di legge., t s Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 11 del 2002, dà attb della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrehte, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e, ORDIWNZA sul ricorso 2314-2019 proposco da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contzo [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 47d5/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/0/20l8 R.G.N. 3318/2016; udita la relazione della casa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2021 dal_ Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. n. 2314/2019 R.G. [OSCURATO:PERSONA] s L Con sentenza n. 4745 depositata il 24/10/2018 la Corte d'appello ai NapolP, in sede „ I l di rinvio a seguito di sentenza di annullamento n. 13775 dl 'Ò1 di questa Coi, -te,, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa lisede , e ;in accogymento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento' s intimato per perdita dell'appalto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r'.1, con lettera del s' 2.8.2006, con conseguente ordine di reintégrazione nel, Posto di lavoro e condanna risarcitoria ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 come novéllato dalla legge n s s 92 del 2012. 2. Questa Corte, con sentenza n. 13775 del 2016, ha ritenuto che'il giudice di ', appello aveva interpretato la volontà del datore di lavoro di cui alla cornunicazioné del 2 18.2006 alla lúce di un fatto (la mancata assunzione presso la società subentrante nell'apalto) non rientrante nella sua sfera di controllo, verificatoSi in 'epoca successiva, 1 non is prevedibile; ha osservato, inoltre, che il giudice di appello aveva interpretato 11 offerte provenienti dalla società Dussmann a settembre 2006 quali proposte di costkuzioné di un nuovo rapporto di lavoro (piuttosto che di prosecuzione del rapporto preqedente), i s is r s i omettendo di considerare come fatto pacifico la cessazione dell'appalto ove il [OSCURATO:PERSONA] s era stato impiegato (ciò che impediva di per sé il reimpiegosdehavoratore nel medesimo cantiere); ha, infine sottolineato che il giudice di appello non avreva esaminato il s , i contenuto sia delle proposte della società formulate 1'1119 9 il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (doctimenti , 10 e 11 prodotti dalla società) sia della deposizione, del teste Longo ffi fini'di stabilire se la cessazione del rapporto di lavoro era dovuta ad ,iniziativa del lavoratore ovvero del datore di lavoro. 3. La Corte territoriale, ritenuta pacifica la cessazione dell'appalto in cui era impegnato il [OSCURATO:PERSONA], ha preliminarmente rilevato che l'incontro intrattenuto tra datore di, lavoro e il sindacato dei lavoratori in data 1.8.2006 (concluso con ,i1 mancato ,accordo sul' passaggio diretto e immediato del personale presso la società subentrante nell'appalto) s dimostrava la piena conoscenza della società Dussmann della circostanza della manqata ,1 assunzione del lavoratore presso la società subentrante sin dal momento prI cedente s s l'elaborazione della lettera del 2.8.2006, che doveva, dunque; interpretarsi quale atto s di recesso datoriale (e non quale risoluzione consensuale ?del rapporto di lavOro);' esaminati, inoltre, come richiesto dalla sentenza di annullamento adottata da questa' s Corte, i documenti 10 e 11 prodotti dalla società nonché l ia deposiipne del teste Longo, I il giudice di merito ha escluso la sopravvenienza di un atto di revoca del icenziarnento i I ' i n. 2314/2019 R.G. e, altresì, l'offerta datoriale di una prosecuzione del rapporto di leVoro (quale ' adempimento dell'obbligo di repechage), rilevando la mera disponibilità della Dussrnann di ricostituire un nuovo rapporto di lavoro; la Corte distrettuale,ha, conseguentemente, ritenuto illegittimo il licenziamento, intimato per giustificato motivo oggettivo, per mancata ottemperanza all'obbligo di ricollocazione in altri cantieri (che risultavarho attivi in diverse località). 4. La società ha proposto, avverso tale sentenza, ricorso per icassazione affidato, 'a due' t i motivi. Il lavoratore ha depositato controricorso. t [OSCURATO:PERSONA] , 1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia nullità deile ' 4ntenza per errpr i ! procedendo per mancata osservanza delle linee guida rindicate, della sentenze n., 13775/2016 (ex art.360, primo comma, n. 4, cod.prldc.civ.) gvendo, la Corte, territoriale, quale giudice di rinvio, omesso di valutare il fatto oggettivo del ia cessazione , dell'appalto presso il quale era occupato il sig. [OSCURATO:PERSONA], il fatto oggettivo dell'impossibilità di ri-adibire il lavoratore allo stesso cantiere, il fatto oggettivo della , condotta tenuta dal lavoratore successivamente alla' 'cessazione del rapporto, (icioè il uo rifiuto a riprendere servizio presso la società esponente pressò un altro appalto ito nella medesima provincia), tenuto altresì conto della sentenza della Corte di oCasazione n. 19552/2016 nella causa gemella concernente la società DuSsman e il lavdratore Caccioppoli; I ' 2. Con il secondo motivo si deduce omesso esame di un fattOti,decisivo per il )giúdizio ovvero l'assolvimento dell'onere di repechage da parte della società Dussmanisulla base , I delle circostanze ammesse anche dalla Corte di appello di N,apoli (ex art. 36ft,, primo i. t , comma, n. 5, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale', rom ito una motiva'zione i contraddittoria e illogica nella misura in cui ha affermato che la societa avrebbe lofferto I un nuovo posto di lavoro al [OSCURATO:PERSONA] nel settembre 2006 salvo poi rile\(are che le soCietà l non ha fornito la prova dell'impossibilità di réimpiegare illlayoratòr. , 3.1 motivi di ricorso, che possono essere esa'mineti congiuntamente in quanto , , strettamente connessi, non sono fondati. i i t 3.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente afferrriato il principio - al o quale questo Collegio ritiene di ottemperare - secondo cui, in caso di ricorsd per cessazione avverso la pronuncia del giudice di rinvio per violazioné della precidente, , t i , I t n. 2314/2019 R.G. f statuizione di annullamento, il sindacato della Suprema Cortesi risolve nél contr,ollb dei poteri propri del suddetto giudice, poteri che, nell'ipotesi di rinvio per vizio di, motivazione, si estendono non solo alla libera valutazione dei fatti già aécértatii, ma ' anche alla indagine su altri fatti, con il solo limite del divieto di fo'ndare la decisione sugli stessi elementi già censurati del provvedimento impugnato e con la Oreclusior\é rispetto ai fatti che ,il principio di diritto eventualmente enunciato priesuppone Come pacifici o , accertati definitivamente (sentenza 3 settembre 2020, n'. 18303). 1, , , In particolare, in caso di cassazione con rinvio per vizio di motivazione (da sqlo o' cumulato con il vizio di violazione di legge), il giudice del rinvio non solo OLIÒ valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagate ' su altri fatti,, ai fini ,di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di, quella cassata, mantenendo tutte le facoltà che competevano' originarianiente,a1 giudice del rinvio quale giudice di merito, relativamente ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza oggetto di annullamento, , con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento impugnato ritenuti illogici ed eliminando, ' a seconda le casi, le contraddizioni ed i difetti argomentativi riscontrati (tra pen. 20 febbraio , 2018, n. 11641; Cass. civ. 29 maggio 2014, n. 12102; Cass. civ. febbraio 2018; n. , 2652). , t I Invero , nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento iper vizio di motivazione, ii giudice di merito non è vincolato nè condizionato da eVentuali valutazioni in fatto, formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, sp,ettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto 'risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Cass. , pen. 4 marzo 2020, n. 8733 cit.). r, L'efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio oper,a soltanto Con riferimento ai fatti che il principio di diritto enunciato presuppone come padifici b come già accertati definitivamente in sede di merito. ' 3.2. Nel caso di specie, la Corte di appello, in sede di rinvio e con riguardd alla qualificazione dell'atto di cessazione del rapporto di laVqro tra ia società DusIsnian e il lavoratore, ha riesaminato la comunicazione inoltrata il 2.8.2006 dalla societalalla luce , degli avvenimenti intercorsi il giorno precedente presso la ,ProVincia di Napoli' (U,fficio vertenze collettive) ove l'offerta di costituzione di un rapporrtp di lavoro con la, sc ,tietà, t n. 2314/2019 R.G. subentrante nell'appalto (Splendente) era stata rifiutata dalle organilzzaztigni sindàcali' in quanto avente modalità orarie differenti dall'impiegp intratteputó cOn la società I perdente l'appalto. Ha, inoltre, esaminato - come richiesto ,dalla cassazione con trinvio - i documenti 10 e 11 prodotti dalla società Dussmann e la deposizione del teste Longo, giungendo a ritenere intercorso un atto di licenziamento del [OSCURATO:PERSONA] eli guccessive offerte di ricostituzione ex novo di un rapporto di lavoro, non semplicemente sulla bbse dell'elemento decisivo "dell'inserimento presso una nuova ,sede" bensì àlla 'luce di ulteribri elementi quali il tenore lessicale delle lettere inviate dalla Dugsmann (1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 27.10.2006) al [OSCURATO:PERSONA], la disamina della deposizione del teste Longo, da ciò traendo la conclusione che (considerata l'avvenuta corn;unicazione, con lèttera del 2.8.2006, di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo) ià gocietà hon aveva , revocato l'atto di recesso, non avendo proposto una reintegrazione nel postoi di, , lavoro i ma attendendo l'istanza di riammissione in servizio da 'parte del lavoratore. Né ,aPpare , incoerente e contraddittoria la ritenuta inottemperanza all'obbligo di' rebechage; àvendo , ritenuto, la Corte distrettuale, che "l'offerta verbale formulata" dalla tsocietàtl nel settembre e nell'ottobre 2006 non indicava né sede di lavoroil né riconoscitnento , dell'anzianità pregressa e dell'inquadramento già posseduto né mansioni t da attribuire. Ne deriva che, nella specie, la Corte distrettuale si 'è uniformata al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite innanzi citate, potendo, nel rispetto dei t suindicati non solo riesaminare i fatti già oggetto di discussione nelle precedenti 'fasi„processuali non presupposti dal principio di diritto, ma fare, altresì, riferimento a fatti ultériOri. Questo tipo di valutazione, ampia e approfondita, era t propr Lio quella chet sii chieideva nella sentenza rescindente, in relazione all'indagine sulla volon' 'tà del datore lvoro espressa sia nella comunicazione del 2.8.2006 (ricostruita meditante il filtro degli , avvenimenti accaduti il giorno precedente in sede di confronto tra datore di' làvoro e , sindacati dei lavoratori, che ha dimostrato "profili Chi distorsione tra dichiaralzione espressa e realtà sostanziale idonei ad alterare completamente lo spettro volontaristico e che consentono di qualificare la volontà della Dussmann come undateralménte dismissiva", pag. 7 della sentenza impugnata) sia nelle icornunlica2ioni del settembre- ' , ottobre 2006 (interpretate alla luce del tenore testuale e della deposizlone'resa dai teste Longo, pagg. 8 e 9). Il richiamo ,della "causa gemella" decisa da questa Corte congen,teriza n. 1052 tdel ' 2016, pur se ovviamente non vincolante, non è nemmeno dirimente, posto che -seppur concernente un altro lavoratore impegnato, dalla stessa società Dussmann, nell'àppalto n. 2314/2019 R.G. vinto dalla subentrante società Splendente - ha avuto ad oggetto éircostanze 'cii, fatto, parzialmente diverse (in specie, una comunicazione t i del tore di lavbrd in !data i successiva rispetto a quella indirizzata al [OSCURATO:PERSONA], e dunque teniporalmente più lontana dall'incontro dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con le organizzazioni sindacali, a seguitò del qua , , ie - cOme emerge dalla stessa sentenza impugnata - sono sopravvenute offerte 'di la\/oCò l idalla , Splendente). t i l l I I I l l 4. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite sono regolate secciRdo l criperio della soccombenza dettato dall'art. 91 cod.proc.civ. ,i , I i 5. Sussistono i presupposti processuali per il versamentd, da parte delLritorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato prevliso clal'd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - pe'r il ricorso, a norma ,t del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al padam,ento delle Ispese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi He!in euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed aocesori di legge., t s Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 11 del 2002, dà attb della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrehte, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
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