CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 16392/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Napoli confermava la decisione impugnata, con cui trarreGelsomina [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di due mesi e venti giorni di arresto, per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.gs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a [OSCURATO:PERSONA] del Greco il 18 luglio 2022. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso in esame, postulando indinnostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo della formulazione del giudizio di responsabilità dell'imputata, che risulta effettata dalla Corte di appello di Napoli nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). [OSCURATO:PERSONA] che il compendio probatorio impone di ritenere provata la condotta illecita ascritta a [OSCURATO:PERSONA], che, senza alcun giustificato motivo, ometteva di versare la cauzione dell'importo di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende entro il termine di quindici giorni dalla notifica del decreto applicativo della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno applicata alla ricorrente dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con decreto del 2 luglio 2022. [OSCURATO:PERSONA] che non risulta che la prevenuta abbia mai attivato gli strumenti, previsti dall'art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011, finalizzati a richiedere una dilazione o una riduzione del pagamento della cauzione impostagli del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], limitandosi, come evidenziato a pagina 4 della decisione censurata, a «invocare la propria impossidenza [...]» in termini generici. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichi P.Q.M, AG 026 '''.