CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 maggio 2024
Cassazione n. 25921/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di URBINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 febbraio 2023, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Urbino ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 589 bis cod. pen. commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] che fu investita il 12 settembre 2020 a Fermignano da un autocarro condotto dall'imputato. Il trattamento sanzionatorio è stato determinato partendo dalla pena base di anni due di reclusione, ridotta ad anni uno di reclusione per applicazione dell'attenuante di cui all'art. 589, comma 7, cod. pen., ridotta a mesi nove di reclusione ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., ulteriormente ridotta per la scelta del rito. Nel compiere le proprie valutazioni sull'applicazione delle circostanze e sulla congruità della pena, il Tribunale ha dato atto che, da una dichiarazione allegata alla richiesta di applicazione della pena, risultava il risarcimento del danno. 2. Contro la sentenza, le parti civili costituite hanno proposto appello per mezzo del difensore munito di procura speciale. Il difensore si duole: - col primo motivo, della qualificazione giuridica del fatto; lamenta, in particolare, che sia stata applicata l'attenuante di cui all'art. 589, comma 7 cod. strada e sia stato ritenuto sussistente il concorso di colpa della vittima; - col secondo motivo che il Tribunale abbia dato atto del risarcimento del danno che, invece, non è integralmente avvenuto avendo le parti civili accettato una somma di C 87.000,00 ciascuno (versata loro dalla compagnia con la quale era assicurato il furgone condotto dall'imputato) a titolo di acconto sul maggior danno patito. 3. In ragione della inappellabilità della sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., la Corte di Appello di Ancona ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione. 4. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Nello stesso senso ha concluso il difensore dell'imputato con memora del 9 maggio 2024. 5. Gli appelli proposti dalle parti civili, pur qualificati come ricorsi ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., sono inammissibili alla luce del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione fissato dall'art. 568 cod. proc. pen.6. L'art. 576 c.p.p. limita il potere di impugnazione della parte civile ai capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, alla sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. In applicazione di questo principio, in più occasioni, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto inammissibili ricorsi proposti dalle parti civili contro sentenze di applicazione della pena con i quali era stata dedotta l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l'erronea valutazione di circostanze (Sez. 4, n. 32205 del 21/10/2020, Rizzi, Rv. 280051; Sez. 3, n. 5860 del 12/10/2011, C., Rv. 252120; Sez. 2, n. 12613 del 08/10/1999, Tonani, Rv. 214409). 7. Per quanto riguarda il secondo motivo, a quanto già esposto si deve aggiungere: - che, ai sensi dell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., con la sentenza di applicazione della pena il giudice non deve decidere sulla domanda della parte civile e, in questo caso, non si applica neppure l'art. 75, comma 3, cod. proc. peri. sicché l'azione civile di danno resta del tutto autonoma rispetto al giudizio penale; - che, ai sensi dell'art. 445, comma 1 bis, cod. proc. pen., la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili; - che, peraltro, il Tribunale non ha applicato l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., ma solo le attenuanti generiche e dunque non ha affermato che il danno fosse stato integralmente risarcito. 8. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico di ciascuno di loro, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 30 maggio 2