CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 51282/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/07%1991 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; sentite le conclusioni del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], che, dopo breve discussione, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 22/6/2023 confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per inosservanza della legge penale con riferimento al ritenuto concorso nel delitto di estorsione tentata. Rileva la difesa che l'ordinanza impugnata non tiene conto delle dichiarazioni della persona offesa, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], da cui emergerebbe che l'odierno ricorrente - quando si rivolse al Passarelli per fissare l'appuntamento con il Maio - non ebbe a nascondere il motivo dell'incontro di [OSCURATO:PERSONA] con il legale; che, inoltre, è rimasta mera petizione di principio l'affermazione secondo la quale il Barbaro avrebbe spalleggiato il Nirta, rafforzandone il proposito criminoso, sol che si consideri che nel corso dell'incontro il primo rimase silente e cercò di rabbonire il secondo nel momento in cui si scagliò contro il legale; che, anche con riferimento all'elemento soggettivo del reato, la motivazione risulta frutto di un dato congetturale. 2.1 Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen. Osserva che si è in presenza di una omessa motivazione circa il riflesso di natura soggettiva del presunto metodo mafioso nei confronti dell'odierno ricorrente, specie tenuto conto del comportamento silente tenuto nel corso dell'incontro. 2.2 Con il terzo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Evidenzia che, anche in punto di esigenze cautelari, la motivazione appare frutto di mera congettura, posto che non si indicano gli elementi dai quali evincere l'inserimento del ricorrente in contesti di stampo mafioso; che, con riferimento alla irreperibilità, cessata con la costituzione del Barbaro, non si indicano elementi sintomatici della volontaria sottrazione alla esecuzione della misura cautelare. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo è aspecifico. Se è vero che il Barbaro non nascose l'identità del soggetto per il quale aveva chiesto di fissare l'appuntamento per il Nirta, è altrettanto vero che la difesa non indica se, all'esito della prova di resistenza, gli altri elementi valutati a carico dell'imputato fossero sufficienti o meno a respingere la doglianza in tema di responsabilità concorsuale. In altri termini, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'errore di valutazione di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova erroneamente valutati diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. Nel caso oggetto di scrutinio, a seguito della prova di resistenza, ritiene il Collegio che, ai fini del riconoscimento della responsabilità del ricorrente, la questione relativa all'aver palesato o meno l'identità del soggetto che voleva incontrare l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non risulta determinante, in quanto la Corte territoriale ha a evidenziato come l'odierno indagato si fosse dapprima attivato per organizzare l'incontro ed avesse poi presenziato alla intimidazione portata dal Nirta alla persona offesa, senza dissociarsi o almeno allontanarsi, in tal modo rafforzandone il proposito criminoso. Quanto al profilo soggettivo, il motivo solo in apparenza si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata, che mette in rilievo, innanzitutto, i) le modalità con cui fissato l'appuntamento: il Barbaro, pur potendo ricorrere al padre, che era cliente dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si rivolgeva ad un conoscente, tale [OSCURATO:PERSONA], al fine di tener fuori dalla vicenda che sapeva essere illecita il genitore e, in secondo luogo, il) gli strettissimi rapporti, affettivi e fiduciari, esistenti tra il Barbaro ed il Nirta, che portano ad escludere che quest'ultimo potesse coinvolgere il nipote acquisito in una azione criminosa, potenzialmente foriera di gravi conseguenze, senza metterlo al corrente dello scopo della visita al legale. Ed invero, si limita ad affermare che si tratta di dati congetturali, senza tuttavia sottoporli a critica argomentata, se non da un punto di vista astratto. Ebbene, sul punto, la difesa si limita ad affermare che si tratti di mere congetture, ignorando, dunque, la sostanza della motivazione, che ha evidenziato l'incongruità delle modalità con cui fu chiesto il contatto con il legale e lo stretto rapporto di fiducia esistente tra il Barbari ed il Nirta, che prescindono dal mero rapporto di parentela, di per se solo del tutto neutro. 1.2 Anche il secondo motivo - con cui si eccepisce l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 416-bis cod. pen. - è del tutto aspecifico, tenuto conto che i giudici del riesame si soffermano diffusamente sulla condotta minacciosa e violenta tenuta dal Nirta nel corso dell'incontro, evocativa del sodalizio di 'ndrangheta da lui stesso capeggiato («ma tu hai capito chi sono realmente io», affermava alle resistenze mostrate dalla persona offesa alla richiesta estorsiva, per poi passare a proferire minacce di morte), circostanza questa pienamente percepita dal Maio, che ben conosceva la caratura criminale dell'interlocutore e la sua posizione apicale all'interno del panorama della criminalità organizzata di quell'area geografica, come si evince dalle conversazioni captate successivamente alla visita ricevuta. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236945 - 01). 1.3 Il terzo motivo è inammissibile perché generico, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Il Tribunale del riesame ha desunto la sussistenza delle esigenze cautelari dalla condivisione da parte dell'odierno ricorrente di logiche criminali, tipiche dei sodalizi 'ndranghetistici, come la partecipazione al tentativo di estorsione per cui procede dimostra e dalla assenza di elementi idonei a superare la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., oltre che sulla irreperibilità a seguito dell'ordinanza custodiale emessa da giudice incompetente, conclusasi con la costituzione solo in seguito all'emissione dell'ordinanza che disponeva la misura cautelare degli arresti donniciliari. A fronte di siffatto percorso logico argomentativo, la doglianza si limita ad una mera asserzione, senza esplicitarne le ragioni sottese. Orbene, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, anche al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sezione 6, n. 39247 del 12/7/2013, Tartaglione, Rv. 257434 - 01; Sezione 6, n. 1770 del 18/12/2012, Lombardo, Rv. 254204 - 01). Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01). L'indeterminatezza e la genericità del motivo lo condannano di conseguenza alla inammissibilità. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle f. spese processuali e della somma di euro