Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 07647/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro meramente riproduttive di censure che la sentenza impugnata ha rigettato con una valutazione di merito non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - avendo la Corte di merito ribadito la destinazione allo spaccio dello stupefacente sequestrato sulla base sia dell'elevato numero di dosi ricavabili, 120 per la marijuana e 2.004 per l'hashish, sia delle precarie condizioni economiche dell'imputato, incompatibili con un acquisto per uso esclusivamente personale (cfr. p. 5 della sentenza impugnata); rilevato che il secondo motivo, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, è inammissibile, avendo la Corte di merito ribadito la congruità della pena, superiore al minimo ma inferiore al medio edittale, valutando, in maniera assai analitica e puntuale (cfr. p. 8 della sentenza impugnata), gli indici ex art. 133 cod. pen., quali le modalità esecutive della condotta, l'elevata grado di purezza dello stupefacente, l'intensità del dolo e i precedenti specifici di cui è gravato l'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro meramente riproduttive di censure che la sentenza impugnata ha rigettato con una valutazione di merito non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - avendo la Corte di merito ribadito la destinazione allo spaccio dello stupefacente sequestrato sulla base sia dell'elevato numero di dosi ricavabili, 120 per la marijuana e 2.004 per l'hashish, sia delle precarie condizioni economiche dell'imputato, incompatibili con un acquisto per uso esclusivamente personale (cfr. p. 5 della sentenza impugnata); rilevato che il secondo motivo, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, è inammissibile, avendo la Corte di merito ribadito la congruità della pena, superiore al minimo ma inferiore al medio edittale, valutando, in maniera assai analitica e puntuale (cfr. p. 8 della sentenza impugnata), gli indici ex art. 133 cod. pen., quali le modalità esecutive della condotta, l'elevata grado di purezza dello stupefacente, l'intensità del dolo e i precedenti specifici di cui è gravato l'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024
Sentenza Cassazione n. 07647/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris