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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022

Cassazione n. 04013/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 22 novembre 2021, dichiarava. inammissibile l'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia, in data 30 aprile 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermando così la condanna in relazione a , reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura per violazione di legge e vizio d motivazione la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, risulta manifestamente infondato, in quanto, anche a voler accogliere le generiche deduziorr difensive, dalla lettura della sentenza di primo grado emerge come il tribunale abbia ampiamente analizzato le questioni prospettate nell'atto di appello, sia in punto d' responsabilità, sia sotto il profilo sanzionatorio; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de, ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 22 novembre 2021, dichiarava. inammissibile l'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia, in data 30 aprile 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermando così la condanna in relazione a , reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura per violazione di legge e vizio d motivazione la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, risulta manifestamente infondato, in quanto, anche a voler accogliere le generiche deduziorr difensive, dalla lettura della sentenza di primo grado emerge come il tribunale abbia ampiamente analizzato le questioni prospettate nell'atto di appello, sia in punto d' responsabilità, sia sotto il profilo sanzionatorio; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de, ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte
Sentenza Cassazione n. 04013/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris