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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 marzo 2026

Cassazione n. 12954/2026

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no [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 14/11/2025 del Tribunale di CataniaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Con sentenza del 14 novembre 2025, pronunciandosi in sede di udienzadi comparizione predibattimentale ex art. 544-bis cod. proc. pen., il Tribunale diCatania ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di SalvatoreCappuccinello Montagno in ordine al reato di furto di energia elettrica, perché,esclusa la contestata aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblicoservizio (art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.), l’azione penale non potevaessere iniziata per difetto di querela.2.

Avverso l’indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione ilProcuratore generale presso la Corte di appello di Catania, denunciandol’inosservanza dell’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. e deducendo che lariconducibilità dell’energia elettrica al novero delle cose destinate a pubblicoservizio sarebbe stata tale da integrare l’aggravante contestata e da rendere ilreato procedibile di ufficio.3.

Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Cataniava qualificato come appello.La sentenza impugnata, di non luogo a procedere, è stata emessa, in esitoa udienza di comparizione predibattimentale, ai sensi dell’art. 554-bis cod. proc.pen., che prevede che «se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 553,sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non dovevaessere iniziata o non deve essere proseguita […] il giudice pronuncia sentenza dinon luogo a procedere».L’art.554-quater cod. proc. pen. prevede, a sua volta, che sulla sentenza dinon luogo a procedere di cui a art. 554-ter cod. proc. pen. la parte pubblica puòproporre appello, fatta eccezione per reati puniti con la sola pena pecuniaria o conpena alternativa (le cui sentenze pertanto saranno solo ricorribili per cassazione eper tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen.).Questa Corte si è già espressa al riguardo affermando che la sentenza dinon luogo a procedere emessa, ex art. 554-ter cod. proc. pen., in esito all'udienzadi comparizione predibattimentale non è impugnabile con ricorso immediato percassazione, poiché tale mezzo di impugnazione può essere proposto, a normadell'art. 569, cod. proc. pen., solo avverso la sentenza che definisce nel merito ilprimo grado di giudizio ovvero contro altre tipologie di decisione espressamentepreviste e rilevando che, in caso di erronea proposizione di ricorso immediato percassazione, l'impugnazione deve essere qualificata come appello (Sez. 5, n. 6068del 11/12/2025, dep. 2026, Galati, Rv. 289327 - 01).4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'impugnazione deve essereriqualificata come appello, facendo ricorso al potere officioso riconosciuto allaCorte dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., e gli atti devono essere trasmessialla Corte di appello di Catania perché proceda al relativo giudizio.

P.Q.MQualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte diappello di Catania per il giudizio di appello.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
no [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 14/11/2025 del Tribunale di CataniaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Con sentenza del 14 novembre 2025, pronunciandosi in sede di udienzadi comparizione predibattimentale ex art. 544-bis cod. proc. pen., il Tribunale diCatania ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di SalvatoreCappuccinello Montagno in ordine al reato di furto di energia elettrica, perché,esclusa la contestata aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblicoservizio (art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.), l’azione penale non potevaessere iniziata per difetto di querela.2. Avverso l’indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione ilProcuratore generale presso la Corte di appello di Catania, denunciandol’inosservanza dell’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. e deducendo che lariconducibilità dell’energia elettrica al novero delle cose destinate a pubblicoservizio sarebbe stata tale da integrare l’aggravante contestata e da rendere ilreato procedibile di ufficio.3. Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Cataniava qualificato come appello.La sentenza impugnata, di non luogo a procedere, è stata emessa, in esitoa udienza di comparizione predibattimentale, ai sensi dell’art. 554-bis cod. proc.pen., che prevede che «se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 553,sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non dovevaessere iniziata o non deve essere proseguita […] il giudice pronuncia sentenza dinon luogo a procedere».L’art.554-quater cod. proc. pen. prevede, a sua volta, che sulla sentenza dinon luogo a procedere di cui a art. 554-ter cod. proc. pen. la parte pubblica puòproporre appello, fatta eccezione per reati puniti con la sola pena pecuniaria o conpena alternativa (le cui sentenze pertanto saranno solo ricorribili per cassazione eper tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen.).Questa Corte si è già espressa al riguardo affermando che la sentenza dinon luogo a procedere emessa, ex art. 554-ter cod. proc. pen., in esito all'udienzadi comparizione predibattimentale non è impugnabile con ricorso immediato percassazione, poiché tale mezzo di impugnazione può essere proposto, a normadell'art. 569, cod. proc. pen., solo avverso la sentenza che definisce nel merito ilprimo grado di giudizio ovvero contro altre tipologie di decisione espressamentepreviste e rilevando che, in caso di erronea proposizione di ricorso immediato percassazione, l'impugnazione deve essere qualificata come appello (Sez. 5, n. 6068del 11/12/2025, dep. 2026, Galati, Rv. 289327 - 01).4. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'impugnazione deve essereriqualificata come appello, facendo ricorso al potere officioso riconosciuto allaCorte dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., e gli atti devono essere trasmessialla Corte di appello di Catania perché proceda al relativo giudizio. P.Q.MQualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte diappello di Catania per il giudizio di appello.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA]
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