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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2021

Cassazione n. 36686/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14236-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in NUORO, [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; 2021 - ricorrente - 4131 contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 8143/2016 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 09/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] -oni ricorre avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio r. 8143/6/2016 che ha negato la giurisdizione del giudice tributario ne c;..i...Adizio proposto avverso la cartella di pagamento relativo all'imposta di regft-tra ,oer Pa sentenza della Corte d'assise di Roma n. 7 del 2000.

Ricorre detto contribuente ccin d „le [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle entrate ha prE!:s;eltato difese.

4. Prima dell'udienza è statc i:resentato dal ricorrente atto di rinuncia al ricorso con compensazione delle s3ese ci gi]dizio„ sottoscritto per accettazione dall'Avvocatura di Stato costituitasi pe - i Ministero della giustizia. [OSCURATO:PERSONA]

5. Il ricorrente ha rinuncato ai ricorso depositando apposito atto sottoscritto per accettazione dall'A-ivo:::ati.va ci', Stato costituitasi per il Ministero della giustizia.

6. La rinuncia è rituale e risperc e ai rE.,(iLisiti di cui all'art. 390 cod. proc. civ., poiché formulata in atto univocl.) scttoscritto dal ricorrente, il quale ha . dimostrato una chiara volontà abd.cat'va, con accettazione da parte del resistente, cosicché trova applicaz•C FIE! 1 1,3rt:. 391 cod. proc. civ., con la conseguenza che il giudizio va d cl- estinto per cessata materia del contendere con compensazione deH? spese di causa.

P. La Corte, dichiara estinto il gli. ciiz.o cor compensazione delle spese di causa.

Così deciso in Roma, nell'adunifiza carrerale da remoto del 17 giugno 2021.

Presidente bEIPOSITATO [OSCURATO:PERSONA]:1..15U sn10 i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14236-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in NUORO, [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; 2021 - ricorrente - 4131 contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 8143/2016 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 09/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] -oni ricorre avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio r. 8143/6/2016 che ha negato la giurisdizione del giudice tributario ne c;..i...Adizio proposto avverso la cartella di pagamento relativo all'imposta di regft-tra ,oer Pa sentenza della Corte d'assise di Roma n. 7 del 2000. Ricorre detto contribuente ccin d „le [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle entrate ha prE!:s;eltato difese. 4. Prima dell'udienza è statc i:resentato dal ricorrente atto di rinuncia al ricorso con compensazione delle s3ese ci gi]dizio„ sottoscritto per accettazione dall'Avvocatura di Stato costituitasi pe - i Ministero della giustizia. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorrente ha rinuncato ai ricorso depositando apposito atto sottoscritto per accettazione dall'A-ivo:::ati.va ci', Stato costituitasi per il Ministero della giustizia. 6. La rinuncia è rituale e risperc e ai rE.,(iLisiti di cui all'art. 390 cod. proc. civ., poiché formulata in atto univocl.) scttoscritto dal ricorrente, il quale ha . dimostrato una chiara volontà abd.cat'va, con accettazione da parte del resistente, cosicché trova applicaz•C FIE! 1 1,3rt:. 391 cod. proc. civ., con la conseguenza che il giudizio va d cl- estinto per cessata materia del contendere con compensazione deH? spese di causa. P. La Corte, dichiara estinto il gli. ciiz.o cor compensazione delle spese di causa. Così deciso in Roma, nell'adunifiza carrerale da remoto del 17 giugno 2021. Presidente bEIPOSITATO [OSCURATO:PERSONA]:1..15U sn10 i
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