CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 17790/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30700-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 201, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 3384/9/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 10/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1. con la sentenza in epigrafe, la CTR del Lazio, decidendo, come giudice a cui questa Corte con ordinanza 3698/2020 aveva rinviato la causa vedente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] spa perché fosse deciso delle spese della causa non liquidate nella sentenza cassata, ha così provveduto: "per i due gradi d'appello (due fasi introduttive ed una fase decisionale) vengono liquidati complessivi C 860,00 mentre per il giudizio di cassazione (una fase introduttiva) vengono liquidati complessivi C 385,00. In definitiva, le spese di lite dell'intero giudizio a carico della appellata, da distrarsi in favore del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, dichiaratosi antistatario, vengono liquidate in complessivi C 1845,00 risultanti dalla somma di C 600,00 (già liquidati in primo grado della sentenza n.1638//11/2018 di questa CTTR) e di C 1245,00 (liquidati con l'odierna decisione per i restanti gradi del giudizio)"; 2. avverso detta sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo articolato in due censure; 3. l'[OSCURATO:PERSONA] spa è rimasta intimata; considerato che: 1. la ricorrente denuncia "violazione o falsa applicazione dell'art. 4 del d.m. 2 aprile 2014, n. 55, come modificato dal d.m. 27 marzo 2018, n.37 e delle tabelle 1 e 2 dei parametri ad asso allegate, dell'art.15 del d.lgs.546/1992, dell'art. 132 comma 2, n.4. c.p.c., dell'art.118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.," per avere la CTR provveduto ad un'unica onnicomprensiva liquidazione delle spese "per i due gradi di appello", impedendo con ciò qualsiasi forma di controllo sui criteri seguiti nella liquidazione, per avere la CTR omesso di liquidare spese "per una fase decisionale, due fasi di studio e due fasi istruttorie per il grado di appello e per il giudizio di rinvio [nonché] della fase di studio e della fase decisionale per il giudizio di Cessazione"; 2. merita premettere che il ricorso è stato ben proposto dalla parte e non dal difensore distrattario atteso che il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte„ attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione, solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta, ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, sicché, ove il gravame riguardi solo l'adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata (Cass. Sez. 3-, ordinanza n.3290 del 03/02/2022); 3. questa Corte (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 30 settembre 2016, n. 19623; Cass. sez. lav. 25 novembre 2011, n. 24890), ha affermato il principio secondo cui «in tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado di giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e di conseguenza le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese». Con un'unica liquidazione forfettaria onnicomprensiva per "i due gradi di appello" la CTR, nella decisione impugnata, non ha fatto quindi corretta applicazione del principio di diritto affermato in materia dalla succitata giurisprudenza di questa Corte; 4. del pari è manifestamente fondata la seconda doglianza veicolata con il motivo, atteso che la CTR ha omesso di liquidare spese per ciascuna delle fasi dei vari gradi di giudizio svolte; 5. il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata ed essendo necessari accertamenti sulle attività processuali espletate dalla parte vittoriosa nei due gradi di giudizio, la causa va rinviata alla competente CTR che provvederà anche a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità in conformità ai principi sopra enunciati, P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese di questo procedimento. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 aprile 2022, svol