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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 febbraio 2023

Cassazione n. 36222/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consiglre [OSCURATO:PERSONA]; lettlaEtia le conclusioni del PG C,L9 4u-Q VI1C-0"/VS_3_ [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 13 settembre 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Trieste ha dichiarato l'inammissibilità delle istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare presentate da [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'esecuzione della porzione residua della pena indicata nel provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino il 29 marzo 2022.

2. In premessa, il Tribunale osserva che il cumulo ricomprende tre sentenze: 1) sent. Trib.

Torino del 23 maggio 2013, con condanna ad anni 4, mesi 3, giorni 17 di reclusione, per un delitto in materia di stupefacenti commesso il 1° maggio 2013; 2) sent. Trib.

Torino del 29 aprile 2016, con condanna a mesi 8 di reclusione per il delitto di evasione commesso il 20 febbraio 2016; 3) sent.

Corte app. di Torino del 30 aprile 2019, con condanna ad anni 3 e mesi 10 di reclusione per partecipazione ad associazione di stampo mafioso, commesso dal gennaio 2013 al gennaio 2018.

Il Tribunale rappresenta altresì che, in data 23 marzo 2022, per i reati di cui alle sentenze sub 1) e 3), è stato riconosciuto il vincolo della continuazione e, per l'effetto, la pena complessiva è stata rideterminata in anni 5 e mesi 2 di reclusione.

Ciò posto, il giudice a quo ha ritenuto le istanze inammissibili, atteso che il condannato sta espiando la parte di pena da attribuirsi ai delitti ostativi ex art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. di cui alla terza sentenza e non ha avanzato espressa istanza volta all'accertamento delle ipotesi di collaborazione impossibile o inesigibile.

Il Tribunale, sul punto, evidenzia che il disposto di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. non consente di attribuire la pena espiata dal 1° maggio 2013 al 17 ottobre 2016 alla pena irrogata per il reato associativo, posto che la commissione dello stesso si è protratta in epoca successiva agli altri reati.

3. Propone ricorso per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando un solo motivo, con il quale deduce la violazione degli artt. 76, comma 4-bis, Ord. pen. e 657, comma 4, cod. proc. pen., per avere il Tribunale illegittimamente applicato la normativa in materia di scissione del cumulo, così pervenendo a negare che egli, avendo completamente espiato le pene irrogate per reati c.d. ostativi, possa essere ammesso alla misura alternativa alla detenzione.

4. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Aquino, con requisitoria scritta, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

1.1. L'impugnazione, nella parte relativa all'istanza di detenzione domiciliare, è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Invero, dalla certificazione del Sidet ([OSCURATO:PERSONA]), risulta che [OSCURATO:PERSONA] è stato ammesso alla richiesta misura in data 14 febbraio 2022, ossia in pendenza del presente giudizio, dunque successivamente alla proposizione del ricorso.

1.2. Quanto all'istanza di affidamento in prova, l'impugnazione è inammissibile per mancanza di interesse all'attualità.

Si osserva che, nel cumulo in esecuzione rientrano un reato cd. ostativo all'ammissione alle misure alternative alla detenzione, in quanto compreso nella previsione dell'art. 4-bis ord. pen. e il Tribunale ha fatto applicazione del principio secondo cui «in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, è legittimo lo scioglimento del cumulo nel corso dell'esecuzione quando occorre procedere al giudizio sull'ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario che trovi ostacolo nella presenza nel cumulo di uno o più titoli di reato inclusi nel novero di quelli elencati nell'art. 4-bis ord. pen., sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa ai delitti ostativi (Sez. 1, n. 13041 del 11/12/2020, dep. 2021, Strano, Rv. 280982).

Il Tribunale di sorveglianza, nell'applicare tale canone ermeneutico, ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] non avesse ancora scontato la porzione di pena relativa al reato ostativo, la cui decorrenza non poteva essere retrodatata rispetto alle data della sua commissione, così applicando la previsione di C1.1i all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., che prevede che, nella determinazione della pena da espiare, in ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire (al cospetto di un ordine di esecuzione che comprende reati sia ostativi che non, è necessario operare una parcellizzazione che collochi la detenzione riferita ai reati ostativi in epoca posteriore alla loro consumazione: Sez. 1, n. 45975 del 5/12/2022).

A fronte, però, della modifica introdotta dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 rispetto al contenuto dell'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., che consente al Tribunale di sorveglianza di superare la presunzione di pericolosità sociale correlata alla commissione dei reati cd. ostativi sulla base degli indici, stringenti e cumulativi, che sono stati introdotti con la nuova regola iuris e che si sostanziano nella necessità di valutare, in concreto, il percorso rieducativo del ricorrente e l'assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso (v.

Sez. 1, n. 15196 del 1/02/2023), non permane, all'attualità, alcun interesse al ricorso, per le ragioni che sono in esso illustrate, potendo il ricorrente per la concessione della misura alternativa richiesta, rivolgersi direttamente al Tribunale di sorveglianza, alla stregua dei nuovi parametri di cui all'art. 4-bis Ord. pen. come novellato.

3. Il ricorso è, pertanto, inammissibile per carenza di interesse e il ricorrente non deve essere condannato né alle spese né all'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.

Invero, stante la sopravvenuta carenza di interesse alla proposizione del ricorso, non segue la condanna al pagamento delle spese processuali, avendo questa Corte costantemente affermato (tra le altre, Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308) che nel caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla sua proposizione, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non si configura un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale.

P.Q.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consiglre [OSCURATO:PERSONA]; lettlaEtia le conclusioni del PG C,L9 4u-Q VI1C-0"/VS_3_ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 settembre 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Trieste ha dichiarato l'inammissibilità delle istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare presentate da [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'esecuzione della porzione residua della pena indicata nel provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino il 29 marzo 2022. 2. In premessa, il Tribunale osserva che il cumulo ricomprende tre sentenze: 1) sent. Trib. Torino del 23 maggio 2013, con condanna ad anni 4, mesi 3, giorni 17 di reclusione, per un delitto in materia di stupefacenti commesso il 1° maggio 2013; 2) sent. Trib. Torino del 29 aprile 2016, con condanna a mesi 8 di reclusione per il delitto di evasione commesso il 20 febbraio 2016; 3) sent. Corte app. di Torino del 30 aprile 2019, con condanna ad anni 3 e mesi 10 di reclusione per partecipazione ad associazione di stampo mafioso, commesso dal gennaio 2013 al gennaio 2018. Il Tribunale rappresenta altresì che, in data 23 marzo 2022, per i reati di cui alle sentenze sub 1) e 3), è stato riconosciuto il vincolo della continuazione e, per l'effetto, la pena complessiva è stata rideterminata in anni 5 e mesi 2 di reclusione. Ciò posto, il giudice a quo ha ritenuto le istanze inammissibili, atteso che il condannato sta espiando la parte di pena da attribuirsi ai delitti ostativi ex art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. di cui alla terza sentenza e non ha avanzato espressa istanza volta all'accertamento delle ipotesi di collaborazione impossibile o inesigibile. Il Tribunale, sul punto, evidenzia che il disposto di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. non consente di attribuire la pena espiata dal 1° maggio 2013 al 17 ottobre 2016 alla pena irrogata per il reato associativo, posto che la commissione dello stesso si è protratta in epoca successiva agli altri reati. 3. Propone ricorso per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando un solo motivo, con il quale deduce la violazione degli artt. 76, comma 4-bis, Ord. pen. e 657, comma 4, cod. proc. pen., per avere il Tribunale illegittimamente applicato la normativa in materia di scissione del cumulo, così pervenendo a negare che egli, avendo completamente espiato le pene irrogate per reati c.d. ostativi, possa essere ammesso alla misura alternativa alla detenzione. 4. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Aquino, con requisitoria scritta, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. 1.1. L'impugnazione, nella parte relativa all'istanza di detenzione domiciliare, è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Invero, dalla certificazione del Sidet ([OSCURATO:PERSONA]), risulta che [OSCURATO:PERSONA] è stato ammesso alla richiesta misura in data 14 febbraio 2022, ossia in pendenza del presente giudizio, dunque successivamente alla proposizione del ricorso. 1.2. Quanto all'istanza di affidamento in prova, l'impugnazione è inammissibile per mancanza di interesse all'attualità. Si osserva che, nel cumulo in esecuzione rientrano un reato cd. ostativo all'ammissione alle misure alternative alla detenzione, in quanto compreso nella previsione dell'art. 4-bis ord. pen. e il Tribunale ha fatto applicazione del principio secondo cui «in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, è legittimo lo scioglimento del cumulo nel corso dell'esecuzione quando occorre procedere al giudizio sull'ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario che trovi ostacolo nella presenza nel cumulo di uno o più titoli di reato inclusi nel novero di quelli elencati nell'art. 4-bis ord. pen., sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa ai delitti ostativi (Sez. 1, n. 13041 del 11/12/2020, dep. 2021, Strano, Rv. 280982). Il Tribunale di sorveglianza, nell'applicare tale canone ermeneutico, ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] non avesse ancora scontato la porzione di pena relativa al reato ostativo, la cui decorrenza non poteva essere retrodatata rispetto alle data della sua commissione, così applicando la previsione di C1.1i all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., che prevede che, nella determinazione della pena da espiare, in ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire (al cospetto di un ordine di esecuzione che comprende reati sia ostativi che non, è necessario operare una parcellizzazione che collochi la detenzione riferita ai reati ostativi in epoca posteriore alla loro consumazione: Sez. 1, n. 45975 del 5/12/2022). A fronte, però, della modifica introdotta dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 rispetto al contenuto dell'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., che consente al Tribunale di sorveglianza di superare la presunzione di pericolosità sociale correlata alla commissione dei reati cd. ostativi sulla base degli indici, stringenti e cumulativi, che sono stati introdotti con la nuova regola iuris e che si sostanziano nella necessità di valutare, in concreto, il percorso rieducativo del ricorrente e l'assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso (v. Sez. 1, n. 15196 del 1/02/2023), non permane, all'attualità, alcun interesse al ricorso, per le ragioni che sono in esso illustrate, potendo il ricorrente per la concessione della misura alternativa richiesta, rivolgersi direttamente al Tribunale di sorveglianza, alla stregua dei nuovi parametri di cui all'art. 4-bis Ord. pen. come novellato. 3. Il ricorso è, pertanto, inammissibile per carenza di interesse e il ricorrente non deve essere condannato né alle spese né all'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende. Invero, stante la sopravvenuta carenza di interesse alla proposizione del ricorso, non segue la condanna al pagamento delle spese processuali, avendo questa Corte costantemente affermato (tra le altre, Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308) che nel caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla sua proposizione, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non si configura un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale. P.Q.[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36222/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris