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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01341/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4306-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 4613/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA [OSCURATO:PERSONA]Angelo e [OSCURATO:PERSONA] proposero domanda di “confessoria servitutis” nei confronti Gaetano, Fortunato e [OSCURATO:PERSONA], proprietari un fondo confinante con quello degli attori.

Il Tribunale, escluso che fosse stata raggiunta la prova della fonte negoziale del diritto di servitù di passaggio ( anche con mezzi m eccanici ) , accolse ugualmente la domanda avendo reputato che gli attori avessero fornito la prova del possesso “ad usucapionem”.

La Corte d’appello di Napoli, accolto il motivo dell’appello incidentale proposto dagli attori, con il quale si era lamentato che il Giudice di primo grado non avesse condannato la controparte a rimuovere una rete metallica che ostruiva il passaggio, nel resto confermò la sentenza di primo grado, compensando le spese per un terzo e ponendo il residuo a carico dei [OSCURATO:PERSONA], appellanti principali.

In parte motiva la decisione di secondo grado, pur avendo accolto il motivo dell’appello principale, con il quale era stato contestato il vaglio probatorio testimoniale, giungendo, quindi, a concludere nel senso che non fosse rimasto provato il possesso ventennale “ad usucapionem” in capo agli appellati, tuttavia, scrutinati i titoli, reputò che un tal diritto risultava costituito per contratto e quindi, via via passato in capo agli acquirenti del fondo dominante in base al principio dell’ambulatorietà delle servitù.

Avverso la decisione di secondo grado insorgono i [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi.

Resistono con controricorso, in seno al quale sviluppano ricorso incidentale condizionato, il D’Angelo e il [OSCURATO:PERSONA].

Preliminarmente deve disattendersi l’eccezione di tardività del ricorso dedotta dai controricorrenti.

Alla causa, invero, instaurata (ovviamente in primo grado) prima dell’entrata in vigore della modifica apportata all’art.327 cod. proc. civ. con la l. n. 69/2009, si applica il termine lungo annuale per l’impugnazione.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1207 e 1072 cod. civ., enunciati i titoli negoziali presi in esame dalla Corte d’appello, assumono che il primo atto del 1937 preso in considerazione, costituito da un atto di donazione dal comune capostipite, non giustificava l’applicazione del principio dell’ambulatorietà delle servitù, evocato dalla Corte d’appello, poiché esso contemplava anche un fondo autonomo rispetto ai fondi di provenienza .

La doglianza è inammissibile.

Oltre a non essere comprensibile la denunciata violazione dell’art. 1207 cod. civ. (in materia di mora del debitore), quella dell’art. 1072 cod. civ., presuppone, a parte ogni altraconsiderazione, un’alternativa ricostruzione di merito.

È del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge i ricorrenti sollecitano - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459).

Nella sostanza i ricorrenti, sotto l’usbergo dell’asserita violazione di legge instano per un inammissibile riesame di merito, peraltro al di là delle ipotesi contemplate dal vigente art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

Del pari e per le medesime ragioni (istanza di ricostruzione alternativa) risulta inammissibile il secondo motivo con il quale i ricorrenti, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1073 cod. civ., contestano la decisione d’appello per non avere reputato che la servitù si fosse estinta per non uso ventennale, nonché la condanna alla rimozione della rete, “poiché tra quel punto e la proprietà degliappellati vi sono altri fondi”.

Il terzo motivo, con il quale i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92, co. 2, cod. proc. civ., per non avere la Corte d’appello compensato per intero le spese, è manifestamene destituito di giuridico fondamento.

I ricorrenti, soccombenti sostanziali (il diritto di servitù venne riconosciuto alla controparte anche in appello), in favore dei quali un terzo delle spese risultano essere state compensate, non vantano giuridica ragione per dolersi del riparto.

Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti" .

Il ricorso incidentale, essendo subordinato, resta assorbito.

Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ne ha fatto richiesta.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti principali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

La condanna al pagamento del "doppio" del contributo unificato non può essere pronunciata nei confronti del ricorrente incidentale tardivo il cui gravame abbia perso efficacia ex art. 334, comma 2, cod. proc. civ., trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Sez. 5, n. 1343, 18/01/2019, Rv. 652317 P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito quello incidentale e condanna i ricorrenti principali al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore dei controricorrenti, in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti principali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4306-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 4613/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA [OSCURATO:PERSONA]Angelo e [OSCURATO:PERSONA] proposero domanda di “confessoria servitutis” nei confronti Gaetano, Fortunato e [OSCURATO:PERSONA], proprietari un fondo confinante con quello degli attori. Il Tribunale, escluso che fosse stata raggiunta la prova della fonte negoziale del diritto di servitù di passaggio ( anche con mezzi m eccanici ) , accolse ugualmente la domanda avendo reputato che gli attori avessero fornito la prova del possesso “ad usucapionem”. La Corte d’appello di Napoli, accolto il motivo dell’appello incidentale proposto dagli attori, con il quale si era lamentato che il Giudice di primo grado non avesse condannato la controparte a rimuovere una rete metallica che ostruiva il passaggio, nel resto confermò la sentenza di primo grado, compensando le spese per un terzo e ponendo il residuo a carico dei [OSCURATO:PERSONA], appellanti principali. In parte motiva la decisione di secondo grado, pur avendo accolto il motivo dell’appello principale, con il quale era stato contestato il vaglio probatorio testimoniale, giungendo, quindi, a concludere nel senso che non fosse rimasto provato il possesso ventennale “ad usucapionem” in capo agli appellati, tuttavia, scrutinati i titoli, reputò che un tal diritto risultava costituito per contratto e quindi, via via passato in capo agli acquirenti del fondo dominante in base al principio dell’ambulatorietà delle servitù. Avverso la decisione di secondo grado insorgono i [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso, in seno al quale sviluppano ricorso incidentale condizionato, il D’Angelo e il [OSCURATO:PERSONA]. Preliminarmente deve disattendersi l’eccezione di tardività del ricorso dedotta dai controricorrenti. Alla causa, invero, instaurata (ovviamente in primo grado) prima dell’entrata in vigore della modifica apportata all’art.327 cod. proc. civ. con la l. n. 69/2009, si applica il termine lungo annuale per l’impugnazione. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1207 e 1072 cod. civ., enunciati i titoli negoziali presi in esame dalla Corte d’appello, assumono che il primo atto del 1937 preso in considerazione, costituito da un atto di donazione dal comune capostipite, non giustificava l’applicazione del principio dell’ambulatorietà delle servitù, evocato dalla Corte d’appello, poiché esso contemplava anche un fondo autonomo rispetto ai fondi di provenienza . La doglianza è inammissibile. Oltre a non essere comprensibile la denunciata violazione dell’art. 1207 cod. civ. (in materia di mora del debitore), quella dell’art. 1072 cod. civ., presuppone, a parte ogni altraconsiderazione, un’alternativa ricostruzione di merito. È del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge i ricorrenti sollecitano - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). Nella sostanza i ricorrenti, sotto l’usbergo dell’asserita violazione di legge instano per un inammissibile riesame di merito, peraltro al di là delle ipotesi contemplate dal vigente art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Del pari e per le medesime ragioni (istanza di ricostruzione alternativa) risulta inammissibile il secondo motivo con il quale i ricorrenti, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1073 cod. civ., contestano la decisione d’appello per non avere reputato che la servitù si fosse estinta per non uso ventennale, nonché la condanna alla rimozione della rete, “poiché tra quel punto e la proprietà degliappellati vi sono altri fondi”. Il terzo motivo, con il quale i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92, co. 2, cod. proc. civ., per non avere la Corte d’appello compensato per intero le spese, è manifestamene destituito di giuridico fondamento. I ricorrenti, soccombenti sostanziali (il diritto di servitù venne riconosciuto alla controparte anche in appello), in favore dei quali un terzo delle spese risultano essere state compensate, non vantano giuridica ragione per dolersi del riparto. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti" . Il ricorso incidentale, essendo subordinato, resta assorbito. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ne ha fatto richiesta. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti principali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. La condanna al pagamento del "doppio" del contributo unificato non può essere pronunciata nei confronti del ricorrente incidentale tardivo il cui gravame abbia perso efficacia ex art. 334, comma 2, cod. proc. civ., trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Sez. 5, n. 1343, 18/01/2019, Rv. 652317 P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito quello incidentale e condanna i ricorrenti principali al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore dei controricorrenti, in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti principali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il
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