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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 gennaio 1976

Cassazione n. 07734/2026

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0191R35) nato il 16/01/1976 avverso l'ordinanza del 22/07/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna propone ricorso avverso l'ordinanza n. 4/2025, emessa il 22 luglio 2025 dalla Corte d'Assise di appello di Bologna, quale giudice dell'esecuzione in sede di rinvio a seguito dell'annullamento della precedente ordinanza del 13.01.2025, pronunciato con sentenza della Corte di cassazione Sez. 1, n. 23823 del 28/03/2025.

Il provvedimento impugnato ha dichiarato non ulteriormente eseguibile la pena di cui alla sentenza della stessa Corte d'Assise di appello di Bologna del 19.05.2010, divenuta irrevocabile il 23.10.2012 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in esecuzione pena presso la Casa circondariale di Viterbo dal 16.01.2025 (a seguito di consegna da parte delle autorità della Grecia, in esecuzione del MAE emesso in data 11.06.2021 dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Bologna, con arresto del 22.07.2024), per essere stata la pena già espiata in Albania in forza del riconoscimento internazionale della suddetta sentenza, ai sensi della legge n. 204 del 2003 di ratifica dell'Accordo bilaterale tra Italia e Albania del 24 aprile 2002, e, dunque, in applicazione del principio del ne bis in idem esecutivo, che vieta che una persona sia sottoposta a una nuova esecuzione penale per lo stesso fatto, una volta che la sanzione sia stata eseguita o ritenuta eseguita.

E in proposito, il 18.10.2018, il Tribunale di Valona aveva rigettato la richiesta di estradizione proposta ai sensi dell'art. 9 della Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate (cd.

Convenzione di Strasburgo in tema di estradizione) del 21 marzo 1983, rilevando l'avvenuta esecuzione della pena e opponendo il ne bis in idem sostanziale.

La sentenza del 19.05.2010, divenuta definitiva, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 22 anni e 8 mesi di reclusione, a seguito di restituzione nel termine per impugnare la precedente decisione di condanna della Corte di Assise di Piacenza del 22.11.2001, irrevocabile nel 2003, in relazione ai reati di omicidio aggravato e sequestro di persona commessi il 09.12.1999, in Mortizza di Piacenza.

L'ordinanza annullata aveva respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di dichiarare la non esecutività della nuova sentenza emessa nei suoi confronti in data 19.05.2010 e divenuta definitiva, sul presupposto che nessuna delle due pronunce di condanna - né quest'ultima, appunto, emessa a seguito di restituzione nel termine, né quella iniziale - era stata oggetto di delibazione favorevole all'esecuzione all'estero ex art. 743 cod. proc. pen. da parte della Corte di appello di Bologna competente.

La sentenza di annullamento ha ritenuto erronea tale prospettiva e ha stabilito che:- i fatti alla base della richiesta di esecuzione e quelli per i quali già risulta eseguita la pena in Albania, secondo quanto emerge dalla documentazione difensiva richiamata nel provvedimento annullato, sono i medesimi; - la disciplina codicistica di cui all'art. 743 cod. proc. pen. è sussidiaria alla disciplina convenzionale internazionale, come espressamente previsto dall'art. 696, comma 2, cod. proc. pen., e vi è riferimento negli atti all'avvenuta applicazione della legge n. 204 del 2003 di ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania del 24 aprile 2002, aggiuntivo alla Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, a seguito della richiesta inviata dal Ministero della Giustizia in data 11.01.2008; - il giudice dell'esecuzione non deve limitarsi a valutazioni formali, senza verificare la sostanza dell'esecuzione estera, poiché deve darsi preminenza al divieto di bis in idem esecutivo.

Per tali motivi, si è rinviato al giudice dell'esecuzione affinché accertasse, al di là di aspetti di regolarità formale del procedimento che ha dato luogo alla esecuzione all'estero, se la detenzione avvenuta in territorio albanese abbia avuto o meno ad oggetto il titolo rappresentato dalla sentenza di condanna emessa in Italia e riguardasse proprio il ricorrente, verificata l'autenticità della documentazione giudiziaria albanese prodotta.

2. L'unico motivo di ricorso denuncia violazione di legge in relazione all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., nonché erronea applicazione degli artt. 3, 9 e 10 della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, ratificata dall'Italia con la legge 25 luglio 1988, n. 334, e dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione stessa, stipulato tra l'Italia e l'Albania il 24 aprile 2002, ratificato con legge 11 luglio 2003, n. 204.

Il Procuratore Generale d'appello si duole del fatto che il provvedimento impugnato, mal interpretando il vincolo di rinvio, abbia concentrato la sua attenzione, con esito positivo, sugli aspetti, limitati, dell'autenticità e veridicità della documentazione difensiva e della corrispondenza tra la persona del condannato e quella del detenuto che ha espiato la pena in Albania, nonché - naturalmente - tra la sentenza di condanna di cui è richiesta l'esecuzione e quella indicata come titolo esecutivo per la detenzione in Albania.

Lamenta, quindi, il ricorrente che il giudice dell'esecuzione avrebbe, invece, dovuto accertare la regolarità e il rispetto delle procedure di esecuzione della pena all'estero, che, nel caso di specie, sono state pacificamente violate, in quanto né l'autorità giudiziaria, né il Ministero della Giustizia avevano attivato l'esecuzione formale ex art. 743 cod. proc. pen., in territorio albanese, della sentenza di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], mentre non è possibile ritenere realizzata tale 3 Osi) attivazione dalla richiesta preliminare e interlocutoria di inviare la documentazione formulata in data 11.01.2008 da parte del Ministero della Giustizia.

Dunque, irregolarmente l'autorità giudiziaria albanese aveva riconosciuto la sentenza italiana e l'aveva messa in esecuzione, senza la corrispondente richiesta dello Stato di condanna, applicando, per giunta, la procedura di conversione della sentenza di condanna in una decisione dello Stato di esecuzione, prevista dall'art. 9, par. 1, lett. b) della Convenzione europea sull'estradizione, nonostante l'esplicita richiesta di non procedere in tal senso contenuta nella nota dell'11.1.2008 del Ministero della Giustizia; richiesta dichiarata avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 3, par. 3, della stessa Convenzione.

Peraltro, l'art. 4 dell'Accordo bilaterale aggiuntivo tra Italia e Albania prevede che, per l'esecuzione delle sentenze, si applica l'art. 9, par. 1, lett. a), della Convenzione europea sull'estradizione, secondo cui è possibile optare per la procedura di prosecuzione dell'esecuzione rispettando la quantità di pena imposta dallo Stato di condanna, salva la possibilità di applicare, per le modalità di trattamento penitenziario e per le misure ad esso relative, nella fase dell'esecuzione, la normativa vigente nello Stato di esecuzione.

Con tre successive decisioni, il Tribunale di Valona ha convertito la condanna italiana in una propria decisione e ha sostituito la pena inflitta nella sentenza italiana con quella decisa dall'autorità giudiziaria albanese, rideterminando la sanzione inflitta dai giudici italiani - 22 anni e 8 mesi di reclusione - in quella di 8 anni di reclusione (11 anni di reclusione, dei quali 3 condonati), già interamente espiata al momento dell'arresto in esecuzione del MAE emesso a suo carico per la prosecuzione dell'espiazione della pena inflittagli in Italia.

Tali decisioni, secondo la Procura ricorrente, sono state adottate in violazione della disciplina pattizia europea e bilaterale richiamata.

Il ricorso denuncia che la questione essenziale, relativa proprio alla violazione delle norme della Convenzione europea sull'estradizione e dell'Accordo bilaterale, è stata dimenticata dalla sentenza di annullamento della Prima Sezione penale, che, in tal modo, sembra legittimare l'esecuzione all'estero di una condanna pronunciata dall'autorità giudiziaria italiana in assenza della deliberazione favorevole da parte della competente Corte di appello, imposta dall'art. 743 cod. proc. pen., e soprattutto contro la volontà espressa dallo Stato italiano nella richiesta formulata dal Ministero della Giustizia all'autorità albanese nell'ambito dell'accordo di cooperazione in materia penale sottoscritto dai due Stati quanto alla possibilità di convertire la decisione dello Stato di condanna in una dello Stato di esecuzione.

Il ricorso rileva come il provvedimento impugnato non abbia fatto corretta applicazione neppure del principio di diritto enunciato dalla sentenza di 4 (2,06) annullamento in relazione al rispetto del principio di ne bis in idem esecutivo dal punto di vista sostanziale.

Si osserva, infatti, che la conversione della condanna operata dallo Stato albanese ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), della Convenzione di Strasburgo, non essendo stata accettata dall'Italia, non può impedire l'esecuzione della pena residua da parte dello Stato italiano, non sussistendo, in un simile caso, alcun contrasto con il principio fondamentale del ne bis in idem esecutivo, poiché evidentemente l'esecuzione di parte della pena avvenuta irritualmente in Albania dovrebbe essere comunque computata, una volta che la condanna fosse messa in esecuzione in Italia per la parte ulteriore mancante al raggiungimento dell'espiazione completa, corrispondente alla pena di 22 anni e 8 mesi inflitta con la sentenza definitiva italiana; ciò in analogia a quanto previsto dall'art. 657 cod. proc. pen. per i casi di pene espiate senza titolo.

Non osta a tale conclusione la previsione dell'art. 8 della Convenzione di Strasburgo, che prevede che lo Stato di condanna non possa più eseguire la pena qualora lo Stato di esecuzione comunichi di considerare interamente espiata la stessa pena, poiché, secondo il ricorso, l'operatività di tale norma presuppone che l'esecuzione sia avvenuta facendo corretta e leale applicazione delle disposizioni procedurali dettate dagli accordi internazionali.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto con requisitoria scritta il rigetto del ricorso del PG di appello, alla luce del disposto dell'art. 2 dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di Strasburgo, stipulato tra l'Italia e l'Albania e ratificato con legge n. 204 del 2003, secondo cui lo Stato nel cui territorio si trovi un soggetto condannato in via definitiva può eseguire la condanna su richiesta dello Stato di condanna.

L'Accordo è prevalente rispetto alla stessa Convenzione ai sensi dell'art. 1 dello stesso testo pattizio bilaterale.

4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con cui chiede l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. La situazione giuridica determinatasi in fase di esecuzione a carico del condannato [OSCURATO:PERSONA] deve essere nuovamente qui riassunta, per comodità espositiva.2.1. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con sentenza del 19.05.2010 della Corte d'Assise di appello di Bologna, divenuta definitiva il 23.10.2012, alla pena di 22 anni e 8 mesi di reclusione; la sentenza è stata emessa a seguito di restituzione nel termine per impugnare la precedente decisione di condanna della Corte di Assise di Piacenza del 22.11.2001, irrevocabile nel 2003.

I reati accertati nei suoi confronti sono quelli di omicidio aggravato e sequestro di persona commessi il 09.12.1999, in Mortizza di Piacenza.

La sentenza italiana è stata eseguita in Albania, previa procedura di riconoscimento per l'esecuzione con cui si è determinata la pena da scontare in anni 8 di reclusione (detratti 3 anni di condono dalla pena di 11 anni di reclusione), e la sanzione risulta interamente scontata dal condannato, mediante detenzione in Albania, in data 10.10.2023 (così testualmente si ricava anche dal provvedimento annullato.

A seguito dell'attivazione di una nuova procedura di consegna in estradizione da parte del Ministero della Giustizia nel 2018, in esecuzione dell'ordine SIEP n. 705/2012 emesso dalla Procura Generale di Bologna, si è accertato che il Tribunale di Valona aveva riconosciuto sia la prima sentenza italiana, che la seconda, del 10.05.2010, divenuta essa quella definitiva, successiva all'attivazione della procedura di restituzione nel termine e che ha sostituito la precedente decisione.

2.2. Il provvedimento impugnato, emesso in esito ad annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, ha dichiarato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in esecuzione pena presso la Casa circondariale di Viterbo dal 16.01.2025 (a seguito di consegna da parte delle autorità della Grecia, in esecuzione del MAE emesso in data 11.06.2021 dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Bologna, con arresto del 22.07.2024) - e su sua istanza, già respinta dalla precedente ordinanza del giudice dell'esecuzione, annullata dalla Corte di cassazione - la non ulteriore eseguibilità della pena di cui alla citata sentenza della Corte d'Assise di appello di Bologna del 19.05.2010, irrevocabile dal 23.10.2012.

La pena, infatti, secondo il provvedimento rescissorio, risulta — come già evidenziato - essere stata già espiata in Albania, in forza del riconoscimento internazionale della suddetta sentenza, ai sensi della legge n. 204 del 2003, e, dunque, in applicazione del principio del ne bis in idem esecutivo, che vieta che una persona sia sottoposta a una nuova esecuzione penale per lo stesso fatto, una volta che la sanzione sia stata eseguita o ritenuta eseguita.

3. L'ordinanza avverso cui è ricorso, resa all'esito del giudizio di rinvio, è corretta e coerente con il vincolo ex art. 627 cod. proc. pen. imposto dalla Prima Sezione Penale della Corte di cassazione, nella sentenza di annullamento n. 23823 del 2025, con cui si era ritenuta erronea la prospettiva dei provvedimento annullato, che aveva rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di dichiarare la non 6 00A9 esecutività della nuova sentenza emessa nei suoi confronti in data 19.05.2010 e divenuta definitiva, con implicita revoca dell'ordine di esecuzione N. SIEP 705/2012.

Il presupposto di tale provvedimento, ritenuto erroneo dalla Cassazione, era che nessuna delle due pronunce di condanna - né quella iniziale, né quella in esecuzione emessa a seguito di restituzione nel termine - era stata oggetto di deliberazione favorevole all'esecuzione all'estero ex art. 743 cod. proc. pen. da parte della Corte di appello di Bologna competente.

La sentenza di annullamento ha evidenziato, invece, anzitutto che la disciplina codicistica di cui all'art. 743 cod. proc. pen. è sussidiaria alla disciplina convenzionale internazionale, come espressamente previsto dall'art. 696, comma 2, cod. proc. pen.; che l'Italia e l'Albania è stato stilato un Accordo il 24 aprile 2002, ratificato con la legge n. 204 del 2003, aggiuntivo alla Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, attraverso il quale viene interamente disciplinato il procedimento di esecuzione delle condanne tra i due Paesi, e che, in ogni caso, vi era stata richiesta di esecuzione inviata dal Ministero della Giustizia alle autorità albanesi in data 11.01.2008.

Inoltre, la Prima Sezione penale, rilevata l'identità dei fatti alla base della richiesta di esecuzione e quelli per i quali già risulta eseguita la pena in Albania, ha evidenziato la necessità, per il giudice dell'esecuzione, di decidere dell'avvenuta esecuzione all'estero sulla base di valutazioni sostanziali e non formali, poiché deve darsi preminenza al divieto di bis in idem esecutivo.

La sentenza di annullamento ha, dunque, posto come vincolo per il giudice del rinvio di accertare se la detenzione avvenuta in territorio albanese abbia avuto o meno ad oggetto il titolo rappresentato dalla sentenza di condanna emessa in Italia e se la detenzione riguardasse proprio il ricorrente, verificata l'autenticità della documentazione giudiziaria albanese prodotta.

4. Il provvedimento impugnato, con cui si è accolta l'istanza del condannato di non ulteriore esecutività della pena relativa alla sentenza definitiva in esame, si pone a valle di una complessa procedura giurisdizionale di riconoscimento di sentenza dello Stato italiano, passata in giudicato, da parte dell'autorità giudiziaria albanese, scaturita da una richiesta esplicita del Ministero della Giustizia italiano, datata 11.01.2008, indirizzata all'Ambasciata della Repubblica di Albania in Roma, riferita alla prima sentenza di condanna, poi sostituita da quella successiva passata in giudicato dopo la procedura di restituzione nel termine, e che, quindi, fonda legittimamente il potere delle autorità albanesi di dare esecuzione alla condanna.

Allo stesso tempo, tale constatazione di esistenza di richiesta esplicita di esecuzione, che il Collegio ha direttamente desunto dalla consultazione degli atti 7 rj processuali, rende errato il presupposto del ricorso del Procuratore Generale, basato sull'assenza di una richiesta di riconoscimento della sentenza italiana da parte delle autorità nazionali.

La nota dell'11.01.2008 in esame, infatti, è chiaramente intestata, nell'oggetto, quale richiesta di esecuzione pena, previo riconoscimento della sentenza di condanna definitiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della quale si trasmette copia (si tratta della prima sentenza, poi superata da quella divenuta definitiva a seguito di procedimento di restituzione nel termine per impugnare), unitamente alla documentazione ulteriore necessaria per l'inoltro alle autorità albanesi, stante la localizzazione del condannato in territorio albanese.

In tale contesto, si chiede collaborazione all'Ambasciata per i necessari passaggi istituzionali e documentali, per !a cooperazione giudiziaria, funzionale all'esecuzione della condanna, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione del 1983 stipulato da Italia e Albania e dell'art. 9, par. 1, lett. a), della stessa Convenzione, rappresentando che l'Italia non ha aderito alla possibilità di esecuzione delle sentenze mediante conversione della condanna in una sentenza albanese, secondo la procedura prevista dall'art. 9, par. 2, lett. b), della Convenzione.

Successivamente, la procedura in Albania è proseguita quasi automaticamente anche in relazione all'esecuzione della seconda sentenza di condanna, quella poi attualmente al centro dell'istanza difensiva accolta dal provvedimento impugnato e del ricorso del Procuratore Generale, previa segnalazione della decisione emessa in sostituzione.

4.1. Ebbene, si evidenzia in proposito che: - l'accordo bilaterale aggiuntivo tra Italia e Albania sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, firmato a Roma il 24 aprile 2002 e ratificato in Italia con legge 11 luglio 2003, n. 204 (entrato in vigore il 25.06.2004), è prevalente rispetto alla Convenzione, in virtù della clausola di cui all'art. 1, comma 2, secondo cui «Le disposizioni della Convenzione sono applicabili nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni del presente Accordo»; - l'art. 2 del citato Accordo prevede che, quando in uno degli Stati è stata pronunciata una sentenza definitiva di condanna nei confronti di un cittadino dell'altro Stato, quest'ultimo, su richiesta dello Stato di condanna, può procedere alla relativa esecuzione nel caso in cui la persona condannata si trovi sul suo territorio, nel rispetto della normativa interna relativa al riconoscimento del giudicato; - l'art. 4 dello stesso Accordo stabilisce esplicitamente che, per l'esecuzione delle sentenze, si applichi l'art. 9, par. 1, lett. a), della Convenzione; 8 ídp) - l'art. 9, par. 1, lett. a), della Convenzione prevede la procedura di riconoscimento della sentenza straniera tramite prosecuzione dell'esecuzione della condanna immediatamente o sulla base di una decisione giudiziaria o amministrativa, alle condizioni enunciate nel successivo art. 10, con cui si prevede ("Proseguimento dell'esecuzione"): «In caso di proseguimento dell'esecuzione, lo Stato d'esecuzione è vincolato dalla natura giuridica e dalla durata della sanzione quali risultano dalla condanna.

Tuttavia, qualora la natura o la durata di questa sanzione fossero incompatibili con la sua legislazione, o se la sua legislazione lo esigesse, lo Stato d'esecuzione può, mediante una decisione giudiziaria o amministrativa, adattare questa sanzione alla pena o alla misura previste dalla propria legge per reati della stessa natura.

Quanto alla sua natura, tale pena o misura corrisponde, per quanto possibile, a quella inflitta dalla condanna da eseguire.

Essa non può aggravare, per sua natura o durata, la sanzione pronunciata nello Stato di condanna né eccedere il massimo previsto dalla legge dello Stato d'esecuzione».

L'altra procedura prevista dall'art. 9, par. 1, lett. b), della Convenzione, per l'esecuzione di una condanna in uno Stato estero aderente al patto, si attua mediante una vera e propria conversione della condanna mediante procedimento giudiziario o amministrativo di sostituzione della sanzione inflitta nello Stato di condanna con una sanzione prevista dalla legislazione dello Stato di esecuzione per lo stesso reato (alle condizioni enunciate dall'art. 11 della stessa Convenzione), ma è esclusa dall'indicazione di riferimento esplicito alla sola procedura di cui all'art. 9, par. 1, lett. a) citato, contenuta nell'art. 4 dell'Accordo bilaterale aggiuntivo prevalente (d'altra parte l'Italia aveva espressamente escluso l'adesione a tale procedura, esercitando la facoltà di esclusione dell'applicazione prevista dall'art. 3, comma 3, della Convenzione medesima).

Soltanto tale modalità di esecuzione può essere adottata per recepire sentenze dei due Stati contraenti dell'Accordo bilaterale aggiuntivo.

4.2. Alla luce di tale quadro pattizio internazionale, l'esame della documentazione agli atti del fascicolo del ricorso, cui il Collegio ha avuto accesso data la natura delle censure formulate, di natura procedimentale, rivela che la modifica della pena da quella di 22 anni e otto mesi di reclusione, stabilita nella sentenza italiana, a quella di 8 anni di reclusione, fissata nella sentenza di esecuzione albanese nei confronti del condannato, per i medesimi fatti di reato, è avvenuta ai sensi dell'art. 9, par. 1, lett. a), della Convenzione, così come esplicitamente riportato nelle sentenze albanesi in atti.

L'equivoco sull'adozione della procedura di vera e propria conversione, non applicabile all'Italia, è probabilmente sorto poiché è la stessa procedura di prosecuzione dell'esecuzione, disciplinata dalla citata disposizione pattizia, a 9 ago) prevedere che la pena sia adattata alla legislazione vigente nello Stato di esecuzione; ed è ciò che risulta sia avvenuto, con il rimodellamento della sanzione, e non già con l'adesione ad una procedura di conversione vera e propria, ai sensi della lettera b del medesimo art. 9, non consentita dalla disciplina internazionale cui l'Italia ha aderito.

4.3. Al netto di tali constatazioni, poi, e con ragione decisoria assorbente di ogni altra considerazione, vi è la necessità di valutare il vincolo di rinvio imposto dalla sentenza di annullamento della Prima Sezione penale che, effettivamente, come sostenuto dalla difesa del condannato nella sua memoria, non lascia spazio a valutazioni ulteriori circa la natura della procedura di riconoscimento della sentenza italiana da parte della magistratura albanese, in ossequio alle disposizioni della Convenzione del 1983 e dell'Accordo bilaterale aggiuntivo del 2002.

Ciò che conta per il vincolo di rinvio è che il giudice dell'esecuzione abbia accertato l'identità della condanna definitiva in esecuzione con la condanna effettivamente eseguita e che il condannato sia colui il quale abbia realmente scontato la pena, essendosi già aderito al criterio prevalente di ne bis in idem sostanziale esecutivo.

Tutte le verifiche indicate dalla sentenza rescindente sono state svolte dall'ordinanza impugnata, con esito di perfetta sovrapponibilità fisica e giuridica tra il condannato e il detenuto istante, sicché si è correttamente disposta la non ulteriore esecuzione della condanna passata in giudicato nei suoi confronti.

Il giudice del rinvio non avrebbe potuto ridiscutere i passaggi logico-giuridici presupposti alla scelta, già adottata dalla Prima Sezione penale, di considerare formulata dall'Italia la richiesta di esecuzione all'Albania della condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Piuttosto, ha dovuto adempiere al vincolo ex art. 627 cod. proc. pen. e dar luogo a verifiche identificative del condannato, per capire se fosse colui il quale era effettivamente il destinatario della condanna di cui alla sentenza oggetto del titolo esecutivo nei suoi confronti e colui che aveva espiato la pena; e una volta svolte tali verifiche oggettive e soggettive, il l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0191R35) nato il 16/01/1976 avverso l'ordinanza del 22/07/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna propone ricorso avverso l'ordinanza n. 4/2025, emessa il 22 luglio 2025 dalla Corte d'Assise di appello di Bologna, quale giudice dell'esecuzione in sede di rinvio a seguito dell'annullamento della precedente ordinanza del 13.01.2025, pronunciato con sentenza della Corte di cassazione Sez. 1, n. 23823 del 28/03/2025. Il provvedimento impugnato ha dichiarato non ulteriormente eseguibile la pena di cui alla sentenza della stessa Corte d'Assise di appello di Bologna del 19.05.2010, divenuta irrevocabile il 23.10.2012 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in esecuzione pena presso la Casa circondariale di Viterbo dal 16.01.2025 (a seguito di consegna da parte delle autorità della Grecia, in esecuzione del MAE emesso in data 11.06.2021 dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Bologna, con arresto del 22.07.2024), per essere stata la pena già espiata in Albania in forza del riconoscimento internazionale della suddetta sentenza, ai sensi della legge n. 204 del 2003 di ratifica dell'Accordo bilaterale tra Italia e Albania del 24 aprile 2002, e, dunque, in applicazione del principio del ne bis in idem esecutivo, che vieta che una persona sia sottoposta a una nuova esecuzione penale per lo stesso fatto, una volta che la sanzione sia stata eseguita o ritenuta eseguita. E in proposito, il 18.10.2018, il Tribunale di Valona aveva rigettato la richiesta di estradizione proposta ai sensi dell'art. 9 della Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate (cd. Convenzione di Strasburgo in tema di estradizione) del 21 marzo 1983, rilevando l'avvenuta esecuzione della pena e opponendo il ne bis in idem sostanziale. La sentenza del 19.05.2010, divenuta definitiva, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 22 anni e 8 mesi di reclusione, a seguito di restituzione nel termine per impugnare la precedente decisione di condanna della Corte di Assise di Piacenza del 22.11.2001, irrevocabile nel 2003, in relazione ai reati di omicidio aggravato e sequestro di persona commessi il 09.12.1999, in Mortizza di Piacenza. L'ordinanza annullata aveva respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di dichiarare la non esecutività della nuova sentenza emessa nei suoi confronti in data 19.05.2010 e divenuta definitiva, sul presupposto che nessuna delle due pronunce di condanna - né quest'ultima, appunto, emessa a seguito di restituzione nel termine, né quella iniziale - era stata oggetto di delibazione favorevole all'esecuzione all'estero ex art. 743 cod. proc. pen. da parte della Corte di appello di Bologna competente. La sentenza di annullamento ha ritenuto erronea tale prospettiva e ha stabilito che:- i fatti alla base della richiesta di esecuzione e quelli per i quali già risulta eseguita la pena in Albania, secondo quanto emerge dalla documentazione difensiva richiamata nel provvedimento annullato, sono i medesimi; - la disciplina codicistica di cui all'art. 743 cod. proc. pen. è sussidiaria alla disciplina convenzionale internazionale, come espressamente previsto dall'art. 696, comma 2, cod. proc. pen., e vi è riferimento negli atti all'avvenuta applicazione della legge n. 204 del 2003 di ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania del 24 aprile 2002, aggiuntivo alla Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, a seguito della richiesta inviata dal Ministero della Giustizia in data 11.01.2008; - il giudice dell'esecuzione non deve limitarsi a valutazioni formali, senza verificare la sostanza dell'esecuzione estera, poiché deve darsi preminenza al divieto di bis in idem esecutivo. Per tali motivi, si è rinviato al giudice dell'esecuzione affinché accertasse, al di là di aspetti di regolarità formale del procedimento che ha dato luogo alla esecuzione all'estero, se la detenzione avvenuta in territorio albanese abbia avuto o meno ad oggetto il titolo rappresentato dalla sentenza di condanna emessa in Italia e riguardasse proprio il ricorrente, verificata l'autenticità della documentazione giudiziaria albanese prodotta. 2. L'unico motivo di ricorso denuncia violazione di legge in relazione all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., nonché erronea applicazione degli artt. 3, 9 e 10 della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, ratificata dall'Italia con la legge 25 luglio 1988, n. 334, e dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione stessa, stipulato tra l'Italia e l'Albania il 24 aprile 2002, ratificato con legge 11 luglio 2003, n. 204. Il Procuratore Generale d'appello si duole del fatto che il provvedimento impugnato, mal interpretando il vincolo di rinvio, abbia concentrato la sua attenzione, con esito positivo, sugli aspetti, limitati, dell'autenticità e veridicità della documentazione difensiva e della corrispondenza tra la persona del condannato e quella del detenuto che ha espiato la pena in Albania, nonché - naturalmente - tra la sentenza di condanna di cui è richiesta l'esecuzione e quella indicata come titolo esecutivo per la detenzione in Albania. Lamenta, quindi, il ricorrente che il giudice dell'esecuzione avrebbe, invece, dovuto accertare la regolarità e il rispetto delle procedure di esecuzione della pena all'estero, che, nel caso di specie, sono state pacificamente violate, in quanto né l'autorità giudiziaria, né il Ministero della Giustizia avevano attivato l'esecuzione formale ex art. 743 cod. proc. pen., in territorio albanese, della sentenza di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], mentre non è possibile ritenere realizzata tale 3 Osi) attivazione dalla richiesta preliminare e interlocutoria di inviare la documentazione formulata in data 11.01.2008 da parte del Ministero della Giustizia. Dunque, irregolarmente l'autorità giudiziaria albanese aveva riconosciuto la sentenza italiana e l'aveva messa in esecuzione, senza la corrispondente richiesta dello Stato di condanna, applicando, per giunta, la procedura di conversione della sentenza di condanna in una decisione dello Stato di esecuzione, prevista dall'art. 9, par. 1, lett. b) della Convenzione europea sull'estradizione, nonostante l'esplicita richiesta di non procedere in tal senso contenuta nella nota dell'11.1.2008 del Ministero della Giustizia; richiesta dichiarata avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 3, par. 3, della stessa Convenzione. Peraltro, l'art. 4 dell'Accordo bilaterale aggiuntivo tra Italia e Albania prevede che, per l'esecuzione delle sentenze, si applica l'art. 9, par. 1, lett. a), della Convenzione europea sull'estradizione, secondo cui è possibile optare per la procedura di prosecuzione dell'esecuzione rispettando la quantità di pena imposta dallo Stato di condanna, salva la possibilità di applicare, per le modalità di trattamento penitenziario e per le misure ad esso relative, nella fase dell'esecuzione, la normativa vigente nello Stato di esecuzione. Con tre successive decisioni, il Tribunale di Valona ha convertito la condanna italiana in una propria decisione e ha sostituito la pena inflitta nella sentenza italiana con quella decisa dall'autorità giudiziaria albanese, rideterminando la sanzione inflitta dai giudici italiani - 22 anni e 8 mesi di reclusione - in quella di 8 anni di reclusione (11 anni di reclusione, dei quali 3 condonati), già interamente espiata al momento dell'arresto in esecuzione del MAE emesso a suo carico per la prosecuzione dell'espiazione della pena inflittagli in Italia. Tali decisioni, secondo la Procura ricorrente, sono state adottate in violazione della disciplina pattizia europea e bilaterale richiamata. Il ricorso denuncia che la questione essenziale, relativa proprio alla violazione delle norme della Convenzione europea sull'estradizione e dell'Accordo bilaterale, è stata dimenticata dalla sentenza di annullamento della Prima Sezione penale, che, in tal modo, sembra legittimare l'esecuzione all'estero di una condanna pronunciata dall'autorità giudiziaria italiana in assenza della deliberazione favorevole da parte della competente Corte di appello, imposta dall'art. 743 cod. proc. pen., e soprattutto contro la volontà espressa dallo Stato italiano nella richiesta formulata dal Ministero della Giustizia all'autorità albanese nell'ambito dell'accordo di cooperazione in materia penale sottoscritto dai due Stati quanto alla possibilità di convertire la decisione dello Stato di condanna in una dello Stato di esecuzione. Il ricorso rileva come il provvedimento impugnato non abbia fatto corretta applicazione neppure del principio di diritto enunciato dalla sentenza di 4 (2,06) annullamento in relazione al rispetto del principio di ne bis in idem esecutivo dal punto di vista sostanziale. Si osserva, infatti, che la conversione della condanna operata dallo Stato albanese ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), della Convenzione di Strasburgo, non essendo stata accettata dall'Italia, non può impedire l'esecuzione della pena residua da parte dello Stato italiano, non sussistendo, in un simile caso, alcun contrasto con il principio fondamentale del ne bis in idem esecutivo, poiché evidentemente l'esecuzione di parte della pena avvenuta irritualmente in Albania dovrebbe essere comunque computata, una volta che la condanna fosse messa in esecuzione in Italia per la parte ulteriore mancante al raggiungimento dell'espiazione completa, corrispondente alla pena di 22 anni e 8 mesi inflitta con la sentenza definitiva italiana; ciò in analogia a quanto previsto dall'art. 657 cod. proc. pen. per i casi di pene espiate senza titolo. Non osta a tale conclusione la previsione dell'art. 8 della Convenzione di Strasburgo, che prevede che lo Stato di condanna non possa più eseguire la pena qualora lo Stato di esecuzione comunichi di considerare interamente espiata la stessa pena, poiché, secondo il ricorso, l'operatività di tale norma presuppone che l'esecuzione sia avvenuta facendo corretta e leale applicazione delle disposizioni procedurali dettate dagli accordi internazionali. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto con requisitoria scritta il rigetto del ricorso del PG di appello, alla luce del disposto dell'art. 2 dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di Strasburgo, stipulato tra l'Italia e l'Albania e ratificato con legge n. 204 del 2003, secondo cui lo Stato nel cui territorio si trovi un soggetto condannato in via definitiva può eseguire la condanna su richiesta dello Stato di condanna. L'Accordo è prevalente rispetto alla stessa Convenzione ai sensi dell'art. 1 dello stesso testo pattizio bilaterale. 4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con cui chiede l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. La situazione giuridica determinatasi in fase di esecuzione a carico del condannato [OSCURATO:PERSONA] deve essere nuovamente qui riassunta, per comodità espositiva.2.1. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con sentenza del 19.05.2010 della Corte d'Assise di appello di Bologna, divenuta definitiva il 23.10.2012, alla pena di 22 anni e 8 mesi di reclusione; la sentenza è stata emessa a seguito di restituzione nel termine per impugnare la precedente decisione di condanna della Corte di Assise di Piacenza del 22.11.2001, irrevocabile nel 2003. I reati accertati nei suoi confronti sono quelli di omicidio aggravato e sequestro di persona commessi il 09.12.1999, in Mortizza di Piacenza. La sentenza italiana è stata eseguita in Albania, previa procedura di riconoscimento per l'esecuzione con cui si è determinata la pena da scontare in anni 8 di reclusione (detratti 3 anni di condono dalla pena di 11 anni di reclusione), e la sanzione risulta interamente scontata dal condannato, mediante detenzione in Albania, in data 10.10.2023 (così testualmente si ricava anche dal provvedimento annullato. A seguito dell'attivazione di una nuova procedura di consegna in estradizione da parte del Ministero della Giustizia nel 2018, in esecuzione dell'ordine SIEP n. 705/2012 emesso dalla Procura Generale di Bologna, si è accertato che il Tribunale di Valona aveva riconosciuto sia la prima sentenza italiana, che la seconda, del 10.05.2010, divenuta essa quella definitiva, successiva all'attivazione della procedura di restituzione nel termine e che ha sostituito la precedente decisione. 2.2. Il provvedimento impugnato, emesso in esito ad annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, ha dichiarato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in esecuzione pena presso la Casa circondariale di Viterbo dal 16.01.2025 (a seguito di consegna da parte delle autorità della Grecia, in esecuzione del MAE emesso in data 11.06.2021 dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Bologna, con arresto del 22.07.2024) - e su sua istanza, già respinta dalla precedente ordinanza del giudice dell'esecuzione, annullata dalla Corte di cassazione - la non ulteriore eseguibilità della pena di cui alla citata sentenza della Corte d'Assise di appello di Bologna del 19.05.2010, irrevocabile dal 23.10.2012. La pena, infatti, secondo il provvedimento rescissorio, risulta — come già evidenziato - essere stata già espiata in Albania, in forza del riconoscimento internazionale della suddetta sentenza, ai sensi della legge n. 204 del 2003, e, dunque, in applicazione del principio del ne bis in idem esecutivo, che vieta che una persona sia sottoposta a una nuova esecuzione penale per lo stesso fatto, una volta che la sanzione sia stata eseguita o ritenuta eseguita. 3. L'ordinanza avverso cui è ricorso, resa all'esito del giudizio di rinvio, è corretta e coerente con il vincolo ex art. 627 cod. proc. pen. imposto dalla Prima Sezione Penale della Corte di cassazione, nella sentenza di annullamento n. 23823 del 2025, con cui si era ritenuta erronea la prospettiva dei provvedimento annullato, che aveva rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di dichiarare la non 6 00A9 esecutività della nuova sentenza emessa nei suoi confronti in data 19.05.2010 e divenuta definitiva, con implicita revoca dell'ordine di esecuzione N. SIEP 705/2012. Il presupposto di tale provvedimento, ritenuto erroneo dalla Cassazione, era che nessuna delle due pronunce di condanna - né quella iniziale, né quella in esecuzione emessa a seguito di restituzione nel termine - era stata oggetto di deliberazione favorevole all'esecuzione all'estero ex art. 743 cod. proc. pen. da parte della Corte di appello di Bologna competente. La sentenza di annullamento ha evidenziato, invece, anzitutto che la disciplina codicistica di cui all'art. 743 cod. proc. pen. è sussidiaria alla disciplina convenzionale internazionale, come espressamente previsto dall'art. 696, comma 2, cod. proc. pen.; che l'Italia e l'Albania è stato stilato un Accordo il 24 aprile 2002, ratificato con la legge n. 204 del 2003, aggiuntivo alla Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, attraverso il quale viene interamente disciplinato il procedimento di esecuzione delle condanne tra i due Paesi, e che, in ogni caso, vi era stata richiesta di esecuzione inviata dal Ministero della Giustizia alle autorità albanesi in data 11.01.2008. Inoltre, la Prima Sezione penale, rilevata l'identità dei fatti alla base della richiesta di esecuzione e quelli per i quali già risulta eseguita la pena in Albania, ha evidenziato la necessità, per il giudice dell'esecuzione, di decidere dell'avvenuta esecuzione all'estero sulla base di valutazioni sostanziali e non formali, poiché deve darsi preminenza al divieto di bis in idem esecutivo. La sentenza di annullamento ha, dunque, posto come vincolo per il giudice del rinvio di accertare se la detenzione avvenuta in territorio albanese abbia avuto o meno ad oggetto il titolo rappresentato dalla sentenza di condanna emessa in Italia e se la detenzione riguardasse proprio il ricorrente, verificata l'autenticità della documentazione giudiziaria albanese prodotta. 4. Il provvedimento impugnato, con cui si è accolta l'istanza del condannato di non ulteriore esecutività della pena relativa alla sentenza definitiva in esame, si pone a valle di una complessa procedura giurisdizionale di riconoscimento di sentenza dello Stato italiano, passata in giudicato, da parte dell'autorità giudiziaria albanese, scaturita da una richiesta esplicita del Ministero della Giustizia italiano, datata 11.01.2008, indirizzata all'Ambasciata della Repubblica di Albania in Roma, riferita alla prima sentenza di condanna, poi sostituita da quella successiva passata in giudicato dopo la procedura di restituzione nel termine, e che, quindi, fonda legittimamente il potere delle autorità albanesi di dare esecuzione alla condanna. Allo stesso tempo, tale constatazione di esistenza di richiesta esplicita di esecuzione, che il Collegio ha direttamente desunto dalla consultazione degli atti 7 rj processuali, rende errato il presupposto del ricorso del Procuratore Generale, basato sull'assenza di una richiesta di riconoscimento della sentenza italiana da parte delle autorità nazionali. La nota dell'11.01.2008 in esame, infatti, è chiaramente intestata, nell'oggetto, quale richiesta di esecuzione pena, previo riconoscimento della sentenza di condanna definitiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della quale si trasmette copia (si tratta della prima sentenza, poi superata da quella divenuta definitiva a seguito di procedimento di restituzione nel termine per impugnare), unitamente alla documentazione ulteriore necessaria per l'inoltro alle autorità albanesi, stante la localizzazione del condannato in territorio albanese. In tale contesto, si chiede collaborazione all'Ambasciata per i necessari passaggi istituzionali e documentali, per !a cooperazione giudiziaria, funzionale all'esecuzione della condanna, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione del 1983 stipulato da Italia e Albania e dell'art. 9, par. 1, lett. a), della stessa Convenzione, rappresentando che l'Italia non ha aderito alla possibilità di esecuzione delle sentenze mediante conversione della condanna in una sentenza albanese, secondo la procedura prevista dall'art. 9, par. 2, lett. b), della Convenzione. Successivamente, la procedura in Albania è proseguita quasi automaticamente anche in relazione all'esecuzione della seconda sentenza di condanna, quella poi attualmente al centro dell'istanza difensiva accolta dal provvedimento impugnato e del ricorso del Procuratore Generale, previa segnalazione della decisione emessa in sostituzione. 4.1. Ebbene, si evidenzia in proposito che: - l'accordo bilaterale aggiuntivo tra Italia e Albania sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, firmato a Roma il 24 aprile 2002 e ratificato in Italia con legge 11 luglio 2003, n. 204 (entrato in vigore il 25.06.2004), è prevalente rispetto alla Convenzione, in virtù della clausola di cui all'art. 1, comma 2, secondo cui «Le disposizioni della Convenzione sono applicabili nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni del presente Accordo»; - l'art. 2 del citato Accordo prevede che, quando in uno degli Stati è stata pronunciata una sentenza definitiva di condanna nei confronti di un cittadino dell'altro Stato, quest'ultimo, su richiesta dello Stato di condanna, può procedere alla relativa esecuzione nel caso in cui la persona condannata si trovi sul suo territorio, nel rispetto della normativa interna relativa al riconoscimento del giudicato; - l'art. 4 dello stesso Accordo stabilisce esplicitamente che, per l'esecuzione delle sentenze, si applichi l'art. 9, par. 1, lett. a), della Convenzione; 8 ídp) - l'art. 9, par. 1, lett. a), della Convenzione prevede la procedura di riconoscimento della sentenza straniera tramite prosecuzione dell'esecuzione della condanna immediatamente o sulla base di una decisione giudiziaria o amministrativa, alle condizioni enunciate nel successivo art. 10, con cui si prevede ("Proseguimento dell'esecuzione"): «In caso di proseguimento dell'esecuzione, lo Stato d'esecuzione è vincolato dalla natura giuridica e dalla durata della sanzione quali risultano dalla condanna. Tuttavia, qualora la natura o la durata di questa sanzione fossero incompatibili con la sua legislazione, o se la sua legislazione lo esigesse, lo Stato d'esecuzione può, mediante una decisione giudiziaria o amministrativa, adattare questa sanzione alla pena o alla misura previste dalla propria legge per reati della stessa natura. Quanto alla sua natura, tale pena o misura corrisponde, per quanto possibile, a quella inflitta dalla condanna da eseguire. Essa non può aggravare, per sua natura o durata, la sanzione pronunciata nello Stato di condanna né eccedere il massimo previsto dalla legge dello Stato d'esecuzione». L'altra procedura prevista dall'art. 9, par. 1, lett. b), della Convenzione, per l'esecuzione di una condanna in uno Stato estero aderente al patto, si attua mediante una vera e propria conversione della condanna mediante procedimento giudiziario o amministrativo di sostituzione della sanzione inflitta nello Stato di condanna con una sanzione prevista dalla legislazione dello Stato di esecuzione per lo stesso reato (alle condizioni enunciate dall'art. 11 della stessa Convenzione), ma è esclusa dall'indicazione di riferimento esplicito alla sola procedura di cui all'art. 9, par. 1, lett. a) citato, contenuta nell'art. 4 dell'Accordo bilaterale aggiuntivo prevalente (d'altra parte l'Italia aveva espressamente escluso l'adesione a tale procedura, esercitando la facoltà di esclusione dell'applicazione prevista dall'art. 3, comma 3, della Convenzione medesima). Soltanto tale modalità di esecuzione può essere adottata per recepire sentenze dei due Stati contraenti dell'Accordo bilaterale aggiuntivo. 4.2. Alla luce di tale quadro pattizio internazionale, l'esame della documentazione agli atti del fascicolo del ricorso, cui il Collegio ha avuto accesso data la natura delle censure formulate, di natura procedimentale, rivela che la modifica della pena da quella di 22 anni e otto mesi di reclusione, stabilita nella sentenza italiana, a quella di 8 anni di reclusione, fissata nella sentenza di esecuzione albanese nei confronti del condannato, per i medesimi fatti di reato, è avvenuta ai sensi dell'art. 9, par. 1, lett. a), della Convenzione, così come esplicitamente riportato nelle sentenze albanesi in atti. L'equivoco sull'adozione della procedura di vera e propria conversione, non applicabile all'Italia, è probabilmente sorto poiché è la stessa procedura di prosecuzione dell'esecuzione, disciplinata dalla citata disposizione pattizia, a 9 ago) prevedere che la pena sia adattata alla legislazione vigente nello Stato di esecuzione; ed è ciò che risulta sia avvenuto, con il rimodellamento della sanzione, e non già con l'adesione ad una procedura di conversione vera e propria, ai sensi della lettera b del medesimo art. 9, non consentita dalla disciplina internazionale cui l'Italia ha aderito. 4.3. Al netto di tali constatazioni, poi, e con ragione decisoria assorbente di ogni altra considerazione, vi è la necessità di valutare il vincolo di rinvio imposto dalla sentenza di annullamento della Prima Sezione penale che, effettivamente, come sostenuto dalla difesa del condannato nella sua memoria, non lascia spazio a valutazioni ulteriori circa la natura della procedura di riconoscimento della sentenza italiana da parte della magistratura albanese, in ossequio alle disposizioni della Convenzione del 1983 e dell'Accordo bilaterale aggiuntivo del 2002. Ciò che conta per il vincolo di rinvio è che il giudice dell'esecuzione abbia accertato l'identità della condanna definitiva in esecuzione con la condanna effettivamente eseguita e che il condannato sia colui il quale abbia realmente scontato la pena, essendosi già aderito al criterio prevalente di ne bis in idem sostanziale esecutivo. Tutte le verifiche indicate dalla sentenza rescindente sono state svolte dall'ordinanza impugnata, con esito di perfetta sovrapponibilità fisica e giuridica tra il condannato e il detenuto istante, sicché si è correttamente disposta la non ulteriore esecuzione della condanna passata in giudicato nei suoi confronti. Il giudice del rinvio non avrebbe potuto ridiscutere i passaggi logico-giuridici presupposti alla scelta, già adottata dalla Prima Sezione penale, di considerare formulata dall'Italia la richiesta di esecuzione all'Albania della condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Piuttosto, ha dovuto adempiere al vincolo ex art. 627 cod. proc. pen. e dar luogo a verifiche identificative del condannato, per capire se fosse colui il quale era effettivamente il destinatario della condanna di cui alla sentenza oggetto del titolo esecutivo nei suoi confronti e colui che aveva espiato la pena; e una volta svolte tali verifiche oggettive e soggettive, il l