CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02786/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 28167del ruolo generale dell’anno 2018 proposto Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] 2008- Artt. 1, comma 116, della legge n. 296 del 2006(Legge inanziaria 2007) e 19-bis2del DPR n. 633/72 Assegnazione agevolata di beni sociali ai soci- rettiica della detrazione- presupposti -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 643/02/2018, depositata in data 23 maggio 2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] 1. Dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa emerge,in punto di fatto, che: 1)l’Agenzia delle entrate aveva eme sso avviso di accertamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali ex soci di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione - cancellata dal registro delle imprese in data 26.05.2008 -con il quale aveva rettifica to , ai sensi degli artt. 54, comma 5, del d.P.R. n. 633/72, la dichiarazione Iva, per l’anno di imposta 2008,recuperando l’imposta di euro 88.832,00, oltre interessi e sanzioni, avendo rilevato che la società, a seguito dello scioglimento anticipato e messa in liquidazione,ai sensi dell’art. 1, comma 111, della legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria 2007)per non avere superato il test di operatività previsto dalla normativa in tema dic.d. societàdi comodo, aveva assegnato al soci o ([OSCURATO:PERSONA]) i beni sociali – a tacitazione e in corrispettivo della quota di partecipazione pari al 70% del capitale sociale - usufruendo del regime di esclusione dal campo Iva senza procedere alla correlata rettifica, ai sensi dell’art. 19 - bis2 del DPR n. 633/72, della detrazionedell’imposta assolta in via di rivalsa in relazione alle fatture passive afferenti a lavori di ristrutturazione effettuati sugli immobili assegnati , non essendo rilevante il fatto che il socio assegnatario avesse proseguito,senza soluzione di continuità, l’attività di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in forma di impresa agricola individuale, in quanto, ad avviso dell’Ufficio,tale scelta era finalizzata esclusivamente a non perdere alcuni benefici economici ottenuti che erano legati alla conservazione della precedente destinazione d’uso degli immobili; 2) avverso il suddetto atto impositivo, i contribuenti avevano proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] deducendo : a) la violazione dell’art. 1, comma 111, della legge n. 296/06,non essendo previsto che i soci assegnatari dovessero essere persone fisiche non esercenti attività di impresa; b)la violazione dell’art. 19- bis2 del DPR n. 633/72 , non sussistendo un mutamento del regime Iva dei beni oggetto di assegnazione e non avendo l’Ufficio provato il presupposto costituito dalla natura incrementativa dei lavori di ristrutturazione nonché c) l’errato calcolo della rettifica Iva ; 3) aveva controdedotto l’Agenzia delle entrateinsistendo per la legittimità dell’avviso di accertamento; 4) con sentenza n. 1296/02/2015, la CTP di [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto il ricorso, osservando che, come sostenuto dai contribuenti, al fine di potere usufruire del regime di scioglimento agevolato, era solo richiesto che i soci fossero persone fisiche e non società, essendo irrilevante lo svolgimento dell’attività imprenditoriale da parte del socio assegnatario né l’Ufficio aveva addotto argomentazioni tali da superare talerilievo; 3) avverso la sentenza di prime cure, l’Ufficio aveva proposto appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Liguriaeccependo che l’avviso di accertamento non si basava affatto sulla assenza del presupposto necessario per beneficiare dell’assegnazione agevolata prevista dalla Legge finanziaria del 2007,costituito dalla qualità di persona fisica,non esercente attività di impresa in capo al socio assegnatario dei beni oggetto di ristrutturazione (avendo [OSCURATO:PERSONA] intrapreso l’attività solo dal 28 maggio 2007), ma sulla mancata rettifica della detrazione di imposta assolta in relazione ai lavori di ristrutturazione non esauriti,effettuati sui beni assegnati, aventi natura incrementativa, per usufruire della deroga al regime normale dell’assoggettamento ad Iva delle cessioni di beni di una società a finalità estranee all’esercizio di impresa (come l’autoconsumo esterno o l’assegnazione ai soci), non avendo i contribuenti provato l’assenza di tali caratteristiche con riguardo ai lavori eseguiti; 4) avevano controdedotto i contribuenti chiedendo la conferma della sentenza di primo grado; 5) la CTR della Liguria,con sentenza n. 643/02/2018, depositata il 23 maggio 2018, aveva rigettatol’appello dell’Ufficio. 2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che, nella specie, non sussistevano i presupposti per la rettifica della detrazione,ai sensi dell’art. 19-bis2 del DPR n. 633/72 (prevista nel caso in cui un contribuente acquisti un bene pluriennale o un servizio in regime d’impresa, con corretta detrazione Iva, e poi lo destini per fini privati) in quanto l’acquisto del bene trasferito dalla società non consentiva un utilizzo per fine privato, trattandosi di interventi manutentivi di stalle, tettoie e altri manufatti agricoli, difficilmente destinabili a fini strettamente privati, specie se fruiti nell’impresa individuale agricola proseguita dalcontribuente [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo. 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], r esist ono , con controricorso,illustrato da successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unicomotivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 111, della legge n. 296/06 (Legge finanziaria 2007), 19-bis2 del DPR n. 633/72 per avere la CTR ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento in questione -con il quale era stata recuperata l’Iva in considerazione del fatto che la società, sciolta anticipatamente e messa in liquidazione,ai sensi dell’art. 1, comma 111, della legge n. 296 del 2006, poi cancellata, aveva usufruito del regime agevolativo effettuando la successiva assegnazione, fuori campo Iva, dei beni ai soci (altrimenti imponibile ex art. 2, comma 2, n. 6 del DPR n. 633/72,quali cessioni di beni senza corrispettivo,dovendo essere assoggettate a Iva tutte le operazioni di c.d. autoconsumo esterno nonché le assegnazioni di beni societari, quali ipotesi di destinazione dei benia finalità estranee all’esercizio di impresa, da ricomprendere tra le fattispecie di cui all’art. 5, par.6. della VI [OSCURATO:PERSONA]) senza effettuare la rettifica dell a detrazione dell’Iva assolta in via di rivalsa relativamente alle fatture passive afferentia lavori di ristrutturazione di quegli stessi beni –in quanto i beni trasferiti dalla società al soci o non consentivano un utilizzo per fine privato trattandosi di manufatti agricoli, peraltro fruiti nell’impresa agricola proseguita dal contribuente [OSCURATO:PERSONA]; ciò sebbene il recupero dell’imposta da parte dell’Amministrazione prescindesse dall’uso dei beni che ne avessero fatto i soci, attenendo tale aspetto ad una convenienza economica del nuovo soggettoal fine di non perdere i benefici legati a vincoli di destinazione d’uso esistenti su tali beni, laddovel’adesione al regime agevolativo determinante l’esclusione dal campo Iva di operazioni altrimenti imponibili comportava l’obbligo di effettuare la rettifica della detrazione usufruita in relazione alle spese sostenute per lavori di ristrutturazione eseguiti su quegli stessi beni, a carattere incrementativo e non esaurenti la loro utilitàal momento dell’assegnazione o della trasformazione. In particolare , ad avviso della ricorrente, come chiarito dalla Circolare dell’Agenzian. 40/E del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (par. 1.4.11), alla luce della sentenza della Corte di giustizia della CE in data 17.5.2001, causa C-322/99 e C-323/99, l’assegnazione dei beni ai soci fuori campo Iva poteva essere effettuata senza obbligo di rettifica della detrazione alla condizione che i lavori non avessero avuto natura incrementativa o avessero esaurito intoto l’utilità al momento dell’assegnazione; pertanto, i contribuenti, al fine di non essere tenuti allarettifica della detrazione usufruita all’epoca della ristrutturazione, avrebbero dovuto documentare che i lavori effettuati non avevano natura incrementativa ovvero avevano esaurito la loro utilità al momento dell’assegnazione. 1.1.In via preliminare va disattesa l’eccezione di inammissibilità ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., sollevata dai controricorrenti, non essendo stato disatteso l’onere previsto dall'art. 366, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., che impone alla parte ricorrente, a pena d'inammissibilità, nel giudizio di cassazione, trattandosi di rimedio a critica vincolata, l’indicazione di motivi aventi caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata e di indicare puntualmente le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente ad indicare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa officiosa che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., Sez. U., 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass., 24 febbraio 2020, n. 4905). 1.2.Il motivo è fondato per le ragioni di seguito indicate . 1.3.La questione che viene in rilievo è quella del regime operante con riguardo all’operazione di assegnazione di beni sociali ai soci e, in particolare, dei presupposti per l’operativitàdel regime agevolativo – fuori campo Iva – previsto dalla Legge finanziaria del 2007per le assegnazioni di beni ai soci nell’ipotesi di scioglimento delle società non operativee della rettifica della detrazione Iva ai sensi dell’art. 19-bis2 del DPR n. 633/72 in relazione alle spese di ristrutturazione sostenutedalla società con riguardo agli immobili (acquistati da privati e,dunque, senza detrazione Iva) oggetto dell’assegnazione . 1.4.Va, al riguardo, disattesa l’eccezione sollevata dai contribuenti nel controricorso e ribadita in memoria di indebito ampliamento, con il motivo di ricorsoper cassazione, del thema decidendum da parte dell’Ufficio per essere l’avviso fondato sul rilievo della insussistenza del presupposto dell’agevolazione prevista dalla Finanziaria 2007 qual era l’assegnazione dei beni societari a soci –persone fisiche non esercenti attività di impresa e non già sul rilievo della mancata dimostrazione da parte dei soci, perevitare la rettifica di cui all’art. 19- bis2 cit., della natura non incrementativa degli interventi di ristrutturazione eseguiti sugli stessi beni ovverodell’esaurimento della loro utilità al momento dell’assegnazione. Invero, come si evince dallo stralcio dell’avviso riprodotto nel controricorso (pag. 5 ) l’Ufficio ha recuperato la maggiore imposta avendo la società usufruito, all’atto dello scioglimento e dell’assegnazione dei beni sociali al socio dell’esclusione dal campo Iva senza procedere alla “rettifica [ai sensi dell’art. 19-bis2 cit.] delladetrazione per gli immobili assegnati”, in relazione a i lavori di ristrutturazione operati sugli immobili in questione per i quali si era provveduto alla detrazione dell’imposta, non rilevando,a tal fine, l’uso dei beni in forma di impresa individualeda parte del socio assegnatario . Ne consegue chel’argomentazione spesa dall’Ufficio già nei gradi di merito della necessaria dimostrazione da parte dei contribuenti, per usufruire del beneficio di non applicazione Iva, evitando la rettifica della detrazione, della natura non incrementativa di tali interventi ovvero dell’ esaurimento della loro utilità all’atto della loro assegnazione- afferendo al necessario assolvimento da parte di questi ultimi dell’onere probatorio a loro carico circa la sussistenza dei presupposti legittimanti il regime agevolativo - non comporta alcun indebito ampliamento dell'oggetto del contendere o del thema decidendum non essendo mutati i termini dell'originaria pretesa impositiva fondati sul rilievo della mancata rettifica dell’originaria detrazione da parte della società per i beni mobili assegnati in via agevolata. 1.5.Ai sensi dell’art. 1, comma 111, della legge n. 296/2006 (Legge finanziaria del 2007): Le società considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla data del 4 luglio 2006, nonché quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo di imposta e che, entro il 31 maggio 2007, deliberano lo scioglimento ovvero la trasformazione insocietà semplice e richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degliarticoli 2312 e 2495 del codice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione, sono assoggettate alla disciplina prevista dai commi da 112 a 118 a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° novembre 2006 1.6. Ai sensi del comma 116 dell’art. 1 cit. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo (…) 1.7. L’art. 19 -bis2, comma 1, del DPR n. 633/72 dispone che La detrazione dell’imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi è rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni ed i servizi medesimi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi 1.8. Orbene il comma 116 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 prevede un’ipotesi derogatoria al regime ordinario di cui all’art. 2 del d.P.R. n. 633/72. 1.9. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, n. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, costituiscono cessioni di beni, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto «le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni o le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica». 1.10.Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, con la circolar e n. 40/E del 13.5.02 ha chiarito –in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 5 della VI Direttiva (ora art. 26 della Direttiva 2006/112/CE) e con l’orientamento espresso dalla Corte di Giustizianella sentenza del 17.5.2001 (causa C - 322/99 e C - 323/99) – che , in riferimento alle ipotesi di estromissione agevolata di beni, l ’ assegnazione (agevolata) ai soci dei beni realizza un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all ’ esercizio d'impresa, da ricomprendere, unitamente all'autoconsumo, tra le fattispecie di cui all’art. 5, par.6, della VI Direttiva IVA. In base alla richiamata norma comunitaria è equiparato ad una cessione a titolo oneroso il trasferimento nel patrimonio privato di un soggetto passivo di un bene della propria impresa o la destinazione di tale bene a finalità estranee all'esercizio dell'attivit à imprenditoriale, quando detto bene o gli elementi che lo compongono abbiano consentito una detrazione (totale o parziale)dell'imposta. 1.11.In particolare, la Corte di Giustizia, nella sentenza del 17.5.2001, in ordine alle cause riunite C - 322/99e C - 323/99, ha statuito che “ quando un soggetto passivo preleva per fini estranei a quelli dell'impresa un bene acquistato senza che abbia consentito una deduzione dell'IVA, ed essendo stato oggetto, in un momento successivo al suo acquisto, di lavori per i quali l'IVA è stata dedotta, sussiste assoggettamento all'IVA a norma dell’art. 5, n. 6, della sesta direttiva se i lavori eseguiti hanno dato luogo all'incorporazione di «elementi che compongono il bene» ai sensi di tale disposizione . Nel caso in cui il bene prelevato sia un veicolo, costituiscono «elementi che compongono il bene» i beni ceduti che, da una parte, hanno definitivamente perduto le loro caratteristiche distintive fisiche ed economiche in seguito alla loro incorporazione al veicolo e, dall'altra, hanno comportato un incremento duraturo del valore del bene, non completamente consumato al momento del prelievo” (punto 70); “ Occorre inoltre precisare che tale interpretazione data in risposta alle questioni poste nell'ambito del prelievo di un veicolo è valida quale che sia il bene materiale prelevato.” (punto 71). La CGUE ha, pertanto, concluso affermando che: “ Si devono quindi risolvere le prime due questioni del giudice a quo nelle cause C- 322/99 e C-323/99 nel senso che, quando un soggetto passivo preleva a fini estranei all'impresa un bene (nella fattispecie, un veicolo) acquistato senza che sia stata consentita deduzione dell'IVA e che è stato oggetto, in un momento successivo al suo acquisto, di lavori per i quali l'IVA è stata dedotta, l'IVA dovuta in forza dell'art. 5, n. 6, della sesta direttiva riguarda solo gli elementi che compongono il bene che hanno consentito una deduzione, e cioè gli elementi che hanno definitivamente perduto le loro caratteristiche distintive fisiche ed economiche nel momento in cui sono stati incorporati al veicolo, in un momento successivo al suo acquisto, in seguito ad operazioni di cessioni di beni che hanno comportato un incremento duraturo del valore del veicolo, non interamente consumato al momento del prelievo” (punto 78). 1.12. Alla luce della sentenza della Corte di Giustizia europea 17 maggio 2001, causa C-322/99 e C-323/99, l’ art.5, par.6, della VI Direttiva IVA (ora art. 26 della Direttiva 2006/112/CE) deve essere, dunque, interpretato nel senso che un bene dell ’ impresa destinato all ’ uso privato dell’imprenditore, o a finalità estranee all ’ impresa, non deve essere assoggettato ad imposta qualora tale bene non abbia consentito la detrazione dell'IVA in ragione del suo acquisto presso un soggetto che non ha la qualitàdi soggetto passivo. 1.13. Sono, pertanto, applicabili anche ai casi di assegnazione di beni ai soci le disposizioni sull’autoconsumo (contenute nell’art. 2, comma 2, n. 5 del D.P.R. n. 633/1972) che escludono l’applicazione dell’I.V.A. per “quei beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto, la detrazione dell’imposta di cui all’art. 19”. Si tratta di ipotesi nelle quali non è stato possibile operare la detrazione dell’I.V.A. in quanto i) il bene è stato acquistato da un soggetto privato oppure ii) l’acquisto è avvenuto prima dell’introduzione dell’I.V.A. nell’ordinamento interno (1° gennaio 1973) oppure i beni sono stati acquistati o importati senza il diritto alla detrazione, neanche parziale, della relativa imposta, ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972. Nelle fattispecie indicate l’assegnazione dell’immobile ai soci è fuori dal campo di applicazione dell’I.V.A. 1.14.Qualora il bene, acquistato senza applicazione dell’Iva, sia stato oggetto di interventi sui quali l’Iva è stata detratta, non ne cambia la natura (l’assegnazione continuerà a essere fuori campo Iva, nei 3 casi in precedenza ricordati); semplicemente, p er eventuali lavori di riparazione o recupero per i quali si è provveduto alla detrazione dell’imposta il contribuente all’atto dell’assegnazione dovrà operare la rettifica della detrazione, ai sensi dell’art. 19, comma 2 - bis , qualora le spese sostenute siano incrementative del valore dell’immobile e non abbiano esaurito la loro utilità all’atto dell’assegnazione, trattandosi d i mutamenti degli elementi presi in considerazione, al momento della dichiarazione, per determinare l’importo delle detrazioni. 1.15.L'elemento innovativo introdotto dalla richiamata sentenza della Corte di Giustizia,(recepito nella richiamata circolare n. 40 del 2002) è costituito dalla affermazione della CGUE secondo cui, i l concetto di "elementi che compongono il bene" di cui all'art. 5, n. 6 della direttiva CEE n. 77/388 del 1977 deve essere riferita ai soli "beni" e non anche alle prestazioni di servizi e comprende tanto gli elementi presenti nel bene al momento iniziale dell'acquisto che quelli che vi sono stati incorporati in un momento successivo. In base a tali presupposti la Corte conclude che, in caso di autoconsumo di bene acquistato presso un soggetto privato l'IVA si rende applicabile, limitatamente agli elementi che hanno consentito la detrazione e che, in caso di lavori eseguiti sul bene successivamente al suo acquisto, per i quali sia stata operata la deduzione, l’IVA si rende applicabile solo qualora tali lavori abbiano dato luogo alla incorporazione nel bene di elementi materiali, configurabili quali componenti del bene medesimo, che abbiano prodotto un incremento duraturo del valore del bene non completamente consumato al momento del prelievo (v. Risoluzione dell’Agenzia delle entrate del 17/06/2002 n. 194). 1.16. In particolare, alla luce dei principi espressi nella richiamata sentenza della Corte di Giustizia, nella circolare n. 40/E del 13.5.2002 ( Legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Finanziaria 2002 - Primi chiarimenti. Disposizioni riguardanti le imprese) l’Ufficio ha precisato che: Pertanto non è dovuta l'IVA o la maggiorazione dell'impostasostitutiva, per i beni per i quali l'imposta non è stata detratta all'atto del relativo acquisto, non verificandosi, infatti, per tali fattispecie ilpresupposto oggettivo richiesto dal citato art. 2, secondo comma, n. 5. Si richiamano, inoltre , le considerazioni gi à espresse a proposito dell'estromissione, con la conseguenza che, in presenza di trasformazione in società semplice, l'operazione è irrilevante ai fini IVA per i beni per i quali l'imposta non è stata detratta all'atto del relativo acquisto, anche se sugli stessi sono stati eseguiti interventi di manutenzione, riparazione, recupero ecc., per i quali, invece, si è provveduto a detra rre la relativa imposta. In tali casi, il contribuente dovrà, in relazione all'imposta afferente dette spese operare la rettifica della detrazione a norma dell'art. 19-bis2, qualora le stesse siano incrementative e non abbiano esaurito la loro utilità. Quanto sopra si rende applicabile anche per l'assegnazione agevolata ai soci dei beni, che realizza un'ipotesi di destinazione a finalitàestranee all'esercizio d'impresa, da ricomprendere, unitamente all'autoconsumo,tra le fattispecie di cui all'art.5, par.6, della VI Direttiva IVA… (par. 1.4.11). Quindi il contribuente, in relazione all'imposta afferente le suddette spese di manutenzione e riparazione che hanno consentito una detrazione dell'IVAversata a monte, le quali non sono configurabili quali "elementi checompongono il bene", deve operare la rettifica della detrazione a normadell'art. 19-bis2, qualora le stesse non abbiano esaurito la loro utilità e siano incrementative del valore del bene che viene prelevato dall'aziendaper finalità estranee all'impresa. 1.17.In proposito si evidenzia che nella normativa vigente fino al 31 dicembre 1997, le rettifiche da apportare alle detrazioni d'imposta erano previste, sostanzialmente, soltanto per i beni ammortizzabili ed unicamente nei casi in cui il pro-rata variasse di oltre diecipunti nei quattro anni successivi al loro acquisto (precedente articolo 19-bis). Soltanto con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 313 del 1997, le ipotesi di rettifica della detrazione d'imposta risultano ampliate: oltre che per variazioni del pro-rata sono, infatti, previste rettifiche anche in caso di cambio di destinazione dei beni e dei servizi rispetto alle previsioni iniziali, come pure nei casi in cui si verifichino mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell’attivitàesercitata dal contribuente. 1.18.Anche la Circolare n. 26 del 1.06.2016, par.7, (contenente chiarimenti sulla disciplina dell'assegnazione/cessione e trasformazione agevolata prevista daicommi da 115 a 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015) è stata emessa in coerenza con quanto precedentemente affermato dall'Agenzia nellacircolare n. 40/E del 2002 a commento di una disciplina sostanzialmente analoga. 1.19.Pertanto, l’assegnazione (agevolata) al socio di un immobile per il quale non è stata operata la detrazione dell'IVA all'atto dell’ acquisto (ad esempio in quanto acquistato da un privato) non deve essere assoggettata ad imposta, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, n. 5) del DPR n. 633 del 1972, anche se su tale immobile sono stati eseguiti lavori di trasformazione ed ampliamento per le quali spese - le quali non sono configurabili quali "elementi che compongono il bene" - sia stata operata la detrazione dell'IVA versataa monte qualora il contribuente provveda, in relazione all ’ imposta afferente dette spese, ad operare la rettifica della detrazione a norma dell'art.19-bis2, se le stesse siano incrementative del valore del bene che viene prelevato dall'azienda per finalità estranee all'impresa e non abbiano esaurito la loro utilitàal momento dell’assegnazione. 1.20. Ci ò , dunque, semprech é i lavori di ampliamento , che, in linea di principio, si deve ritenere siano finalizzati a migliorare le condizioni di utilizzazione dell'immobile, non integrino la realizzazione di una nuova unità immobiliare n è abbiano una consistenza tale da poter essere successivamente destinati a costituire una autonoma unità immobiliare. In tal caso la parte di immobile realizzata in seguito all'ampliamento, avendo proprie caratteristiche distintive ed economiche, deve essere assoggettata autonomamente al tributo in occasione dell’assegnazione. 1.21. Posto quanto sopra, va ricordato che, in tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione (v. Cass. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 23228 del 04/10/2017 Rv. 646307 - 01), mentre l'Amministrazione finanziaria che accerti operazioni ritenute imponibili legittimamente nega tali benefici, senza dover provare l'omesso svolgimento di qualsiasi attività lecita, gravando sul contribuente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare, in caso di contestazione, i fatti costitutivi dell'agevolazione invocata (ex multis,Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18930 del 24/09/2015 Rv. 636510 — 01; [OSCURATO:PERSONA].5, Sentenza n. 11587 del 2021). 2. Nella sentenza impugnata, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi in quanto - a fronte della contestazione dell’Ufficio dell’assegnazione , ai sensi del comma 116 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, senza applicazione dell’Iva, di beni immobili della società [che era stata sciolta anticipatamente e messa in liquidazione non avendo superato il test di operatività della normativa in tema di c.d. società di comodo] al socio [OSCURATO:PERSONA], e della mancata rettifica della detrazione Iva usufruita dalla società in relazione ai lavori di ristrutturazione di detti beni (il cui acquisto era avvenuto da privati senza detrazione Iva), trattandosi di spese incrementative e di lavori che non avevano esaurito la loro utilità al momento della assegnazione - ha ritenuto l’illegittimità dell’avviso in questione in quanto “l’acquisto del bene trasferito dalla società agricola non consentiva un utilizzo per fine privato (…) trattandosi di interventi manutentivi di stalle, tettoie ed altri manufatti che difficilmente potevano essere utilizzati a fini strettamente privati specie se fruiti nell’impresa individuale agricola proseguita dal contribuente [OSCURATO:PERSONA]” sebbene, ai fini della assegnazione dei beni al socio,fuori campo Iva, senza obbligo di rettifica della detrazione, fosse necessario l’accertamento , in punto di fatto , da parte del giudice di appello della dimostrazione da parte dei contribuenti - trattandosi, diversamente da quanto eccepito in memoria, dell’assolvimento dell’onere probatorio, essendoci sul punto contestazione, circa la sussistenza dei presupposti legittimanti il regime di esclusione dal campo Iva - che i lavori eseguiti sui beni non avessero avuto natura incrementativa o avessero esaurito la loro utilità al momento dell’assegnazione senza che rilevasse al tal fine la circostanza dello svolgimento su ta li beni di un’attività di impresa in forma individuale da parte del socio assegnatario. 3.In conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione; P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Co