CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 38914/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli 'atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha rigettato la domanda di revisione della sentenza irrevocabile di condanna emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 18 maggio 2007, proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] è stata riconosciuta colpevole del reato di cui ««agli artt. 416 e 416-bis cod. pen.» per avere fatto parte, a cominciare dal 28 settembre 1982, di un'associazione per delinquere di tipo mafioso denominata "clan Galasso" - promossa, diretta ed organizzata da [OSCURATO:PERSONA] - operante in stretto collegamento con il gruppo camorristico facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. Come si legge nel capo di imputazione, la Ciarlante aveva stabilmente assunto, in collaborazione con il marito [OSCURATO:PERSONA], «il ruolo di intermediaria nell'avvicinamento e corruzione dei magistrati delegati alla trattazione di procedimenti e procedure nei confronti dei Galasso e dei più fidati associati, per acquisire in modo diretto od indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche - con particolare riferimento all'attività finanziaria ed immobiliare, a quella conserviera, di movimento terra, cave, produzione del calcestruzzo e costruzioni edilizie ed a quelle del reinvestimento in attività turistico-alberghiere, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti - quali quelli di grosse opere pubbliche con completa gestione delle opere subappaltate - ed i servizi pubblici, quale quello creditizio bancario; per fornire rifugio e/o assistenza ad associati latitanti ovvero detenuti nonché provvidenze ai loro familiari; per realizzare profitti ingiusti per sé o per altri, il tutto anche condizionando le scelte di pubbliche amministrazioni (Comuni, Ferrovie dello Stato eccetera) ed i responsabili dei pubblici servizi o determinandone la loro connivenza o complicità con attentati, corruzioni ovvero infiltrazione di adepti». 1.2. L'accertamento della responsabilità della Ciarlante risulta fondato, in via principale, sulle dichiarazioni accusatorie, considerate soggettivamente ed oggettivamente attendibili nonché tra loro convergenti, rese da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], capi riconosciuti degli omonimi clan. [OSCURATO:PERSONA] ha indicato nella Ciarlante un'affiliata dell'associazione, specificandone il ruolo e la condotta partecipativa prevalentemente svolta negli affari di natura economico finanziaria del clan, insieme con il defunto marito [OSCURATO:PERSONA], e sviluppatasi con reiterate frequentazioni del Galasso nel periodo in cui lo stesso era latitante, anche fornendogli appoggio logistico ed ospitalità in occasione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], nonché con la partecipazione a più riunioni organizzative ed operazioni finanziarie. L'Alfieri ha confermato la presenza della Ciarlante alla riunioni del gruppo organizzate dal Galasso durante la latitanza, alle quali erano ammessi soltanto gli associati. Le dichiarazioni rese da altri collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono state apprezzate quali ulteriori tasselli della piattaforma accusatoria perché, in vario modo, confermative della partecipazione della Ciarlante al sodalizio nei termini riferiti dall'Alfieri e dal Galasso.1.3. Con l'istanza di revisione, sono state dedotte, quali «prove nuove» ai sensi dell'ad. 630 lett. c) cod. proc. pen., le dichiarazioni rese al difensore da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'uno e l'altro definitivamente condannati quali partecipi dell'associazione camorristica capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], il primo con un ruolo verticistico. Entrambi hanno escluso la partecipazione della Ciarlante alle riunioni tra gli associati ed hanno affermato che la stessa ed il Cillari erano conosciuti e frequentati dal Galasso soltanto per la loro capacità imprenditoriale. [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto che, proprio perché estranea al gruppo criminale, il marito aveva preferito non svelarle la sua identità, evitando, in tal modo, che venisse a conoscenza della sua condizione di pregiudicato latitante. Secondo la prospettazione difensiva, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e Luigi, esaminate congiuntamente a quelle già valutate nel processo definito con sentenza irrevocabile, sono idonee a determinare l'assoluzione della Ciarlante per insussistenza dell'addebito. Esse, infatti, in piena sintonia con altre fonti di prova, si pongono in irrimediabile contrasto con le dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] e ne dimostrando l'inattendibilità già, peraltro, giudizialmente accertata nella sentenza, anch'essa irrevocabile, che, ha escluso la partecipazione consapevole della Ciarlante alla riunioni in cui era stato pianificato l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. I Moccia, d'altra parte, confermando quanto già riferito dall'Alfieri e da [OSCURATO:PERSONA], hanno concordemente riferito che, contrariamente a quanto affermato da [OSCURATO:PERSONA], la Ciarlante aveva partecipato alle riunioni tra esponenti dei clan solo nella qualità di immobiliarista, sempre in compagnia del marito e senza essere ammessa alle discussioni vedenti sugli affari illeciti. In definitiva, l'unica circostanza provata, perché concordemente riferita da più dichiaranti, ossia l'appoggio economico fornito dal clan alla Ciarlante e al marito, rendeva configurabili, a tutto concedere, le meno gravi fattispecie incriminatrici di cui all'ad. 648 ter cod. pen. o del concorso esterno nel reato associativo. 1.4. La Corte distrettuale riteneva le prove nuove, valutate in comparazione agli elementi acquisiti nel giudizio definito dalla sentenza irrevocabile, inidonee a porre in discussione, scardinandolo, l'impianto accusatorio posto a fondamento dell'accertamento di colpevolezza. 2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore fiduciario, ha proposto ricorso sviluppando tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 125 e 630, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in ordine ai criteri di valutazione delle nuove prove dedotte.Il percorso motivazionale sarebbe contrassegnato da plurime aporie logiche argomentative e si sarebbe ingiustificatamente discostato dalle coordinate ermeneutiche fissate dalla giurisprudenza di legittimità, ampiamente richiamata, per definire l'ambito della cognizione del giudice della revisione. La Corte di appello ha, in primo luogo, ritenuto le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] convergenti con quelle rese da [OSCURATO:PERSONA] e dall'Alfieri nonostante il loro tenore letterale deponga chiaramente per una totale divergenza. Mentre il Galasso e l'Alfieri, secondo la sentenza di cui è chiesta la revisione, hanno fatto riferimento alla presenza della Ciarlante nelle riunioni inerenti agli affari illeciti del clan, [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di avere conosciuto la Ciarlante, per il tramite del Galasso, quale imprenditrice e di essersi rivolta alla stessa per compravendite immobiliari personali. [OSCURATO:PERSONA] abbia escluso, in modo categorico, la partecipazione della Ciarlante a tutte le riunioni del «direttorio» in cui si discuteva degli affari illeciti del clan, la Corte di appello, con una interpretazione semantica dei termini utilizzati dal collaboratore non sorretta da giustificazione logica, ha arbitrariamente limitato il riferimento alle sole riunioni finalizzate ai fatti di sangue. La stessa manipolazione è stata compiuta nella valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, sebbene entrambi abbiano, in vario modo, escluso la partecipazione della Ciarlante a qualunque tipo di riunione organizzativa del clan, le loro affermazioni sono state riferite in via esclusiva alle riunioni relative a fatti di sangue. La Corte distrettuale è incorsa in un'ulteriore illogicità nella valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Ha, infatti, interpretato come sintomatico della sua inattendibilità il contraddittorio riferimento, nell'ambito delle confidenze ricevute da [OSCURATO:PERSONA], all'affidamento da parte di quest'ultimo alla Ciarlante e al marito di lucrosi investimenti immobiliari e all'esclusione di versamenti in favore dei coniugi di ingenti somme di denaro. E' ben possibile, infatti, che il Galasso, nei dialoghi con il Moccia, non abbia parlato delle somme versate per l'attività svolta in suo favore, così come è possibile che il Galasso abbia elargito prestiti ai coniugi quale rappresentante del sodalizio mafioso. Parimenti incongrua è la prevalenza attribuita alle dichiarazioni del collaboratore Pepe su quelle di [OSCURATO:PERSONA] in merito al versamento da parte del Galasso alla Ciarlante ed al coniuge della somma di 150 milioni di lire, frutto di attività estorsiva. Le dichiarazioni del Pepe sono state ritenute più credibili nonostante provengano da un soggetto che le ha apprese de relato dal Galasso senza avere mai conosciuto il Cillari e la Ciarlante. Quanto alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], il giudice della revisione ha desunto l'inattendibilità del dichiarante dalla circostanza che lo stesso non abbia mai rivestito un ruolo apicale all'interno dell'organizzazione camorristica di appartenenza. Si tratta di elemento irrilevante; la stessa Corte di appello non lo ha mai valorizzato nella valutazione degli altri collaboratori che pacificamente hanno appreso le notizie riferite quali sodali comuni. Illogico è pure l'assunto in ordine all'inattendibilità del narrato di [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui ha escluso l'intervento della Ciarlante alle riunioni del gruppo per asserito contrasto con le dichiarazioni di Alfieri e [OSCURATO:PERSONA], i quali, invece, in piena sintonia tra loro e con lo stesso [OSCURATO:PERSONA], hanno riferito la medesima circostanza, escludendo qualunque partecipazione della Ciarlante alle decisioni relative a fatti criminosi. Né le dichiarazioni dei fratelli Moccia possono ritenersi inidonee ad inficiare la l'attendibilità del Galasso e dell'Alfieri perché provenienti da soggetti appartenenti ad un clan diverso da quello diretto dal Galasso. Il clan Alfieri, di cui entrambi facevano parte, era unito in un unico cartello con il clan Galasso e proprio in considerazione di ciò non è stata mai messa in discussione l'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA]. Le dichiarazioni dei collaboranti Pepe, Antonelli, Brasiello, Palmieri e Loreto, pur in sintonia con quelle rese dai fratelli Mo»ccia, sono state erroneamente apprezzate come confermative di quelle rese da Galasso e Alfieri. Difetta, infine, l'autonoma valutazione dell'idoneità delle nuove prove a condurre ad un esito assolutorio; il giudice si è limitato, infatti, a replicare la valutazione già operata nel giudizio principale senza verificare la portata demolitoria delle «prove nuove». 2.2. Con il secondo motivo denunzia vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle nuove prove e della loro idoneità ad incrinare il quadro probatorio su cui basata la sentenza di condanna. Il giudice della revisione ha apoditticamente ritenuto [OSCURATO:PERSONA] non credibile per avere affermato di avere appreso di contatti tra il Cillari e [OSCURATO:PERSONA] attraverso la lettura degli atti del procedimento. Ha, però, omesso di valutare le evidenti ripercussioni sulla credibilità del Galasso - unica fonte diretta dei fatti storici attributi all'odierna ricorrente, già messa in discussione dalla sentenza che ha condannato il Galasso per estorsione nei confronti di quest'ultima e del marito -delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] laddove ha riferito di avere ricevuto proprio da [OSCURATO:PERSONA] il mandato di uccidere i coniugi Cillari, colpevoli di non avere restituito i soldi destinati ad un affare non andato in porto. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge con riferimento all'art. 416- bis cod. pen.Il giudice della revisione ha mantenuto ferma la qualificazione giuridica nonostante l'impianto probatorio, come arricchito dalle nuove prove, non renda più configurabile in capo alla Ciarlante l'affectio societatis necessaria, sul piano soggettivo, per ritenere sussistente la condotta partecipativa di cui all'art. 416-bis cod. pen. Attribuendo prevalenza alle dichiarazioni dei fratelli Moccia circa l'estraneità della Ciarlante rispetto alle riunioni vertenti sugli affari illeciti del clan rispetto a quelle contrarie rimaste isolate rese dal Galasso, è conseguenziale ritenere insussistente la consapevolezza e la volontà di tutti gli affiliati di cooperare con lei alla realizzazione dello scopo comune nei termini richiesti dalla fattispecie associativa A tutto concedere, pertanto, il fatto storico emergente dal complessivo quadro probatorio doveva essere inquadrato nelle fattispecie meno gravi del favoreggiamento reale o, al più, del riciclaggio o del concorso esterno. [OSCURATO:PERSONA] Nessuno degli illustrati motivi supera il preventivo vaglio di ammissibilità sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1. Il primo ed il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste, pur formalmente volti a denunciare violazioni di legge e, soprattutto, vizi della motivazione, finiscono per riproporre i medesimi argomenti già esposti nell'istanza di revisione, pretendendo dal giudice della legittimità una nuova valutazione diretta della maggiore persuasività delle prove dedotte come nuove da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, sulla base della quale il giudice del merito aveva escluso la loro idoneità a mettere in crisi, anche se unite a quelle già acquisite, il compendio probatorio originario a sostengo dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputata, oltre ogni ragionevole dubbio. Privo di contraddizioni e del tutto plausibile è l'apparato argomentativo con cui la Corte distrettuale, dopo aver posto a raffronto le dichiarazioni dei fratelli Moccia, da una parte, e le convergenti chiamate in correità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall'altra, è pervenuto alla conclusione che non si ponevano in contrasto insanabile tra loro e che, comunque, continuavano ad avere maggiore forza dimostrativa queste ultime, così come apprezzate nella sentenza oggetto della richiesta di revisione, perché provenienti dai vertici dell'organizzazione, uno dei quali, [OSCURATO:PERSONA], per di più, aveva personalmente curato, come riconosciuto da tutti i collaboratori, i rapporti diretti più intensi con la Ciarlante ed il marito.[OSCURATO:PERSONA], laddove aveva riferito di avere conosciuto la Ciarlante quale impeditrice immobiliarista presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], di avere ricevuto da quest'ultimo referenze assai positive sul suo conto, legate a pregressi affari rivelatisi remunerativi, e, infine, di avere incontrato personalmente la Ciarlante, negli anni successivi, per compiere operazioni economiche personali, aveva, comunque, confermato il nucleo fondamentale delle dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sia il Galasso che l'Alfieri, infatti, avevano parlato della partecipazione della Ciarlante a riunioni destinate alla trattazione di affari economici legati alla vita del sodalizio alle quali, ragionevolmente, potevano essere ammesse associati diversi da chi, come lo stesso Moccia, erano prevalentemente dediti all'organizzazione di fatti di sangue. Né poteva rimettersi in discussione l'attendibilità soggettiva del Galasso, già vagliata positivamente, perché, secondo il narrato di [OSCURATO:PERSONA] animato da particolare accanimento verso la Ciarlante ed il marito, al punto da avere dato mandato allo stesso Moccia di ucciderli. La dichiarazione non aveva ricevuto alcuna conferma, tale non potendosi intendere nemmeno la condanna del Galasso per il diverso reato estorsione. [OSCURATO:PERSONA], depositario di informazioni più limitate rispetto a quelle dei capi [OSCURATO:PERSONA] e del fratello Angelo, membro del direttorio, non era credibile perché, oltre a non avere ricoperto un ruolo apicale, aveva riferito circostanze o smentite dagli altri collaboratori o inverosimili o contraddittorie. In ogni caso, né [OSCURATO:PERSONA] né [OSCURATO:PERSONA] avevano smentito le condotte partecipative della Ciarlante rappresentate sia dal supporto logistico fornito al capo clan nella fase cruciale per la vita del sodalizio, antecedente e successiva all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], sia dal periodico versamento nelle sue mani da parteí Galasso, per conto e nell'interesse del clan, di ingenti somme di denaro, frutto di attività illecite anche di carattere estorsivo, per il successivo reimpiego nella attività imprenditoriale sua e del marito. Le dichiarazioni dei fratelli Moccia, a differenza della chiamata in correità convergente di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non avevano ricevuto alcun riscontro in quelle rese da [OSCURATO:PERSONA] (collimanti con quelle dell'Alfieri e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla partecipazione della Ciarlante ad incontri non occasionali con il Galasso durante la latitanza), da [OSCURATO:PERSONA] (il quale aveva fatto ampio riferimento al ruolo della Ciarlante nel reimpiego di profitti illeciti del clan, oltre che al supporto logistico fornito a [OSCURATO:PERSONA] durante la latitanza), da [OSCURATO:PERSONA] (il quale aveva riferito di avere personalmente consegnato a [OSCURATO:PERSONA] i soldi, ricavati da una estorsione per la costruzione di una tratta ferroviaria, che il boss Galasso aveva destinato alla Ciarlante ed al marito su richiesta espressa dalla prima), da [OSCURATO:PERSONA] (il quale aveva riferito di avere incontrato la Ciarlante ed il marito negli incontri che aveva avuto con il Galasso per perfezionare l'operazione relativa al Kursal), infine, dai collaboratori di giustizia Loreto, Palmieri e Brasiello (i quali, pur avendo escluso la conoscenza personale della Ciarlante, avevano rilevato particolari in linea con le dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e in distonia con quelle dei fratelli Moccia). Tanto premesso, appare evidente che la motivazione della sentenza impugnata sia assolutamente coerente ed in linea con il principio più volte affermato da questa Corte secondo il quale «il giudizio di attendibilità di un collaboratore di giustizia, già compiuto nel giudizio di cognizione, non può formare, di per sé, oggetto di riesame in sede di revisione, a meno che si contesti la reale esistenza di un fatto storico nel quale è stato rinvenuto il riscontro esterno alle dichiarazioni del medesimo soggetto» (Sez. 5, n. 5217 del 11/12/2020, [OSCURATO:PERSONA], dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280335; Sez. 5, n.6480 del 13/11/2015, dep.2016, Pullara, Rv. 266260; Sez. 1, n. 11261 del 04/02/2009, [OSCURATO:PERSONA]. 243919). 2. Il terzo motivo, relativo alla qualificazione giuridica, è manifestamente infondato. La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente escluso l'ammissibilità delle richieste di revisione fondate sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, non al proscioglimento, ma al riconoscimento di un trattamento sanzionatorio meno afflittivo, ovvero a una dichiarazione di responsabilità per un diverso e meno grave reato (Sez. 1, n. 23927 del 23.05.2007, Pietroiusti, Rv. 236844; Sez. 1, n. 4464, del 28.02.2000, Ilacqua, Rv. 215810; Se. 6, n. 12307, del 03/08/2008, Racco, Rv. 239328; Sez. 1, n. 19342 del 22/04/2009, Nicodemi, Rv. 243778; Sez. 1, n. 20470 del 10/02/2015, Pelle, Rv. 263592). L'art. 631 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude l'ammissibilità della domanda di revisione fondata su elementi tali da far luogo, ove accertati, alla condanna dell'imputato per un reato meno grave, anziché al suo proscioglimento, non viola, d'altra parte l'art. 117 Cost., in relazione all'art. 7 CEDU, come interpretato dalla Corte Edu con la sentenza del 17/09/2009 nel procedimento Scoppola c. Italia„ atteso che «i limiti alla revisione previsti dalla suddetta norma, in conformità al principio di ragionevolezza, rispondono all'esigenza di attuare un equilibrato bilanciamento tra il "favor innocentiae" e le esigenze di certezza e stabilità sottese al principio di intangibilità del giudicato (Sez. 6 n.1751 del 14/09/2017, dep. 2018, Rv. 271966 che in le motivazione ha precisato che estendere la revisione anche ai casi in cui si chieda solo la condanna per un reato meno grave implica la necessità di delineare nuovi casi e condizioni di ammissibilità dell'istituto che, in quanto discrezionali, non possono che essere attribuiti al legislatore). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremil