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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2007

ECLI:EU:C:2007:674
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 9 novembre 2007

[OSCURATO:PERSONA]74/07 P

[OSCURATO:PERSONA]

contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee «[OSCURATO:PERSONA] – Promozione – Esercizio di promozione 2003 – Annullamento dell’elenco dei funzionari promossi – Attribuzione di punti di priorità» Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 23 novembre 2006, causa T-422/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non pubblicata nella Raccolta), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso del ricorrente volto ad ottenere l’annullamento, da un lato, dell’elenco dei dipendenti promossi nell’esercizio di promozione 2003, poiché in tale elenco non compare il suo nome, nonché degli atti preparatori di tale decisione e, dall’altro, in subordine, della decisione di attribuzione al ricorrente dei punti di promozione nello stesso esercizio.

Decisione: L’impugnazione è respinta.

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi di ricorso – Mancata individuazione dell’errore di diritto invocato – Irricevibilità [Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 9 novembre 2007 [OSCURATO:PERSONA]74/07 P [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee «[OSCURATO:PERSONA] – Promozione – Esercizio di promozione 2003 – Annullamento dell’elenco dei funzionari promossi – Attribuzione di punti di priorità» Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 23 novembre 2006, causa T-422/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non pubblicata nella Raccolta), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso del ricorrente volto ad ottenere l’annullamento, da un lato, dell’elenco dei dipendenti promossi nell’esercizio di promozione 2003, poiché in tale elenco non compare il suo nome, nonché degli atti preparatori di tale decisione e, dall’altro, in subordine, della decisione di attribuzione al ricorrente dei punti di promozione nello stesso esercizio. Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi di ricorso – Mancata individuazione dell’errore di diritto invocato – Irricevibilità [Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]
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