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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17197/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 5/2/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CHIETI il 9/5/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 640 e 648 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 640 cod. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile.

2.1. Nel nell'unico motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza agli elementi costitutivi del reato di truffa con specifico riferimento agli artifici e raggiri in quanto nel caso di specie, a fronte del pagamento con assegni, non sussisterebbe il quid pluris richiesto dalla giurisprudenza di legittimità La doglianza, reiterativa di quanto già proposto nei motivi di appello, è manifestamente infondata.

La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo riferimento all'integrazione di querela presentata dalla persona offesa e alle rassicurazioni ricevute dall'imputato circa il buon fine degli assegni anche lasciando il proprio numero di telefono e apponendo un timbro quale titolare di una società commerciale, ha fornito corretta e adeguata risposta alle analoghe critiche sollevate della difesa nell'atto di appello.

Le attuali censure, quindi, che tendono a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite e ogni diversa lettura, fondata peraltro su di una diversa valutazione delle prove, non è consentita in questa sede (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 5/2/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CHIETI il 9/5/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 640 e 648 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 640 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel nell'unico motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza agli elementi costitutivi del reato di truffa con specifico riferimento agli artifici e raggiri in quanto nel caso di specie, a fronte del pagamento con assegni, non sussisterebbe il quid pluris richiesto dalla giurisprudenza di legittimità La doglianza, reiterativa di quanto già proposto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo riferimento all'integrazione di querela presentata dalla persona offesa e alle rassicurazioni ricevute dall'imputato circa il buon fine degli assegni anche lasciando il proprio numero di telefono e apponendo un timbro quale titolare di una società commerciale, ha fornito corretta e adeguata risposta alle analoghe critiche sollevate della difesa nell'atto di appello. Le attuali censure, quindi, che tendono a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite e ogni diversa lettura, fondata peraltro su di una diversa valutazione delle prove, non è consentita in questa sede (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co
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