CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41731/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di MILANO, con sentenza in data 10/02/2021, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui al DL n. 74 del 2000 e disponeva la confisca per equivalente di beni nella disponibilità dell'imputato fino alla somma di é. 126.574,00. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione apparente con riguardo alla sentenza ex art. 444 cpp e violazione di legge in relazione all'applicazione della confisca per equivalente dovendo questa essere sussunta nel novero delle pene accessorie che non possono trovare applicazione con la sentenza di patteggiamento in presenza di applicazione di una sanzione inferiore a due anni di reclusione ai sensi dell'art. 445 cod.proc.pen. Il difensore ha depositato memoria scritta con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso. I motivi sono inammissibili. Il primo motivo è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. In ragione di ciò, non è ammessa la deducibilità dell'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. Il giudice invero, nel pronunciare sentenza di patteggiamento resta sempre tenuto ad accertare l'insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ma l'eventuale vizio di motivazione non è più censurabile con il ricorso per cassazione, nel chiaro intento del legislatore della novella di evitare ogni scrutinio della motivazione sulla colpevolezza valorizzando, per converso, il consenso prestato dall'imputato, rispetto al quale si apprezza come superfluo e contraddittorio un motivo di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014; cfr. altresì Sez. 2, n. 5875 del 19/12/2018, dep. 2019, Chtibi e altro, non mass.; cfr. altresì Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337). Invero la nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita appunto l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, infine l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. In definitiva, pertanto, l'impugnazione allega ragioni estranee ai presupposti di legge. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La confisca del profitto del reato ai sensi dell'art. 12 del d.lvo n. 74 del 2000 è obbligatoria anche in caso di sentenza di patteggiamento e non costituisce "pena accessoria'', sicchè correttamente il giudice l'ha disposta non rilevando la misura della pena applicata. Al riguardo, osserva il Collegio che la citata sentenza della Sez. 1, n. 43494 del 2013, con la quale era stata confermata la possibilità di disporre la confisca anche in sede esecutiva, contiene un inciso ed riferimento alla pena accessoria dal quale non può trarsi l'affermazione del principio sostenuto dal ricorrente secondo cui la confisca avrebbe natura accessoria. La confisca, anche tenuto conto delle pronunce di rilievo sovranazionale costituisce o una misura di sicurezza (quella diretta del profitto del reato) o una sanzione (quella equivalente), ma giammai può essere qualificata quale pena accessoria. In ogni caso deve rilevarsi che per espressa previsione legislativa la confisca, ai sensi dell'art. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 deve essere disposta obbligatoriamente senza riferimento alcuno alla misura della pena applicata. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così decis