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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 ottobre 1982

Cassazione n. 28432/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/10/1982 avverso l'ordinanza del 05/05/2022 del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 30 marzo 2022 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini in relazione ai reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (capi d'imputazione provvisori 3), 5) e 7).

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Cannpoli, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto due motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125, 274, lett. a) e c), 292, lett. c) e c -bis), 275, comma 3 -bis, cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame omesso •di indicare specifiche e attuali circostanze da cui poter desumere l'esistenza della indicata esigenza di cautela, confondendo il rischio di recidiva con la gravità indiziaria: essendo state, inoltre, valorizzate le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia non riscontrate e, comunque, riferite a condotte risalenti nel tempo, e non risultando il Campoli coinvolto in altre precedenti indagini concernenti il traffico di droga nella zona di Latina.

2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., per avere il Tribunale di Roma omesso di giustificare l'applicazione della custodia in carcere, che è extrema ratio, e non anche di misure meno gravose: considerato che il prevenuto ha un solo precedente penale per un fatto risalente nel tempo, che egli ha svolto solo il ruolo di trasportatore della droga e che tutti i coindagati sono ristretti in carcere.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile.

2. Il primo e il secondo motivo del ricorso, strettamente connessi tra loro e perciò esaminabili congiuntamente, risultano in sostanza presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.

È pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argonnentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi anche in relazione alla sussistenza di esigenze cautelari e alla scelta della misura rispetto ai bisogni procedimentali da fronteggiare.

Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

Alla luce di tali regulae iuris, bisogna riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare - elementi contestati dalla difesa in forma molto generica e con il mero richiamo ad una serie di massime giurisprudenziali - in particolare spiegando in maniera convincente come, da un lato, il concreto e attuale rischio che il Campoli possa tornare a commettere reati della stessa specie di quelli per i quali si procede fosse comprovato sia dalla gravità del fatto (essendo risultato il prevenuto coinvolto nella compra-vendita e nel trasporto di ben tre partire di cocaina - nelle prime due volte del peso ciascuna di 100 grammi e nella terza del perso di 500 grammi - destinata ad essere smerciata nel contesto dell'operatività di una sorta di 'impresa familiare' dedita al sistematico e abituale traffico di quella droga, pure interessandosi della 'bonifica' di una vettura nella quale gli inquirenti avevano inserito un apparecchio per effettuare intercettazioni ambientali), sia dalla pessima personalità dell'indagato, soggetto privo di lavoro lecito, già condannato per una rapina e indicato da un collaboratore di giustizia come assiduo trafficante di stupefacenti; e come, da altro lato, il Carnpoli fosse stato di recente denunciato per evasione e avesse concorso nella commissione degli indicati gravi delitti assieme a familiari che si trovavano in quel periodo agli arresti o in detenzione domiciliare, a dimostrazione della assoluta inidoneità degli arresti domiciliari a fronteggiare l'indicato bisogno di cautela, in ragione della insensibilità alla prescrizioni imposte dall'autorità da parte di un soggetto dimostratosi del tutto inaffidabile.3.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti comunicativi di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/10/1982 avverso l'ordinanza del 05/05/2022 del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 30 marzo 2022 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini in relazione ai reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (capi d'imputazione provvisori 3), 5) e 7). 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Cannpoli, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto due motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125, 274, lett. a) e c), 292, lett. c) e c -bis), 275, comma 3 -bis, cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame omesso •di indicare specifiche e attuali circostanze da cui poter desumere l'esistenza della indicata esigenza di cautela, confondendo il rischio di recidiva con la gravità indiziaria: essendo state, inoltre, valorizzate le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia non riscontrate e, comunque, riferite a condotte risalenti nel tempo, e non risultando il Campoli coinvolto in altre precedenti indagini concernenti il traffico di droga nella zona di Latina. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., per avere il Tribunale di Roma omesso di giustificare l'applicazione della custodia in carcere, che è extrema ratio, e non anche di misure meno gravose: considerato che il prevenuto ha un solo precedente penale per un fatto risalente nel tempo, che egli ha svolto solo il ruolo di trasportatore della droga e che tutti i coindagati sono ristretti in carcere. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. Il primo e il secondo motivo del ricorso, strettamente connessi tra loro e perciò esaminabili congiuntamente, risultano in sostanza presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. È pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argonnentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi anche in relazione alla sussistenza di esigenze cautelari e alla scelta della misura rispetto ai bisogni procedimentali da fronteggiare. Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Alla luce di tali regulae iuris, bisogna riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare - elementi contestati dalla difesa in forma molto generica e con il mero richiamo ad una serie di massime giurisprudenziali - in particolare spiegando in maniera convincente come, da un lato, il concreto e attuale rischio che il Campoli possa tornare a commettere reati della stessa specie di quelli per i quali si procede fosse comprovato sia dalla gravità del fatto (essendo risultato il prevenuto coinvolto nella compra-vendita e nel trasporto di ben tre partire di cocaina - nelle prime due volte del peso ciascuna di 100 grammi e nella terza del perso di 500 grammi - destinata ad essere smerciata nel contesto dell'operatività di una sorta di 'impresa familiare' dedita al sistematico e abituale traffico di quella droga, pure interessandosi della 'bonifica' di una vettura nella quale gli inquirenti avevano inserito un apparecchio per effettuare intercettazioni ambientali), sia dalla pessima personalità dell'indagato, soggetto privo di lavoro lecito, già condannato per una rapina e indicato da un collaboratore di giustizia come assiduo trafficante di stupefacenti; e come, da altro lato, il Carnpoli fosse stato di recente denunciato per evasione e avesse concorso nella commissione degli indicati gravi delitti assieme a familiari che si trovavano in quel periodo agli arresti o in detenzione domiciliare, a dimostrazione della assoluta inidoneità degli arresti domiciliari a fronteggiare l'indicato bisogno di cautela, in ragione della insensibilità alla prescrizioni imposte dall'autorità da parte di un soggetto dimostratosi del tutto inaffidabile.3. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. Manda alla cancelleria per gli adempimenti comunicativi di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.
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