CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12898/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, poiché non consentito in sede di legittimità, costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Il ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha evidenziato che, dal contenuto delle dichiarazioni rilasciate dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché di quelle rilasciate dalla parte offesa, si evinceva che l'imputato aveva reiterato continue condotte di molestia allo scopo di determinare nella persona offesa un senso di disagio continuo, di ansia e di impotenza, come anche confermato dal pubblico ufficiale che il 13 ottobre 2017 si era recato presso l'abitazione della parte offesa, trovandola in evidente stato di malessere e di paura nei confronti dell'imputato. Agli atti, inoltre, risultava una lettera inviata all'amministratore dello stabile, nella quale molti residenti del condominio si erano lamentati del comportamento indecoroso e incivile che l'imputato aveva tenuto all'interno della palazzina e degli spazi condominiali. A tal proposito, si evidenzia che il reato di molestie o di disturbo alla persona mira a prevenire il turbamento della pubblica tranquillità attuato mediante l'offesa alla quiete privata. Pertanto, rispetto alla contravvenzione in discorso, viene in considerazione l'ordine pubblico, pur trattandosi di offesa alla quiete privata; onde l'interesse privato individuale riceve una protezione soltanto riflessa, cosicché la tutela penale viene accordata anche senza e pur contro la volontà delle persone molestate (Sez. 1, n. 32165 del 27/06/2014, Terzi, Rv. 261234). D'altronde, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata in relazione al reato in esame: il giudice della cognizione ha esplicitato, con motivazione puntuale e adeguata, le ragioni per le quali ha ritenuto fondata la responsabilità penale in capo a Iannello. 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché non consentito in sede di legittimità, costituito da mere doglianze in punto di fatto e afferente al trattamento punitivo, mentre il provvedimento impugnato è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. In particolare, il Tribunale, fornendo ampia motivazione, ha evidenziato che le modalità esecutive della condotta, connotata da una precisa e consapevole volontà di porre in essere una premeditata e reiterata azione di molestia nei confronti della parte offesa, che era stata costretta a vivere in una condizione esistenziale di soggezione, giustificavano la pena di euro 516,00 di ammenda e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Per le medesime ragioni, la Corte non ritiene sussistenti i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. Infine, il secondo motivo di ricorso è inammissibile - poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità - anche nella parte in cui il ricorrente si duole del fatto che il giudice di merito aveva concesso la sospensione condizionale della pena, subordinando l'efficacia del beneficio al pagamento in favore della parte offesa di un importo liquidato a titolo di provvisionale. Tale istituto, tutt'altro che abnorme, come affermato dal ricorrente, è funzionale a soddisfare le esigenze di anticipazione della liquidazione del danno in favore della parte civile, causate dalla durata del processo. In ogni caso, si evidenzia che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa