CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 31118/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso n. 15441/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore %t&. i t, o o< A -Vik „ I. avverso il decreto emesso il 4 marzo 2019, dal Tribunale di Catania rdefinizione del procedimento n. 14475/2017 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] che con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Catania rigettò le domande di [OSCURATO:PERSONA] (di nazionalità senegalese) volte a ottenere, rispettivamente, l'accertamento: dello status di rifugiato; in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari; che Niang chiede la cassazione di detto decreto con ricorso contenente tre motivi di impugnazione; che l'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria con cui ha chiesto di poter partecipare all'eventuale udienza di discussione; che la procura speciale per la presentazione del ricorso per la cassazione di decreto emesso a definizione di procedimento di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 (come quello in questa sede impugnato) dall'odierno ricorrente conferita al difensore che l'atto ha sottoscritto (avvocato [OSCURATO:PERSONA]), contenuta in atto redatto in calce al ricorso: contiene al suo interno l'indicazione degli estremi del decreto impugnato; indica la data del rilascio (successiva a quella di deposito del decreto impugnato) del mandato; non contiene alcuna espressione da cui risulti che il difensore abbia inteso certificare, oltre l'autenticità della sottoscrizione del conferente la procura, anche che tale data sia successiva a quella di comunicazione del provvedimento impugnato (in calce alla sottoscrizione riferibile al ricorrente e prima di quella del difensore figurano solo le parole: "Vera ed autentica la superiore firma"); che, al riguardo, si osserva che l'art. 35-bis, comma 13, del d. Igs. n. 25 del 2008, nella parte in cui prevede che "la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato"e che "a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima" richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale per il ricorso per cassazione (artt. 83 e 365 cod. proc. civ,) il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso" nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore; con la conseguenza che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l'autenticità della firma del conferente (giurisprudenza costante; cfr. comunque, in questo senso, cfr.: Cass. n. 1043 del 2020; Cass. n. 2342 del 2020); che il ricorso è dunque inammissibile in ragione della non avvenuta certificazione della data del conferimento della procura speciale a proporlo da parte del difensore che la sottoscrizione del ricorrente ha autenticato; che non vi è obbligo di statuizione sulla ripartizione delle spese processuali in quanto la parte vittoriosa non ha svolto difese. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo ri di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera d