CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 1955
Cassazione n. 13842/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/02/1955 avverso la sentenza del 14/12/2021 del TRIBUNALE di TIVOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 24605_22 Rilevato che con sentenza del 14/12/2021 il Tribunale di Tivoli dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 64, 65, 71, 72, 83, 94 e 95 DPR 380/2001 e lo condannava alla pena di euro 300,00 di ammenda; il proposto appello da parte dell'imputato stato convertito in ricorso per cassazione in base al disposto dell'art. 568, comma 5, cod.proc.pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale viene dedotta la violazione di legge circa il profilo di responsabilità per i reati di cui agli artt. 64, 65, 71, 72, 83, 94 e 95 DPR 380/2001, è manifestamente infondato. Costituisce, infatti, principio consolidato che il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comporta l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio (Sez. 3, n. 38953 del 04/07/2017, Rv. 270792 - 01; Sez. F, n. 44015 del 04/09/2014, Rv. 261099 - 01). Considerato che il secondo motivo è inammissibile perché avente ad oggetto censure in fatto finalizzate alla rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 11 novembre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]