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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09372/2026

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catoGiovanni Grasselli unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Salvaneschi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] domicilio digitale eletto presso i seguentiindirizzi: [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL].it-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi conbeneficio di inventario di [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])rappresentati e difesi rappresentati e difesi dagli Avv.ti prof.

GiuseppeBenedetto Portale (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - p.e.c.:Numero registro generale 10015/2025Numero sezionale 1067/2026Numero di raccolta generale 9372/2026Data pubblicazione 14/04/[OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE] - p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]),[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - p.e.c.:[OSCURATO:EMAIL]) e prof. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE] – p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]),presso il cui studio in Roma (00195) eleggono domicilio alla via MonteZebio n. 43- controricorrenti ricorrenti incidentali -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE] - p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]) e AugustoTortorelli (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - p.e.c.:[OSCURATO:EMAIL]) con domicilio digitale eletto pressoi predetti indirizzi di posta elettronica certificata:- controricorrenti ricorrenti incidentali-[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso nelpresente giudizio, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti CarloPavesio (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Torino-controricorrente ricorrente incidentale-[OSCURATO:PERSONA] (“AIG”), (quale assuntore del il rischio di cui alla polizzaD O n.

IFL0007930),con sede secondaria in Italia in [OSCURATO:PERSONA] n. 17,20123, Milano, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] e P.I. 10479810961, REA Milano n.2530954, in persona del rappresentante generale pro tempore,rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, -dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:EMAIL]) e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE] – PEC [OSCURATO:EMAIL])-controricorrente-AIG Europe SA (“AIG”), con sede secondaria in Italia in [OSCURATO:PERSONA] n. 17,Numero registro generale 10015/2025Numero sezionale 1067/2026Numero di raccolta generale 9372/2026Data pubblicazione 14/04/202620123, Milano, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] e P.I. 10479810961, REA Milano n.2530954, in persona del rappresentante generale pro tempore, in proprioe quale impresa delegataria della coassicuratrice [OSCURATO:PERSONA] AG – Rappresentanza Generale per l'Italia1, (quale assuntoriro quota del rischio derivante dalle polizze nn.

IFL0003051.057802 eIFL0003051.069323) rappresentata e difesa dall’avv. dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Giuffré (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – PEC [OSCURATO:EMAIL]) edelettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Roma, Via Po14/A.-controricorrente –[OSCURATO:PERSONA], con sede legale in Schaan (Liechtenstein),Zollstrasse n. 82 e sede secondaria in 20129 Milano, [OSCURATO:PERSONA], 13([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] (CEO) elegale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), il quale elegge domiciliodigitale presso l’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL].it-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA] (EUROPE) S.A.

CNA [OSCURATO:PERSONA](Europe) S.A., società di diritto lussemburghese con sede secondaria(Rappresentanza Generale per l'Italia – [OSCURATO:PARTITA_IVA]) a Milano, allavia Albricci n. 8, in persona della sua procuratrice dott.ssa [OSCURATO:PERSONA](c.f. [OSCURATO:PERSONA] 74C51 D969A), difesa, in forza di delega in calce alpresente atto (All.

A), dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano (c.f.

SUARRT 73H07 F205Y – pec [OSCURATO:EMAIL])-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 1321/2024depositata il 04/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] A. Russo.Numero registro generale 10015/2025Numero sezionale 1067/2026Numero di raccolta generale 9372/2026Data pubblicazione 14/04/2026RILEVATO CHELa [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Genova e Imperia ha citato ingiudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ecompagnie di assicurazioni) per l’accertamento della loro responsabilitàper violazione di legge e di statuto e per atti di mala gestio che si deduceabbiano posto in essere nel periodo 2009/2012, nell’esercizio dellerispettive cariche di Presidente ([OSCURATO:PERSONA]), Segretario Generale (Bosio) emembri del [OSCURATO:PERSONA] (Merlo, [OSCURATO:PERSONA] e Anobile), dellaresponsabilità nonché la condanna al risarcimento del dannoIl Tribunale ha accolto l’eccezione di prescrizione (quinquennale)dell’azione, ritenendo applicabile in via analogica la disciplina dettata perle società commerciali iscritte nel registro delle imprese e non- comesostenuto dalla Fondazione- quella in materia di mandato, conconseguente termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c..La Corte d’appello ha accolto il gravame proposto dalla Fondazionesolo in punto di liquidazione delle spese del precedente giudizio, econfermato nel resto il provvedimento impugnato ritenendo corretta laapplicazione analogica della norma sulla prescrizione quinquennaleprevista dall’art. 2393 c.c., al quale rinviano, per i direttori generali e isindaci, gli artt. 2393 e 2407 c.c. e ritenendo inconferente il riferimento,da parte della Fondazione, al termine di prescrizione previsto dall’art.2949 c.c.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tremotivi.

Le parti private ([OSCURATO:PERSONA], il quale oppone anche il difetto diautorizzazione ex art 25 terzo comma c.c. gli eredi [OSCURATO:PERSONA], nonchéRomano Merlo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) si sono costituiticon controricorsi e proposto ricorsi incidentale sulla compensazionedelle spese di lite.

Le società assicuratrici si sono difese con controricorsiNumero registro generale 10015/2025Numero sezionale 1067/2026Numero di raccolta generale 9372/2026Data pubblicazione 14/04/2026Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per ilrigetto del ricorso principale.

Le parti hanno depositato memorie.RITENUTO CHE1.- Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta ai sensi dell'art360 n. 3 c. p.c. la violazione dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge ingenerale (c.d.

“preleggi”), degli artt. 18, 1710, 1176, comma 2, e 2946c.c. nonchè dell’art. 29 del D.lgs. n. 153 del 17.5.1999, il quale prevedeespressamente che alle fondazioni bancarie si applichino direttamente lenorme previste dagli artt. 12 e ss. c.c., tra i quali rientra l’art. 18 c.c. cheprevede che gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo lenorme del mandato.

Si deduce che ha errato la Corte d’appello a ritenereapplicabile per analogia ai componenti degli organi della Fondazione ladisciplina della prescrizione “breve” prevista dagli artt. 2949, 2393,comma 4, e 2407, comma 3, per i componenti degli organi delle societàcommerciali.

Secondo la parte ricorrente poiché l’art. 29 d.lgs.153/1999 prevede che “Per quanto non previsto dalla legge di delega e dalpresente decreto, alle fondazioni si applicano, in quanto compatibili, ledisposizioni degli articoli 12 e seguenti e 2501 e seguenti, del codicecivile” non vi sarebbe alcuna lacuna normativa; il rinvio ivi contenuto allenorme di cui agli artt. 12 sgg. c.c. e 2501 sgg. c.c. avrebbe comportatol’applicazione agli amministratori delle norme sul mandato e della relativadisciplina generale contenuta nell’art.18 c.c.2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360n.3 c.p.c. la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2949, 2393,comma 4, e 2407, comma 3, c.c., che sono norme eccezionali dettatespecificamente per i componenti degli organi di società commerciali e nonpossono essere applicate analogicamente ai componenti degli organi difondazioni bancarie; si deduce l’errore della sentenza impugnata che haritenuto che l’art. 2949 c.c. (di cui l’art. 2393, comma 4, c.c. costituisceuna specificazione applicabile agli amministratori di società per azioni e alNumero registro generale 10015/2025Numero sezionale 1067/2026Numero di raccolta generale 9372/2026Data pubblicazione 14/04/2026quale a sua volta fa rinvio l’art. 2407, comma 3, c.c. in materia diresponsabilità dei sindaci) sia una norma “speciale” e non “eccezionale”, inquanto tale, applicabile analogicamente anche all’azione di responsabilitànei confronti dei componenti degli organi delle fondazioni bancarie.3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ex art 360 n.3 c.p.c. laviolazione e la falsa applicazione degli artt. 2949, 2393, comma 4, e 2407,comma 3, c.c., che sono norme eccezionali dettate specificamente per icomponenti degli organi di società commerciali e non possono essereapplicate analogicamente ai componenti degli organi di fondazionibancarie.4.- Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto, rilevandoche nella specie si tratta di una Fondazione bancaria sottoposta ad unadisciplina speciale, particolarmente stringente la quale prevede che vi siaun organo di controllo e che gli amministratori siano dotati di requisiti diprofessionalità; quindi appare più corretta l'applicazione analogica dellenorme sugli amministratori della società tenendo conto che è lo stesso art.29 del D.lgs. 153/1999 a richiamare gli articoli da 12 e seguenti delcodice civile quindi tra essi anche l'articolo 13 sulla disciplina delle società.5.- [OSCURATO:PERSONA], premesso che nella giurisprudenza di questa Corte siè affermato che le fondazioni bancarie possono esercitare impresestrumentali alle loro finalità (art. 3 d.lgs. 153/1999), e per esse sussisteuna presunzione di esercizio di impresa bancaria in capo ai soggetti che, inrelazione all'entità di partecipazione al capitale sociale, sono in grado diinfluire sull'attività dell'ente creditizio (Cass. n. 16229 del 20/06/2018;Cass.

Sez.

U, n. 1576 del 22/01/2009), osserva che la questione oggisollevata richiede un adeguato approfondimento sul regime giuridico dellefondazioni bancarie; in particolare sull'applicabilità analogica delle normesulla prescrizione con riguardo alla azione di responsabilità, dovendosianche operare, come richiede l’art. 29 del D.lgs. 153/1999, unaNumero registro generale 10015/2025Numero sezionale 1067/2026Numero di raccolta generale 9372/2026Data pubblicazione 14/04/2026valutazione di compatibilità delle richiamate norme del codice civile con lafunzione che svolgono gli amministratori di una fondazione bancaria.La complessità e ampiezza della questione rendono pertantoopportuna la richiesta di una relazione all’Ufficio del Massimario illustrativadel regime giuridico delle fondazioni bancarie e in particolare del regimegiuridico della responsabilità dei relativi organi di vertice, amministratorie componenti del collegio sindacale, nonché del regime della prescrizione.Il processo va quindi rimesso a pubblica udienza e rinviato a nuovo ruolo P.Q.MRimette la causa alla pubblica udienza della prima sezione civile rinviandoil ricorso a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/03/2026.Il PresidenteMaria Acierno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
catoGiovanni Grasselli unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Salvaneschi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] domicilio digitale eletto presso i seguentiindirizzi: [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL].it-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi conbeneficio di inventario di [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])rappresentati e difesi rappresentati e difesi dagli Avv.ti prof. GiuseppeBenedetto Portale (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - p.e.c.:Numero registro generale 10015/2025Numero sezionale 1067/2026Numero di raccolta generale 9372/2026Data pubblicazione 14/04/[OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE] - p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]),[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - p.e.c.:[OSCURATO:EMAIL]) e prof. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE] – p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]),presso il cui studio in Roma (00195) eleggono domicilio alla via MonteZebio n. 43- controricorrenti ricorrenti incidentali -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE] - p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]) e AugustoTortorelli (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - p.e.c.:[OSCURATO:EMAIL]) con domicilio digitale eletto pressoi predetti indirizzi di posta elettronica certificata:- controricorrenti ricorrenti incidentali-[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso nelpresente giudizio, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti CarloPavesio (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Torino-controricorrente ricorrente incidentale-[OSCURATO:PERSONA] (“AIG”), (quale assuntore del il rischio di cui alla polizzaD O n. IFL0007930),con sede secondaria in Italia in [OSCURATO:PERSONA] n. 17,20123, Milano, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] e P.I. 10479810961, REA Milano n.2530954, in persona del rappresentante generale pro tempore,rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, -dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:EMAIL]) e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE] – PEC [OSCURATO:EMAIL])-controricorrente-AIG Europe SA (“AIG”), con sede secondaria in Italia in [OSCURATO:PERSONA] n. 17,Numero registro generale 10015/2025Numero sezionale 1067/2026Numero di raccolta generale 9372/2026Data pubblicazione 14/04/202620123, Milano, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] e P.I. 10479810961, REA Milano n.2530954, in persona del rappresentante generale pro tempore, in proprioe quale impresa delegataria della coassicuratrice [OSCURATO:PERSONA] AG – Rappresentanza Generale per l'Italia1, (quale assuntoriro quota del rischio derivante dalle polizze nn. IFL0003051.057802 eIFL0003051.069323) rappresentata e difesa dall’avv. dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Giuffré (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – PEC [OSCURATO:EMAIL]) edelettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Roma, Via Po14/A.-controricorrente –[OSCURATO:PERSONA], con sede legale in Schaan (Liechtenstein),Zollstrasse n. 82 e sede secondaria in 20129 Milano, [OSCURATO:PERSONA], 13([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] (CEO) elegale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), il quale elegge domiciliodigitale presso l’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL].it-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA] (EUROPE) S.A. CNA [OSCURATO:PERSONA](Europe) S.A., società di diritto lussemburghese con sede secondaria(Rappresentanza Generale per l'Italia – [OSCURATO:PARTITA_IVA]) a Milano, allavia Albricci n. 8, in persona della sua procuratrice dott.ssa [OSCURATO:PERSONA](c.f. [OSCURATO:PERSONA] 74C51 D969A), difesa, in forza di delega in calce alpresente atto (All. A), dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano (c.f. SUARRT 73H07 F205Y – pec [OSCURATO:EMAIL])-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 1321/2024depositata il 04/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] A. Russo.Numero registro generale 10015/2025Numero sezionale 1067/2026Numero di raccolta generale 9372/2026Data pubblicazione 14/04/2026RILEVATO CHELa [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Genova e Imperia ha citato ingiudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ecompagnie di assicurazioni) per l’accertamento della loro responsabilitàper violazione di legge e di statuto e per atti di mala gestio che si deduceabbiano posto in essere nel periodo 2009/2012, nell’esercizio dellerispettive cariche di Presidente ([OSCURATO:PERSONA]), Segretario Generale (Bosio) emembri del [OSCURATO:PERSONA] (Merlo, [OSCURATO:PERSONA] e Anobile), dellaresponsabilità nonché la condanna al risarcimento del dannoIl Tribunale ha accolto l’eccezione di prescrizione (quinquennale)dell’azione, ritenendo applicabile in via analogica la disciplina dettata perle società commerciali iscritte nel registro delle imprese e non- comesostenuto dalla Fondazione- quella in materia di mandato, conconseguente termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c..La Corte d’appello ha accolto il gravame proposto dalla Fondazionesolo in punto di liquidazione delle spese del precedente giudizio, econfermato nel resto il provvedimento impugnato ritenendo corretta laapplicazione analogica della norma sulla prescrizione quinquennaleprevista dall’art. 2393 c.c., al quale rinviano, per i direttori generali e isindaci, gli artt. 2393 e 2407 c.c. e ritenendo inconferente il riferimento,da parte della Fondazione, al termine di prescrizione previsto dall’art.2949 c.c.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tremotivi. Le parti private ([OSCURATO:PERSONA], il quale oppone anche il difetto diautorizzazione ex art 25 terzo comma c.c. gli eredi [OSCURATO:PERSONA], nonchéRomano Merlo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) si sono costituiticon controricorsi e proposto ricorsi incidentale sulla compensazionedelle spese di lite. Le società assicuratrici si sono difese con controricorsiNumero registro generale 10015/2025Numero sezionale 1067/2026Numero di raccolta generale 9372/2026Data pubblicazione 14/04/2026Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per ilrigetto del ricorso principale. Le parti hanno depositato memorie.RITENUTO CHE1.- Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta ai sensi dell'art360 n. 3 c. p.c. la violazione dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge ingenerale (c.d. “preleggi”), degli artt. 18, 1710, 1176, comma 2, e 2946c.c. nonchè dell’art. 29 del D.lgs. n. 153 del 17.5.1999, il quale prevedeespressamente che alle fondazioni bancarie si applichino direttamente lenorme previste dagli artt. 12 e ss. c.c., tra i quali rientra l’art. 18 c.c. cheprevede che gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo lenorme del mandato. Si deduce che ha errato la Corte d’appello a ritenereapplicabile per analogia ai componenti degli organi della Fondazione ladisciplina della prescrizione “breve” prevista dagli artt. 2949, 2393,comma 4, e 2407, comma 3, per i componenti degli organi delle societàcommerciali. Secondo la parte ricorrente poiché l’art. 29 d.lgs.153/1999 prevede che “Per quanto non previsto dalla legge di delega e dalpresente decreto, alle fondazioni si applicano, in quanto compatibili, ledisposizioni degli articoli 12 e seguenti e 2501 e seguenti, del codicecivile” non vi sarebbe alcuna lacuna normativa; il rinvio ivi contenuto allenorme di cui agli artt. 12 sgg. c.c. e 2501 sgg. c.c. avrebbe comportatol’applicazione agli amministratori delle norme sul mandato e della relativadisciplina generale contenuta nell’art.18 c.c.2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360n.3 c.p.c. la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2949, 2393,comma 4, e 2407, comma 3, c.c., che sono norme eccezionali dettatespecificamente per i componenti degli organi di società commerciali e nonpossono essere applicate analogicamente ai componenti degli organi difondazioni bancarie; si deduce l’errore della sentenza impugnata che haritenuto che l’art. 2949 c.c. (di cui l’art. 2393, comma 4, c.c. costituisceuna specificazione applicabile agli amministratori di società per azioni e alNumero registro generale 10015/2025Numero sezionale 1067/2026Numero di raccolta generale 9372/2026Data pubblicazione 14/04/2026quale a sua volta fa rinvio l’art. 2407, comma 3, c.c. in materia diresponsabilità dei sindaci) sia una norma “speciale” e non “eccezionale”, inquanto tale, applicabile analogicamente anche all’azione di responsabilitànei confronti dei componenti degli organi delle fondazioni bancarie.3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ex art 360 n.3 c.p.c. laviolazione e la falsa applicazione degli artt. 2949, 2393, comma 4, e 2407,comma 3, c.c., che sono norme eccezionali dettate specificamente per icomponenti degli organi di società commerciali e non possono essereapplicate analogicamente ai componenti degli organi di fondazionibancarie.4.- Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto, rilevandoche nella specie si tratta di una Fondazione bancaria sottoposta ad unadisciplina speciale, particolarmente stringente la quale prevede che vi siaun organo di controllo e che gli amministratori siano dotati di requisiti diprofessionalità; quindi appare più corretta l'applicazione analogica dellenorme sugli amministratori della società tenendo conto che è lo stesso art.29 del D.lgs. 153/1999 a richiamare gli articoli da 12 e seguenti delcodice civile quindi tra essi anche l'articolo 13 sulla disciplina delle società.5.- [OSCURATO:PERSONA], premesso che nella giurisprudenza di questa Corte siè affermato che le fondazioni bancarie possono esercitare impresestrumentali alle loro finalità (art. 3 d.lgs. 153/1999), e per esse sussisteuna presunzione di esercizio di impresa bancaria in capo ai soggetti che, inrelazione all'entità di partecipazione al capitale sociale, sono in grado diinfluire sull'attività dell'ente creditizio (Cass. n. 16229 del 20/06/2018;Cass. Sez. U, n. 1576 del 22/01/2009), osserva che la questione oggisollevata richiede un adeguato approfondimento sul regime giuridico dellefondazioni bancarie; in particolare sull'applicabilità analogica delle normesulla prescrizione con riguardo alla azione di responsabilità, dovendosianche operare, come richiede l’art. 29 del D.lgs. 153/1999, unaNumero registro generale 10015/2025Numero sezionale 1067/2026Numero di raccolta generale 9372/2026Data pubblicazione 14/04/2026valutazione di compatibilità delle richiamate norme del codice civile con lafunzione che svolgono gli amministratori di una fondazione bancaria.La complessità e ampiezza della questione rendono pertantoopportuna la richiesta di una relazione all’Ufficio del Massimario illustrativadel regime giuridico delle fondazioni bancarie e in particolare del regimegiuridico della responsabilità dei relativi organi di vertice, amministratorie componenti del collegio sindacale, nonché del regime della prescrizione.Il processo va quindi rimesso a pubblica udienza e rinviato a nuovo ruolo P.Q.MRimette la causa alla pubblica udienza della prima sezione civile rinviandoil ricorso a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/03/2026.Il PresidenteMaria Acierno
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