CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 30392/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 26230-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - ASUR, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 87, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 110/2016 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 04/05/2016 R.G.N. 361/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 4 maggio 2016, la Corte d'Appello di Ancona, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Fermo, accoglieva, previa riunione dei distinti ricorsi, le opposizioni proposte dall'[OSCURATO:PERSONA] - ASUR Marche avverso i decreti ingiuntivi ottenuti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti medici ex condotti che, pur inquadrati come dirigenti medici iscritti nei ruoli delle aziende sanitarie non avevano optato per il rapporto di lavoro esclusivo con le medesime, per il pagamento della quota fissa della retribuzione di posizione minima unificata prevista per i c.d. dirigenti equiparati dagli artt. 33, 41 e 43 del CCNL per l'area della dirigenza medico-veterinaria; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, in coerenza con l'orientamento accolto da questa Corte con la decisione n. 5444/2014, che gli ex medici condotti i quali si trovino ancora con rapporto non esclusivo con le AUSL, in ragione della loro libera scelta di non esercitare la relativa opzione, permangono in una posizione giuridica differenziata dal restante personale medico del servizio sanitario nazionale, mantenendo in particolare il trattamento retributivo omnicomprensivo originariamente previsto dal d.P.R. n. 270/1987 all'art. 110 e via via solamente aggiornato in base alle discipline di legge e di contratto succedutesi nel tempo, trattamento omnicomprensivo da considerare pertanto ab origine immutato nella sua composizione ed idoneo ad assorbire in sé le ulteriori voci retributive previste per i restanti dirigenti medici; - che per la cassazione di tale decisione ricorrono degli originari istanti solo i sig.ri Iommi e Marsili, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, l'ASUR Marche; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., del d.P.R. n. 270/1987, della I. n. 833/1978, del d.lgs. n. 165/2001 dei CCNL per l'area della dirigenza medica 8.6.200 e 3.11.2005 in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamenta l'erroneità dell'interpretazione accolta dalla Corte territoriale relativamente alla disciplina concernente i medici ex condotti non optanti per il rapporto esclusivo con la AUSL a suo dire in contrasto con il quadro normativo da cui discenderebbe la spettanza a tutti i dirigenti medici, ivi compresi i medici ex condotti, l'indennità di posizione minima; - che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 30 d.P.R. n. 761/1979 e 2909 e ss. c.c., in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, i ricorrenti ribadiscono, invocando, con riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2357/2004, un presunto giudicato amministrativo che assumono violato, l'identità di posizione dei medici ex condotti rispetto ai restanti dirigenti medici e la conseguente spettanza di tutte le voci retributive a questi riconosciute; - che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. del d.lgs. n. 165/2001, del d.P.R. n. 761/1979 e degli art. 33,41,43 e 48 del CCNL per l'area della dirigenza medico-veterinaria del 2005 nonché al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, i ricorrenti ribadiscono la censura di cui ai primi due motivi basata sull'inclusione dei medici ex condotti nel novero dei dirigenti medici sotto il profilo del contrasto con la disciplina collettiva (art. 43 CCNL 1998/2001) che prevede quella qualificazione; - che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati, essendosi la Corte territoriale conformata all'orientamento espresso da questa Corte (cfr. Cass. n. 5444/2014) ed altresì già in precedenza fatto proprio dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr, la decisione della sezione III, 29.8.2012, n. 4653, puntualmente richiamata dalla Corte territoriale che superava l'orientamento espresso dallo stesso organo giudicante con la sentenza n. 2357/2004 invocata dai ricorrenti, da considerarsi mero precedente non rilevante neppure quale giudicato esterno) in base al quale i medici ex condotti non optanti per il rapporto di lavoro esclusivo con le aziende sanitarie, permangono in una posizione giuridica differenziata dai restanti dirigenti medici, implicante l'attribuzione, già sulla base del d.P.R. n. 270/1987 (e delle norme legali previgenti non disapplicate sulla base della legge quadro sul pubblico impiego di cui il predetto d.P.R. di recepimento del contratto collettivo concluso in base alla predetta legge quadro costituiva attuazione), di un trattamento economico omnicomprensivo, fatto oggetto nella successiva disciplina di legge e di contratto soltanto di rideterminazioni economiche, trattamento che, se deve ritenersi, anche in base alla nota dell'ARAN del [OSCURATO:DATA_NASCITA], prot. n. 3179, tale da includere, oltre alla somma nella specie risultante dall'art. 48 del CCNL di area del 2005, l'elemento distinto della retribuzione e l'indennità integrativa speciale (ivi compresa la quota conglobata), non comprende tutti gli ulteriori emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva per i dirigenti medici, ivi compresa, per quanto qui interessa, la quota della retribuzione minima unificata; - che, pertanto, il ricorso va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 7.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge; Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stes