CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 1987
Cassazione n. 39368/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/02/1987 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato la sua condanna in ordine al delitto di truffa ascrittogli alla pena irrogata dal Tribunale] lamentando vizi di motivazione e violazioni di legge quanto all'affermazione di responsabilità ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. All'odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti. Il ricorso dell'imputato è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini della contestata affermazione di responsabilità, ha correttamente valorizzato, in accordo con la sentenza di primo grado (come è fisiologico, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità), gli elementi puntualmente riepilogati a f. 6 s. Anche l'ulteriore motivo è privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen. poiché non considera le corrette argomentazioni in virtù delle quali la Corte di appello ha motivato la contestata statuizione, valorizzando l'apprezzabile gravità dei fatti accertati, la malizia palesata, i precedenti penali, oltre che l'assenza di elementi decisivamente sintomatici, in senso contrario, della necessaria meritevolezza, che neppure il ricorso indica convincentemente; i giudici del merito sono, comunque, nel complesso pervenuti all'irrogazione di una pena estremamente mite, perché ben lontana dai possibili limiti edittali massimi, ed anzi prossima a quelli minimi. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore Il