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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2022

Cassazione n. 12244/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato condannato per il reato previsto dall'art. 496 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta erronea applicazione di legge e vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità, è versato in fatto e generico, giacché le censure non sono scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 novembre 2022 Il consigliere ,esteh-[OSCURATO:PERSONA] ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato condannato per il reato previsto dall'art. 496 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta erronea applicazione di legge e vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità, è versato in fatto e generico, giacché le censure non sono scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il consigliere ,esteh-[OSCURATO:PERSONA] ente
Sentenza Cassazione n. 12244/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris