CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20883/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i ricorso p(000sto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito dei patteggiamento„ è stata applicata ai predetto la pena concordata tra le parti per• il reato di cui all'art.73 d.P.R. 309/90. Rilevato che, a motivi dl ricorso a difesa si duole della insufficienza e della inadeguatezza della motivazione espressa dal Tribunale. Considerata cne, ai sens de.Wart. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen aintrodotto dallo iegge n. 103 del 2017, in vigore dai 3 agosto 2017, i ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'er:umea dua;ificazione giuridica del fatto, all'fflegalità della pena o della misura di scarezza. Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è ammessa impugnazione in sede di legittimità. Considerato che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod: proc. peri., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e conta che !a sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare saMcienternente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualWcazione giuridica e della congruità della pena "patteggiata" (tra le tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824). Considerato che la sentenza impugnata si è attenuta a tali principi, avendo il Tribunale evidenziato che dall'esame degli atti di indagine, succintamente richiamati, non emerge alcuna causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. peri.; che i fatti sono stati correttamente qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e che la pena è congrua. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc, pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. Ritenuto, pertanto, che ii ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiar P.Q.M