CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14242/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Gagliardi unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. già [OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvoca-to [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2972/2024depositata il 28/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHENumero registro generale 22044/2024Numero sezionale 252/2026Numero di raccolta generale 14242/2026Data pubblicazione 14/05/20261. Su ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (poi fusa in [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), il Tribunale di Napoli emetteva un decreto in-giuntivo per il pagamento di € 13.518,71, quale residuo dovuto per pre-stazioni sanitarie rese nel settembre 2014 in favore degli assistiti dell'ASLNapoli 1 Centro (d'ora in poi solo ASL).2. L'ASL proponeva opposizione, sostenendo che il tetto di spesa erastato superato il 24 settembre 2014 per un importo complessivo pari a ta-le somma, e che dunque le prestazioni successive non erano remunerabili.Deduceva inoltre di aver trattenuto la somma tramite nota di debito per“Regressione tariffaria anno 2014”.3. Il Tribunale di Napoli respingeva l'opposizione dell'ASL, ma revocavacomunque il decreto ingiuntivo, per una diversa formulazione della richie-sta sugli interessi moratori, e condannava l'ASL a pagare € 13.518,71 ol-tre interessi ex art. 7 comma 6 del contratto 2014. Il Tribunale riteneva,inoltre, che l'ASL non avesse applicato la regressione tariffaria secondo laprocedura contrattualmente prevista.4. L'ASL spiegava appello avverso la decisione di prime cure sulla basedi tre motivi, con cui lamentava (i) il difetto di giurisdizione (giudice am-ministrativo); (ii) l'errata applicazione dell'art. 5 del contratto e la preva-lenza del tetto di spesa; (iii) l'inapplicabilità degli interessi ex d.lgs.231/2002.5. Nel contraddittorio delle parti, essendosi costituita anche l'appellataLifebrain [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA]), la Corte d'appello di Napolicon la sentenza n. 2972/2024 rigettava integralmente il gravame.6. In particolare, con riguardo alla giurisdizione, confermava quella delGiudice ordinario, osservando che la controversia aveva ad oggetto dirittisoggettivi (il pagamento del corrispettivo), non l'esercizio di poteri autori-tativi della P.A.. Pertanto, come da costante giurisprudenza della Corte dicassazione (es. Cass., n. 372/2021) era competente il Giudice ordinario.Numero registro generale 22044/2024Numero sezionale 252/2026Numero di raccolta generale 14242/2026Data pubblicazione 14/05/20267. Con riguardo al superamento del tetto tariffario, la Corte territorialerilevava che il superamento era avvenuto prima della data prevista dallecomunicazioni dell'ASL. In particolare, la comunicazione del 23 settembre2014 conteneva la previsione di superamento al 30 settembre 2014, men-tre l'effettivo superamento era avvenuto il 24 settembre 2014 e le presta-zioni erogate tra il 24 e il 30 settembre 2014 in base all'art. 5 comma 3lett. a) del contratto stipulato tra le parti per l'anno 2014 andavano remu-nerate, salva l'applicazione della procedura di regressione tariffaria, chenon era stata applicata. Perciò, affermava la Corte partenopea, la remune-razione doveva essere integralmente riconosciuta.8. Con riguardo all'applicazione degli interessi al tasso di cui al d.lgs.231/2002, la Corte distrettuale chiariva che come riconosciuto dalle Se-zioni Unite della Cassazione n. 35092/2023 le prestazioni rese da struttureaccreditate in base a contratto con la P.A. rientrano nella nozione di tran-sazione commerciale, sicché sono dovuti gli interessi come previsto dalloart. 7 del contratto 2014.9. Con ricorso notificato il 2/10/2024, l'[OSCURATO:PERSONA] ASLNapoli 1 Centro ha impugnato per cassazione la pronuncia in appello pub-blicata il 28/6/2024, articolando tre motivi, illustrati da memoria, cui haresistito la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e già [OSCURATO:PERSONA]) con controricorso.CONSIDERATO CHE10. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnataper violazione degli artt. 115, 116 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc.civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma,n. 4, cod. proc. civ., avendo la Corte d'appello, con motivazione illogica,contraddittoria ed erronea, ritenuto infondato il secondo motivo di appellodell'ASL. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. nonchéNumero registro generale 22044/2024Numero sezionale 252/2026Numero di raccolta generale 14242/2026Data pubblicazione 14/05/2026degli artt. 8 quinquies, 8 sexies e 8 octies del d.lsg. n. 502/1992, in rela-zione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..10.1. La censura è infondata sotto tutti i profili.Con riguardo alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.civ., detta censura non può porsi per una erronea valutazione del materia-le istruttorio compiuta dal giudice di merito o per una errata distribuzionedell'onere della prova, ma solo se si alleghi che il giudice abbia posto abase della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'uffi-cio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suoprudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato co-me facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementidi prova soggetti invece a valutazione (Cass., n. 6774/2022).10.2. Con riguardo alla motivazione, la censura è infondata perché laCorte ha affermato che il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, com-ma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronun-cia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che hacondotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come acca-de quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcu-na disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativoseguito (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020). Nel caso dispecie, la Corte distrettuale ha diffusamente ed argomentatamente rico-struito il quadro normativo di riferimento ed al suo interno giustificato laconclusione articolata e di seguito meglio descritta.10.3. Anche con riferimento alla dedotta violazione delle regole di ri-parto dell'onere della prova, la censura è da ritenersi infondata, essendosiil Giudice di merito adeguato all'orientamento di questa Corte, condivisodal Collegio, senza che la doglianza abbia offerto argomenti per rivederel'orientamento maturato. In tema di pretesa creditoria della struttura sani-taria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del [OSCURATO:PERSONA], il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondoNumero registro generale 22044/2024Numero sezionale 252/2026Numero di raccolta generale 14242/2026Data pubblicazione 14/05/2026le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitu-tivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (strutturasanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo il suo avvenutosuperamento, con conseguente onere della prova ex art. 2697 c.c. a cari-co della parte debitrice, e cioè dell'ASL (Cass., n. 3403/2018; Cass., n.23324/2018;Cass., Sez. n. 5661/2021; Cass., n. 29474/2024). In realtà,il motivo propone, sotto lo schermo della denunciata violazione di legge edin particolare dell'onere probatorio circa lo sforamento del tetto di spesache ad avviso del ricorrente è a carico del centro che esegue la prestazio-ne sanitaria, una censura totalmente riversata nel merito per contestarel'accertamento di fatto operato dalla Corte territoriale, secondo cui “in da-ta 23 settembre 2014 la società Analisi aveva ricevuto una pec con cui leveniva comunicato che, sulla scorta dell'attività di monitoraggio effettuata,la data “presuntiva” di superamento del tetto di spesa per la macroarea“laboratorio” sarebbe stata il 30 settembre 2014, con la conseguenza chetutte le prestazioni erogate dopo quella data non sarebbero state remune-rate. Solo successivamente si è accertato che l'effettivo superamento siera invece verificato in data 24 settembre 2014, come risultante dalla no-ta 50315/2017 del 29 ottobre 2014. Quindi le prestazioni erogate dal Cen-tro tra il 24 e il 30 settembre 2014, in base all'art. 5 comma 3 lett a) delcontratto stipulato tra le parti per l'anno 2014, andavano remunerate, sal-va l'applicazione “a tutte le prestazioni di quella Asl branca erogate dall'i-nizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite dispesa”, della c.d. regressione tariffaria unica prevista dall'allegato C) delladeliberazione della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA] n. 1268 del 24 luglio2008. Poiché dalla documentazione depositata dall'ASL non si desumeval'applicazione di tale procedura, bensì la mera emissione di una nota didebito di importo quasi pari al corrispettivo dovuto per le prestazioni resedal Centro dal 24 al 30 settembre 2014, la remunerazione doveva esserericonosciuta integralmente (cfr. pag. 7-8 della sentenza). Su queste basiNumero registro generale 22044/2024Numero sezionale 252/2026Numero di raccolta generale 14242/2026Data pubblicazione 14/05/2026la Corte distrettuale ha ritenuto che il superamento fosse avvenuto primadella data presuntiva indicata nell'ultima comunicazione della ASL, con laconseguente applicabilità della regressione tariffaria.11. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza impugna-ta per violazione degli artt. 115, 116, 132, secondo comma, n. 4, cod.proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., avendo la Corte d'appello erroneamente ri-tenuto infondato il terzo motivo di appello dell'ASL, riflettente l'inapplicabi-lità degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii. Viola-zione e/o falsa applicazione del d.lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii., in relazio-ne all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..11.1. La censura è inammissibile, avendo la Corte distrettuale decisoin conformità con l'ormai consolidato orientamento interpretativo dellaCorte, senza che la censura offra validi argomenti per disattenderlo. Infattiè stato chiarito che rientrano nella nozione di transazione commerciale, aisensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie dellestrutture private accreditate col S.S.N. erogate agli assistiti in base ad uncontratto - accessivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con laP.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terziad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di paga-mento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il ricono-scimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato (cfr. Cass. Sez.Un. 35092/2023).12. Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnataper violazione degli artt. 115, 116, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc.civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma,n. 4, cod. proc. civ., avendo la Corte di appello di Napoli erroneamente ri-gettato l'eccezione dell'ASL di irretroattività del contratto sottoscritto dopoil DCA n. 129 del 31 ottobre 2014, con conseguente inammissibilità delladomanda di pagamento della remunerazione relativa a prestazioni rese nelNumero registro generale 22044/2024Numero sezionale 252/2026Numero di raccolta generale 14242/2026Data pubblicazione 14/05/2026periodo antecedente. Violazione e/o falsa applicazione del R.D. 18 novem-bre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17, in relazione all'art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ.12.1. La censura è inammissibile prima ancora che infondata, doven-dosi sul punto correggere la motivazione della pronuncia impugnata.12.2. Va infatti rilevato che sulla questione della efficacia retroattivadel contratto stipulato fra le parti per le prestazioni rese nel corso del2014 si era formato un giudicato interno, nel senso che la questionedell'esistenza e validità del contratto inter partes al tempo delle prestazio-ni oggetto di pagamento, e cioè il 24 settembre 2014, non era stata de-dotta in primo grado. Il Tribunale aveva implicitamente riconosciuto la va-lidità del contratto e affermato, seppure in misura diversa da quella deldecreto ingiuntivo, il diritto dell'opponente al pagamento della prestazionein capo ad [OSCURATO:PERSONA]. Impugnando la sentenza di prime cure, l'ASLnon aveva formulato alcuna doglianza circa la violazione degli artt. 16 e17 R.D. 2440/1923, sollevando l'eccezione solo in sede di comparsa con-clusionale. Tuttavia, secondo il principio ricostruttivo affermato dalla giuri-sprudenza di legittimità in tema di giudicato interno (cfr. Cass.10760/2019; id.30728/2019; id. 32563/2024), deve ravvisarsi nella sen-tenza appellata una statuizione minima sulla validità del contratto, costi-tuita dalla sequenza fatto, norma ed effetto (contratto, artt. 16 e 17 R.D.2440/1923, diritto di credito in capo alla società erogante), suscettibile diacquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia. Conla ulteriore conseguenza che, non essendo stato proposto motivato appel-lo in relazione ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione, sullastessa si era formato il giudicato.13. In conclusione, il ricorso va respinto e in applicazione della soc-combenza parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di litea favore di parte controricorrente, nella misura liquidata in dispositivo.Numero registro generale 22044/2024Numero sezionale 252/2026Numero di raccolta generale 14242/2026Data pubblicazione 14/05/202614. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in fa-vore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli ac-cessori di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseri-to dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/01/2026.Il PresidenteGuido Mercolino