CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 34597/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: Ministero dell'economia e delle finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, nel procedimento relativo alla richiesta di riparazione per ingiusta detenzione promosso da: MORABITO Leo, nato ad Africo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Miranda, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, formulata da MORABITO Leo, in relazione alle misure detentive (custodia cautelarein un primo momento attenuata con l'applicazione degli arresti domiciliari, in seguito ripristinata per le condotte violative di tale misura, ed infine nuovamente rimodulata ai sensi dell'art. 284 cod. proc. pen.) sofferte nel procedimento a suo carico per i delitti di tentata estorsione e lesioni, aggravati anche dal metodo mafioso: delitti dai quali il MORABITO era stato assolto per non aver commesso il fatto con sentenza, divenuta irrevocabile, emessa dalla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Tale ordinanza, impugnata dal MORABITO, veniva annullata con rinvio dalla Quarta Sezione di questa Suprema Corte, con sentenza n. 33204 del 10/07/2025, per vizio di motivazione in ordine all'esclusione totale dell'indennizzo per il periodo in cui la misura domiciliare era stata aggravata, con il ripristino di quella inframuraria, a seguito delle violazioni poste in essere dal MORABITO. La sentenza rescindente demandava altresì, al giudice di rinvio, di quantificare l'indennizzo valutando "l'incidenza della condotta dolosa del MORABITO che ha determinato l'inasprimento della misura degli arresti domiciliari nella custodia in carcere dal 13 Marzo 2019 fino alla data dell'effettiva liberazione, applicando i principi sopra enunciati e procedendo ad una modulazione dell'indennizzo che tenga adeguatamente conto della diversa genesi dei periodi di privazione della libertà personale patiti dall'istante e del contributo arrecato dal cautelato all'aggravamento della misura, ovvero al mantenimento della stessa, in relazione a ciascun periodo di detenzione" (pag. 6 della sentenza rescindente). In sede di rinvio, la Corte d'Appello ha accolto integralmente la domanda di riparazione, ritenendo dirimenti le ragioni, interamente liberatorie, poste a base delle sentenze che avevano assolto il MORABITO dai reati di evasione a lui ascritti con riferimento ai due episodi che, nel procedimento "principale", avevano determinato il ripristino della custodia cautelare in carcere. Pertanto, anche in relazione al periodo di restrizione inframuraria conseguente all'ordinanza di aggravamento, la Corte d'Appello ha accolto integralmente la richiesta di riparazione. 2. Avverso tale decisione, ricorre per cassazione il Ministero dell'economia e delle finanze, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato rispetto dei vincoli posti dalla sentenza rescindente, dal momento che la Quarta Sezione aveva avallato il criterio volto a distinguere i vari periodi di custodia, e che il giudice di rinvio non aveva valutato "l'incidenza della condotta colposa del MORABITO", come prescritto dalla sentenza di annullamento. Sul punto, quanto alla valorizzazione della sentenza assolutoria dai delitti di evasione, il ricorrente lamenta, da un lato, che la condotta del MORABITO "ben poteva essere caratterizzata da colpa grave con riferimento alla negligenza nel raggiungere le 2Forze dell'ordine per comunicare e giustificare la propria assenza dal luogo di detenzione domiciliare". D'altro lato, si sostiene che "il giudicato cautelare formatosi sulla misura dell'aggravamento impedisce al Giudice della riparazione di reperire aliunde informazioni non rinvenibili neppure dalla pronuncia assolutoria pronunciata nel .procedimento in cui è stata applicata la misura detentiva". Si rileva infine l'erroneità del calcolo, che non aveva tenuto conto del fatto che al MORABITO erano stati nuovamente applicati - come da lui stesso dedotto in ricorso - gli arresti domiciliari a partire dal 30/10/2020 fino alla liberazione conseguente alla pronuncia assolutoria (intervenuta il 17/11/2020). 2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione dell'indennizzo. Si censura la mancata riduzione della liquidazione, del tutto immotivata, "anche in considerazione di una eventuale colpa seppur non grave". 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, condividendo la prospettazione del Ministero ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente alla determinazione dell'importo liquidato al MORABITO, dovendo ritenersi inammissibili le residue doglianze. 2. Le censure relative all'asserita violazione delle indicazioni contenute nella sentenza rescindente sono manifestamente infondate, ed in parte generiche. 2.1. Come già accennato nell'esposizione che precede, la prima sentenza di appello aveva radicalmente escluso il diritto del MÓRABITO alla riparazione con riferimento al periodo sofferto, in custodia cautelare, a seguito dell'aggravamento della misura domiciliare. Tale decisione era stata annullata da questa Suprema Corte per difetto di motivazione sul mancato riconoscimento, al MORABITO, anche dell'indennizzo correlato agli arresti domiciliari cui era ristretto prima dell'aggravamento della misura. Al riguardo, deve osservarsi che - diversamente da quanto prospettato in ricorso - la Corte territoriale ha motivato adeguatamente il riconoscimento dell'indennizzo per l'integrale periodo di restrizione, e quindi anche per quello trascorso in carcere dopo l'aggravamento della misura, osservando conclusivamente che, alla luce "delle ragioni delle assoluzioni" del MORABITO dai reati di evasione posti a base dell'aggravamento, "non si rinviene alcun contegno doloso o gravemente colposo imputabile al MORABITO, ostativo del riconoscimento dell'indennizzo per l'intero periodo di privazione della libertà" (cfr. pag. 7 dell'ordinanza impugnata). A tali conclusioni, il giudice di rinvio è appunto pervenuto esaminando i percorsi argomentativi fondanti le due decisioni assolutorie: richiamando in particolare, da un lato, la documentazione comprovante il ricovero ospedaliero e i 3tentativi di allertare le Forze dell'ordine, e - d'altro lato - le risultanze concernenti la temporanea impossibilità, per il MORABITO, di accedere nell'appartamento indicato come nuovo luogo di esecuzione della misura (a causa la temporanea assenza del conduttore), e l'altrettanto temporanea permanenza al piano superiore dell'immobile (disabitato), allertando le Forze dell'ordine (cfr. pag. 6 seg. dell'ordinanza impugnata). Tale impianto motivazionale, ovviamente, ben poteva essere confutato prospettando, con la indispensabile specificità, l'omessa o insufficiente valutazione della condotta tenuta dal MORABITO nei due episodi, argomentandone poi - nonostante l'assolu2ione - la valenza ostativa al riconoscimento del beneficio. Il ricorrente si è invece limitato, come emerge anche dai passaggi riportati letteralmente in precedenza, a svolgere considerazioni del tutto generiche se non palesemente esplorative (si lamenta infatti, tra l'altro, il mancato apprezzamento del fatto che la condotta del MORABITO, pur non integrante il reato di evasione, "ben poteva essere caratterizzata da colpa grave con riferimento alla negligenza nel raggiungere le Forze dell'ordine per comunicare e giustificare la propria assenza dal luogo di detenzione domiciliare"). Privo di qualsiasi consistenza appare poi l'ulteriore rilievo secondo cui il giudicato cautelare, formatosi sull'ordinanza di aggravamento della misura, risulterebbe ostativo a qualsiasi ulteriore valutazione delle condotte del ricorrente in sede di riparazione, in quanto nessun rilievo potrebbe attribuirsi all'assoluzione del MORABITO dagli episodi di evasione posti a base di quell'aggravamento. Questa Suprema Corte ha infatti costantemente affermato che «in tema di riparazione per l' ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o, concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità» (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458 - 01). 2.2. Conclusioni del tutto analoghe devono essere svolte con riferimento al secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il difetto di motivazione con riferimento alla mancata riduzione dell'importo da liquidare, "anche in considerazione di una eventuale colpa seppur non grave". Risulta del tutto evidente, dalla stessa prospettazione della censura, il suo carattere marcatamente generico ed esplorativo: il ricorrente non solo non ha in alcun modo individuato le condotte colpose del MORABITO asseritamente passibili di valutazione negativa in sede di quantificazione dell'indennizzo, ma ha anche esplicitamente definito "eventuale" l'esistenza delle condotte medesime. 3. È invece fondata la residua censura volta a contestare la quantificazione dell'indennizzo liquidata senza tener conto del fatto, riferito dallo stesso ricorrente, 4che l'ultimo periodo di detenzione era stato (nuovamente) sofferto in regime di arresti domiciliari. Si tratta di un rilievo che trova un primo riscontro nell'esposizione iniziale contenuta nell'ordinanza impugnata (cfr. pag. 2), e che impone il suo annullamento con rinvio, in parte qua, ad altra Sezione della Corte di Appello reggina per una rideterminazione dell'indennizzo che tenga conto dei diversi periodi di restrizione, domiciliare e inframuraria, sofferti dal MORABITO. P. P.Q.M-", [OSCURATO:PERSONA] DO11,SS(4 isabelOvIrrabito 5