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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 novembre 1979

Cassazione n. 33636/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/11/1979 rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la ordinanza n. 329/22 in data 20/01/2023 del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020„ n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 20/01/2023, il Tribunale di Palermo rigettava l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 14/11/2022 con cui era stata respinta la richiesta di dissequestro di un rapporto di deposito a risparmio, due buoni postali ed un conto corrente cointestati al Russo, indagato - in concorso con altre persone - per il reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. e alla di lui moglie [OSCURATO:PERSONA].

La misura cautelare (sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente) era stata disposta fino alla concorrenza di euro 2.240.041,91; il provvedimento era stato eseguito il 12/03/2020, con sottoposizione a vincolo cautelare di complessivi euro 4.705.235,42, di cui euro 1.025.797,71 per sequestro diretto ed euro 3.679.437,00 per equivalente.

Con riferimento al Russo, i beni in sequestro corrispondevano ad un valore complessivo di euro 65.808,46, di cui euro 21.221,10 quale saldo attivo del conto corrente n. 1007136847; euro 10.087,47 quale saldo attivo del rapporto di deposito a risparmio n. 46500540; euro 30.000,00 quale valore del buono postale n. 84794518 ed euro 4.500,00 quale valore del buono postale n. 90163724.

Posto che il provvedimento di sequestro era stato emesso per un profitto complessivo di euro 12.554.541,51, la polizia giudiziaria si era riservata di integrare l'esecuzione del provvedimento con il sequestro di una percentuale delle quote societarie della [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., che veniva effettuato 1'8/05/2020 per un importo complessivo pari ad euro 7.919.005,79.

Ha ritenuto il Tribunale che "... il valore delle quote sequestrate non copriva l'intero ammontare del profitto contestato ai concorrenti, per cui il sequestro è stato legittimamente disposto anche sui beni cointestati a [OSCURATO:PERSONA] in misura non eccedente alla parte di profitto anche a lui riferibile, in questo caso pari ad euro 2.240.041,91".

2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 clisp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 322-ter cod. proc. pen.

I giudici di merito hanno omesso di esporre le ragioni in ordine al mancato accertamento, da parte della Guardia di Finanza dell'impossibilità di procedere al preventivo sequestro in via diretta dell'intero compendio di beni in capo alla predetta società, quale profitto del reato.

Ne deriva che, prima di aggredire i beni personali del Russo per equivalente, si sarebbe dovuto verificare il preventivo esperimento del sequestro nella forma diretta su tutti i beni della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il cui patrimonio aziendale risultava eccedente l'ammontare del profitto del presunto reato ipotizzato, pari ad euro 12.554.541,51.

A parere della difesa, s'imponeva il sequestro diretto delle somme e dei beni della persona giuridica che avrebbe beneficiato delle condotte illecite e, "in subordine", per equivalente si sarebbe dovuto procedere nei confronti delle persone fisiche, ove il sequestro diretto nei confronti della società fosse risultato infruttuoso o incapiente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il Tribunale di Palermo ha dato conto dell'erroneo presupposto in cui era incorso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] laddove aveva affermato che "il solo valore delle quote societarie sequestrate e largamente superiore al profitto del reato ipotizzato", posto che, in realtà, la polizia Giudiziaria aveva sequestrato le quote sociali della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." per un valore di euro 7.919.005,79.

Nella fattispecie, pertanto, il valore delle quote sequestrate non copriva l'intero ammontare del profitto contestato ai concorrenti.

Da questo presupposto, il Tribunale trae la ragionevole e motivata deduzione per la quale il sequestro è stato legittimamente disposto anche sui beni cointestati ad [OSCURATO:PERSONA] in misura non eccedente alla parte di profitto anche a lui riferibile.

Infatti, deve trovare applicazione il principio solidaristico che implica l'imputazione della intera azione e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e pertanto la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, essendo irrilevante quale sia la quota di profitto eventualmente incamerata dall'imputato o anche solo se egli abbia effettivamente ricavato una parte dello stesso a seguito della consumazione in concorso con altri.

2.1. In tal senso, può ormai dirsi consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la confisca per equivalente ed il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, indipendentemente dalla quota del medesimo riferibile ad ognuno di loro, ed anche qualora il singolo correo non sia entrato nella disponibilità di alcuna parte del provento illecito (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 19091 del 26/02/2020, Buonpensiere, Rv. 279494; Sez. 2, n. 33755 del 15/07/2016, Nardecchia, Rv. 267576).

Tale soluzione applicativa si ritiene coerente con il principio solidaristico che ispira la disciplina del concorso di persone e che, di conseguenza, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente, nonché con la natura della confisca per equivalente, a cui va riconosciuto carattere eminentemente sanzionatorio (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 26621 del 10/04/2018, Ahmed, Rv. 273256; Sez. 2, n. 5553 del 09/01/2014, Clerici, Rv. 258342; Sez. 2, n. 45389 del 06111/2008, Perino, Rv. 241974; Sez. 2, n. 9786 del 21/02/2007, Alfieri, Rv. 235842).

2.1.1. Si tratta, dunque, di principi coerenti con la finalità anche dissuasiva e deterrente riferibile alla confisca di valore in considerazione della sua ormai pacifica qualificazione come sanzione (Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435), ed in linea con lo scopo di sottrarre alla disponibilità del reo qualsivoglia vantaggio economico derivante dalla commissione dell'illecito, anche quando non sia esperibile la confisca diretta.

E', pertanto, irrilevante quale sia la "quota" di profitto eventualmente incamerata dall'indagato o anche solo se egli abbia effettivamente ricavato una parte dello stesso a seguito della consumazione in concorso con altri del reato: ciò che conta è solo che il suddetto profitto sia effettivamente conseguito e che lo stesso non sia più (in tutto o in parte) acquisibile nella sua identità fisica "storica" o in quella che gli autori del reato gli hanno impresso procedendo alla sua trasformazione.

In presenza di tali presupposti, ciò che è disposto normativamente è infatti l'ablazione di beni di cui coloro che hanno commesso il reato vantano la titolarità in misura equivalente al valore del profitto del reato nella sua interezza considerato e non in proporzione all'entità del vantaggio economico individualmente ritratto.

La soluzione esposta non può inoltre ritenersi tale da violare i principi di personalità della responsabilità penale e di proporzionalità del trattamento sanzionatorio, in ragione del fatto che la misura è conseguente e proporzionata alla produzione del profitto illecito e non alla sua effettiva disponibilità, essendo quindi ragionevole che tutti coloro che siano concorsi a produrlo rispondano con i propri beni dell'impossibilità di recuperarlo (Sez. 5, n. 25560 del 20/05/2015, Gilardi, Rv. 265292, in motivazione).

2.1.2. In altri termini, se la confisca misura di sicurezza del profitto storico ha ad oggetto quello effettivamente rinvenuto nella disponibilità dei singoli concorrenti nel reato, la confisca sanzione, proprio in ragione della sua natura, li colpisce indifferentemente - nella misura dell'ablazione complessiva di beni valore equivalente a quello del profitto storico - per il solo fatto che essi hanno indistintamente collaborato alla produzione di un profitto.

Pertanto, qualora non sia possibile individuare ed apprendere il profitto del reato nella sua identità e consistenza originaria, ed al fine di non frustrare la finalità di sottrarre all'imputato o al condannato qualsivoglia vantaggio economico conseguente all'attività illecita, pur quando se ne siano perse le tracce, si ammette la possibilità di eseguire la misura per l'intero nei confronti del singolo concorrente, indipendentemente dalla quota di profitto pervenuta nella sua disponibilità.

Si tratta, peraltro, di indirizzo ermeneutico accolto dalle stesse Sezioni Unite (Sez.

U, n. 26654 del 27/03/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239926), le quali sono intervenute con particolare riferimento all'ambito della responsabilità da reato degli enti, enunciando comunque principi suscettibili di assumere una valenza generale.

2.2. L'orientamento prospettato nel ricorso, sostenuto da una parte minoritaria della giurisprudenza di legittimità e che può dirsi ormai superato, non può pertanto essere condiviso per le ragioni indicate.

Come già accennato, resta tuttavia fermo il principio del divieto di applicazione della misura ablatoria per un importo complessivamente superiore a quello del profitto oggetto di quantificazione, non potendo il sequestro preventivo avere un ambito più ampio di quello della successiva confisca (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 28264 del 26/03/2013, Anemone, Rv. 255610).

Alla luce dei principi sopra illustrati, sul presupposto che, nella fattispecie, il valore delle quote sequestrate non copriva l'intero ammontare del profitto contestato ai concorrenti, legittimamente il sequestro è stato disposto anche sui beni cointestati ad [OSCURATO:PERSONA] in misura non eccedente alla parte di profitto anche a lui riferibile, pari ad euro 2.240.041,91.

3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/11/1979 rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la ordinanza n. 329/22 in data 20/01/2023 del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020„ n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 20/01/2023, il Tribunale di Palermo rigettava l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 14/11/2022 con cui era stata respinta la richiesta di dissequestro di un rapporto di deposito a risparmio, due buoni postali ed un conto corrente cointestati al Russo, indagato - in concorso con altre persone - per il reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. e alla di lui moglie [OSCURATO:PERSONA]. La misura cautelare (sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente) era stata disposta fino alla concorrenza di euro 2.240.041,91; il provvedimento era stato eseguito il 12/03/2020, con sottoposizione a vincolo cautelare di complessivi euro 4.705.235,42, di cui euro 1.025.797,71 per sequestro diretto ed euro 3.679.437,00 per equivalente. Con riferimento al Russo, i beni in sequestro corrispondevano ad un valore complessivo di euro 65.808,46, di cui euro 21.221,10 quale saldo attivo del conto corrente n. 1007136847; euro 10.087,47 quale saldo attivo del rapporto di deposito a risparmio n. 46500540; euro 30.000,00 quale valore del buono postale n. 84794518 ed euro 4.500,00 quale valore del buono postale n. 90163724. Posto che il provvedimento di sequestro era stato emesso per un profitto complessivo di euro 12.554.541,51, la polizia giudiziaria si era riservata di integrare l'esecuzione del provvedimento con il sequestro di una percentuale delle quote societarie della [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., che veniva effettuato 1'8/05/2020 per un importo complessivo pari ad euro 7.919.005,79. Ha ritenuto il Tribunale che "... il valore delle quote sequestrate non copriva l'intero ammontare del profitto contestato ai concorrenti, per cui il sequestro è stato legittimamente disposto anche sui beni cointestati a [OSCURATO:PERSONA] in misura non eccedente alla parte di profitto anche a lui riferibile, in questo caso pari ad euro 2.240.041,91". 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 clisp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 322-ter cod. proc. pen. I giudici di merito hanno omesso di esporre le ragioni in ordine al mancato accertamento, da parte della Guardia di Finanza dell'impossibilità di procedere al preventivo sequestro in via diretta dell'intero compendio di beni in capo alla predetta società, quale profitto del reato. Ne deriva che, prima di aggredire i beni personali del Russo per equivalente, si sarebbe dovuto verificare il preventivo esperimento del sequestro nella forma diretta su tutti i beni della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il cui patrimonio aziendale risultava eccedente l'ammontare del profitto del presunto reato ipotizzato, pari ad euro 12.554.541,51. A parere della difesa, s'imponeva il sequestro diretto delle somme e dei beni della persona giuridica che avrebbe beneficiato delle condotte illecite e, "in subordine", per equivalente si sarebbe dovuto procedere nei confronti delle persone fisiche, ove il sequestro diretto nei confronti della società fosse risultato infruttuoso o incapiente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il Tribunale di Palermo ha dato conto dell'erroneo presupposto in cui era incorso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] laddove aveva affermato che "il solo valore delle quote societarie sequestrate e largamente superiore al profitto del reato ipotizzato", posto che, in realtà, la polizia Giudiziaria aveva sequestrato le quote sociali della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." per un valore di euro 7.919.005,79. Nella fattispecie, pertanto, il valore delle quote sequestrate non copriva l'intero ammontare del profitto contestato ai concorrenti. Da questo presupposto, il Tribunale trae la ragionevole e motivata deduzione per la quale il sequestro è stato legittimamente disposto anche sui beni cointestati ad [OSCURATO:PERSONA] in misura non eccedente alla parte di profitto anche a lui riferibile. Infatti, deve trovare applicazione il principio solidaristico che implica l'imputazione della intera azione e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e pertanto la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, essendo irrilevante quale sia la quota di profitto eventualmente incamerata dall'imputato o anche solo se egli abbia effettivamente ricavato una parte dello stesso a seguito della consumazione in concorso con altri. 2.1. In tal senso, può ormai dirsi consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la confisca per equivalente ed il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, indipendentemente dalla quota del medesimo riferibile ad ognuno di loro, ed anche qualora il singolo correo non sia entrato nella disponibilità di alcuna parte del provento illecito (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 19091 del 26/02/2020, Buonpensiere, Rv. 279494; Sez. 2, n. 33755 del 15/07/2016, Nardecchia, Rv. 267576). Tale soluzione applicativa si ritiene coerente con il principio solidaristico che ispira la disciplina del concorso di persone e che, di conseguenza, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente, nonché con la natura della confisca per equivalente, a cui va riconosciuto carattere eminentemente sanzionatorio (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 26621 del 10/04/2018, Ahmed, Rv. 273256; Sez. 2, n. 5553 del 09/01/2014, Clerici, Rv. 258342; Sez. 2, n. 45389 del 06111/2008, Perino, Rv. 241974; Sez. 2, n. 9786 del 21/02/2007, Alfieri, Rv. 235842). 2.1.1. Si tratta, dunque, di principi coerenti con la finalità anche dissuasiva e deterrente riferibile alla confisca di valore in considerazione della sua ormai pacifica qualificazione come sanzione (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435), ed in linea con lo scopo di sottrarre alla disponibilità del reo qualsivoglia vantaggio economico derivante dalla commissione dell'illecito, anche quando non sia esperibile la confisca diretta. E', pertanto, irrilevante quale sia la "quota" di profitto eventualmente incamerata dall'indagato o anche solo se egli abbia effettivamente ricavato una parte dello stesso a seguito della consumazione in concorso con altri del reato: ciò che conta è solo che il suddetto profitto sia effettivamente conseguito e che lo stesso non sia più (in tutto o in parte) acquisibile nella sua identità fisica "storica" o in quella che gli autori del reato gli hanno impresso procedendo alla sua trasformazione. In presenza di tali presupposti, ciò che è disposto normativamente è infatti l'ablazione di beni di cui coloro che hanno commesso il reato vantano la titolarità in misura equivalente al valore del profitto del reato nella sua interezza considerato e non in proporzione all'entità del vantaggio economico individualmente ritratto. La soluzione esposta non può inoltre ritenersi tale da violare i principi di personalità della responsabilità penale e di proporzionalità del trattamento sanzionatorio, in ragione del fatto che la misura è conseguente e proporzionata alla produzione del profitto illecito e non alla sua effettiva disponibilità, essendo quindi ragionevole che tutti coloro che siano concorsi a produrlo rispondano con i propri beni dell'impossibilità di recuperarlo (Sez. 5, n. 25560 del 20/05/2015, Gilardi, Rv. 265292, in motivazione). 2.1.2. In altri termini, se la confisca misura di sicurezza del profitto storico ha ad oggetto quello effettivamente rinvenuto nella disponibilità dei singoli concorrenti nel reato, la confisca sanzione, proprio in ragione della sua natura, li colpisce indifferentemente - nella misura dell'ablazione complessiva di beni valore equivalente a quello del profitto storico - per il solo fatto che essi hanno indistintamente collaborato alla produzione di un profitto. Pertanto, qualora non sia possibile individuare ed apprendere il profitto del reato nella sua identità e consistenza originaria, ed al fine di non frustrare la finalità di sottrarre all'imputato o al condannato qualsivoglia vantaggio economico conseguente all'attività illecita, pur quando se ne siano perse le tracce, si ammette la possibilità di eseguire la misura per l'intero nei confronti del singolo concorrente, indipendentemente dalla quota di profitto pervenuta nella sua disponibilità. Si tratta, peraltro, di indirizzo ermeneutico accolto dalle stesse Sezioni Unite (Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239926), le quali sono intervenute con particolare riferimento all'ambito della responsabilità da reato degli enti, enunciando comunque principi suscettibili di assumere una valenza generale. 2.2. L'orientamento prospettato nel ricorso, sostenuto da una parte minoritaria della giurisprudenza di legittimità e che può dirsi ormai superato, non può pertanto essere condiviso per le ragioni indicate. Come già accennato, resta tuttavia fermo il principio del divieto di applicazione della misura ablatoria per un importo complessivamente superiore a quello del profitto oggetto di quantificazione, non potendo il sequestro preventivo avere un ambito più ampio di quello della successiva confisca (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 28264 del 26/03/2013, Anemone, Rv. 255610). Alla luce dei principi sopra illustrati, sul presupposto che, nella fattispecie, il valore delle quote sequestrate non copriva l'intero ammontare del profitto contestato ai concorrenti, legittimamente il sequestro è stato disposto anche sui beni cointestati ad [OSCURATO:PERSONA] in misura non eccedente alla parte di profitto anche a lui riferibile, pari ad euro 2.240.041,91. 3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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