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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08006/2025

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello de L’Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA], visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza del 07/03/2024, la Corte di appello de L’Aquila confermava la sentenza del 14/07/2022 del Tribunale di Pescara, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 73, comma 5, e 80, d.P.R. 309/1990, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 2.100,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, in cui lamenta, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile, avendo la Corte di appello motivato in modo non illogico sulla impossibilità di riconoscere le attenuanti generiche in ragione dei reiterati precedenti in capo al ricorrente e della assenza di elementi positivi di valutazione. [OSCURATO:PERSONA] in proposito ribadisce il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01)».

Il motivo è quindi generico, non confrontandosi criticamente con la sentenza impugnata.

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello de L’Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA], visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 07/03/2024, la Corte di appello de L’Aquila confermava la sentenza del 14/07/2022 del Tribunale di Pescara, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 73, comma 5, e 80, d.P.R. 309/1990, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 2.100,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, in cui lamenta, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile, avendo la Corte di appello motivato in modo non illogico sulla impossibilità di riconoscere le attenuanti generiche in ragione dei reiterati precedenti in capo al ricorrente e della assenza di elementi positivi di valutazione. [OSCURATO:PERSONA] in proposito ribadisce il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01)». Il motivo è quindi generico, non confrontandosi criticamente con la sentenza impugnata. 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è de
Sentenza Cassazione n. 08006/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris