Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1998
ECLI:EU:C:1998:570
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61997C0065 - IT
Avviso legale importante
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61997C0065
Conclusioni dell'avvocato generale Saggio del 26 novembre 1998. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro [OSCURATO:SOCIETA] di arch. [OSCURATO:SOCIETA]. - Art. 181 del Trattato CE - Clausola compromissoria - Inadempimento di un contratto. - [OSCURATO:PERSONA]65/97.
raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-01017
Conclusioni dell avvocato generale
1 Nella presente causa la [OSCURATO:PERSONA] adisce la Corte, in virtù dell'art. 181 del Trattato, chiedendo la condanna delle società italiane [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. (in prosieguo: la «[OSCURATO:SOCIETA]») e [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]» o la «convenuta») alla restituzione della somma versata per la realizzazione di un progetto previsto da un contratto risolto unilateralmente dalla [OSCURATO:PERSONA] in ragione del lamentato inadempimento della controparte. Più precisamente, la ricorrente chiede la condanna della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA] a restituire la somma di 479 134 ECU maggiorata degli interessi convenzionali computati sulla base del tasso utilizzato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria per i pagamenti in ECU, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il primo giorno lavorativo di ogni mese. [OSCURATO:PERSONA] chiede inoltre la condanna delle due società al risarcimento del danno subìto a causa dell'inadempimento contrattuale, nonché alle spese del presente giudizio. A seguito del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunziare agli atti per quel che concerne le pretese nei suoi confronti, mantenendo tuttavia la richiesta del pagamento delle spese processuali.
I fatti
Il contratto concluso tra le parti
2 Il 1_ giugno 1990 la Comunità economica europea, rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA], concludeva con la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «SAA») il contratto n. BM 5/89 IT (in prosieguo: il «contratto»). Nella premessa veniva precisato che le tre società italiane (in prosieguo: il «contraente») agivano congiuntamente e solidalmente.
3 Oggetto del contratto era la realizzazione di un «progetto per cogenerazione elettrica e calore da biomassa costituita da residui di produzione del riso (paglia e lolla)» nel quadro dei «progetti dimostrativi e progetti pilota industriali nel settore dell'energia» di cui al regolamento (CEE) n. 3640/85 (1) (art. 1. 1).
4 Con il contratto la Comunità accordava al contraente un sostegno finanziario pari al 40% del costo effettivo del progetto, per un importo comunque non superiore alla somma di 680 103 ECU (art. 3). A fronte di questo impegno il contraente si accollava la responsabilità tecnica e finanziaria dei lavori (art. 4.1). Oltre all'obbligazione principale di realizzare il progetto, lo stesso assumeva inoltre altri obblighi, tra i quali quello di rispettare un preciso scadenzario e di trasmettere periodicamente alla [OSCURATO:PERSONA] le relazioni particolareggiate sullo stato di avanzamento dei lavori e le distinte delle spese sostenute (art. 4.3.2). I lavori sarebbero dovuti iniziare il 1_ dicembre 1989 e terminare il 31 luglio 1991.
5 Ai sensi dell'art. 8 il contratto può essere risolto dalla [OSCURATO:PERSONA] in caso di inadempimento degli obblighi previsti a carico del contraente, «in particolare in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 4.3». La stessa disposizione precisa che la risoluzione «diventa effettiva previa diffida ad adempiere, notificata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non seguita da esecuzione entro il temine di un mese» e che, in caso di risoluzione, «il contraente deve immediatamente rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] gli importi pagati come contributo finanziario maggiorato degli interessi a decorrere dalla data di ricezione di tali importi». Il tasso di interesse applicabile è quello del Fondo europeo di cooperazione monetaria per le sue operazioni in ECU, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il primo giorno lavorativo di ciascun mese.
6 L'art. 13 contiene la clausola compromissoria per il deferimento a questa Corte di qualsiasi eventuale controversia sulla validità, l'interpretazione e l'applicazione del contratto. Ai sensi dell'art. 14 il contratto è regolato dal diritto italiano.
Il comportamento dei contraenti
7 In data 5 luglio 1990 la [OSCURATO:PERSONA] accreditava la somma di 204 031 ECU, corrispondente al 30% dell'importo massimo del contributo finanziario, sul conto corrente n. 2007/1 presso la [OSCURATO:PERSONA] di Intra (Novara). Il conto era intestato alla [OSCURATO:SOCIETA]. Su ordine di questa l'intero importo, comprensivo degli interessi maturati a tutto il 12 settembre 1990, veniva poi trasferito in valuta italiana dalla banca alla SAA ed alla [OSCURATO:PERSONA]. La prima otteneva, con assegno del 10 luglio 1990, la somma di LIT 15 360 000; la seconda, con bonifico bancario del 26 settembre 1990, la somma di LIT 297 038 483.
8 Ricevuta, nel dicembre del 1990, la prima relazione tecnica e finanziaria intermedia richiesta dal contratto, la [OSCURATO:PERSONA] procedeva il 20 febbraio 1991 ad accreditare in favore della [OSCURATO:SOCIETA] l'ulteriore importo di 275 103 ECU. Ciò nonostante, la [OSCURATO:PERSONA] non riceveva le successive relazioni previste dall'art. 4.3.2 del contratto. Essa sollecitava dunque detti adempimenti con lettere indirizzate alla [OSCURATO:SOCIETA] ed inviate il 9 luglio ed il 13 agosto 1991. Il 25 ottobre dello stesso anno comunicava alla [OSCURATO:SOCIETA] che avrebbe annullato il contratto qualora una relazione tecnica e finanziaria non fosse pervenuta entro il 15 novembre 1991. [OSCURATO:PERSONA] rispondeva con lettera del 12 novembre 1991, con la quale giustificava il mancato rispetto degli obblighi contrattuali riferendosi a problemi di carattere finanziario ai quali avrebbe presto fatto fronte grazie ad un imminente accordo con un nuovo partner. A ciò non seguivano tuttavia riscontri concreti.
9 In data 10 aprile 1992 la [OSCURATO:PERSONA] si rivolgeva alla [OSCURATO:PERSONA] per segnalare il comportamento della [OSCURATO:SOCIETA], responsabile a suo avviso di una serie di inadempienze capaci di compromettere irrimediabilmente la realizzazione del progetto. [OSCURATO:PERSONA] faceva inoltre presente che, pur avendo fedelmente e tempestivamente adempiuto alle proprie obbligazioni, non aveva sino ad allora ricevuto alcunché dal finanziamento comunitario, il cui importo era stato versato su un conto corrente bancario intestato esclusivamente alla [OSCURATO:SOCIETA]. A suo parere, ogni problema insorto nella realizzazione del progetto era dovuto all'incapacità della [OSCURATO:SOCIETA] di rispettare gli impegni presi con i propri creditori e con i fornitori. La stessa società informava quindi la [OSCURATO:PERSONA] di aver depositato presso il tribunale di Milano un'istanza di fallimento nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].
A questa segnalazione faceva seguito una lettera inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] in data 7 maggio 1992, con cui quest'ultima, informava la [OSCURATO:PERSONA] di essere in contatto con la [OSCURATO:SOCIETA], in particolare con l'architetto [OSCURATO:PERSONA], al fine di chiarire lo stato di avanzamento del contratto.
10 Il 2 settembre 1992 la [OSCURATO:PERSONA] inviava alla [OSCURATO:SOCIETA] un nuovo sollecito. Nella risposta quest'ultima da una parte ribadiva le sue difficoltà finanziarie, dall'altra faceva presente la necessità di non intraprendere procedure giudiziarie a suo carico, che avrebbero procurato danni irrimediabili. Seguiva un'ulteriore segnalazione della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] del 20 ottobre 1992, con cui si ribadivano le lamentele rispetto al comportamento della [OSCURATO:SOCIETA] e si respingeva ogni responsabilità per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali.
11 Il 21 e 22 giugno dell'anno seguente la [OSCURATO:PERSONA] effettuava un'ispezione presso le sedi della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:PERSONA]. Nella relazione che ne seguiva, datata 6 luglio 1993, i funzionari della [OSCURATO:PERSONA] facevano presente che solo la strumentazione termica dell'impianto - la quale, secondo gli accordi interni, spettava alla [OSCURATO:PERSONA] - era stata realizzata, mentre tutti gli altri componenti essenziali non erano stati ancora approntati. Considerati i lavori già realizzati, l'interesse della [OSCURATO:PERSONA] a proseguire il rapporto e le assicurazioni della [OSCURATO:SOCIETA], i funzionari della [OSCURATO:PERSONA] ritenevano fosse ragionevole concedere alle parti un ultimo breve termine per la realizzazione del progetto. In mancanza di risultati, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunque dovuto procedere senz'altro alla risoluzione del contratto.
12 Trascorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato al contraente, il 26 novembre 1993 la [OSCURATO:PERSONA] inviava alla [OSCURATO:SOCIETA] ed alla [OSCURATO:PERSONA] formale diffida ad adempiere; in conformità con l'art. 8, la diffida comportava risoluzione del contratto, in mancanza di adempimento, entro il termine di un mese dal suo ricevimento. [OSCURATO:PERSONA] replicava invocando la sua assoluta fedeltà alla parte degli obblighi contrattuali che le competevano, mentre nessuna reazione proveniva dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Il 27 aprile 1994 la [OSCURATO:PERSONA] confermava alla [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:SOCIETA] che il contratto era risolto ed indicava gli importi da restituire nella misura di 608 647 ECU per capitale ed interessi. Il pagamento di detta somma veniva poi ripetutamente sollecitato con successive lettere del 2 maggio, del 26 maggio e del 16 novembre del 1994. A questi solleciti rispondeva soltanto la [OSCURATO:PERSONA], la quale ribadiva di non essere responsabile della mancata esecuzione del contratto, imputabile in via esclusiva al comportamento della [OSCURATO:SOCIETA].
13 Per quel che concerne la situazione giuridica dei contraenti, la SAA veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Novara il 18 gennaio 1994. [OSCURATO:PERSONA] veniva posta in concordato preventivo il 29 novembre 1994 e dichiarata fallita il 23 giugno 1997 dallo stesso tribunale. [OSCURATO:PERSONA] veniva posta in liquidazione volontaria con delibera della sua assemblea generale del 2 giugno 1994.
Le conclusioni delle parti
14 Nel ricorso registrato nella cancelleria della Corte il 14 febbraio 1997 la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla Corte di:
«1) condannare [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] congiuntamente e solidalmente alla restituzione di ECU 479 134, oltre agli interessi dal momento del versamento della suddetta somma al giorno del saldo effettivo, e cioè, mensilmente, ECU 1 742 a partire dal 31 luglio 1990 ed ECU 2 464 a partire dal 20 aprile 1991, e cioè, cumulativamente, ECU 4 206 a partire dal 20 aprile 1991, fino al saldo effettivo;
2) condannare [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] congiuntamente e solidalmente a risarcire alla [OSCURATO:PERSONA] ECU 100 000 o altra somma considerata equa a titolo di risarcimento;
3) condannare [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] congiuntamente e solidalmente alle spese del giudizio».
15 [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio con controricorso del 12 maggio 1997. Essa chiedeva alla Corte di concludere nella maniera seguente:
«1) In via principale e nel merito:
dichiarare che il contratto BM 5/89 IT non è mai entrato in vigore nei confronti della resistente, non avendo la [OSCURATO:PERSONA] eseguito lo stesso, pagando ad un soggetto non legittimato a ricevere l'erogazione e che pertanto la resistente nulla deve alla [OSCURATO:PERSONA] CE a questo titolo;
dichiarare in subordine che la sottoscrizione del contratto BM 5/89 IT da parte della resistente ha, al più, natura fideiussoria, come confermato dalla stessa ricorrente, ed è quindi soggetta al disposto dell'art. 1955 c.c.;
accertare l'estinzione dell'obbligo di garanzia in capo alla resistente per fatto e colpa della ricorrente ex art. 1955 c.c.;
conseguentemente rigettare e dichiarare infondate in fatto ed in diritto tutte le domande proposte dalla ricorrente nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA].
2) In via di estremo subordine:
nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di giustizia dovesse riconoscere una qualsiasi responsabilità in capo alla resistente in merito al contratto de quo, dichiarare sin d'ora (incidenter tantum) l'estraneità e la mancanza di responsabilità della società [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto la stessa non era unica azionista della resistente nel periodo in cui sarebbe sorta l'obbligazione di cui è causa.
3) Con vittoria di spese ed onorari».
16 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] depositavano rispettivamente il 10 luglio 1997 e l'8 ottobre 1997 memorie di replica e controreplica, nelle quali ribadivano le conclusioni presentate negli atti introduttivi.
17 La convenuta [OSCURATO:SOCIETA] non si costituiva in giudizio. A seguito della sentenza di fallimento pronunziata dal Tribunale di Novara, la [OSCURATO:PERSONA] depositava il 21 aprile 1998, ai sensi dell'art. 78 del regolamento di procedura della Corte, una rinuncia parziale agli atti, limitata alle pretese avanzate nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva comunque alla Corte, ai sensi dell'art. 69, n. 5, dello stesso regolamento, di condannare la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle spese processuali ad essa addebitabili, precisando al contempo di mantenere ferme le pretese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].
Nel merito
18 La domanda di restituzione, comprensiva di interessi, proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] è fondata e deve trovare accoglimento. Quella relativa al risarcimento del danno deve invece essere respinta.
19 Rispetto alla domanda restitutoria va innanzitutto osservato che non è contestato dalla convenuta che la realizzazione del progetto di cui al contratto non è avvenuta nei tempi e con le modalità richieste. La mancata realizzazione del progetto risulta poi con chiarezza dal resoconto dell'ispezione avvenuta il 21 e 22 giugno del 1993, allegato al ricorso introduttivo. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi correttamente fatto ricorso all'art. 8 del contratto, ai sensi del quale «il contratto può essere di pieno diritto risolto dalla [OSCURATO:PERSONA] in caso di inadempienza da parte del contraente di uno degli obblighi del presente contratto», in particolare in caso di inosservanza delle disposizioni concernenti la predisposizione e la trasmissione alla [OSCURATO:PERSONA] delle relazioni riguardanti lo stato di avanzamento dei lavori e dei resoconti di spesa (art. 4.3 del contratto).
In caso di risoluzione del contratto per i motivi su indicati, lo stesso art. 8 impone al contraente di rimborsare immediatamente alla [OSCURATO:PERSONA] gli importi versati come contributo finanziario per la realizzazione del progetto, maggiorati degli interessi a decorrere dalla data di ricezione degli stessi. Il tasso di interesse applicabile è quello del Fondo europeo di cooperazione monetaria per le sue operazioni in ECU.
20 La convenuta contesta tuttavia la sua responsabilità. Essa afferma di non essere tenuta a rimborsare le somme che la [OSCURATO:PERSONA] aveva versato direttamente ed esclusivamente alla [OSCURATO:SOCIETA], considerato che il contratto non affidava a quest'ultima o al suo legale rappresentante alcun mandato a riscuotere le somme per conto delle altre società. Nel corso dei rapporti contrattuali, e sino al momento della diffida ad adempiere, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe poi rimasta del tutto estranea a qualsiasi comunicazione concernente il rispetto degli obblighi previsti dal contratto. Da tale circostanza la convenuta desume che il rapporto di solidarietà passiva non si sarebbe mai perfezionato a causa del comportamento della [OSCURATO:PERSONA], avendo questa gestito i rapporti contrattuali, sin dall'inizio, esclusivamente con la [OSCURATO:SOCIETA].
21 In alternativa, la convenuta sostiene che il comportamento della [OSCURATO:PERSONA], prima indicato, evidenzierebbe l'intenzione di quest'ultima di considerare la posizione della [OSCURATO:PERSONA] come limitata al ruolo di semplice garante (fideiussore) dell'adempimento dell'obbligazione principale (la realizzazione del progetto) da parte della [OSCURATO:SOCIETA], che sarebbe il soggetto effettivamente destinatario del finanziamento. In questo contesto giuridico, troverebbe allora applicazione l'art. 1955 del codice civile italiano, ai sensi del quale la garanzia personale viene meno quando il comportamento illecito del creditore rende impossibile qualsiasi azione di regresso contro il beneficiario della fideiussione. Nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dato prova della necessaria diligenza nel controllare il rispetto degli obblighi contrattuali da parte della [OSCURATO:SOCIETA], nonostante i ripetuti solleciti e le denunce presentate dalla [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultima non avrebbe quindi potuto tutelare i suoi diritti recuperando il materiale fornito e trovando un altro partner capace di ultimare il lavoro avviato. In conclusione, la garanzia del fideiussore (la [OSCURATO:PERSONA]) sull'adempimento dell'obbligazione da parte del debitore principale (la [OSCURATO:SOCIETA]) sarebbe venuta meno per fatto imputabile al creditore (la [OSCURATO:PERSONA]), il cui comportamento avrebbe reso impossibile l'azione di regresso del fideiussore nei confronti del debitore principale.
La convenuta aggiunge che la stessa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe implicitamente condiviso questa soluzione, precisamente in quella parte del ricorso introduttivo in cui, nell'esporre la ratio dell'istituto della solidarietà passiva nelle obbligazioni contrattuali, avrebbe indicato come funzione dello stesso il «rafforzamento del diritto del creditore, sia come garanzia, sia come facilitazione nell'esazione del credito». Da ciò la convenuta trae la conseguenza che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ammesso che la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] era di fatto confinata al mero compito di garantire l'ente erogatore del finanziamento rispetto all'adempimento dell'obbligazione principale che gravava sulle altre società. Dunque, avendo il rapporto di solidarietà scopo di garanzia, ad esso andrebbero applicate le regole che il codice civile detta in materia di fideiussione. Tra queste, la norma di cui all'art. 1955, prima ricordata, che conferisce al fideiussore la facoltà di liberarsi dell'obbligo assunto nei confronti del creditore qualora per fatto imputabile a quest'ultimo l'azione di regresso non possa avere effetto nei confronti del debitore principale.
22 Le argomentazioni della convenuta non convincono. Nella premessa, dedicata all'individuazione delle parti, il contratto definisce come «il contraente» le tre società [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e SAA, precisando che le stesse «agiscono congiuntamente e solidalmente». E' dunque volontà espressa ed inequivocabile dei contraenti che delle obbligazioni discendenti dal contratto restino responsabili in modo solidale le tre società prima indicate. Trovano di conseguenza applicazione le disposizioni del codice civile italiano dedicate all'istituto delle «obbligazioni in solido» (artt. 1292 ss.), ed in particolare l'art. 1292, il quale, per quel che concerne la solidarietà passiva, prescrive che «l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento di uno libera gli altri». Come chiarito dalla Corte di cassazione italiana, «in ipotesi di più condebitori solidali verso un unico creditore si configura una pluralità di rapporti di credito-debito tra loro distinti e autonomi e aventi in comune solo la prestazione, di tal che il creditore ha la facoltà di scegliere il condebitore solidale a cui chiedere l'integrale adempimento, con la conseguenza che la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 grava sul patrimonio di ciascun coobbligato, separatamente e per l'intero credito» (2). In sintesi, nel rapporto di solidarietà passiva, quale inteso negli articoli su citati del codice civile italiano, ogni debitore garantisce anche per il rispetto delle obbligazioni convenzionali da parte degli altri coobbligati.
23 La mancata realizzazione del progetto di cui al contratto comporta inevitabilmente l'obbligo per «il contraente» di restituire le somme ricevute dalla [OSCURATO:PERSONA] (art. 8 del contratto). Quest'ultima poteva esercitare il suo diritto rivolgendosi a tutte così come ad una ovvero a due delle società controparti, essendo tutte solidalmente responsabili della realizzazione del progetto. L'azione è stata quindi intentata nei confronti delle due società ancora operanti al momento della risoluzione del contratto (la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA]), per poi essere limitata alla seconda in seguito al fallimento della prima.
24 Vanno ora valutate le eccezioni proposte dalla [OSCURATO:PERSONA]. Occorre subito precisare che la responsabilità solidale di detta società, sorta al momento della sottoscrizione del contratto, non viene meno per la sola circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] ha versato l'importo del finanziamento su un conto corrente intestato esclusivamente alla [OSCURATO:SOCIETA], né per il fatto che le comunicazioni relative all'esecuzione del contratto sono state inviate, in un primo momento, soltanto a quella società. Invero, il contratto non richiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] di versare l'importo del finanziamento in un conto intestato ai tre coobbligati: all'allegato II, dedicato alle «disposizioni finanziarie», si prevede soltanto che l'importo debba essere versato «su un conto fruttifero aperto a questo scopo dal contraente» (3). In ogni caso, le somme versate dalla [OSCURATO:PERSONA] sono state poi trasferite alla [OSCURATO:PERSONA], come la stessa società, modificando la posizione precedente, ha ammesso nella sua memoria di controreplica: ciò dimostra che, nei rapporti interni, l'intestazione del conto corrente ad una piuttosto che a tutte le società coobbligate non assumeva alcuna rilevanza e comunque che la [OSCURATO:PERSONA] era consapevole del fatto che il conto intestato alla [OSCURATO:SOCIETA] veniva utilizzato per ricevere i fondi del finanziamento. Invero, la scelta di utilizzare un conto intestato ad uno solo dei coobbligati potrebbe essere stata dettata, più semplicemente, da ragioni di comodità. Detta circostanza comunque non è tale, in mancanza di esplicite indicazioni risultanti dal contratto, da modificare il vincolo di solidarietà.
25 Lo stesso è da dirsi per quel che concerne i rapporti tenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente con la [OSCURATO:SOCIETA]. In mancanza di espresse indicazioni in senso contrario nel testo del contratto, la [OSCURATO:PERSONA] poteva rivolgersi anche ad una sola delle società per sollecitare l'adempimento degli obblighi convenzionali. Si trattava comunque, come la stessa convenuta ha più volte sottolineato, proprio della società che si mostrava recalcitrante nell'adempimento dei propri obblighi quali risultavano dai rapporti interni, per cui non è chiaro in che modo un diverso comportamento della [OSCURATO:PERSONA], nel senso di inviare i solleciti anche alla [OSCURATO:PERSONA], avrebbe potuto sortire un esito differente. Il risultato sarebbe stato comunque la risoluzione del contratto e l'obbligo di restituzione da parte delle società solidalmente responsabili.
26 Il comportamento tenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella gestione dei rapporti contrattuali non è quindi tale da escludere che il rapporto di solidarietà passiva si sia perfezionato. Né va condivisa l'affermazione della convenuta per cui lo stesso comportamento avrebbe avuto l'effetto di modificare la natura del rapporto obbligatorio, sostituendo alla solidarietà passiva, mero nomen iuris del rapporto stesso, un vincolo di natura fideiussoria.
27 A tal proposito basti ricordare che il codice civile italiano, all'art. 1937, richiede che «la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa». La stessa convenuta riconosce nel controricorso che «per aversi fideiussione la volontà delle parti deve essere inequivoca ed esplicita». E' evidente, invece, che le tre società si sono vincolate nei confronti della Comunità in maniera congiunta e solidale, come si ricava in maniera incontestabile dal testo del contratto. Ognuna di esse si è volontariamente obbligata nei confronti della Comunità a garantire per l'intero l'adempimento dell'obbligazione, nulla rilevando all'esterno la ripartizione dei compiti tra i coobbligati, quale potrebbe risultare dai rapporti interni. Il comportamento della [OSCURATO:PERSONA], che ha gestito i rapporti contrattuali quasi esclusivamente con la [OSCURATO:SOCIETA], non può modificare in maniera radicale la volontà così esplicita delle parti. Va poi precisato che il contributo della [OSCURATO:PERSONA], lungi dal risolversi nella mera prestazione di una garanzia rispetto all'adempimento delle altre società, era nella realtà molto concreto: essa ha fornito il macchinario indispensabile per la realizzazione del progetto previsto dal contratto. Così stando le cose può presumersi che nei rapporti interni i tre coobbligati avessero assunto compiti differenti per il raggiungimento di un comune obiettivo.
Certo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto gestire in maniera differente la propria posizione nei rapporti contrattuali, limitandosi al mero ruolo di fornitore del materiale necessario per la realizzazione del progetto. Ma così non è stato: essa ha volontariamente accettato di condividere con altri soggetti le sorti dell'obbligazione, presentandosi alla [OSCURATO:PERSONA] come coobbligata solidale. Se poi, nello svolgimento dei rapporti contrattuali, i soggetti scelti in piena autonomia per la realizzazione di un comune progetto non hanno dato prova di affidabilità nel rispettare gli obblighi che risultavano dai rapporti interni, la [OSCURATO:PERSONA] non può certo dolersene con la [OSCURATO:PERSONA].
28 Quanto alla pretesa ammissione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della natura fideiussoria dell'obbligazione assunta dalla [OSCURATO:PERSONA], basti rilevare che nessuna delle affermazioni contenute negli atti della [OSCURATO:PERSONA] può essere intesa nella maniera indicata dalla convenuta. E' infatti pacifico che la funzione della solidarietà passiva è la garanzia del creditore, nel senso che il vincolo solidale è diretto a rendere più sicura e più agevole la realizzazione del diritto del creditore. L'obbligazione solidale di cui all'art. 1292 del codice civile italiano assolve ad una funzione di garanzia nella misura in cui il debitore si obbliga anche per la parte degli altri condebitori.
29 Esclusa la presenza di un rapporto fideiussorio, non è necessario procedere all'analisi dell'applicabilità, nella fattispecie, delle disposizioni invocate dalla [OSCURATO:PERSONA] per sostenere l'estinzione della fideiussione per fatto del creditore. Non assumono quindi rilevanza le doglianze riferite alla presunta lentezza con cui la [OSCURATO:PERSONA], nonostante le segnalazioni della [OSCURATO:PERSONA], avrebbe verificato l'adempimento degli obblighi contrattuali da parte della [OSCURATO:SOCIETA] e poi risolto il contratto. Dette circostanze sono infatti state invocate dalla [OSCURATO:PERSONA] all'unico scopo di provare che, per fatto illecito del creditore, la fideiussione si sarebbe estinta ai sensi dell'art. 1955 del codice civile.
30 Per tutte le considerazioni che precedono, ritengo che la domanda della [OSCURATO:PERSONA] debba essere accolta. [OSCURATO:PERSONA] deve dunque essere condannata a versare alla [OSCURATO:PERSONA] la somma di ECU 479 134, per capitale, maggiorata degli interessi calcolati sul tasso del Fondo europeo di cooperazione monetaria per le sue operazioni in ECU pubblicato il primo giorno lavorativo di ogni mese. Le date rilevanti per il calcolo degli interessi sono quelle del 31 luglio 1990 per il primo versamento di ECU 204 031 al tasso di 10,25% annuo (4) e quella del 20 aprile 1991 per il secondo versamento di ECU 275 103 al tasso del 10,75% annuo (5). Ne consegue che al capitale, quale prima indicato, vanno aggiunti interessi pari a ECU 1 742 mensili a partire dal 31 luglio 1991 ed ECU 2 464 mensili a partire dal 20 aprile 1991, fino al saldo.
Sui danni
31 [OSCURATO:PERSONA] chiede anche la condanna della convenuta al risarcimento del danno subito in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto. Detta domanda viene fondata sulle disposizioni dell'art. 1453 del codice civile italiano, ai sensi del quale «nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno». Verrebbe poi in rilievo per la determinazione del risarcimento l'art. 1226 dello stesso codice, il quale prescrive che «se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa».
32 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, nel caso di specie, ha subito un danno a causa dell'inadempimento del contraente, per tre diversi motivi, e precisamente perché: a) la [OSCURATO:PERSONA] aveva versato cospicue somme in vista di un progetto che non era stato nemmeno iniziato; tali somme avrebbero potuto essere devolute ad altre imprese nell'ambito dello stesso programma; b) la [OSCURATO:PERSONA] aveva dovuto sprecare risorse nell'infelice gestione dei rapporti contrattuali con il contraente, senza che ciò portasse ad esiti positivi. Gli sforzi compiuti l'avevano impoverita, in quanto essa era stata costretta a distogliere risorse umane e strumentali da utilizzazioni più proficue nell'interesse pubblico e dell'istituzione; c) la [OSCURATO:PERSONA] aveva subito una lesione in termini di minore credibilità nei confronti delle altre istituzioni comunitarie, degli Stati membri e di altri potenziali contraenti.
Per questi motivi, la [OSCURATO:PERSONA] chiede un risarcimento del danno pari a ECU 100 000, salva diversa valutazione equitativa da parte della Corte di giustizia.
33 La richiesta della [OSCURATO:PERSONA] non deve essere accolta. Anche a voler ritenere le situazioni ora elencate astrattamente idonee a configurare la responsabilità del contraente, non ritengo che la [OSCURATO:PERSONA] abbia assolto l'onere della prova che, secondo le regole generali relative all'illecito nell'ordinamento italiano, incombe su chi chiede il risarcimento di un danno (6). Ricordo infatti che, in applicazione del principio generale di cui all'art. 1223 del codice civile italiano, il diritto al risarcimento del danno per violazione di un obbligo contrattuale può essere riconosciuto, in mancanza di clausola penale espressa nel testo del contratto, esclusivamente qualora la parte che si ritiene lesa dimostri che, in conseguenza dell'inadempimento, abbia subito una lesione patrimoniale (danno emergente), ovvero abbia perso occasioni di guadagno (lucro cessante) e che ciò sia conseguenza immediata e diretta dell'illecito (nesso di causalità adeguata).
34 Le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA], per vero alquanto generiche, non consentono di stabilire se, nella fattispecie, gli elementi ora ricordati siano presenti. Non è dato infatti ricavare da tali affermazioni indicazioni sufficienti a valutare sia la sussistenza del pregiudizio che si ritiene di aver subito, sia il nesso di causalità tra questo e l'inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del contraente. In particolare, rispetto al primo elemento indicato, non viene chiarito per quale ragione la mancata esecuzione del progetto, e dunque l'impossibilità di destinare i fondi ad altre imprese nell'ambito dello stesso programma, avrebbe provocato un pregiudizio alla [OSCURATO:PERSONA]. A ciò si aggiunga che la scelta del contraente è una valutazione che la stessa [OSCURATO:PERSONA] effettua, tenendo conto delle garanzie di affidabilità che questo offre per la puntuale osservanza degli impegni contrattuali. Rispetto al secondo elemento, la [OSCURATO:PERSONA] non chiarisce quali risorse sarebbero state «sprecate» nella gestione dei rapporti contrattuali con la [OSCURATO:SOCIETA] e con la [OSCURATO:PERSONA], né in quale modo gli «sforzi» compiuti per far sì che il contraente rispettasse i suoi impegni avrebbero provocato un danno all'istituzione. Infine, anche a voler ammettere che l'istituzione comunitaria possa subire un danno non patrimoniale dalla mancata esecuzione di un contratto, non è stata offerta alcuna prova in ordine alla lesione che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe subito, in termini di «minor credibilità» nei confronti sia degli Stati che di altri soggetti privati, in conseguenza della mancata realizzazione del progetto previsto dal contratto di cui è causa. In ogni caso, rientra nell'alea di qualsiasi rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive che una parte non rispetti le proprie obbligazioni, senza che da ciò possa desumersi, come conseguenza diretta, una lesione alla credibilità della controparte.
35 Ritengo in conclusione che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia soddisfatto l'onere della prova relativamente alla domanda di risarcimento dei danni che avrebbe subito in conseguenza dell'inadempimento del contraente; e che, pertanto, tale domanda deve essere respinta.
Sulle spese
36 Risultando la [OSCURATO:PERSONA] soccombente ed avendo la [OSCURATO:PERSONA] fatto richiesta, la convenuta dovrà essere condannata alle spese del giudizio giusta la previsione dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura. Per quel che concerne la [OSCURATO:SOCIETA], essendo la rinunzia parziale agli atti dovuta esclusivamente al suo comportamento, ritengo fondata la domanda della [OSCURATO:PERSONA] alla condanna alle spese anche nei suoi confronti ai sensi dell'art 69, n. 5, dello stesso regolamento.
37 Alla luce delle osservazioni che precedono, propongo alla Corte di:
«1) condannare la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] della somma di ECU 479 134, per capitale, oltre ad interessi pari a ECU 1 742 mensili a partire dal 31 luglio 1991 e ad ECU 2 464 mensili a partire dal 20 aprile 1991, fino al saldo;
2) respingere la domanda della [OSCURATO:PERSONA] relativa al risarcimento del danno;
3) condannare la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] in solido fra loro al pagamento delle spese del giudizio in favore della [OSCURATO:PERSONA]».
(1) - Regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3640, inteso a promuovere, mediante un sostegno finanziario, progetti dimostrativi e progetti pilota industriali nel settore dell'energia (GU L 350, pag. 29).
(2) - Cass. civ., sentenza 13 marzo 1987, n. 2623.
(3) - V. art. 1 dell'Allegato, rubricato «Modalità di pagamento».
(4) - GU C 163 del 4 luglio 1990, pag. 1.
(5) - GU C 86 del 3 aprile 1991, pag. 1.
(6) - Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione italiana, «presupposto necessario per la liquidazione del danno, anche se questa sia effettuata in via equitativa, è la prova, da fornirsi dalla parte che si assume danneggiata, dell'esistenza di un danno». V. per tutte Cass. civ. 19 marzo 1990, n. 1837.