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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08360/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG e \L G.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza con cui i difensori di [OSCURATO:PERSONA] chiedevano l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. 309 del 1990 applicata con la sentenza di condanna. 'L'istanza era stata motivata sulla circostanza che i coimputati per il delitto associativo che erano stati giudicati con il rito ordinario erano stati assolti, cosicché, secondo l'istante, era stato definitivamente accertato che il numero degli associati era pari ad otto.

Secondo la Corte territoriale, il giudice dell'esecuzione non poteva intervenire a modificare la pena irrogata in cognizione: non esistevano strumenti che rendevano possibile disapplicare aggravanti ritenute dalla sentenza di condanna irrevocabile, né la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] poteva ritenersi illegale.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge.

Il ricorrente censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che l'impugnazione da parte di coimputati della sentenza di condanna con riferimento all'aggravante del numero degli associati avesse effetto estensivo anche sulla posizione del ricorrente, atteso che la norma dell'art. 587 cod. proc. pen. è ispirata al favor rei, mentre la Corte territoriale aveva esteso gli effetti negativi del rigetto del ricorso per cassazione proposto da coimputati.

Inoltre, il ricorso per cassazione proposto dai coimputati non menzionava la circostanza sopravvenuta dell'assoluzione di quelli che avevano optato per il rito ordinario.

Il ricorrente sostiene, inoltre, che la pena inflitta a Scornaienchi deve ritenersi illegale, ancorché si tratti di illegalità sopravvenuta: il sopravvenuto dato assolutorio degli imputati giudicati con rito ordinario faceva venire meno la legittimità della sentenza di condanna nella parte in cui applicava l'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. 309 del 1990.

3. Nella requisitoria scritta, il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Correttamente la Corte territoriale ha rilevato che, rispetto all'applicazione di un'aggravante da parte del giudice della cognizione sulla base di presupposti che, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, si rivelino insussistenti, non esiste uno strumento che permetta al giudice dell'esecuzione di intervenire sulla pena, riducendola previa cancellazione dell'aggravante stessa.

Ciò è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento allo strumento della revisione, osservandosi che è inammissibile la richiesta di revisione fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, non al proscioglimento, ma alla dichiarazione di responsabilità per un diverso e meno grave reato: pronuncia emessa proprio con riferimento ad un'istanza di revisione volta a escludere la ricorrenza di un'aggravante, con conseguente riduzione di pena (Sez. 6, n. 4121 del 16/05/2019, dep. 2020, A., Rv. 278194 - 01) E' stata, inoltre, ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 631 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., 6 e 13 CEDU, nella parte in cui esclude l'ammissibilità della domanda di revisione in funzione del riconoscimento di un trattamento sanzionatorio meno afflittivo, essendo ragionevole la previsione secondo cui il superamento del giudicato è consentito solo in presenza di elementi che conducano al proscioglimento e giustificato che sia il solo legislatore ad individuare i limiti di ammissibilità dell'impugnazione straordinaria (Sez. 6, n. 25591 del 27/05/2020, Casale, Rv. 279608 - 01).

2. Altrettanto deve dirsi con riferimento allo strumento, scelto dal ricorrente, di revoca della sentenza da parte del giudice dell'esecuzione.

Si deve ricordare che l'art. 673 cod. proc. pen. prevede che la revoca avvenga solo nel caso di abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice; l'insegnamento delle Sezioni Unite, Gatto e la successiva elaborazione giurisprudenziale hanno permesso al giudice dell'esecuzione di intervenire sulla rideterminazione della pena in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale di norma diversa da quella incriminatrice.

Il giudice dell'esecuzione, inoltre, può intervenire in caso di pena illegale: le Sezioni Unite hanno stabilito che l'illegalità della pena, derivante da palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, privo di argomentata valutazione è deducibile davanti al giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art.666 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265108 - 01).

Ma l'ambito della illegalità della pena è limitato alla applicazione di una pena di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale (cfr. Sez.

U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01; Sez.

U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818 - 01).Nel caso di specie, questa evenienza non ricorre: poiché la pena edittale massima per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. è di anni 24 di reclusione, l'applicazione di un aumento di anni due di reclusione per l'aggravante in questione sulla pena base di anni venti di reclusione non aveva portato al superamento della pena massima.

3. Alla luce di queste considerazioni, deve essere sottolineato che la tematica dell'effetto estensivo dell'impugnazione proposto con riferimento all'aggravante in questione da coimputati nel giudizio di cognizione non rileva ai fini della decisione: l'inesistenza di uno strumento che incida in questi casi sul giudicato formatosi ricorre in ogni caso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG e \L G.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza con cui i difensori di [OSCURATO:PERSONA] chiedevano l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. 309 del 1990 applicata con la sentenza di condanna. 'L'istanza era stata motivata sulla circostanza che i coimputati per il delitto associativo che erano stati giudicati con il rito ordinario erano stati assolti, cosicché, secondo l'istante, era stato definitivamente accertato che il numero degli associati era pari ad otto. Secondo la Corte territoriale, il giudice dell'esecuzione non poteva intervenire a modificare la pena irrogata in cognizione: non esistevano strumenti che rendevano possibile disapplicare aggravanti ritenute dalla sentenza di condanna irrevocabile, né la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] poteva ritenersi illegale. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge. Il ricorrente censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che l'impugnazione da parte di coimputati della sentenza di condanna con riferimento all'aggravante del numero degli associati avesse effetto estensivo anche sulla posizione del ricorrente, atteso che la norma dell'art. 587 cod. proc. pen. è ispirata al favor rei, mentre la Corte territoriale aveva esteso gli effetti negativi del rigetto del ricorso per cassazione proposto da coimputati. Inoltre, il ricorso per cassazione proposto dai coimputati non menzionava la circostanza sopravvenuta dell'assoluzione di quelli che avevano optato per il rito ordinario. Il ricorrente sostiene, inoltre, che la pena inflitta a Scornaienchi deve ritenersi illegale, ancorché si tratti di illegalità sopravvenuta: il sopravvenuto dato assolutorio degli imputati giudicati con rito ordinario faceva venire meno la legittimità della sentenza di condanna nella parte in cui applicava l'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. 309 del 1990. 3. Nella requisitoria scritta, il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Correttamente la Corte territoriale ha rilevato che, rispetto all'applicazione di un'aggravante da parte del giudice della cognizione sulla base di presupposti che, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, si rivelino insussistenti, non esiste uno strumento che permetta al giudice dell'esecuzione di intervenire sulla pena, riducendola previa cancellazione dell'aggravante stessa. Ciò è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento allo strumento della revisione, osservandosi che è inammissibile la richiesta di revisione fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, non al proscioglimento, ma alla dichiarazione di responsabilità per un diverso e meno grave reato: pronuncia emessa proprio con riferimento ad un'istanza di revisione volta a escludere la ricorrenza di un'aggravante, con conseguente riduzione di pena (Sez. 6, n. 4121 del 16/05/2019, dep. 2020, A., Rv. 278194 - 01) E' stata, inoltre, ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 631 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., 6 e 13 CEDU, nella parte in cui esclude l'ammissibilità della domanda di revisione in funzione del riconoscimento di un trattamento sanzionatorio meno afflittivo, essendo ragionevole la previsione secondo cui il superamento del giudicato è consentito solo in presenza di elementi che conducano al proscioglimento e giustificato che sia il solo legislatore ad individuare i limiti di ammissibilità dell'impugnazione straordinaria (Sez. 6, n. 25591 del 27/05/2020, Casale, Rv. 279608 - 01). 2. Altrettanto deve dirsi con riferimento allo strumento, scelto dal ricorrente, di revoca della sentenza da parte del giudice dell'esecuzione. Si deve ricordare che l'art. 673 cod. proc. pen. prevede che la revoca avvenga solo nel caso di abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice; l'insegnamento delle Sezioni Unite, Gatto e la successiva elaborazione giurisprudenziale hanno permesso al giudice dell'esecuzione di intervenire sulla rideterminazione della pena in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale di norma diversa da quella incriminatrice. Il giudice dell'esecuzione, inoltre, può intervenire in caso di pena illegale: le Sezioni Unite hanno stabilito che l'illegalità della pena, derivante da palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, privo di argomentata valutazione è deducibile davanti al giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art.666 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265108 - 01). Ma l'ambito della illegalità della pena è limitato alla applicazione di una pena di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale (cfr. Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01; Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818 - 01).Nel caso di specie, questa evenienza non ricorre: poiché la pena edittale massima per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. è di anni 24 di reclusione, l'applicazione di un aumento di anni due di reclusione per l'aggravante in questione sulla pena base di anni venti di reclusione non aveva portato al superamento della pena massima. 3. Alla luce di queste considerazioni, deve essere sottolineato che la tematica dell'effetto estensivo dell'impugnazione proposto con riferimento all'aggravante in questione da coimputati nel giudizio di cognizione non rileva ai fini della decisione: l'inesistenza di uno strumento che incida in questi casi sul giudicato formatosi ricorre in ogni caso. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce
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