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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25322/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - analogo a quanto lamentato nel secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - che deduce violazione di legge e vizio inerente alla motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di ricettazione di cui al capo b) della rubrica, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 7 della sentenza impugnata , dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che analogamente reiterativo appare il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che, denunciando violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di riciclaggio di cui al capo a), non si confronta con quanto affermato, con corretti argomenti logici e giuridici, dal giudice di appello a pag. 6 della sentenza impugnata; ritenuto che il secondo e il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contestano rispettivamente la mancata riduzione della pena nella massima misura possibile a seguito del giudizio di prevalenza delle circostanze generiche sulla contestata recidiva e l'aumento operato per la continuazione, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamenti infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 8 della sentenza impugnata); che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); che l'obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che tale onere argomentativo è stato, pertanto, assolto (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata) in presenza di reati omogenei e della impossibilità di affermare l'esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraverso l'obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla violazione più grave individuata dai giudici del merito in quella applicata per il reato per il quale si è proceduto nel presente procedimento; osservato che ad analoghe conclusioni è possibile pervenire rispetto al secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce difetto di motivazione e violazione di legge asseritamente determinati dallo scostamento della pena irrogata dal minimo edittale; va rilevato come la determinazione del trattamento sanzionatorio risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata); considerato che il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto meramente reiterativo in assenza di confronto con la motivazione della sentenza impugnata; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 7) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sul!' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - analogo a quanto lamentato nel secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - che deduce violazione di legge e vizio inerente alla motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di ricettazione di cui al capo b) della rubrica, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 7 della sentenza impugnata , dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che analogamente reiterativo appare il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che, denunciando violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di riciclaggio di cui al capo a), non si confronta con quanto affermato, con corretti argomenti logici e giuridici, dal giudice di appello a pag. 6 della sentenza impugnata; ritenuto che il secondo e il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contestano rispettivamente la mancata riduzione della pena nella massima misura possibile a seguito del giudizio di prevalenza delle circostanze generiche sulla contestata recidiva e l'aumento operato per la continuazione, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamenti infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 8 della sentenza impugnata); che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); che l'obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che tale onere argomentativo è stato, pertanto, assolto (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata) in presenza di reati omogenei e della impossibilità di affermare l'esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraverso l'obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla violazione più grave individuata dai giudici del merito in quella applicata per il reato per il quale si è proceduto nel presente procedimento; osservato che ad analoghe conclusioni è possibile pervenire rispetto al secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce difetto di motivazione e violazione di legge asseritamente determinati dallo scostamento della pena irrogata dal minimo edittale; va rilevato come la determinazione del trattamento sanzionatorio risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata); considerato che il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto meramente reiterativo in assenza di confronto con la motivazione della sentenza impugnata; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 7) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sul!' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma, il
Sentenza Cassazione n. 25322/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris