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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 12049/2025

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uente DECRETO Letto il ricorso iscritto al n. 14035/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], -Ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -Controricorrente- avverso la SENTENZA n. 937/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, pubblicata il 17/09/2019 Rilevato che: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; spese a carico del ricorrente che vi ha dato causa.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Pone a carico del ricorrente le spese di lite che liquida in € 2.800,00 oltre spese prenotate a debito.

Roma, il 23 aprile 2025 Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO Letto il ricorso iscritto al n. 14035/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], -Ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -Controricorrente- avverso la SENTENZA n. 937/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, pubblicata il 17/09/2019 Rilevato che: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; spese a carico del ricorrente che vi ha dato causa. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Pone a carico del ricorrente le spese di lite che liquida in € 2.800,00 oltre spese prenotate a debito. Roma, il 23 aprile 2025 Co
Decreto Cassazione n. 12049/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris