CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 34987/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 marzo 2021 la Corte di Appello di Napoli ha accolto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta detenzione per la custodia cautelare in carcere patita dal 6 luglio 2009 in forza dell'ordinanza emessa dal Gip di Napoli in data 17.6.2009 in relazione ai reati di cui agli artt. 416, 605, 629, 582 e 585 cod. pen. con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 I. 12 luglio 1991 n. 203, misura poi sostituita dal 10 luglio 2009 con quella degli arresti domiciliari e di nuovo sostituita dal 27 dicembre 2010 con quella dell'obbligo di presentazione alla P.G.. Il Tribunale di Napoli con sentenza del 20.12.2017 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del Colella per alcuni reati in quanto estinti per prescrizione e lo ha assolto dagli altri ex art. 530, comma 2, cod.proc.pen. (sentenza divenuta irrevocabile per il Colella il 12.5.2018). 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze articolando un motivo di ricorso. Con detto motivo lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 314 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte omesso di considerare tutti quegli elementi integranti la condizione ostativa dell'aver dato o contribuito a dare causa con dolo o colpa grave all'adozione della misura cautelare. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il motivo è fondato. Va premesso che nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento è limitato alla correttezza del procedimento logico-giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (v. da ultimo, Sezioni unite, 28 novembre 2013, n. 51779, Nicosia).L'art.314 c.p.p. prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, rappresenta causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto Sez. 4, n. 34181 del 5.11.2002, Guadagno, Rv. 226004). Le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27.5.2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). E, ancora, più recentemente, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. Unite, n. 51779 del 28.11.2013, Nicosia, rv. 257606). 1.2. Ciò premesso, il giudice territoriale non pare essersi conformato a tali principi, con particolare riferimento al criterio di giudizio utilizzato, laddove ai fini della pronuncia riparatoria avrebbe dovuto esaminare le circostanze di fatto idonee a integrare il dolo o la colpa grave, sulla base di un giudizio prognostico condotto ex ante e tenendo conto della idoneità della condotta dell'indagato, \OA),LAA opportunamente individuata;a trarre in ingannò' l'autorità giudiziaria così da porsi quale condizione sinergica rispetto alla detenzione (sez.4, 23.11.2013, Ficara, Rv. 259206; 18.2.2016, Buccini, Rv.266808). La motivazione del giudice della riparazione è invece fortemente carente e non in linea con i principi dianzi esposti atteso che la Corte territoriale ha tout court escluso la sussistenza di alcun profilo di dolo o di colpa grave nella condotta del Colella sul semplice rilievo che il Tribunale di Napoli, con sentenza di assoluzione definitiva, ha ritenuto non sufficienti gli indizi che avevano indotto il Gip ad applicare la misura cautelare. Si impone, pertanto, l'annullamento della impugnata ordinanza con rinvio alla Corte di Appello di Napoli la quale dovrà nuovamente valutare la questione della ricorrenza della causa impeditiva del dolo e della colpa grave sulla base degli elementi indiziari e processuali che avevano dato luogo alla adozione della misura e al mantenimento della stessa all'esito dell'interrogatorio di garanzia, onde accertare se tali elementi, sulla base della valutazione prognostica sopra prospettata, siano riconducibili a profili di dolo o colpa grave in capo al Colella e se, al contempo, si siano posti in rapporto di causa ed effetto),, con la carcerazione sofferta o con parte di essa. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, p