CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 11639/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] (CUI 04X30D8) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Locridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04X30D8) ricorre per cassazione avversol’ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Locri, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, aisensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede dicognizione;letta la memoria depositata in data 2 febbraio con la quale il ricorrente ha richiamato imotivi di ricorso ed insistito per il loro accoglimento;considerato che con il primo e il secondo motivo di ricorso deduce violazione di leggelamentando che il giudice a quo avrebbe disatteso le indicazioni della giurisprudenza dilegittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso, sicuramenteravvisabile per l’omogeneità dei beni giuridici tutelati, la vicinanza temporale e geografica;ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anchein sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfonditae rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni edel bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano soloalcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata sceltadelinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01). Da quest’ultima non si può infatti prescindere,giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all’aspetto intellettivo, nellainiziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalitàdell’agente e, in relazione al profilo della volontà, nell’elaborazione di un programma dimassima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifichevolizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01);rilevato che, nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha fatto buon governo deglianzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazione al caso concreto,evidenziando, in maniera esente da illogicità ed incongruenze, che i reati erano staticommessi in luoghi differenti (Catanzaro, Monasterace e [OSCURATO:PERSONA]), a distanzatemporale (da un anno a due anni tra le diverse violazioni e di ben quattro anni tra la primae l’ultima) e che tale motivazione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenzadella Corte secondo cui «caso di reati commessi a distanzatemporale l'uno dell'altro, si devepresumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi permodalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento dicommissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione»(Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009,[OSCURATO:PERSONA]. 242537);considerato oltre all’elemento della distanza temporale, il Giudice dell’esecuzione haevidenziato le differenti modalità di commissione e la diversità dei correi, concludendo chenon vi erano, comunque, evidenze sulla scorta delle quali ritenere l'anticipata unitariadeliberazione criminosa;ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a dettadeclaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e –per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – diuna somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapportoalle questioni dedotte, in euro tremila;[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11639/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3290/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 37252/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] (CUI 04X30D8) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Locridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04X30D8) ricorre per cassazione avversol’ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Locri, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, aisensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede dicognizione;letta la memoria depositata in data 2 febbraio con la quale il ricorrente ha richiamato imotivi di ricorso ed insistito per il loro accoglimento;considerato che con il primo e il secondo motivo di ricorso deduce violazione di leggelamentando che il giudice a quo avrebbe disatteso le indicazioni della giurisprudenza dilegittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso, sicuramenteravvisabile per l’omogeneità dei beni giuridici tutelati, la vicinanza temporale e geografica;ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anchein sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfonditae rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni edel bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano soloalcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata sceltadelinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01). Da quest’ultima non si può infatti prescindere,giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all’aspetto intellettivo, nellainiziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalitàdell’agente e, in relazione al profilo della volontà, nell’elaborazione di un programma dimassima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifichevolizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01);rilevato che, nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha fatto buon governo deglianzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazione al caso concreto,evidenziando, in maniera esente da illogicità ed incongruenze, che i reati erano staticommessi in luoghi differenti (Catanzaro, Monasterace e [OSCURATO:PERSONA]), a distanzatemporale (da un anno a due anni tra le diverse violazioni e di ben quattro anni tra la primae l’ultima) e che tale motivazione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenzadella Corte secondo cui «caso di reati commessi a distanzatemporale l'uno dell'altro, si devepresumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi permodalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento dicommissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione»(Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009,[OSCURATO:PERSONA]. 242537);considerato oltre all’elemento della distanza temporale, il Giudice dell’esecuzione haevidenziato le differenti modalità di commissione e la diversità dei correi, concludendo chenon vi erano, comunque, evidenze sulla scorta delle quali ritenere l'anticipata unitariadeliberazione criminosa;ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a dettadeclaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e –per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – diuna somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapportoalle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]