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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45319/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen. è reiterativo di analoga doglianza adeguatamente confutata dai Giudici di merito che hanno rilevato essere determinante l'impossibilità di poter ulteriormente ridurre la pena sulla base della prospettata attenuante, tenuto conto che, la ritenuta recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. avrebbe comunque impedito ogni ulteriore riduzione di pena, non potendo dette attenuante incidere sul bilanciamento operato in termini di equivalenza con le già riconosciute attenuanti generiche; motivazione, quella resa dalla Corte di appello, che il ricorrente censura attraverso la preclusa deduzione afferente alla sussistenza della recidiva in tali termini qualificata, motivo non formulato in sede di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen. è reiterativo di analoga doglianza adeguatamente confutata dai Giudici di merito che hanno rilevato essere determinante l'impossibilità di poter ulteriormente ridurre la pena sulla base della prospettata attenuante, tenuto conto che, la ritenuta recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. avrebbe comunque impedito ogni ulteriore riduzione di pena, non potendo dette attenuante incidere sul bilanciamento operato in termini di equivalenza con le già riconosciute attenuanti generiche; motivazione, quella resa dalla Corte di appello, che il ricorrente censura attraverso la preclusa deduzione afferente alla sussistenza della recidiva in tali termini qualificata, motivo non formulato in sede di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 45319/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris