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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 12722/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 8231-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. MUSA I2/A presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza n. 628/2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 09/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 08231 sez.

M3 - ud. 16-11-2021 -2- Rilevato che: 8231/2020 [OSCURATO:PERSONA], dopo avere ottenuto un accertamento tecnico preventivo su un immobile sito in Monfalcone che aveva acquistato il 17 dicembre 2009 da Milvia e [OSCURATO:PERSONA], per verificare se su di esso i lavori di ristrutturazione erano stati correttamente eseguiti, conveniva davanti al Tribunale di Gorizia le due venditrici e il direttore dei lavori [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne la condanna al risarcimento di danni, che gli sarebbero derivati dalle cattive condizioni del bene, il quale avrebbe subito notevoli allagamenti: danni che l'accertamento tecnico preventivo aveva quantificato in C

34.300. Si costituivano soltanto le [OSCURATO:PERSONA], resistendo; Innocente restava contumace.

Il Tribunale, con sentenza del 21 agosto 2017, accoglieva la domanda solo nei confronti delle [OSCURATO:PERSONA], qualificandola domanda di risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 1494 c.c., e condannava quindi le convenute a risarcire l'attore nella misura di C 34.330 oltre interessi. [OSCURATO:PERSONA] presentavano appello, cui resisteva il Businaro, proponendo pure appello incidentale subordinato.

La Corte d'appello di Trieste, con sentenza del 9 settembre 2019, accoglieva l'appello incidentale e l'ultimo motivo dell'appello principale, condannando pertanto [OSCURATO:PERSONA], in solido con Milvia e [OSCURATO:PERSONA], a risarcire [OSCURATO:PERSONA] nella misura già determinata in primo grado, in forza dell'articolo 1669 c.c.

In particolare, la corte territoriale rilevava che la domanda attorea era stata - correttamente - interpretata dal giudice di prime cure appunto quale domanda ex articolo 1494 c.c., e che le [OSCURATO:PERSONA] avevano dapprima stipulato un contratto preliminare con tale [OSCURATO:PERSONA], cui avevano conferito, come documentalmente era emerso, un'amplissima procura irrevocabile a vendere e ristrutturare l'immobile, chiedendo tutti i permessi necessari e appaltando i lavori all'architetto Innocente.

Pertanto il giudice d'appello riteneva la sussistenza di un contratto preliminare di vendita per persona da nominare con mandato irrevocabile a vendere e con mandato a eseguire i lavori, per cui pienamente legittimo reputava l'esercizio dell'azione ai sensi dell'articolo 1669 c.c. nei confronti dell'appaltatore Innocente oltre che nei confronti delle [OSCURATO:PERSONA], le quali avevano concluso con lui il contratto a mezzo del rappresentante ex articolo 1338 c.c.

Milvia e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso, da cui si è difeso soltanto [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che:

1. I motivi, di non agevole enucleazione in ragione di una esposizione non pienamente conforme al rigoroso schematismo imposto dall'art. 360 cod. proc. civ., possono così sintetizzarsi.

Il primo mezzo denuncia violazione dell'articolo 112 c.p.c. per mancato accoglimento di censura di ultrapetizione: la Corte territoriale, nel rigettare il relativo motivo di gravame, avrebbe erroneamente asserito che il giudice di prime cure aveva individuato il contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, indifferente essendo il nomen iuris dato dalle parti alla vicenda processuale.

Rilevano per contro le esponenti che il decidente non aveva colto la differenza sostanziale tra l'azione di cui all'art. 1669 cod. civ. e quella di cui all'art. 1494, sulla quale non ci si era potuti difendere.

2. Il secondo motivo censura il ritenuto assorbimento del secondo, terzo e quanrto motivo di parte appellante principale, e cioè dei profili rivolti a denunciare la mancanza delle condizioni dell'azione ex articolo 1494 c.c., in ragione della tardività della denuncia dei vizi, della mancanza di colpa delle venditrici e della prescrizione dell'azione.

3. Le critiche, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, sono manifestamente infondate.

Merita preliminarmente ricordare che il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda, né di pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, non comporta l'obbligo di attenersi all'interpretazione prospettata dalle parti in ordine ai fatti, agli atti ed ai negozi giuridici posti a base delle loro domande ed eccezioni, essendo la valutazione degli elementi documentali e processuali, necessaria per la decisione, pur sempre devoluta al giudice, indipendentemente dalle opinioni, ancorché concordi, espresse in proposito dai contendenti.

Al riguardo non è configurabile un vizio di ultrapetizione, ravvisabile unicamente nel caso in cui il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto, o maggiore di quello richiesto (Cass. civ. 11 giugno 2021, n. 16608).

In ogni caso le censure impattano con il principio, assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte e al quale si intende qui dare continuità, in base al quale l'interpretazione della domanda e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., "perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c." (Cass. civ. 3 dicembre 2019, n. 31546; Cass. civ. 10 giugno 2020, n. 11103; Cass. civ. 11 giugno 2021, n. 16608).

A ciò aggiungasì che la Corte territoriale, dopo avere qualificato, con motivazione assolutamente plausibile, il negozio intercorso tra le parti in termini di contratto preliminare per persona da nominare, e avere quindi escluso che le attuali ricorrenti si fossero spogliate della proprietà e del possesso già al momento della stipulazione del preliminare suddetto, segnatamente negando la sussistenza del lamentato vizio di ultrapetizione, alla fine del suo limpido percorso di cognizione fattuale e giuridica ha ritenuto ben esercitata l'azione di cui all'articolo 1669 c.c.. nei confronti dell'appaltatore„ che non va estromesso, oltre che delle appellanti, attesa la piena validità del contratto concluso dal rappresentante (art. 1388 c.c.) così esponendo compiutamente la sua ratio decidendi.

Non è infine superfluo evidenziare che l'adesione della Corte d'appello alla qualificazione operata dal Tribunale dei rapporti intercorsi tra le [OSCURATO:PERSONA], il mandatario [OSCURATO:PERSONA] e l'appaltatore svaluta di ogni consistenza le critiche svolte nel secondo mezzo, atteso che la ricorrenza delle condizioni dell'azione richieste dall'art. 1424 cod. civ. erano state ampiamente scrutinate dal primo decidente con argomentazioni riportate nella sentenza impugnata in chiave chiaramente e condivisibilmente adesiva.

Le critiche sono pertanto destituite di ogni fondamento.

4. Con il terzo motivo le ricorrenti si dolgono che, pur essendo stata riconosciuta la corresponsabilità solidale dell'appaltatore Innocente, lo stesso non sia stato condannato al pagamento delle spese processuali, in violazione del principio della soccombenza.

5. Il motivo è infondato, considerato che le ricorrenti sono state condannate a rifondere le spese unicamente all'appellato Businaro, in ragione "della sostanziale marginalità del solo motivo di appello principale accolto", quello cioè con il quale avevano lamentato "l'erronea estromissione dal giudizio dell'appaltatore-direttore dei lavori arch.

Innocente".

Peraltro, essendovi stata condanna solidale delle ricorrenti e dell'architetto Innocente, vale il principio per cui "la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori", di talché "se il creditore conviene in giudizio più debitori, sostenendone la responsabilità solidale ed il giudice, invece, condanna uno solo di essi" (sia pure limitatamente, nella specie, al pagamento delle spese processuali), "il debitore condannato non ha un interesse ad impugnare tale sentenza ... perché essa non aggrava la sua posizione di debitore dell'intero, né pregiudica il suo eventuale diritto di rivalsa" (Cass. civ.28 aprile 2021, n. 11199).

Infine, e conclusivamente sul punto, neppure le ricorrenti si sono specificamente dolute della mancata pronuncia sulla regolazione delle spese nel rapporto processuale tra esse medesime e l'architetto Innocente, spese che, all'evidenza, sono state implicitamente compensate dalla Corte territoriale.

6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna delle ricorrenti - in solido per il comune interesse processuale - a rifondere al controricorrente le spese, liquidate come da dispositivo.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna solidalmente le ricorrenti a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in un totale di C 2650, oltre a C 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso artico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 8231-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. MUSA I2/A presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza n. 628/2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 09/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 08231 sez. M3 - ud. 16-11-2021 -2- Rilevato che: 8231/2020 [OSCURATO:PERSONA], dopo avere ottenuto un accertamento tecnico preventivo su un immobile sito in Monfalcone che aveva acquistato il 17 dicembre 2009 da Milvia e [OSCURATO:PERSONA], per verificare se su di esso i lavori di ristrutturazione erano stati correttamente eseguiti, conveniva davanti al Tribunale di Gorizia le due venditrici e il direttore dei lavori [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne la condanna al risarcimento di danni, che gli sarebbero derivati dalle cattive condizioni del bene, il quale avrebbe subito notevoli allagamenti: danni che l'accertamento tecnico preventivo aveva quantificato in C 34.300. Si costituivano soltanto le [OSCURATO:PERSONA], resistendo; Innocente restava contumace. Il Tribunale, con sentenza del 21 agosto 2017, accoglieva la domanda solo nei confronti delle [OSCURATO:PERSONA], qualificandola domanda di risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 1494 c.c., e condannava quindi le convenute a risarcire l'attore nella misura di C 34.330 oltre interessi. [OSCURATO:PERSONA] presentavano appello, cui resisteva il Businaro, proponendo pure appello incidentale subordinato. La Corte d'appello di Trieste, con sentenza del 9 settembre 2019, accoglieva l'appello incidentale e l'ultimo motivo dell'appello principale, condannando pertanto [OSCURATO:PERSONA], in solido con Milvia e [OSCURATO:PERSONA], a risarcire [OSCURATO:PERSONA] nella misura già determinata in primo grado, in forza dell'articolo 1669 c.c. In particolare, la corte territoriale rilevava che la domanda attorea era stata - correttamente - interpretata dal giudice di prime cure appunto quale domanda ex articolo 1494 c.c., e che le [OSCURATO:PERSONA] avevano dapprima stipulato un contratto preliminare con tale [OSCURATO:PERSONA], cui avevano conferito, come documentalmente era emerso, un'amplissima procura irrevocabile a vendere e ristrutturare l'immobile, chiedendo tutti i permessi necessari e appaltando i lavori all'architetto Innocente. Pertanto il giudice d'appello riteneva la sussistenza di un contratto preliminare di vendita per persona da nominare con mandato irrevocabile a vendere e con mandato a eseguire i lavori, per cui pienamente legittimo reputava l'esercizio dell'azione ai sensi dell'articolo 1669 c.c. nei confronti dell'appaltatore Innocente oltre che nei confronti delle [OSCURATO:PERSONA], le quali avevano concluso con lui il contratto a mezzo del rappresentante ex articolo 1338 c.c. Milvia e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso, da cui si è difeso soltanto [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1. I motivi, di non agevole enucleazione in ragione di una esposizione non pienamente conforme al rigoroso schematismo imposto dall'art. 360 cod. proc. civ., possono così sintetizzarsi. Il primo mezzo denuncia violazione dell'articolo 112 c.p.c. per mancato accoglimento di censura di ultrapetizione: la Corte territoriale, nel rigettare il relativo motivo di gravame, avrebbe erroneamente asserito che il giudice di prime cure aveva individuato il contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, indifferente essendo il nomen iuris dato dalle parti alla vicenda processuale. Rilevano per contro le esponenti che il decidente non aveva colto la differenza sostanziale tra l'azione di cui all'art. 1669 cod. civ. e quella di cui all'art. 1494, sulla quale non ci si era potuti difendere. 2. Il secondo motivo censura il ritenuto assorbimento del secondo, terzo e quanrto motivo di parte appellante principale, e cioè dei profili rivolti a denunciare la mancanza delle condizioni dell'azione ex articolo 1494 c.c., in ragione della tardività della denuncia dei vizi, della mancanza di colpa delle venditrici e della prescrizione dell'azione. 3. Le critiche, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, sono manifestamente infondate. Merita preliminarmente ricordare che il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda, né di pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, non comporta l'obbligo di attenersi all'interpretazione prospettata dalle parti in ordine ai fatti, agli atti ed ai negozi giuridici posti a base delle loro domande ed eccezioni, essendo la valutazione degli elementi documentali e processuali, necessaria per la decisione, pur sempre devoluta al giudice, indipendentemente dalle opinioni, ancorché concordi, espresse in proposito dai contendenti. Al riguardo non è configurabile un vizio di ultrapetizione, ravvisabile unicamente nel caso in cui il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto, o maggiore di quello richiesto (Cass. civ. 11 giugno 2021, n. 16608). In ogni caso le censure impattano con il principio, assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte e al quale si intende qui dare continuità, in base al quale l'interpretazione della domanda e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., "perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c." (Cass. civ. 3 dicembre 2019, n. 31546; Cass. civ. 10 giugno 2020, n. 11103; Cass. civ. 11 giugno 2021, n. 16608). A ciò aggiungasì che la Corte territoriale, dopo avere qualificato, con motivazione assolutamente plausibile, il negozio intercorso tra le parti in termini di contratto preliminare per persona da nominare, e avere quindi escluso che le attuali ricorrenti si fossero spogliate della proprietà e del possesso già al momento della stipulazione del preliminare suddetto, segnatamente negando la sussistenza del lamentato vizio di ultrapetizione, alla fine del suo limpido percorso di cognizione fattuale e giuridica ha ritenuto ben esercitata l'azione di cui all'articolo 1669 c.c.. nei confronti dell'appaltatore„ che non va estromesso, oltre che delle appellanti, attesa la piena validità del contratto concluso dal rappresentante (art. 1388 c.c.) così esponendo compiutamente la sua ratio decidendi. Non è infine superfluo evidenziare che l'adesione della Corte d'appello alla qualificazione operata dal Tribunale dei rapporti intercorsi tra le [OSCURATO:PERSONA], il mandatario [OSCURATO:PERSONA] e l'appaltatore svaluta di ogni consistenza le critiche svolte nel secondo mezzo, atteso che la ricorrenza delle condizioni dell'azione richieste dall'art. 1424 cod. civ. erano state ampiamente scrutinate dal primo decidente con argomentazioni riportate nella sentenza impugnata in chiave chiaramente e condivisibilmente adesiva. Le critiche sono pertanto destituite di ogni fondamento. 4. Con il terzo motivo le ricorrenti si dolgono che, pur essendo stata riconosciuta la corresponsabilità solidale dell'appaltatore Innocente, lo stesso non sia stato condannato al pagamento delle spese processuali, in violazione del principio della soccombenza. 5. Il motivo è infondato, considerato che le ricorrenti sono state condannate a rifondere le spese unicamente all'appellato Businaro, in ragione "della sostanziale marginalità del solo motivo di appello principale accolto", quello cioè con il quale avevano lamentato "l'erronea estromissione dal giudizio dell'appaltatore-direttore dei lavori arch. Innocente". Peraltro, essendovi stata condanna solidale delle ricorrenti e dell'architetto Innocente, vale il principio per cui "la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori", di talché "se il creditore conviene in giudizio più debitori, sostenendone la responsabilità solidale ed il giudice, invece, condanna uno solo di essi" (sia pure limitatamente, nella specie, al pagamento delle spese processuali), "il debitore condannato non ha un interesse ad impugnare tale sentenza ... perché essa non aggrava la sua posizione di debitore dell'intero, né pregiudica il suo eventuale diritto di rivalsa" (Cass. civ.28 aprile 2021, n. 11199). Infine, e conclusivamente sul punto, neppure le ricorrenti si sono specificamente dolute della mancata pronuncia sulla regolazione delle spese nel rapporto processuale tra esse medesime e l'architetto Innocente, spese che, all'evidenza, sono state implicitamente compensate dalla Corte territoriale. 6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna delle ricorrenti - in solido per il comune interesse processuale - a rifondere al controricorrente le spese, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna solidalmente le ricorrenti a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in un totale di C 2650, oltre a C 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso artico
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