Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 10 luglio 2025

Cassazione n. 18872/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11031/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.C.R.L. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG.

DELLA LOMBARDIA n. 562/2023 depositata il 13/02/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 11031/2023 Numero sezionale 2182/2025 Numero di raccolta generale 18872/2025 Data pubblicazione 10/07/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 02/07/2025.

Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11031/2023 Numero sezionale 2182/2025 Numero di raccolta generale 18872/2025 Data pubblicazione 10/07/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11031/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.C.R.L. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n. 562/2023 depositata il 13/02/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 11031/2023 Numero sezionale 2182/2025 Numero di raccolta generale 18872/2025 Data pubblicazione 10/07/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 02/07/2025. Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11031/2023 Numero sezionale 2182/2025 Numero di raccolta generale 18872/2025 Data pubblicazione 10/07/2025
Decreto Cassazione n. 18872/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris