CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 36597/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] GRAZIOSI Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 21 / 11/2023 C . C . dott.Marilena GORGONI Consiglier a R.G. n. 1131 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 1131del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49S21 F032M) DERI Giovanna (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56T60 D656U) PEGGI Francesco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 79C23 F032B) rappresentati e difesi, giusta procura notarile in atti, dall’avvo- cato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72E54 G687Z) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per pro- cura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 44C05 G478L) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72C69 H501P) [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappre- sentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66T09 H501G) -controricorrenti- nonché [OSCURATO:SOCIETA]., già F.T.S. Soc. cons. a r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore Ric. n. 1131/2022 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 14 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2189/2020, pubblicatain data 30 novembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 21 novembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di un immobile in sito in Follonica (GR), hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni a loro dire subiti da tale immobile, in conseguenza di lavori di scavo posti in essere dalla FTS – [OSCURATO:PERSONA] società consortile a r.l. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].), in base ad un contratto di appalto stipulato con l’[OSCURATO:SOCIETA].,per la realizzazione di una galleria della strada statale Aurelia, nonché l’indennizzo previsto dall’art. 46 della legge n. 2359 del 1865 e il risarcimento dei danni non patrimoniali con- seguenti ad immissioni sonore intollerabili derivanti dall’opera pubblica realizzata.[OSCURATO:SOCIETA]., nel contestare il fondamento delle domande, ha chiesto di essere eventualmente manlevata, in caso di accoglimento delle stesse, dalla società appaltatrice. Quest’ultima ha chiamato in giudizio, per essere eventualmente a sua volta manlevata, la propria assicuratrice della responsa- bilità civile, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (oggi [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].), la quale ha ulteriormente chiamato in giudizio, al medesimo fine, la coassicuratrice [OSCURATO:PERSONA]- nal Italia [OSCURATO:SOCIETA]., frattanto anch’essa autonomamente conve- nuta in giudizio dall’assicurata (in giudizio riunito a quello prin- cipale, già in primo grado). Le domande degli attori sono state rigettat e dal Tribunale di Grosseto, con assorbimento di quelle di manleva. La Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado. Ric. n. 1131/2022 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 14 Ricorrono gli attori Peggi e Deri, sulla base di tremotivi. Resistono,con distinti controricors i, l’[OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione degli artt. 2697 c.c. e 111 Cost.( art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.) – Viola- zione e falsa applicazionedell’art. 2697 c.c., nonché degli artt.61 e 191 c.p.c.(art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.); violazione degli artt. 111 VI c. Cost.e 132 c.p.c. ( art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. ) - Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti(art. 360 n. 5) c.p.c.). Violazione del principio di acquisizione della prova. Omesso esame della CTU Speroni svolta in primo grado che stabiliva il nesso causale tra i lavori e le lesioni all’immobile. La Corte ha erratamente omesso di considerare le risultanze della CTU svolta in primo grado dall’ing. Speroni che accertava il rapporto di causalità fra lavori ANAS e lesioni all’edificio sull’errato presupposto che detta CTU aveva esorbitato dai limiti del quesito; ha quindi er- rato nel ritenere non raggiunta la prova del nesso di causalità, senza considerare la suddetta CTU, che pure l’aveva accertato e dimostrato». Con il secondo motivosi denunzia «Violazione degli artt. 111 VI c. Cost e 132 c.p.c.( art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di Ric. n. 1131/2022 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 14 discussione fra le parti(art. 360 n. 5) c.p.c.). Violazione e falsa applicazione dell’ art. 2697 c.c. , nonché degli artt. 61 e 191 c.p.c.( art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. ). La Corte ha stabilito che agli atti non vi era la prova del rapporto di causalità fra i lavori e le lesioni senza aver ammesso e svolto CTU percipiente che era stata legittimamente, ritualmente e ripetutamente chiesta dalla parte, sia in primo grado, che in appello, in materia riservata a cognizioni esclusivamente tecniche». I primi due motivi del ricorso sono logicamente e giuridica- mente connessi e, di conseguenza, possono essere esaminati congiuntamente. Essisono inammissibili. 1.1I ricorrenti sostengono che il consulente tecnico di ufficio nominato nel giudizio di primo grado (ing. Speroni) avrebbe accertato che le lesioni strutturali riscontratenel loro immobile erano state causate dai lavori di scavo fatti eseguire dall’[OSCURATO:SOCIETA]., in conformità a quanto da essi dedotto nell’atto intro- duttivo del giudizio.Sostengono, altresì, che la corte d’appello avrebbe illegittimamente escluso di poter prendere in conside- razione tale accertamento, solo perché eccedente l’oggetto dei quesiti posti al suddetto consulente, mentre di esso avrebbe dovuto tenersi conto e sarebbe stato decisivo ai fini dell’esito del giudizio. In via (quanto meno logicamente) subordinata, sostengono che, laddove effettivamente non fosse stato possibile prendere in considerazioneil suddetto accertamento, allora la decisione impugnata sarebbe, comunque,viziata in conseguenza dell’il- legittimo mancato accoglimento della richiesta di una consu- lenza tecnica in proposito, in quanto il fondamento della do- manda era stato da loro puntualmente allegato ed era accerta- bile e verificabile solo mediante un siffatto accertamento tec- nico. Ric. n. 1131/2022 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 14 1.2Si premette che i ricorrenti riferiscono, nel ricorso, di avere proposto: 1) un’azione risarcitoria, avente ad oggettole lesioni strutturali riscontrabili nel loro immobile e a loro dire derivanti dall’attività di scavo posta in essere dalla società appaltatrice (FTS –[OSCURATO:PERSONA] società consortile a r.l.), sia nei confronti di quest’ultimache della committente [OSCURATO:SOCIETA]. (azione pro- posta certamente sotto il profilo dell’art. 2043 c.c., anche se pare adombratanel ricorso anche l’ allegazione di un a respon- sabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., senza però che sia adegua- tamente chiaritose, in quali atti e in quali precisi termini aveva eventualmente avuto luogo siffatta ulteriore allegazione); 2) una azione di indennizzo per il deprezzamento dell’immobile causato dalla realizzazione dell’opera pubblica, ai sensi dell’art. 46 della legge n. 2359 del 1865; 3) una ulteriore azione risar- citoria, per i danni non patrimoniali derivanti dalle immissioni rumorose intollerabili derivanti dall’apertura della strada alla pubblica circolazione. Tutte le domande sono state rigettate. Peraltro, con riguardo al rigetto dell’ultima ultima domanda in- dicata (quella sub3) non vi sono censure specifiche nel ricorso: i primi due motivi si riferiscono all’azione risarcitoria per le le- sioni all’immobile, il terzo alla domanda di indennizzo ai sensi dell’art. 46 della legge n. 2359 del 1865. Iprimi due motivi d el ricorso ha nno , dunque, ad oggetto l a sola domanda risarcitoria proposta dagli attori per ottenere il risar- cimento dei danni conseguenti alle lesioni strutturali riscontra- bili nel loro immobile, a loro dire provocati dall’attività di scavo posta in essere dalla società appaltatrice convenuta. La corte d’appello,con riguardo a tale domanda, in conformità a quanto già affermatodal tribunale in primo grado , ha ritenuto non provato il nesso di causa tra i fatti e gli eventi dannosi posti a base della domanda dagli attori. Ric. n. 1131/2022 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 14 1.3Tanto premesso, si rileva, in primo luogo, che le censure di cui ai motivi di ricorso in esame non risultano formulate con la necessaria specificità e con un adeguato puntuale richiamo del contenuto degli atti e dei documenti sui quali sono fondate, onde esse devono ritenersi inammissibili per violazione dell’art. 366, comma 1, n.3 e n. 6, c.p.c.. 1.3.1Non è adeguatamente chiar it o , nel ricorso, in quali esatti termini avevano avuto luogo le specificheallegazioni dei fatti e degli eventi dannosiposti a base della domanda risarcitoria, né viene chiarito quali fossero state le precise difese dei convenuti in proposito. In particolare, nel ricorso non viene richiamato in modo suffi- cientemente specifico il contenuto dell’atto di citazione, con la precisa illustrazione dei fatti posti a base delle domande, e neanche il contenuto delle difese delle parti convenute, né viene richiamato quello delle stesse relazioni delle varie consulenze tecniche di ufficio espletate in corso di causa e, in particolare, quella (svolta dal consulente Speroni) dalla quale, secondo i ricorrenti, emergerebbe che era stato accertato il nesso di causa tra i danni da loro lamentati e i fatti illeciti addebitati ai convenuti. Non viene chiarito se, ed eventualmente in quali esatti termini, era stata esercitata (anche) una azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. e neanche è chiarito esattamente tra quali fatti sarebbe stato allegato che intercorresse il nesso di causa accertato dal consulente Speroni. Resta, inoltre, incerto il rilievo da attribuire, in considerazione dell’effettivo oggetto della controversia come delineatosi a seguito delle difese delle parti convenute, al mero accertamento del nesso di causa tra le lesioni riscontrabili nell’immobile degli attori e l’attività di scavodenunciata come fatto illecito dannoso. Né è richiamato il contenuto precisodelle conclusioni del consulente Speroni in relazione al quesito a lui effettivamente demandatodal giudice Ric. n. 1131/2022 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 14 e,cioè, quello dirette ad accertare se le nuove lesioni si sareb- bero evitate, con i lavori di consolidamento colposamente omessi dagli attori, ciò che parrebbe essere, in qualche modo, individuato dal giudice di primo grado come il punto decisivo della controversia(benché neanche ciò sia sufficientemente il- lustrato nel ricorso). Nel ricorso è contenuto un rinvio alla relazione di consulenza deltecnico Speroni, che si assume prodotta nel fascicoletto al- legato al ricorso (precisamente, alle pagg. 17/20 paragrafi 6 e 7), ma con riguardo al contenuto di tale parte della consulenza i ricorrenti si limitano ad affermare, del tutto genericamente, che «il CTU … … afferma inequivocabilmente che le lesioni che ha accertato dipendono c a usa l mente dai lavori di scavo della galleria». Ciò, tenuto anche conto dell’oggetto dell’incarico affidato al pre- detto consulente (vale a dire quello di verificare se l’esecuzione delle opere di consolidamento dell’immobile per l’esecuzione delle quali gli attori avevano già ricevuto unacospicu a somma di danaroe che non avevano mai realizzato avrebbero impedito il verificarsi delle ulteriori lesioni,oggetto della loro domanda), non consentedi comprendere appieno il senso oggettivo e con- cretoed il rilievo effettivo degli accertamenti svolti dal tecnico, ai fini del presente giudizio. L’effettivo completo contenuto della relazione di consulenza del tecnicoSperoni non è adeguatamente richiamato neanche nello sviluppo del contenuto espositivo deimotivi di ricorso in esame , quasi interamente dedicati a sostenere la tesi della possibilità di tener conto, sul piano processuale, della relazione di consu- lenza in questione, nonostante essa contenga accertamenti ec- cedenti l’oggetto delle indagini demandate al tecnicoe della ne- cessità, in caso contrario, di disporre una ulteriore consulenza sulpunto. Ric. n. 1131/2022 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 14 1.3.2Va, più in particolare, dato atto come possa evince rsi, in realtà,dagli atti di causa disponibili (sebbene di ciò non sia ade- guatamente dato conto nel ricorso), che l’[OSCURATO:SOCIETA]. aveva fatto presente, nelle proprie difese, che, prima dell’inizio dei lavoridi scavo, era stat o operato un accertamento dello stato dei luoghiin contraddittorio con gli attori (attività trasfusa in un “testimoniale di stato”), con specifico riguardoalle condizioni delloro immobile , ed e ra emerso , in tale occasione, che tale immobile già presentava lesioni strutturali. D i conseguenza, l a stessa [OSCURATO:SOCIETA]. aveva corrisposto agli attori una somma pari a Lire 78.417.800 al fine di eseguire i lavori di consolida- mento necessari a impedire l’aggravarsi delle lesioni esistenti o la produzione dinuove lesioni, in seguito a i lavori di scavo im- minenti.Gli attori, peraltro, sebbene avessero regolarmente in- cassatola predetta somma, non avrebbero affatto eseguito tali lavori. Emerge,altresì, dagli atti che era stato nominato un con- sulente tecnicoin primo grado (geom. Giustarini), l’oggetto del cui incarico non è invero adeguatamente chiarito nel ricorso, il quale avrebbe,comunque, dato conto, nella sua relazione che «il peggioramento delle lesioni all’epoca presenti e (al)la crea- zione di nuove sia stato conseguenza di un intervento mai ese- guito». Dunque, parrebbe che, nel giudizio di merito , fosse effettiva- mente in contestazione il carattere di “novità” de lle lesioni strutturali riscontrabili nell’immobile degli attori, ovvero, più precisamente, l’effettiva causa delle “nuove” lesioni da loro de- nunciate, in termini tutt’affatto differenti da quelli che sembre- rebberoemergere dalla lacunosa esposizione dei fatti di causa contenuta nelricorso: il che spieg herebb e il limitato oggetto del quesito demandato all’altroconsulente tecnico, Speroni ( nomi- nato succes sivamente al Giustarini ) , cioè quello di accertare esclusivamente l’eventuale nesso di causa tral’omessa esecu- zione delle opere di consolidamento dell’immobile degli attori Ric. n. 1131/2022 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 14 già oggetto dell’indennizzo da questi ultimi ricevuto e le nuove lesioni che erano oggetto dell’azione risarcitoria; e spieghe- rebbe anche per quale ragionii rilievi di tale ultimo consulente tecnico sul nesso di causa tra lavori di scavo e lesioni siano stati ritenuti sostanzialmente inconferenti dal giudice di primo grado, alla cui motivazione ha fatto rinvio la corte d’appello. 1.3.3In realtà, come anticipato, l’esatto andamento della vi- cenda sostanziale e di quella processuale non èespostoin modo adeguato ne l ricorso (né emerge, in verità, dalla stessa sen- tenza impugnata): nel ricorsonon è richiama to, infatti, con la dovuta specificità, il contenuto de gli atti difensivi e de i docu- menti di causa, come sarebbe stato necessari o per fornire a questa Corte l’indicazione, sia pur sommaria , delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di di- ritto che le avevano giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione av- versaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue ar- ticolazioni, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui era fondata la sentenza di primo grado e delle difese svolte dalle parti in appello, ondeconsentire di intendere com- piutamente il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato. Neanche le stesse conclusioni degli attori appellanti, riportate nella sentenza impugnata, permettono di colmare le indicate lacune espositive, chenon consentono, in definitiva, di perve- nire all’esame del merito delle censure formulate con i motivi di ricorso in esame. 1.4Inoltre, va senz’altro esclusa l’ammissibilità delle censure formulate ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto nella specie risulta emessa dai giudici del merito una doppia decisione conforme di rigetto (certamente sostenuta dai mede- simi motivi),e dunque i suddetti motivi di ricorso non sono con- sentiti, ai sensi dell’art. 348 ter, comma 5, c.p.c. (nella Ric. n. 1131/2022 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 14 formulazione applicabile alla fattispecie, ratione temporis ), come, del resto,correttamente eccepito da i controricorrenti. 1.5D’altra parte, sotto un diverso ma concorrente profilo, può altresì osservarsiche la motivazione della sentenza impugnata non risultafondata esclusivamente sul rilievo della inutilizzabi- lità dell’accertamento del consulente tecnico Speroni sul nesso di causa eccedente il mandato, oggetto delle censure di cui ai motivi di ricorso in esame. La corte d’appello, infatti, in primo luogo, fonda la sua decisione sull’affermazione per cui gli attori non avrebbero fornito la prova del nesso di causa tra ilfatto illecit o dedott o (di cui non viene specificata la esatta natura, anche se sembrerebbe do- versi fareriferimento all’attività di scavo posta in essere dalla società appaltatrice su incarico dell’[OSCURATO:SOCIETA]. ) e gli eventi dannosi denunciati, facendo rinvio alla motivazione della sen- tenza di primo grado, nella quale il tribunale aveva ritenuto le valutazioni del consulente Speroni sul nesso di causa tra con- dotta ed evento «ultronee e suppletive rispetto all’onere proba- torio posto a carico di parte attricee dalla medesima non as- solto» e che «comunque, non rileverebbero sotto il profilo dell’imputabilità soggettiva, agli odierni convenuti, della con- dotta assunta come lesiva». Si tratta di affermazioni il cui significato, alla luce di quanto è stato sin qui espostosull’effettivo oggetto del giudizio, parreb- bero addirittura indicareche il tribunale avevain realtà valutato e ritenuto, comunque, non decisivo l’accertamento , pur ecce- dente dal suo mandato, svolto dal consulente Speroni, ai fini dell’esito del giudizio. Si tratterebbe, dunque,di attività di va- lutazione delle proveche, di regola, è rimessa ai giudici del me- rito e non è sindacabile in sede di legittimità. Oltre al richiamo della motivazione della sentenza di primo grado, la corte territoriale, aggiunge poi anche alcune ulteriori osservazioni, perrispondere ad alcune delle censure contenute Ric. n. 1131/2022 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 11 di 14 nell’appellodegli attori, censure il cui contenuto non è sufficien- temente richiamato nel ricorso, come già ampiamente esposto. La corte afferma infine, espressamente, che «le consulenze espletate in primo grado non hanno, neppure esse, fornito ele- menti sul nesso causale tra danni ed evento, né ciò avrebbero potuto fare i testimoni»; infine afferma che «parte appellante in ordine ai quesiti demandati ai c.t.u. del primo grado mai ha chiesto al Tribunale quello, preciso e chiaro, in ordine al nesso tra costruzione dell’ANASe danni»; e va altresì sottolineato , in proposito,che (cfr. a pag. 24 righi 11-13 del ricorso), gli stessi ricorrenti affermano: «con ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice te- stualmente: “nulla dispone allo stato sulla CTU relativa alla na- tura e cause delle lesioni dell’immobile essendo stata già esple- tata prima della concessione dei termini ex art. 184 su espressa richiesta delle parti”». In siffatto contesto, la corte territoriale precisa anche, espres- samente, che, «per completezza», «si deve evidenziare come non possono neppure essere considerate le conclusioni del c.t.u. di primo grado (ing. Speroni), conclusioni effettuate oltre il quesito postogli». Nellasostanza, dal complesso della motivazione della decisione impugnata, emerge che la corte d’appello, da una parte, abbia inteso evidenziare un profilo di difetto di allegazione, ancor prima che di prova, in ordine al nesso di causa tra gli specifici fatti allegati a base della pretesa responsabilità dei convenuti nella domanda originaria e i danni lamentati dagli attori e, dall’altra parte, abbia comunque rilevato che il difetto di prova in ordine a tale nesso di causa non poteva dirsi superato in base ad una complessiva valutazione delle risultanze delle attività istruttorie espletate, ivi incluse le (varie) consulenze tecniche di ufficio espletate sulla causa effettiva dei danni. Si tratta di una motivazionenon apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, che ha ad oggetto anche la Ric. n. 1131/2022 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 12 di 14 valutazionedell’accertamento che si pretende svolto sul sud- detto nesso di causa dal consulente, evidentemente ritenuto di per sé non sufficiente a fornire la prova del nesso di causa ne- cessario ai fini dell’accoglimento della domanda, secondo quanto ritenuto dal giudice di primo grado, che lo aveva definito “ultroneo e suppletivo ” e comunque non rilevante per docu- mentare l’imputabilità soggettiva della condotta lesiva ai con- venuti, secondo quantoriferiscono gli stessi ricorrenti. In relazione a tale accertamento, quindi, solo ad abundantiam la corte d’appello pare avere inteso rilevare che esso è stato effettuato (anche) in violazione dei limiti delle indagini deman- date all’ausiliario. In considerazione di quanto appena esposto, sarebbe stato ne- cessario un più puntuale richiamo, nel ricorso, al contenuto de- gli atti difensivi di tutte le parti, nonché al contenutodi tutte le consulenze tecniche svoltenel giudizio di merito, oltre a quello, specifico,della stessa relazione di consulenza di cui si assume –quasi apoditticamente – il valore decisivo ai fini dell’esito del giudizio. Per come risultano articolat e le censure di cui ai motivi di ri- corso in esame, invece, il già rilevato difetto di specificità d el richiamo del contenuto dei relativi atti e documenti di causa rilevanti non consente di verificare se gli assunti dei ricorrenti abbiano effettivo fondamento,neanche in relazione alla decisi- vità del dato emergente dalla consulenza tecnica espletata, di cui sostengono che avrebbe dovuto tenersi conto, ovvero a quella che, in mancanza, pretenderebbero che avrebbe dovuto essere disposta. Di conseguenza, esclusa la possibile fondatezza della censura di assenza (o mera apparenza) della motivazione, deve conclu- dersiche i motiv i di ricorso in esame , oltre a difettare di speci- ficità, per altro profilo finiscono altresì per risolversi nella Ric. n. 1131/2022 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 13 di 14 richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. 2. Con il terzo motivo si denunzia « Violazione dell ’ art. 112 c.p.c.e dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.. Violazione degli artt. 111 VI c. Cost e 132 c.p.c. (art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti(art. 360 n. 5) c.p.c.). La Corte ha rigettato il secondo motivo di appello (relativo alla richiesta d’indennità ex art. 46 L. 2359/1865) ritenendolo illogicamente assorbito nel primo mo- tivo di appello (fondato sulla richiesta di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c. per le lesioni procurate all’immobile a causa dei lavori di realizzazione della galleria); ciò, peraltro senza al- cuna motivazione ed omettendo l’esame del fatto rappresen- tato dalla diminuzione di valore». Il motivo è fondato. Essoha ad oggetto la domanda di indennizzo da attività lecita proposta dagli attori ai sensi dell’art. 46 della legge n. 2359 del 1865,non l’azione risarcitoria di cui ai primi due motivi, sin qui esaminati. In ordine atale domanda (anch’essa rigettata in primo grado) , la corte d’appello si è limitata ad affermare che il relativo mo- tivo di gravame sarebbe rimastoassorbito, in conseguenza del rigetto del primo(certamente relativo alla domanda risarcito- ria). Osserva la Corte che, effettivamente, la questione del nesso di causa tra l’attività di scavoposta in essere dalle società conve- nutee le lesioni strutturali riscontrabile nell’immobile degli at- torinon può avere alcun rilievo con riguardo alla diversa e au- tonoma domanda di indennizzo da attività lecita oggetto delle censure di cui al motivo di ricorso in esame, la quale presup- porrebbe solo l’accertamento di un nesso di causa tra la Ric. n. 1131/2022 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 14 di 14 (avvenuta) realizzazione dell’opera pubblica e l’eventuale de- prezzamento dell’immobile contiguo alla stessa. Del resto, la motivazione della decisione impugnata, sul punto, limitandosi all’apodittica affermazionedell’assorbimento del re- lativo motivo di gravame, senza alcuna spiegazione sulle ra- gioni per cuisi sarebbe determinato tale assorbimento, tra do- mande aventi presupposti radicalmente diversi, deve ritenersi, nella sostanza, se non del tutto assente, quanto meno mera- menteapparente. Ciò è,di per sé, sufficiente a determinare il dedotto vizio della decisione impugnata, con riguardo a taledomanda e ad imporre la cassazione della stessa, sul punto:la valutazione della even- tuale fondatezza del motivo di appello relativo alladomanda di indennizzo da attività lecita proposta dagli attori ai sensi dell’art. 46 della legge n. 2359 del 1865 dovrà, di conseguenza essere effettuata in sede di rinvio. 3. Il primo ed il secondo motivo del ricorso sono dichiarat i inammissibili;è accolto terzo motivo e l a sentenza impugnata è cassata in re