CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21193/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che il motivo con cui si censura la ritenuta recidiva ed il mancato riconoscimento delle circostanza attenuanti generiche è generico e riproduttivo di identiche questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in risalto, dopo aver rievocato la condotta che lo aveva visto assente dal luogo di detenzione per un lungo lasso di tempo e la assoluta insensibilità agli ordini impartiti dall'Autorità giudiziaria, l'assenza di elementi positivamente apprezzabili e la palesata proclività al delitto; rilevato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/