CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44595/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, sono riproduttivi di identiche questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha valorizzato, in ordine alla complessiva determinazione della pena, inclusa la decisione di non applicare le attenuanti generiche nella massima estensione, la gravità del fatto, la reiterazione della condotta e l'organizzata attività di spaccio realizzata con altre persone, al contempo confutando la lettura riduttiva dei fatti prospettata nell'atto di gravame; che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata - come nel caso di specie - da motivazione esente da manifesta illogicità è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11