CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05254/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Tramite il difensore fiduciario, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 21 giugno 2021, con cui la Corte di appello dell'Aquila, in esito al giudizio abbreviato ne ha confermato la condanna alla pena di mesi dieci e 2.000 euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Con un primo motivo di ricorso si lamentano la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione, con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, basata in modo discriminatorio sulla "posizione di irregolarità dell'imputato nel territorio dello Stato". 2.1. Con un secondo motivo si deducono l'erronea applicazione di legge penale ed il vizio di motivazione rispetto al quantum di pena irrogata, ritenuta sproporzionata ed in contrasto con la finalità rieducativa. 3. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen. e l'impugnazione va dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza, proponendosi in sede di legittimità doglianze, peraltro generiche, non consentite. 3.1. Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Del resto, premesso che in tema di attenuanti generiche, la meritevolezza dell'adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, non può mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315), quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). 1 C.: 3.2. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, posto che l'art. 133, comma 2, n. 4 cod. pen. enuncia, tra i criteri di cui tener conto, "le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo", tra le quali può legittimamente, e non illogicamente, farsi rientrare lo stato di irregolarità dell'imputato sul territorio dello Stato che - come nella specie - non sia in alcun modo giustificata, essendosi inoltre evidenziato che non vi erano fattori positivamente valutabili ai fini della concessione delle richiamate circostanze. La motivazione, dunque, è effettiva e logica, mentre è assolutamente generico il ricorso, che non indica concreti elementi favorevoli di valutazione che sarebbero stati trascurati. 3.3. Le medesime considerazioni valgono in tema di determinazione della pena. Ed invero, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale - qual è quella applicata al ricorrente - non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283). Nel caso di specie la sentenza ha peraltro valorizzato il disvalore del fatto (si è sottolineato che dallo stupefacente sequestrato potevano ricavarsi 300 dosi medie singole di stupefacente) e il negativo giudizio sulla personalità dell'imputato. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il