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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 04888/2023

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27011/2018 R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 42, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del controricorso, nonché all’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine della memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ.; e contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Crescenzio n. 91, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende Oggetto: Tributi -Rimborso accise -Questioni. unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 267/08/18, depositata il 28 febbraio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 267/08/18 del 28/02/2018 la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) – adita in sede di rinvio in ragione della cassazione, ad opera di Cass. n. 2072 del 27/01/2017, della sentenza n. 120/15/11 della CTR – rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) avverso la sentenza n. 1175/05/17 della Commissione tributaria provinciale di Verona (di seguito CTP), la quale aveva accolto i ricorsi riuniti proposti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (di seguito CFM) e da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (oggi [OSCURATO:SOCIETA]., di seguito DSV) avverso l’avviso di accertamento e rettifica doganale con il quale veniva recuperato, sia nei confronti dell’importatore che nei confronti del suo rappresentante indiretto, il dazio antidumping non corrisposto all’atto dell’importazione di prodotti di origine cinese.

1.1. Come si evince dagli atti di causa, l’accertamento era fondato sulla circostanza che CFM e DSV, che aveva presentato la merce in dogana (parti di bicicletta – telai e forcelle – provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA]), avevano illegittimamente fruito del trattamento daziario favorevole previsto dal Regolamento n. 88/97/CE della Commissione del 20 gennaio 1997, che prevedeva una esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette di origine cinese (nei limiti di un quantitativo mensile di trecento unità) dall'estensione, in forza del Regolamento n. 71/97/CE del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal Regolamento n. 2474/93/CEE: l'illegittimità della fruizione dipendeva dal fatto che l'importazione era avvenuta senza che le parti private fossero in possesso dell'autorizzazione alla destinazione particolare rilasciata dalla Dogana competente, come previsto dall'art.14 del Regolamento n. 88/97/CE.

1.2. La CTR rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che: a) era applicabile l’art. 220 del Regolamento 92/2913/CEE del Consiglio del 12 ottobre 1992 (cd.

Codice doganale comunitario - CDC) in quanto il comportamento attivo dell’Amministrazione doganale poteva riscontrarsi nel non avere mai effettuato contestazioni in sede di controllo, essendo irrilevante l’impossibilità del sistema informatico di intercettare l’assenza dell’autorizzazione particolare; b) si poteva ammettere che la buona fede fosse maturata nel tempo; c) non erano state rispettate tutte le disposizioni doganali, con particolare riferimento all’autorizzazione di cui all’art. 291 CDC.

2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

3. CFM e DSV resistevano con controricorso e depositavano memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va pregiudizialmente rigettata l’eccezione di improcedibilità ed inammissibilità del ricorso proposta da [OSCURATO:PERSONA] e DSV, anche con la memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ., atteso che, da un lato, risulta il deposito della copia conforme della sentenza impugnata e, dall’altro, il ricorso proposto è pienamente autosufficiente.

2. Con l’unico motivo di ricorso ADM deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 384 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non avere il giudice di rinvio rispettato i principi espressi da Cass. n. 2072 del 2017.

2.1. Il motivo è fondato.

2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema di tributi doganali per l'importazione di parti essenziali di biciclette, il regime di esenzione dal dazio "antidumping", ex art. 14 del Reg.

CE n. 88 del 1997, presuppone la preventiva autorizzazione dell'ufficio doganale per il cui rilascio è prevista una procedura diversa a seconda del quantitativo oggetto dell'importazione.

Tuttavia, se è superato il limite oggetto di autorizzazione, l'importazione deve considerarsi non autorizzata anche per la restante parte» (Cass. n. 18922 del 17/07/2018; si veda anche Cass. n. 14582 del 06/06/2018).

2.3. Nel caso di specie, laCTR ha affermato con chiarezza che tale preventiva autorizzazione manca, ma ha ritenuto che detta circostanza sia irrilevante in presenza degli altri elementi indicati da Cass. n. 2072 del 2017 per la validità dell’importazione con esenzione dal dazio antidumping.

2.4. Di qui l’errore del giudice del rinvio, che non ha tenuto conto della circostanza, peraltro evidenziata anche in sede di cassazione della sentenza di appello, che in sede di importazione non siano state rispettate dalle società contribuenti tutte le formalità previste, mancando l’autorizzazione preventiva dell’ufficio doganale competente.

2.4.1. In assenza di detta autorizzazione, l’esenzione daziaria non può essere concessa, anche perché non può nemmeno configurarsi la buona fede dell’importatore e del suo rappresentante indiretto, pur in presenza di un comportamento dell’Amministrazione finanziaria che è stato ritenuto attivo dalla CTR.

3. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata; non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto degli originari ricorsi dei contribuenti.

3.1. La particolare natura delle questioni esaminate giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese relative all’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta i ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27011/2018 R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 42, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del controricorso, nonché all’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine della memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ.; e contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Crescenzio n. 91, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende Oggetto: Tributi -Rimborso accise -Questioni. unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 267/08/18, depositata il 28 febbraio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 267/08/18 del 28/02/2018 la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) – adita in sede di rinvio in ragione della cassazione, ad opera di Cass. n. 2072 del 27/01/2017, della sentenza n. 120/15/11 della CTR – rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) avverso la sentenza n. 1175/05/17 della Commissione tributaria provinciale di Verona (di seguito CTP), la quale aveva accolto i ricorsi riuniti proposti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (di seguito CFM) e da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (oggi [OSCURATO:SOCIETA]., di seguito DSV) avverso l’avviso di accertamento e rettifica doganale con il quale veniva recuperato, sia nei confronti dell’importatore che nei confronti del suo rappresentante indiretto, il dazio antidumping non corrisposto all’atto dell’importazione di prodotti di origine cinese. 1.1. Come si evince dagli atti di causa, l’accertamento era fondato sulla circostanza che CFM e DSV, che aveva presentato la merce in dogana (parti di bicicletta – telai e forcelle – provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA]), avevano illegittimamente fruito del trattamento daziario favorevole previsto dal Regolamento n. 88/97/CE della Commissione del 20 gennaio 1997, che prevedeva una esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette di origine cinese (nei limiti di un quantitativo mensile di trecento unità) dall'estensione, in forza del Regolamento n. 71/97/CE del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal Regolamento n. 2474/93/CEE: l'illegittimità della fruizione dipendeva dal fatto che l'importazione era avvenuta senza che le parti private fossero in possesso dell'autorizzazione alla destinazione particolare rilasciata dalla Dogana competente, come previsto dall'art.14 del Regolamento n. 88/97/CE. 1.2. La CTR rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che: a) era applicabile l’art. 220 del Regolamento 92/2913/CEE del Consiglio del 12 ottobre 1992 (cd. Codice doganale comunitario - CDC) in quanto il comportamento attivo dell’Amministrazione doganale poteva riscontrarsi nel non avere mai effettuato contestazioni in sede di controllo, essendo irrilevante l’impossibilità del sistema informatico di intercettare l’assenza dell’autorizzazione particolare; b) si poteva ammettere che la buona fede fosse maturata nel tempo; c) non erano state rispettate tutte le disposizioni doganali, con particolare riferimento all’autorizzazione di cui all’art. 291 CDC. 2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. 3. CFM e DSV resistevano con controricorso e depositavano memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va pregiudizialmente rigettata l’eccezione di improcedibilità ed inammissibilità del ricorso proposta da [OSCURATO:PERSONA] e DSV, anche con la memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ., atteso che, da un lato, risulta il deposito della copia conforme della sentenza impugnata e, dall’altro, il ricorso proposto è pienamente autosufficiente. 2. Con l’unico motivo di ricorso ADM deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 384 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non avere il giudice di rinvio rispettato i principi espressi da Cass. n. 2072 del 2017. 2.1. Il motivo è fondato. 2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema di tributi doganali per l'importazione di parti essenziali di biciclette, il regime di esenzione dal dazio "antidumping", ex art. 14 del Reg. CE n. 88 del 1997, presuppone la preventiva autorizzazione dell'ufficio doganale per il cui rilascio è prevista una procedura diversa a seconda del quantitativo oggetto dell'importazione. Tuttavia, se è superato il limite oggetto di autorizzazione, l'importazione deve considerarsi non autorizzata anche per la restante parte» (Cass. n. 18922 del 17/07/2018; si veda anche Cass. n. 14582 del 06/06/2018). 2.3. Nel caso di specie, laCTR ha affermato con chiarezza che tale preventiva autorizzazione manca, ma ha ritenuto che detta circostanza sia irrilevante in presenza degli altri elementi indicati da Cass. n. 2072 del 2017 per la validità dell’importazione con esenzione dal dazio antidumping. 2.4. Di qui l’errore del giudice del rinvio, che non ha tenuto conto della circostanza, peraltro evidenziata anche in sede di cassazione della sentenza di appello, che in sede di importazione non siano state rispettate dalle società contribuenti tutte le formalità previste, mancando l’autorizzazione preventiva dell’ufficio doganale competente. 2.4.1. In assenza di detta autorizzazione, l’esenzione daziaria non può essere concessa, anche perché non può nemmeno configurarsi la buona fede dell’importatore e del suo rappresentante indiretto, pur in presenza di un comportamento dell’Amministrazione finanziaria che è stato ritenuto attivo dalla CTR. 3. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata; non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto degli originari ricorsi dei contribuenti. 3.1. La particolare natura delle questioni esaminate giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese relative all’intero giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta i ricor
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