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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 febbraio 2021

Cassazione n. 29303/2021

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eguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 27850/2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma via degli Scipioní n. 268/A -[OSCURATO:PERSONA] delle Entrate rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi

12. -controricorrente- Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale della Lombardia n.2043 /2014, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione del Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 25/02/2021 N Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2043/2014 depositato il 15.04.2014.

La vicenda trae origine dalla notifica al contribuente di due avvisi di accertamento per maggiori redditi relativi, ciascuno, agli anni 2006 e 2007 in esito all'applicazione del c.d. redditometro. [OSCURATO:PERSONA] opponeva gli atti impositivi e la CTP di Pavia accoglieva il ricorso, che il giudice regionale contraddiceva accogliendo l'appello dell'Ufficio.

Il contribuente basa il suo ricorso su quattro motivi.

Ha resistito l'Agenzia delle Entrate con controricorso.

Considerato che: Nel corso del giudizio il ricorrente, con nota del 12 gennaio 2021, ha informato d'aver inoltrato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, con ammissione al beneficio in data 14.06.2017 e pagamento, in unica soluzione, di quanto dovuto.

Precisava che con l'adesione alla procedura aveva assunto l'impegno di rinunciare al giudizio.

Su tale premessa, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA], alla stregua della nota, ritiene che sia venuto meno l'interesse del contribuente all'esame del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 28 febbraio 2021. [OSCURATO:PERSONA] i t !'incenze)Pi414 CCELLEFÌE E, ERTO )amb rrosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 27850/2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma via degli Scipioní n. 268/A -[OSCURATO:PERSONA] delle Entrate rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12. -controricorrente- Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale della Lombardia n.2043 /2014, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione del Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 25/02/2021 N Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2043/2014 depositato il 15.04.2014. La vicenda trae origine dalla notifica al contribuente di due avvisi di accertamento per maggiori redditi relativi, ciascuno, agli anni 2006 e 2007 in esito all'applicazione del c.d. redditometro. [OSCURATO:PERSONA] opponeva gli atti impositivi e la CTP di Pavia accoglieva il ricorso, che il giudice regionale contraddiceva accogliendo l'appello dell'Ufficio. Il contribuente basa il suo ricorso su quattro motivi. Ha resistito l'Agenzia delle Entrate con controricorso. Considerato che: Nel corso del giudizio il ricorrente, con nota del 12 gennaio 2021, ha informato d'aver inoltrato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, con ammissione al beneficio in data 14.06.2017 e pagamento, in unica soluzione, di quanto dovuto. Precisava che con l'adesione alla procedura aveva assunto l'impegno di rinunciare al giudizio. Su tale premessa, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA], alla stregua della nota, ritiene che sia venuto meno l'interesse del contribuente all'esame del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 28 febbraio 2021. [OSCURATO:PERSONA] i t !'incenze)Pi414 CCELLEFÌE E, ERTO )amb rrosi