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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 luglio 1996

Cassazione n. 08480/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/07/1996 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdat.9.2,17vig-raTle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] t Visti gli atti e la sentenza impugnata; Rilevato che il ricorso risulta proposto personalmente dall'imputato in data 24/1/2023.

Rilevato che: - la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'arti., comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente»; - la modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. - secondo orientamento consolidato della Corte di legittimità è irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, l'autenticazione, ad opera di un legale, della firma del ricorrente, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01; Sez. 7 ord. n. 33464/23 n.m.).

Considerato che, in applicazione del principio processuale tempus regit actum la declaratoria d'inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell'art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art. 591, comma 1-lett. a), cod. proc. pen., come introdotto dalla già citata legge n. 103 del 2017.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/07/1996 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdat.9.2,17vig-raTle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] t Visti gli atti e la sentenza impugnata; Rilevato che il ricorso risulta proposto personalmente dall'imputato in data 24/1/2023. Rilevato che: - la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'arti., comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente»; - la modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. - secondo orientamento consolidato della Corte di legittimità è irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, l'autenticazione, ad opera di un legale, della firma del ricorrente, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01; Sez. 7 ord. n. 33464/23 n.m.). Considerato che, in applicazione del principio processuale tempus regit actum la declaratoria d'inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell'art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art. 591, comma 1-lett. a), cod. proc. pen., come introdotto dalla già citata legge n. 103 del 2017. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa
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