CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 febbraio 2024
Cassazione n. 12991/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26284-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] E. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 381/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/03/2018 R.G.N. 1370/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.26284/2018 Cron. Rep. Ud.22/02/2024 [OSCURATO:PERSONA] - che, con sentenza del 7 marzo 2018 , la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione del Tribunale di Milano e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’[OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, dell’[OSCURATO:PERSONA] di Milano e dell’[OSCURATO:PERSONA] “E. Molinari” di Milano, avente ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento del dirigente scolastico di diniego di un permesso per motivi personali o familiari e la condanna alla restituzione della somma corrispondente alla trattenuta operata sulla retribuzione per la giornata di assenza del 24 aprile 2015; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, assumendo a riferimento la disciplina contrattuale relativa all’istituto delle ferie, legittimo il diniego opposto dal dirigente scolastico, rientrando nella sua discrezionalità l’apprezzamento delle ragioni di opportunità in ordine alla concessione della giornata di astensione dal lavoro; - che p er la cassazione di tale decisione ricorre il Guanella , affidando l’impugnazione a duemotivi, in relazione alla quale nessuna delle amministrazioni intimate ha svolto attività difensiva; CONSIDERATO - che, c on il primo motivo , il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 5 del CCI relativo all’Istituto “E. Molinari”, nonché degli artt. 13 e 15 del CCNL per il comparto Scuola relativo al quadriennio 2006/2009, lamenta a carico della Corte territoriale il travisamento del dato normativo applicabile per aver fatto riferimento a disposizioni relative esclusivamente all’istituto delle ferie quando, invece, il ricorrente, aveva avanzato richiesta ai sensi dell’art. 15, comma 2, del CCNL riferito all’istituto dei permessi retribuiti; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 15, comma 2, CCNL Scuola 2006/2009, 1362, 1363, 1366, 1369 e 1371 c.c., il ricorrente imputa alla Corte territoriale l’errata interpretazione della disciplina contrattuale, avendo ritenuto che le ragioni addotte a motivo del richiesto permesso siano specificate e sindacabili, quando, invece, è sufficiente la mera invocazione di un motivo, dovendo il dirigente limitarsi alla verifica della regolarità formale della richiesta; - che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati alla stregua di una motivazione da quella espressa dalla Corte territoriale, motivazione che, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., questa Corte, nella sua funzione nomofilattica, è legittimata a porre a fondamento della propria decisione e che muove dalla considerazione per cui la diversa disciplina contrattuale in effetti nella specie applicabile, data dall’art. 15, comma 2, delCCNL di comparto per il quadriennio 2006/2009, essendo formulata in termini tali da richiedere che il diritto a tre giorni di permesso retribuito riconosciuto al dipendente, a domanda, nell’anno scolastico, sia subordinato alla ricorrenza di motivi personali o familiari che il dipendente è tenuto a documentare anche mediante autocertificazione, rifletta l’esigenza che si tratti pur sempre di un motivo idoneo a giustificare l’indisponibilità a rendere la prestazione, il che comporta che quel motivo sia adeguatamente specificato e che il dirigente al quale è rimessa la concessione abbia il potere di valutarne l’opportunità sulla base di un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenze, condizione nella specie non riscontrabile, non risultando dalla motivazione addotta a giustificazione della richiesta (dover accompagnare la moglie fuori Milano) specificata e documentata, anche sulla base di una mera autocertificazione, l’esigenza dell’assenza dal lavoro; - che il ricorso va , dunque, rigettato senza pronuncia delle spese per non aver le Amministrazioni intimate svolto attività difensiva; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma