CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 1988
Cassazione n. 35500/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/05/1988 avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 191/ RG 15906 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo degli stessi motivi di ricorso cui la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione, con la quale non vi è alcuno specifico e puntuale confronto e comunque risultano declinati in fatto per accreditare una lettura alternativa - inconsapevolezza del trasporto di droga o connivenza - esclusa, con motivazioni logiche e coerenti, dalla sentenza impugnata che a pag. 2 ha elencato i concreti e numerosi elementi di fatto espressivi della condotta concorsuale (incluso il ritrovamento in casa di [OSCURATO:PERSONA] di un importante quantitativo di eroina). Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale il criterio discretivo tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto in materia di detenzione di stupefacenti va ravvisata nel fatto che mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, non gravando sul connivente alcun obbligo giuridico di impedire l'evento ex art. 40, cod. pen.; nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen. è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente una collaborazione sulla quale poter contare (in questo senso, tra le molte, Sez. 2, n. 4793 del 21/12/2021, Damiano, non massimata; Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244). 3. Il motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio e all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è generico in quanto la Corte di merito, nell'esercizio della sua corretta e argomentata discrezionalità, ha valorizzato la cospicua quantità di eroina sequestrata nell'appartamento di [OSCURATO:PERSONA] e i suoi carichi pendenti per delitti della medesima indole, in assenza di altri elementi di segno contrario. 4. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 se embre 2025 - DEPOSIT' [OSCURATO:PERSONA] ste sora [OSCURATO:PERSONA]' N [OSCURATO:PERSONA]