CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 18172/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LETTA la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione emessa in data 3 marzo 2020 dal Tribunale di Agrigento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] CAMILLERI, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di quattro mesi di arresto, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159/2011, commesso in Agrigento il 28 settembre 2017; VISTO il ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, con il quale l'interessato, per il tramite del difensore, deduce, rispettivamente, violazione di legge per omessa valutazione dei motivi aggiunti, vizio di motivazione per mancata applicazione dell'esimente dello stato di necessità e violazione di legge in relazione alla dosimetria della pena; RITENUTO quanto alla omessa valutazione dei motivi aggiunti, che trattasi di deduzione generica, dal momento che l'errore materiale caratterizzante la pena indicata nel dispositivo di primo grado (sette mesi di arresto in luogo di quattro) risulta già corretto dal primo giudice con ordinanza del 12 marzo 2020, a distanza di dieci giorni dalla data di emissione della sentenza, mentre le prospettate condizioni di disagio economico sono state prese in considerazione dalla Corte di merito per escluderne l'efficacia scriminante, in conformità al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (per tutte, si veda Sez. 3, n. 35590 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Mbaye, Rv. 267640); quanto alla dosimetria della pena, che il rilievo è manifestamente infondato, essendo il trattamento sanzionatorio applicato coincidente con il minimo edittale; che, in conclusione, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, dal che conseguono di diritto le statuizioni di cui in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore r DEPOSITATA Il Presidente