CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: H167
Titolo CCNL: CCNL per i dipendenti da aziende esercenti attività del Commercio, Turismo e Servizi
Titolo accordo: CCNL per i dipendenti da aziende esercenti attività del Commercio, Turismo e Servizi
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: TERZIARIO E SERVIZI
Sottosettori: terziario, distribuzione e servizi; turismo
Parti datoriali: CONFIMITALIA
Parti sindacali: CONFSAAU; CONFAEL TERZIARIO; CONFAEL; SNALP CONFSAL
Decorrenza: 2024-01-31
Scadenza: 2027-01-30
Stipula: 2024-01-31
Stato: Acquisito
Identificativo: 20213
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=179774
--- Testo contratto ---
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI ATTIVITÀ DEL COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI
PARTE DATORIALE SINDACATO DIPENDENTI
CONFIMITALIA
CONFEDERAZIONE IMPRESE ITALIANE
(GIANNA MURATORI)
CONFAEL
CONFEDERAZIONE AUTONOMA EUROPEA DEI LAVORATORI
( DOMENICO MARRELLA)
CONFSAAU
CONFEDERAZIONE SINDACATI AGENTI E AUTONOMI UNITI
(FRANCESCO ANNÈ)
SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI E PENSIONATI
(EGIDIO GUBBIOTTO )
CONFAEL TERZIARIO
CONFEDERAZIONE AUTONOMA EUROPEA DEI LAVORATORI - TERZIARIO
(EDLIRA KRAJA)
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI ATTIVITÀ DEL COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI
(In vigore dal 31 Gennaio 2024 al 30 Gennaio 2027)
CONFIMITALIA
CONFEDERAZIONE IMPRESE ITALIANE
CONFAEL
CONFEDERAZIONE AUTONOMA EUROPEA DEI
LAVORATORI
CONFSAAU
CONFEDERAZIONE SINDACATI AGENTI E
AUTONOMI UNITI
SNALP CONFSAL
SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO
LAVORATORI E PENSIONATI
CONFAEL TERZIARIO
CONFEDERAZIONE AUTONOMA EUROPEA DEI
LAVORATORI - TERZIARIO
- CONFIMITALIA: La CONFEDERAZIONE IMPRESE ITALIANE CONFIMITALIA (aderente a CIU)
C.F.: 97892570587
VIA ADOLFO RAVÀ 106 00153 ROMA
- CONFSAAU: La CONFEDERAZIONE SINDACALE AGENTI E AUTONOMI UNITI, (aderente a CIU)
c.f. 92021820540
CORSO PIAVE 59. 06023 GUALDO TADINO (PG)
- SNALP CONFSAL (Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori e Pensionati)
c.f. 97780180580
- CONFAEL TERZIARIO
c.f. 96525710586
- CONFAEL (Confederazione Autonoma Europea dei Lavoratori)
c.f. 97062990797
VIA ADOLFO RAVÀ 106 00153 ROMA
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE
ESERCENTI ATTIVITÀ DEL COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI
Le parti stipulanti desiderano garantire la loro completa e indiscussa proprietà del testo contrattuale
e vietano qualsiasi inserimento totale o parziale in altri Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
(CCNL) senza previa autorizzazione esplicita dalle parti firmatarie, riservandosi il diritto di
intraprendere azioni legali per tutelare tali diritti. Tuttavia, gli enti istituzionali (come il CNEL), le
banche dati e i lavoratori delle aziende soggette a questo CCNL sono autorizzati a utilizzare
liberamente il presente testo, inclusa la possibilità di memorizzarlo su supporti cartacei o informatici.
Riproduzione totale vietata, con qualsiasi mezzo, incluso la fotocopia.
Tutti i diritti sono riservati
® 2023 CONFIMITALIA, CONFSAAU,
® 2023 CONFAEL, SNALP CONFSAL, CONFAEL TERZIARIO
Edizione di stampa del contratto collettivo nazionale del lavoro
CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO
PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI ATTIVITÀ DEL
COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI
® 2023 CONFAEL, SNALP CONFSAL, CONFAEL TERZIARIO
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di Aziende esercenti attività del
Commercio, Turismo e Servizi
IL giorno 31 gennaio del 2024 presso la sede di Confimitalia in via Adolfo Ravà 106 in Roma, tra le
associazioni datoriali:
- CONFIMITALIA: La CONFEDERAZIONE IMPRESE ITALIANE CONFIMITALIA c.f.
97892570587 (aderente a CIU ai fini della rappresentanza e della rappresentatività iscritta al
Registro del Ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro al n. 2017 -46551526-79)
rappresentata dal Presidente Nazionale Gianna Muratori;
- CONF.S.A.A.U: La CONFEDERAZIONE SINDACALE AGENTI E AUTONOMI UNITI, c.f.
92021820540 (aderente a CIU ai fini della rappresentanza e della rappresentatività iscritta al
Registro del Ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro al n. 2023-87343 e al Registro
ECAS (European Citizen Action Service) al n. 897510951839 -77), rappresentata dal
Presidente Nazionale Annè Francesco e assistito da avv. Miccolis Paola.
e
le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti:
- CONFAEL c.f. 97062990797 confederazione autonoma lavoratori Rappresentata dal
segretario generale Domenico Marrella
- S.N.A.L.P. CONFSAL c.f. 97780180580 rappresentata dal vice segretario nazionale Egidio
Gubbiotto
- CONFAEL TERZIARIO rappresentata dal vice Segretario Nazionale Edlira Kraja
È stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti di Aziende
esercenti attività del Commercio, Turismo e Servizi, valido in tutto il territorio nazionale.
DECORRENZA, DURATA e ULTRAVIGENZA DEL
CCNL
Qualsiasi delle parti stipulanti può recedere dal contratto previa comunicazione scritta con un
preavviso di almeno sei (6) mesi prima della scadenza. Tale comunicazione dovrà essere effettuata
attraverso una lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altro mezzo idoneo a
garantire la conferma di ricezione. In mancanza di recesso, il contratto sarà considerato tacitamente
rinnovato annualmente.
La parte che intende recedere dal contratto dovrà presentare alle altre parti le proprie proposte di
rescissione almeno sei (6) mesi prima della scadenza, utilizzando una raccomandata con avviso di
ricevimento o un altro mezzo appropriato che confermi la ricezione.
Le trattative per il rinnovo del contratto inizieranno almeno sei mesi prima della scadenza. Durante
il periodo di trattativa per il rinnovo e per un periodo non superiore a sette (7) mesi d alla
presentazione del tavolo negoziale, le parti firmatarie si impegnano a non intraprendere azioni
unilaterali o atti di protesta diretti.
Nel corso della validità di questo contratto collettivo, le parti definiranno procedure specifiche per
garantire e attuare effettivamente una tregua sindacale durante il periodo di rinnovo del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro e durante la contrattazione di secondo livello.
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TITOLO I – Aspetti generali
Art. 1 - Inscindibilità
Le disposizioni del seguente contratto sono correlative inscindibili tra loro e non è ammessa intanto
la parziale applicazione. Fermo restando l’inscindibilità di cui sopra, le parti dichiarano che con il
presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli praticate ai lavoratori in
forza alla data di applicazione che restano assegnate “ad Personam”.
Il negoziato per il rinnovo deve iniziare almeno sei mesi prima della scadenza del contratto, durante
questo periodo e per un massimo di 7 (sette) mesi dalla presentazione della piattaforma di negoziato,
le parti non possono intraprendere unilateralmente azioni o iniziative dirette.
Durante la durata di questo contratto collettivo, le parti definiranno procedure sp ecifiche per
garantire una pacifica fase di rinnovo sia per il CCNL che per la contrattazione di secondo livello.
Art. 2 – Disposizioni
Questo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) regola uniformemente i rapporti di lavoro
su tutto il territorio italiano, per le imprese del settore e le attività affini, nonché per il personale
impiegato. Include anche le modalità di lavoro speciali e gli stage. Le clausole di questo contratto
sono interdipendenti e devono essere applicate nella loro totalità, a meno di deroghe specifiche
concordate a livello secondario di negoziazione.
L'azienda è tenuta a mettere in atto tutti gli accordi contrattuali, inclusi gli enti bilaterali e la
formazione interprofessionale. I contributi versati agli enti bilaterali sono obbligatori e costituiscono
parte del compenso dovuto ai lavoratori. In caso di mancato versamento, il datore di lavoro è
responsabile per la mancata erogazione delle prestazioni previste e deve corrispondere al lavoratore
l'importo equivalente.
L'applicazione del CCNL è riservata alle imprese che sono in regola con i versamenti dei contributi
Co.As.Co. e che rispettano tutte le disposizioni del CCNL. Per accedere ai vantaggi offerti dalla
normativa regionale, nazionale e comunitaria, come finanziamenti e incentivi fiscali, è necessario
che le imprese si impegnino a implementare completamente il CCNL e gli eventuali contratti
integrativi di secondo livello, nel rispetto delle leggi previdenziali e fiscali vigenti.
TITOLO II – Diritti sindacali e d’associazione
Art. 3 - Sindacato
Le Parti sottolineano l'essenzialità dell'engagement dei lavoratori nelle attività sindacali, in
conformità con quanto stabilito dalla Legge 300/70. È disposto che il montante di ore a disposizione
per tali iniziative sia impiegato entro il 31 dicembre di ogni anno solare. Qualora ciò non avvenga, si
incorrerà nella decadenza del diritto all'uso di queste ore residue, le quali non sono soggette a
compensazione attraverso indennità pecuniarie.
Art. 4 - R.S.A. (Rappresentanza Sindacale Aziendale)
Presso ogni singola unità produttiva dell’Azienda, i Lavoratori possono istituire la 'Rappresentanza
Sindacale Aziendale' (RSA), iniziativa supportata dalle Associazioni Sindacali che hanno sottoscritto
il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). La RSA sarà regolamentata secondo
quanto stabilito dalla Legge del 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 5 Rappresentanza Sindacale Territoriale (RST) e i Suoi Poteri
La Rappresentanza Sindacale Territoriale (RST) è istituita per tutelare i lavoratori di aziende escluse
dall'articolo 19 della Legge 300/70 e per assicurare l'efficacia della contrattazione di secondo livello.
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL possono nominare la RST congiu nta o
separatamente.
La RST detiene il diritto all'informazione, il controllo dell'adempimento dell'apprendistato, l'analisi
territoriale delle dinamiche occupazionali e l'autorità contrattuale in situazioni di crisi aziendale,
ristrutturazione, mobilità, accordi di riemersione e allineamento contrattuale, così come la
contrattazione di secondo livello come delineato dall'articolo 15. Gli accordi stipulati dalla RST
devono essere inviati alla competente Commissione Bilaterale dell'Ente Bilaterale.
Il funzionamento della RST è sostenuto da un contributo annuo, fissato per il triennio di applicazione
del presente CCNL in € 36,00, con € 30,00 a carico dell'azienda e € 6,00 a carico del lavoratore, basato
sul costo orario di un lavoratore di V livello per c inque ore annue. Questi fondi saranno versati
integralmente all'Ente Bilaterale per le RST secondo regolamenti specifici.
Le prerogative della RST includono il diritto di accesso ai locali aziendali con preavviso di tre giorni
lavorativi, il diritto di affissione, il diritto di convocare assemblee non retribuite fuori dall'orario di
lavoro e la capacità di sottoscrivere accordi sindacali aziendali.
In aggiunta, nelle aziende con più di cinque dipendenti, in occasione di contrattazione di secondo
livello o in situazioni di crisi aziendale, i lavoratori hanno il diritto di riunirsi nell'unità produttiva,
fuori dall'orario lavorativo, fino a un massimo di due ore annue retribuite.
Art. 6 - Diritto d’affissione
La Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA) possiede il diritto di affissione di comunicazioni,
pubblicazioni e documenti relativi a tematiche sindacali e lavorative. È compito del Datore di lavoro
assicurare la disponibilità di spazi adeguati per tali affissioni, i quali devono essere facilmente
accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva. Le comunicazioni affisse devono
trattare unicamente argomenti di interesse sindacale o lavorativo, inclusi annunci relativi ai servizi
forniti dagli Enti Bilaterali. Prima della loro affissione, è necessario che copie di queste comunicazioni
siano inviate in via preventiva alla Direzione aziendale per informazione.
Art. 7 – Assemblea e Referendum
In aziende con più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno il diritto di tenere assemblee nel proprio luogo
di lavoro al di fuori dell'orario lavorativo, e durante l'orario lavorativo per un massimo di 10 ore
retribuite all'anno. La programmazione dell'assemblea deve essere comunicata con almeno 48 ore di
preavviso. Il contingente orario assegnato per l'assemblea deve essere utilizzato entro il 31 dicembre
di ogni anno, pena la perdita del diritto a queste ore, che non sono convertibili in indennità. Le
assemblee devono svolgersi in maniera compatibile con le necessità operative dell'azienda. In
aggiunta, il Datore di lavoro è tenuto a permettere lo svolgimento di referendum indetti dalla
Rappresentanza Sindacale Aziendale su questioni di interesse sindacale al di fuori dell'orario
lavorativo. A tali referendum possono partecipare tutti i lavoratori dell'unità produttiva interessata
e/o della categoria specifica interessata dalla tematica del referendum.
Art. 8 - Rappresentanza dei Lavoratori
I sindacati che hanno sottoscritto il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL)
esercitano la loro capacità contrattuale in conformità con le rispettive competenze e diritti. Rimane
essenziale confermare il consenso dei lavoratori coinvolti in ogni negoziazione contrattuale specifica
con le controparti. Parallelamente, la Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA) conduce le
negoziazioni per tematiche di livello aziendale seguendo le linee guida stabilite in questo contratto e
in linea con le direttive generali dei sindacati firmatari.
Art. 9 - Trattenuta sindacale
L'azienda effettuerà la trattenuta delle quote sindacali su esplicita richiesta dei dipendenti, tramite
una delega firmata da questi ultimi. Tale delega resterà in vigore fino a quando il dipendente non
deciderà di revocarla. La revoca è possibile in ogni momento e sarà effettiva dal primo giorno del
mese successivo a quello in cui la direzione aziendale riceve la revoca per iscritto.
Inoltre, le aziende forniranno trimestralmente ai sindacati firmatari del CCNL l'elenco dei lavoratori
iscritti su loro richiesta. Il contributo sindacale è fissato all'1% della paga base nazionale mensile per
13 mensilità, calcolato sulla paga base vigente in ogni singolo mese.
I fondi raccolti attraverso queste ritenute devono essere versati dall'azienda sui conti correnti
designati dalle segreterie nazionali dei sindacati firmatari del CCNL a cui il lavoratore si è iscritto,
generalmente su base trimestrale e non oltre sei mesi.
La delega dovrà includere anche il consenso del lavoratore al trattamento dei propri dati personali e
sensibili.
TITOLO III – Livelli di contrattazione
Art. 10 - Livelli di Contrattazione
Le Parti si accordano per regolamentare il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL)
al fine di promuovere la creazione di posti di lavoro e di stimolare la crescita economica attraverso il
miglioramento dell'efficienza e, dove possibile, l'incremento delle retribuzioni. La contrattazione
collettiva si articola su due livelli:
1. Il primo livello concerne il Contratto Collettivo Nazionale specifico per il settore di riferimento.
2. Il secondo livello riguarda il Contratto Integrativo, che può essere sia Territoriale che Aziendale,
sempre riferito al settore specifico.
Art. 11 - Contrattazione Collettiva
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) ric onosce il diritto del datore di lavoro di
organizzare la propria attività produttiva avendo come base la prevedibilità dei costi del lavoro. Le
Parti stabiliscono che il CCNL debba garantire a tutti i lavoratori del settore, indipendentemente
dalla loro ubicazione nel territorio nazionale, la sicurezza di percepire trattamenti economici e
normativi minimo garantiti. Il CCNL mira anche a fornire un quadro sicuro e regolamentato per le
relazioni industriali, sia a livello nazionale che a livello territoriale o aziendale.
Art. 12 - Contrattazione aziendale
Le parti riconoscono l'importanza di disporre di strumenti contrattuali flessibili, capaci di adattarsi
all'eterogeneità e all'evoluzione del contesto economico. È loro desiderio che la contrattazione a
livello aziendale sia promossa in tutti gli ambienti lavorativi dove ciò sia praticabile, fornendo, dove
necessario, strumenti contrattuali collettivi integrativi in sostituzione della contrattazione diretta.
Tuttavia, si sottolinea che la contrattazione a livello aziendale detiene una posizione prioritaria,
essendo considerata più efficace nella gestione locale delle questioni contrattuali, specialmente in
circostanze eccezionali. In tali casi, può accadere che la contrattazione aziendale conduca a
condizioni meno favorevoli rispetto a quelle stabilite dalla contrattazione collettiva, se ciò si rivela
necessario per la tutela dell'occupazione.
Art. 13 - Contrattazione di secondo livello
Il Contratto Integrativo di secondo livello, con validità triennale, si svolgerà a livello territoriale o
aziendale. Questo contratto tratterà principalmente argomenti non coperti dal CCNL vigente, con
un focus particolare sull'implementazione di un sistema di retribuzione variabile basato su indicatori
come produttività e redditività, che possono essere valutati anche congiuntamente.
Per incentivare la contrattazione di secondo livello, le parti concorderanno linee guida per definire
schemi di incentivi variabili, come bonus per la produzione, la presenza o la qualità, considerando
anche l'Elemento Perequativo Regionale (EPR).
Nella fase iniziale, la richiesta di avvio delle trattative per il contratto di secondo livello non può
essere presentata prima di un mese dal deposito del CCNL presso le autorità competenti. In fase
consolidata, per proporre il rinnovo del contratto di secondo livello, è richiesto che una delle parti
notifichi la disdetta almeno due mesi prima della scadenza, presentando le modifiche proposte, per
avviare le negoziazioni.
Nei due mesi precedenti e nel mese successivo all'entrata in vigore del rinnovo del CCNL, e
comunque per un periodo non inferiore a tre mesi dalla richiesta di rinnovo, le parti si asterranno da
iniziative unilaterali o azioni dirette. In caso di stallo nelle trattative di secondo l ivello per oltre
cinque mesi, le parti coinvolgeranno gli Organismi Nazionali per la risoluzione
Art. 14 - Distribuzione CCNL
Copia del testo ufficiale del presente CCNL dovrà essere distribuito dal datore di lavoro, senza onere,
ad ogni singolo lavoratore dipendente (già in servizio o neo assunto); inoltre, sempre a cura del datore
di lavoro, dovrà essere esposta in un luogo accessibile ai lavoratori la parte relativa ai contenuti
disciplinari, o quantomeno un estratto di essa.
Art. 15 - Efficacia
Le disposizioni di questo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) sono valide e vincolanti
unicamente per i lavoratori subordinati dei datori di lavoro che operano nel settore del Commercio,
Turismo e Servizi, i quali sono identificati mediante i Codici ATECO specificati. Ogni cambiamento
concernente la struttura delle Parti del presente CCNL o un'eventuale estensione dell'accordo a Parti
terze, diverse da quelle originariamente firmatarie, può avvenire soltanto con il consenso preventivo
e congiunto di tutte le Parti firmatarie.
TITOLO VII – Mobilità e mercato del lavoro
Art. 16 - Mobilità e Mercato del Lavoro
Durante la validità di questo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), in maniera
sperimentale, si offre ai datori di lavoro la possibilità di avvalersi degli strumenti previsti dalla
legislazione e dai contratti di solidarietà, come definito dalle leggi del 23 luglio 1991, n. 223 e del 19
luglio 1993, n. 238, con le loro successive modifiche e integrazioni.
In situazioni di difficoltà, connesse a processi di riorganizzazione o riconversione aziendale,
ristrutturazione, problemi finanziari o crisi dovute a fattori interni o esterni, le parti concordano
sulla necessità di adottare misure atte a ridurre il più possibile l'eventuale surplus di forza lavoro,
mitigando così l'impatto sociale di una diminuzione delle opportunità di impiego.
Le parti si impegnano inoltre a collaborare attivamente, attraverso specifici accordi negoziali, al fine
di:
1. Determinare le necessità previste di manodopera e le relative qualifiche richieste, stabilire
procedure di ricerca di personale, e valutare la disponibilità per lavoro supplementare o sostitutivo;
2. Incoraggiare iniziative volte a creare nuovi posti di lavoro;
3. Organizzare incontri con le istituzioni per discutere gli obiettivi di crescita del settore.
TITOLO VIII – Gli istituti del nuovo mercato del lavoro
Art. 17 - Il normale rapporto a tempo pieno e indeterminato
In assenza di esplicita diversa pattuizione scritta, il contratto di lavoro si considera a tempo
indeterminato ed a tempo pieno.
Art. 18 - Il rapporto a tempo indeterminato ex L 183/2014 (Jobs Act) e successive modifiche
A far data dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 23 del 04 marzo 2015 il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato può essere sottoscritto ai sensi della L. 183/2014 (Jobs Act) e s.m. con tutele crescenti
per il dipendente.
La scelta riguardo la tipologia contrattuale a tempo indeterminato (art. 21) o a tempo indeterminato
ex L 183/2014 e D.Lgs. 23/2015 (art. 22 co. 1) è demandata alla discrezionalità del datore di lavoro.
Art. 19- Istituti del nuovo mercato del lavoro
Le diverse forme di impiego previste dal presente CCNL sono le seguenti:
1. Part-time: L’orario di lavoro è ridotto rispetto alla norma, articolato giornalmente (orizzontale),
settimanalmente o mensilmente (verticale), o in periodi definiti dell’anno (ciclico). La combinazione
di queste modalità è possibile. Il contratto di lavoro part -time deve essere redatto per iscritto,
altrimenti è nullo.
2. Tempo determinato: L’impiego a tempo determinato può essere istituito per 12 mesi senza
necessità di motivazioni, come previsto dalla Legge 96/201 8, o per ragioni specifiche tecniche,
produttive, organizzative o di sostituzione. Sono previste restrizioni, comprese quelle relative al
rinnovo e alla reiterazione del contratto. Qualsiasi discriminazione rispetto ai lavoratori a tempo
indeterminato è proibita, fatta eccezione per l’adeguamento proporzionale della retribuzione. Anche
questo contratto richiede la forma scritta, pena la nullità.
3. Lavoro a tempo ripartito: Questo tipo di impiego si verifica quando due lavoratori (coobbligati) si
impegnano alternativamente a fornire la prestazione lavorativa, escludendo la loro presenza
simultanea. L'impegno di ciascuno deve essere chiaramente definito. Il contratto di lavoro a tempo
ripartito richiede la forma scritta, pena la nullità.
4. Lavoro a chiamata: Questa forma contrattuale permette al lavoratore di essere impiegato a
discrezione del datore di lavoro, entro certi limiti prestabiliti, sia a tempo determinato che
indeterminato. La forma scritta è obbligatoria, pena la nullità.
5. Somministrazione di lavoro: Un soggetto autorizzato (il somministratore) stipula un contratto di
somministrazione con un’altra entità (l’utilizzatore). La forma scritta è essenziale, pena la nullità.
6. Telelavoro: Il telelavoro si distingue per il fatto che l'attività lavorativa si svolge in un luogo diverso
dalla sede aziendale, che può essere la casa del lavoratore, previa autorizzazione dell'azienda. La
remunerazione di norma segue un criterio di economia, ovvero è calcolata sul tempo lavorato. Il
contratto di telelavoro deve essere redatto per iscritto, pena la nullità, e l'azienda deve istruire il
lavoratore sulla sicurezza del luogo di lavoro come prescritto dalla Legge 81/2008 e seguenti.
7. Lavoro intermittente: In questa modalità contrattuale, il lavoratore si rende disponibile per
prestazioni non continue o periodiche, utilizzabili dal datore di lavoro secondo necessità. Tale
contratto può essere stipulato anche a tempo determinato e deve essere redatto per iscritto, pena la
nullità, seguendo le normative specifiche del CCNL, inclusi particolari vincoli di età.
TITOLO IX – Lavoro a tempo parziale (Part Time)
Art. 20 - Lavoro a tempo parziale: Definizione e Disciplina
Il contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede un'attività lavorativa con orario ridotto rispetto
a quello ordinario stabilito dal presente Contratto, è uno strumento che le parti considerano idoneo
per conciliare le esigenze del datore di lavoro con quelle del lavoratore. Esso può assumere tre forme:
orizzontale, con prestazione giornaliera ridotta per tutti i giorni lavorativi; verticale, con prestazione
a tempo pieno limitata ad alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno; o misto, che combina
le modalità orizzontale e verticale, alternando giornate o periodi a tempo pieno a giornate o periodi
a orario ridotto o di non lavoro. Il lavoro supplementare, che è il lavoro eseguito oltre l’orario parziale
concordato fino a raggiungere l'orario a tempo pieno, è regolato da clausole flessibili: per instaurare
un rapporto di lavoro a tempo parziale è necessario un accordo scritto che specifichi la durata e
l'orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale, con trattamenti economici e norme
contrattuali proporzionati al lavoro effettuato. Con il consenso del lavoratore, il datore di lavoro può
richiedere lavoro supplementare fino al 25% dell’orario annuo ordinario, garantendo una
maggiorazione del 10% sulla retribuzione oraria normale; tale maggiorazione si applica anche per
prestazioni ulteriori in caso di part-time verticale. La conversione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale e viceversa necessita del mutuo accordo delle parti, privilegiando la richiesta
del lavoratore basata su motivazioni personali, familiari o produttive gravi, in modo da bilanciare le
necessità del lavoratore con quelle organizzative dell'impresa.
Art. 21 - Lavoro a tempo parziale: Condizioni di assunzione
Il contratto di lavoro part-time, che deve essere stipulato per iscritto, includerà le seguenti clausole
essenziali:
1. Definizione di un periodo di prova per i neoassunti.
2. Specifica delle ore di lavoro, generalmente concordate tra datore di lavoro e dipendente, che non
devono essere inferiori a 16 ore settimanali, 64 ore mensili o 532 ore annuali. Eventuali eccedenze
richiedono il preventivo accordo del lavoratore.
3. Dettagli sul compenso e sulle norme applicabili, adeguati proporzionalmente alle ore lavorate.
4. Indicazione dell'orario di lavoro, che può essere quotidiano, settimanale, mensile o annuale.
5. Menzione della possibilità di lavoro supplementare, con riferimento alle norme pertinenti.
6. Possibilità di incrementare l'orario di lavoro in specifici periodi dell'anno, come durante le festività
o in risposta a picchi di domanda.
A meno che non sia diversamente concordato con i sindacati, la giornata lavorativa non può essere
suddivisa in più di quattro ore.
Sono previste disposizioni per l'ingresso nel part-time di studenti e lavoratori già impegnati in
analoghi contratti con altri enti. Questo può portare alla stipula di contratti di lavoro part -time
'verticale' per il sabato o per i giorni festivi.
Accordi aziendali o l'approvazione di un ente bilaterale, locale o nazionale in sua assenza, possono
stabilire modalità diverse per la distribuzione delle ore lavorative. Analogamente, si possono
negoziare accordi specifici a livello territoriale o aziendale o in relazione a particolari condizioni
individuali dei lavoratori.
Art. 22 - Lavoro a tempo parziale post Partum
Per agevolare l'assistenza ai figli fino al terzo anno di vita, le aziende accetteranno le domande di
passaggio da full-time a part-time, nei limiti seguenti, basandosi sulla fungibilità della richiesta
presentata da uno dei genitori:
- In unità produttive con 10-20 dipendenti a tempo indeterminato, è concesso il diritto alla riduzione
oraria a un lavoratore.
- Con 20-50 dipendenti, a due lavoratori.
- Per unità con oltre 50 dipendenti, al 4% del personale.
Il datore di lavoro valuterà le richieste considerando le necessità organizzative e la sostituibilità dei
dipendenti, seguendo l'ordine di arrivo delle domande.
La richiesta di part-time va inoltrata con almeno 30 giorni di preavviso e deve specificare l'intervallo
temporale richiesto per l'orario ridotto.
Il periodo di part-time non può superare i 12 mesi; oltre tale termine, solo l'approvazione di una
nuova domanda consentirà di continuare con tale orario.
Art. 23 - Lavoro a tempo parziale per esigenze di assistenza o cura
La procedura di trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per i
dipendenti genitori di persone con disabilità o problemi di tossicodipendenza, riconosciute come tali
dal servizio sanitario di riferimento, deve essere attuata seguen do le stesse linee guida
precedentemente descritte. Il grado di orario part-time concesso influirà sul calcolo del numero totale
o della percentuale massima permessa per tale conversione.
TITOLO X – Lavoro a tempo determinato
Art. 24 - Lavoro a Tempo Determinato: Assunzione - Durata massima – Proroghe e
Rinnovi – Divieti–Limiti
Per le assunzioni a tempo determinato, si rimanda alle normative vigenti e agli accordi di secondo
livello. Questi contratti devono rispettare le disposizioni legali, specialmente in termini di estensioni,
rinnovi, periodi di riassunzione e rapporti con il lavoro interinale.
Secondo la Legge 96/2018, un contratto a tempo determinato per mansioni equivalenti tra lo stesso
datore di lavoro e lavoratore non può superare i 24 mesi, incluse eventuali proroghe e rinnovi.
Il contratto deve essere redatto per iscritto, tranne quando la durata è inferiore ai 13 giorni, e una
copia deve essere consegnata al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio dell'impiego.
La data di termine del contratto a tempo determinato deve essere chiaramente specificata nell'atto di
assunzione, che può indicare una data precisa o un evento futuro e certo con data incerta, come ad
esempio il rientro dalla maternità di un altro lavoratore.
Il datore di lavoro è obbligato a comunicare le assunzioni, le trasformazioni e le cessazioni del lavoro
(se anticipata) agli enti preposti.
La durata massima dei contratti a termine è stata ridotta dalla Legge 96/2018 da 36 a 24 mesi. Il primo
contratto può essere stipulato senza una causale specifica, ma con una durata massima di 12 mesi.
Rinnovi o proroghe oltre i 12 mesi devono essere giustificati con una delle causali previste dalla legge,
come esigenze temporanee o sostituzioni.
Le attività stagionali, indicate nell'allegato al D.P.R. 1525/1963, sono esenti dall'obbligo di causale.
Le deroghe all'obbligo di causale possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale e
aziendale o di prossimità.
Il numero massimo di proroghe o rinnovi è quattro entro i 24 mesi. Ogni proroga deve riferirsi alla
stessa attività lavorativa originaria del contratto. Nel caso di rinnovo, è necessario un intervallo tra i
due contratti, il cosiddetto "Stop and Go", che deve essere rispettato come da tabella seguente:
Intervallo minimo fra due contratti a termine successivi
contratti di durata pari o inferiore a 6 mesi 2 giorni
contratti di durata superiore a 6 mesi 5 giorni
Non osservare i periodi di intervallo prescritti tra i contratti a termine determina la conversione
automatica del secondo contratto in un rapporto a tempo indeterminato. Sono esentati da queste
restrizioni:
- I lavoratori stagionali definiti per decreto dal Ministero del Lavoro;
- Le situazioni previste dai contratti collettivi;
- I contratti a termine stipulati dalle agenzie di somministrazione. L'assistenza sindacale al lavoratore
è facoltativa. Questi contratti devono essere supportati da una causale valida.
È vietato l'uso del contratto a termine nei casi di:
- Sostituzione di lavoratori in sciopero;
- A seguito di licenziamenti collettivi nelle medesime mansioni negli ultimi 6 mesi, a meno che non
sia per sostituire personale assente, per l'assunzione di lavoratori in mobilità, o per contratti iniziali
non oltre 3 mesi;
- In presenza di sospensione o riduzione di orario per cassa integrazione guadagni;
- Da datori di lavoro che non hanno eseguito la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori.
La mancata conformità con queste regole porta alla trasformazione del contratto in uno a tempo
indeterminato.
I contratti a termine devono rispettare un limite percentuale rispetto al numero di lavoratori a tempo
indeterminato: non possono eccedere il 20% dei dipendenti fissi registrati al 1° gennaio dell'anno di
assunzione. Se l'attività inizia durante l'anno, questo limite si calcola in base ai lavoratori a tempo
indeterminato presenti al momento dell'assunzione. Se si utilizzano anche contratti in
somministrazione, la soglia massima ammissibile si eleva al 30% dell'organico aziendale, calcolato
come sopra.
Un'azienda che impiega esclusivamente contratti di somministrazione può raggiungere il limite del
30%. Tuttavia, esistono eccezioni a questa regola per:
- Imprese start-up innovative;
- Attività stagionali;
- Produzioni specifiche per spettacoli, programmi radio e televisivi;
- Sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti;
- Assunzione di lavoratori di età superiore ai 50 anni;
- Università, istituti pubblici di ricerca e istituti culturali.
Art. 25 - Tredicesima mensilità
La tredicesima mensilità sarà corrisposta in numero 12 ratei mensili
Art. 26 - Lavoro a Tempo Determinato: Trattamento di Fine Rapporto
Alla scadenza del contratto a tempo determinato sarà corrisposto al Lavoratore il trattamento di fine
rapporto maturato, salvo diverse indicazioni da parte del lavoratore, come previsto per legge.
TITOLO XI – Lavoro ripartito
Art. 27 - Lavoro Ripartito: Definizione
La contrattazione aziendale può regolare il cosiddetto Contratto di Lavoro Ripartito, in cui due
lavoratori si alternano nello stesso lavoro, decidendo autonomamente i propri orari, pur garantendo
l'adempimento complessivo del lavoro. Ogni lavoratore è singol armente responsabile per il
compimento dell'intero impegno lavorativo, e le condizioni sono le seguenti:
1. I lavoratori possono, a loro discrezione, sostituirsi reciprocamente o cambiare di comune accordo
l'orario lavorativo. Se uno dei lavoratori non può adempiere, l'altro assume la responsabilità.
2. Sostituzioni da parte di terzi sono proibite senza il consenso del datore di lavoro.
3. Le dimissioni o il licenziamento di un lavoratore comportano la fine del contratto a meno che
l'altro lavoratore non accetti di proseguire, trasformando così il contratto ripartito in un normale
rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale.
4. I lavoratori a contratto ripartito ricevono lo stesso trattamento dei lavoratori a tempo pieno,
proporzionato alle ore effettivamente lavorate, come nel lavoro part-time.
Se un lavoratore viene licenziato per motivi disciplinari, l'altro ha 7 giorni per offrirsi di coprire
l'intera prestazione lavorativa o proporre un sostituto. Se il sostituto non supera il periodo di prova,
il contratto si estingue.
Il datore di lavoro deve aggiornare annualmente la Rappresentanza Sindacale Aziendale e informare
entro il 1° marzo l'Ente Bilaterale competente sull'utilizzo del contratto di lavoro ripartito.
TITOLO XII – Lavoro a chiamata
Art. 28 - Lavoro a chiamata: definizione
Si tratta di un contratto, sia a tempo determinato che indeterminato, in cui il lavoratore è a
disposizione dell'azienda per prestazioni in specifiche circostanze, tra cui:
a. Lavoro discontinuo o intermittente e per attività straordinarie, ad esempio:
- Guardiani e addetti alla sorveglianza;
- Operatori di centralini telefonici privati;
- Fattorini.
b. Lavoro svolto da persone disoccupate sotto i 24 anni o lavoratori oltre i 55 anni iscritti nelle liste
di mobilità e di collocamento, incluso chi è già in pensione.
c. Lavoro nei weekend, durante le ferie estive o le vacanze natalizie e pasquali e altri periodi
concordati dalle parti.
Per i contratti di cui al punto c), si precisa:
- "Fine Settimana" va dal venerdì pomeriggio dopo le 13:00 al lunedì mattina fino alle 6:00;
- "Ferie Estive" coprono dal 1° giugno al 30 settembre;
- "Vacanze Natalizie" vanno dal sabato prima del 7 dicembre al sabato dopo il 7 gennaio;
- "Vacanze Pasquali" dal giorno della Domenica delle Palme al martedì dopo Pasqua.
Il lavoratore intermittente non rientra nell'organico aziendale ai fini dell'applicazione delle norme
di legge.
Art. 29 - Lavoro a chiamata: forma e comunicazioni
Il contratto di lavoro intermittente richiede una forma scritta che dovrà includere:
a) La durata del contratto e le condizioni specifiche, sia oggettive che personali, che giustificano la
sua creazione;
b) Il luogo e le condizioni di disponibilità assicurate dal lavoratore, oltre al preavv iso minimo di
convocazione, che non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) La retribuzione e i termini normativi applicabili al lavoratore per il servizio prestato, oltre a
un'eventuale indennità di disponibilità, se prevista;
d) Le procedure e le condizioni attraverso le quali il datore di lavoro può richiedere l'esecuzione del
lavoro e le modalità di registrazione del servizio svolto;
e) I termini e le modalità di pagamento sia del salario che dell'indennità di disponibilità.
Secondo l'articolo 1, comma 21, lettera b) della Legge 92/2012, il datore di lavoro è tenuto a notificare
alla Direzione Territoriale del Lavoro competente l'avvio di un'attività lavorativa o di una serie di
attività integrate non oltre i 30 giorni di dura ta. Questa comunicazione deve essere effettuata
anticipatamente tramite SMS se il lavoro deve iniziare entro 12 ore dalla notifica, o via email a un
indirizzo PEC dedicato entro i successivi 30 giorni. Le modalità accettate per questa comunicazione
possono includere fax, SMS, posta elettronica o altri metodi definiti dai Ministeri del Lavoro e delle
Politiche Sociali e della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione. Il mancato rispetto di
questa procedura comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.
Art. 30 - Lavoro a chiamata: condizioni
Il Lavoratore intermittente deve ricevere, per i periodi lavorati ed a parità di mansioni svolte, un
trattamento economico complessivamente uguale rispetto agli altri Lavoratori di pari livello.
Art. 31 - Lavoro a chiamata: indennità di disponibilità
Quando un lavoratore accetta di rimanere in attesa di una chiamata da parte del datore di lavoro,
impegnandosi a garantire la sua disponibilità lavorativa quando richiesto, il datore di lavoro è
obbligato a corrispondergli un'indennità di disponibilità mensile. Tale indennità non può essere
inferiore al 20% della retribuzione mensile normale (RMN). Le condizioni di pagamento di questa
indennità saranno definite nel contratto individuale di lavoro, che deve ess ere redatto in forma
scritta.
Il lavoratore che non possa rispondere alla chiamata per malattia o altri motivi validi deve informare
il datore di lavoro entro 8 ore dall'inizio dell'impedimento, fornendo anche una stima della durata
della sua indisponibilità. In caso di mancata comunicazione nei tempi previsti, e in assenza di un
valido motivo, questa inadempienza può essere considerata come assenza ingiustificata. Di
conseguenza, il lavoratore può perdere il diritto all'indennità di disponibilità e il datore di lavoro
può richiedere un risarcimento per eventuali danni subiti, a meno che il contratto individuale non
disponga diversamente.
Durante il periodo in cui il lavoratore non è disponibile, non si accumula il diritto all'indennità di
disponibilità. L'indennità di disponibilità è soggetta a contributi previdenziali, ma non viene inclusa
nel calcolo delle retribuzioni per le mensilità differite, festività, ferie, e non contribuisce alla
determinazione del trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 32 - Lavoro a chiamata: divieti e condizioni
In base all'articolo 14 del Decreto Legislativo 81/2015, l'impiego di lavoratori in regime di lavoro a
chiamata è vietato nelle seguenti situazioni:
1. Se il datore di lavoro non ha eseguito l'obbligatoria valutazione dei rischi prevista dal Decreto
Legislativo 81/2008;
2. Per sostituire lavoratori che stanno esercitando il diritto di sciopero;
3. Se l'azienda ha effettuato licenziamenti per le stesse mansioni nei 6 mesi antecedenti
all'assunzione di un lavoratore intermittente;
4. Quando per le stesse mansioni sono in atto riduzioni dell'orario di lavoro con conseguente
integrazione salariale, sia in forma ordinaria che straordinaria o in deroga.
TITOLO XIII – Contratto di somministrazione di lavoro
Art. 33 - Il Contratto di Somministrazione di Lavoro: condizioni
Si può ricorrere ai contratti di somministrazione nei periodi di maggior incremento, fermo restando
i limiti imposti dalla Legge e dal contratto.
Art. 34 – Telelavoro (Tipologia – Formazione ed Organizzazione)
Il Contratto di Telelavoro, che consente lo svolgimento delle attività lavorative da casa del lavoratore
o da un luogo esterno all'ambiente aziendale, è una soluzione flessibile che favorisce l'equilibrio tra
la vita professionale e quella personale, risultando particolarmente adatto per impiegati, genitori di
minori di 12 anni, persone con disabilità, o chi assiste familiari anziani o malati. Per incentivare
questa modalità di lavoro, sono previste agevolazioni specifiche.
Il Telelavoro è una forma organizzativa del lavoro a distanza facilitata dalla tecnologia informatica
e da una rete di comunicazione che collega il lavoratore alla sede lavorativa o studio. Pur essendo
geograficamente distante, il telelavoratore resta soggetto alla disciplina del lavoro e
all'organizzazione aziendale, con gli stessi diritti e doveri dei colleghi in sede, inclusa la
sottomissione ai poteri direttivi e di controllo del datore di lavoro.
Esistono diverse tipologie di Telelavoro:
1. Domiciliare: eseguito nella casa del telelavoratore;
2. Mobile: effettuato mediante dispositivi portatili;
3. Remotizzato o a distanza: svolto in uffici attrezzati al di fuori sia dell'abitazione che degli uffici
aziendali;
4. Misto: parte del lavoro si svolge presso la società.
Il Telelavoro è adatto ai dipendenti a tempo pieno o parziale e può essere a tempo determinato o
indeterminato. La postazione di telelavoro non costituisce una unità aziendale autonoma.
Il Telelavoro è volontario sia per il datore che per il lavoratore e può essere introdotto durante il
rapporto di lavoro. La reversibilità al lavoro tradizionale può essere regolata dalla contrattazione
collettiva o dagli accordi individuali. La società deve fornire al telelavoratore tutte le informazioni
necessarie, comprese le modalità di comunicazione e le norme disciplinari applicabili.
Inoltre, i telelavoratori hanno diritto a formazione adeguata, fornita dall'azienda o da strutture
formative paritetiche, sulle tecnologie utilizzate e sulle dinamiche del telelavoro.
La postazione di telelavoro, comprese le spese per installazione, manutenzione, gestione e sicurezza,
nonché la copertura assicurativa, sono a carico dell'azienda. In caso di recesso immotivato del
telelavoratore entro tre anni, una parte proporzionale delle spese di postazione potrebbe essere
addebitata al telelavoratore. L'azienda copre anche i costi per usura, danneggiamento o perdita di
dati, a meno che non siano causati da negligenza grave o dolo del telelavoratore.
Art. 35 - Telelavoro: protezione dei dati
L'azienda adotta tutte le misure necessarie per assicurare la protezione dei dati gestiti e processati
dal lavoratore a fini professionali nel contesto del telelavoro. Il telelavoratore sarà informato
riguardo alla legislazione vigente e alle regole aziendali relative alla protezione dei dati, assumendosi
la responsabilità del loro rispetto.
Le specifiche sul corretto uso delle apparecchiature, degli strumenti e dei programmi informatici
sono oggetto di contrattazione collettiva di secondo livello. In fase di instaurazione del rapporto di
telelavoro, il datore di lavoro provvederà a informare il lavoratore sulle norme di condotta lavorativa
e sulle relative sanzioni disciplinari in caso di mancamenti.
Art. 36 - Telelavoro: tempo di lavoro
Il telelavoratore ha la facoltà di organizzare autonomamente il proprio orario di lavoro. Pertanto,
non si applicano a questa figura professionale le disposizioni relative all'orario di lavoro contenute
nel Decreto Legislativo 66/2003.
Art. 37 - Telelavoro: diritti del Telelavoratore
Il telelavoratore, proporzionalmente al lavoro effettuato, gode degli stessi diritti normativi,
retributivi e sindacali dei lavoratori che esercitano la loro attività in azienda nelle stesse funzioni e/o
con la stessa qualifica. Ha inoltre diritto a pari opportunità di formazione e sviluppo professionale
rispetto ai colleghi in sede. Se il lavoratore transita al telelavoro durante il corso del rapporto di
lavoro, mantiene le stesse condizioni economiche precedentemente acquisite, a fr onte di una
professionalità, quantità di lavoro e tempo impiegato equivalenti.
Art. 38 - Telelavoro: telecontrollo
L'azienda può implementare sistemi di telecontrollo sulla prestazione lavorativa dei telelavoratori
solo previa stipula di un accordo sindacale. Questi strumenti devono essere conformi al Decreto
Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rispettare le normative sulla privacy e le leggi in vigore. È
imperativo che i dispositivi di controllo, sia quantitativi che qualitativi, non siano utilizzati senza la
conoscenza dei telelavoratori.
Art. 39 - Telelavoro: competenza normativa della Commissione Bilaterale
Qualsiasi incertezza o dubbio riguardante gli strumenti di lavoro, le questioni disciplinari e la
responsabilità sarà risolta dalla Commissione Bilaterale istituita in accordo con le parti firmatarie del
presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL).
Art. 40 - Telelavoro: contrattazione di secondo livello
La Contrattazione Aziendale di secondo livello è incaricata di esaminare e specificare le seguenti
questioni:
1. L'implementazione di iniziative per prevenire o mitigare l'isolamento del telelavoratore dal
contesto lavorativo, garantendo il mantenimento dei contatti con i colleghi, l'esercizio dei dirit ti
sindacali e l'accesso alle informazioni aziendali;
2. La gestione del carico di lavoro e l'applicazione di eventuali strumenti di telecontrollo;
3. La definizione di fasce orarie di reperibilità del telelavoratore;
4. La specificazione degli strumenti necessari per consentire al telelavoratore una gestione autonoma
e efficace del proprio tempo di lavoro;
5. La regolamentazione del diritto alla reversibilità, ossia la possibilità per il telelavoratore di
ritornare a una modalità di lavoro in presenza in azienda.
Art. 41 - Lavoro Intermittente: definizione
Il contratto a chiamata, che può essere stipulato sia a tempo determinato che indeterminato, permette
al lavoratore di mettersi a disposizione dell'azienda per essere impiegato secondo necessità. Questo
tipo di contratto è adatto per:
- L'esecuzione di lavori discontinui o intermittenti e per il completamento di ore straordinarie.
- L'impiego di persone disoccupate di età inferiore ai 24 anni o di lavoratori di età superiore ai 55
anni iscritti nelle liste di mobilità e collocamento, inclusi i pensionati.
- Prestazioni lavorative che si svolgono durante i fine settimana, i periodi di ferie estive, le vacanze
natalizie e pasquali, o altri periodi definiti dalle parti nel contratto.
Il lavoratore intermittente non viene considerato parte dell'organico regolare dell'azienda ai fini
dell'applicazione delle normative di legge.
Art. 42 - Lavoro intermittente: forma e comunicazioni
Il contratto di lavoro intermittente deve essere redatto per iscritto e deve specificare:
a) La durata del contratto e le condizioni, sia oggettive che personali, che ne giustificano la firma;
b) La località e le condizioni di disponibilità del lavoratore, inclusi i termini di preavviso per la
convocazione, che non devono essere inferiori a un giorno lavorativo;
c) La retribuzione e le normative applicabili per il lavoro svolto, oltre a un'eventuale indennità di
disponibilità, se prevista;
d) Le procedure attraverso le quali il datore di lavoro può richiedere la prestazione lavorativa e le
modalità di monitoraggio del lavoro svolto;
e) I termini e le procedure di pagamento sia dello stipendio che dell'indennità di disponibilità;
f) Le misure di sicurezza specifiche necessarie a seconda del tipo di attività contrattualizzata.
Il datore di lavoro deve inoltre informare annualmente le rappresentanze sindacali aziendali, se
presenti, sull'utilizzo del contratto di lavoro intermittente.
In ottemperanza all'articolo 1, comma 21, lettera b) della Legge 92/2012, il datore di lavoro è
obbligato a notificare alla Direzione Territoriale del Lavoro competente l'avvio di ogni attività
lavorativa o ciclo di attività della durata massima di 30 giorni. Le comunicazioni possono essere
inviate tramite SMS, e-mail o altre modalità stabilite dai Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali
e della Pubblica Amministrazione e Semplificazione. L'inosservanza di queste disposizioni comporta
l'applicazione di sanzioni amministrative.
Art. 43 - Lavoro Intermittente: trattamento economico
I lavoratori intermittenti hanno diritto a ricevere tutti i trattamenti economici previsti dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) in maniera proporzionale al periodo di tempo effettivamente
lavorato. La retribuzione oraria deve essere onnicompre nsiva e corrispondere a quella di un
lavoratore a tempo pieno e indeterminato dello stesso livello, includendo tutte le forme di
retribuzione diretta, differita e in natura, per un lavoro equivalente e nelle stesse condizioni e
mansioni.
Art. 44 - Si riportano i trattamenti da riconoscere al Lavoratore Intermittente:
Per i lavoratori intermittenti, la remunerazione si articola come segue:
1) Retribuzione Diretta:
Per ogni ora di effettivo lavoro, si dovrà riconoscere un importo pari a 1/173 della Retrib uzione
Individuale Mensile (RIM).
2) Retribuzione Differita:
L'equivalente orario della tredicesima mensilità è stabilito in 1/1904 della RIM per ogni ora lavorata.
Il diritto alle ferie matura proporzionalmente alle ore lavorate, deviando dal principio generale, con
1/1904 ore di ferie acquisite per ogni ora di lavoro. Le ferie maturate saranno fruite dal lavoratore o
compensate economicamente al termine del rapporto lavorativo.
3) Trattamento di Fine Rapporto (TFR):
Il TFR sarà calcolato sui compensi effettivamente erogati, escludendo eventuali rimborsi spese e
indennità specifiche (ad esempio, indennità di viaggio, per lavoro straordinario o notturno, maneggio
denaro, mensa o equivalenti).
4) Enti Bilaterali:
L’assistenza fornita tramite gli Enti Bilaterali, richiede il versamento di un contributo annuale. Nel
caso del lavoro intermittente, data l'assenza di una garanzia di continuità lavorativa e quindi del
contributo minimo, le prestazioni non sono assicurate.
Di conseguenza, le parti concordano che:
a) Per i lavoratori intermittenti, i datori di lavoro non sono tenuti a versare i contributi relativi alla
"Gestione Speciale" e non devono riconoscere l’Elemento Perequativo Sostitutivo previsto per
contratti fino a 12 mesi;
b) I contributi dovuti per le prestazioni dell'Ente Bilaterale (certificazioni, interpretazioni
contrattuali, ecc.) nel contesto del lavoro intermittente saranno determinati dall'Ente Bilaterale.
c) Per ogni ora di lavoro, ai lavoratori intermittenti sarà riconosciuta un'Indennità Sostitutiva per le
prestazioni integrative degli Enti Bilaterali, pari a 0,24 euro. Questa indennità non contribuirà al
calcolo della retribuzione oraria, né al calcolo della tredicesima mensilità, delle ferie o del TFR.
Art. 45 – Disponibilità ed attesa di chiamta nel Lavoratore Intermittente:
Se un lavoratore si impegna, su richiesta del datore di lavoro, a rimanere disponibile per eventuali
chiamate, assicurando la propria prestazione lavorativa secondo necessità, il datore di lavoro deve
corrispondergli un'indennità di disponibilità. Questa indennità è pari al 20% della paga base
contrattuale ordinaria (PBCO) per le ore non lavorate durante il mese. Le specifiche modalità di
pagamento saranno definite nel contratto individuale di lavoro, che deve essere formulato in forma
scritta.
Il lavoratore che, a causa di malattia o altro impedimento, non può rispondere alla chiamata deve
informare tempestivamente il datore di lavoro, come prescritto dall'articolo 16, comma 4, del D.lgs
81/2015, fornendo un'indicazione sulla probabile durata del proprio impedimento.
Se il lavoratore non comunica adeguatamente l'impedimento, il suo mancato intervento può essere
considerato come un'assenza ingiustificata. In tal caso, dopo l'espletamento delle procedure previste
dall'articolo 7 della Legge 300/70, il lavoratore potrebbe perdere il diritto all'indennità di
disponibilità e il datore di lavoro potrebbe richiedere un risarcimento per eventuali danni, a meno
che il contratto individuale non preveda diversamente.
In caso di mancata risposta alla chiamata senza una giustificazione valida, il lavoratore può essere
soggetto a licenziamento o alla perdita o restituzione dell'indennità relativa al periodo successivo al
rifiuto. Durante un periodo di indisponibilità temporanea per qualunque motivo, il lavoratore non
accumula il diritto all'indennità di disponibilità.
Questa indennità è soggetta a contributi previdenziali ma non è inclusa nel calcolo delle
retribuzioni per mensilità differite, festività, ferie e non contribuisce alla determinazione del
trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 46 - Lavoro Intermittente: divieti e condizioni
L'impiego del lavoro "a chiamata" è proibito dall'azienda nelle seguenti circostanze:
1. Per sostituire lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
2. Se il datore di lavoro non ha completato la valutazione dei rischi secondo quanto previsto dal
Decreto Legislativo n. 81 del 2008;
3. Qualora l'azienda abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo per le stesse
mansioni nei tre mesi antecedenti l'ingaggio di un collaboratore intermittente;
4. Nel caso in cui, per le stesse mansioni, vi siano in atto riduzioni dell'orario di lavoro supportate da
integrazione salariale in deroga, ordinaria o straordinaria.
TITOLO XIV – Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 47 – Assunzione
L'assunzione di personale deve essere formalizzata in conformità con la legislazione attuale,
attraverso un atto scritto che includa:
a. La tipologia di contratto di lavoro;
b. La mansione specifica, la qualifica professionale e il livello di inquadramento del lavoratore;
c. La data di inizio del rapporto lavorativo;
d. Il luogo dove si svolgerà il lavoro;
e. L'orario di lavoro previsto;
f. La data di termine del rapporto di lavoro, se il contratto è a tempo determinato;
g. La durata del periodo di prova, rispettando i limiti previsti dal contratto collettivo applicabile;
h. Il pacchetto retributivo iniziale e le prospettive di evoluzione salariale;
i. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento.
La lettera di assunzione deve inoltre fornire dettagli identificativi del datore di lavoro, quali nome e
cognome o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale, oltre ad altre informazioni richieste dalla legge.
È obbligatorio che l'azienda consegni al lavoratore, al momento dell'assunzione, una copia del testo
ufficiale del CCNL applicabile, di cui il lavoratore dovrà confermare la ricezione.
Per quanto riguarda i documenti necessari all'assunzione, si rimanda alle disposizioni legislative
vigenti.
Art. 48 - Visita medica preassuntiva
Prima dell'assunzione, il lavoratore può essere sottoposto a una visita medica preliminare finalizzata
a verificare la sua idoneità generale al lavoro. Questo controllo è diverso dalla valutazione di idoneità
specifica alla mansione specifica, come previsto dall'articolo 41 del Decreto Legislativo 81/2008.
La visita medica preassuntiva può essere effettuata a discrezione del datore di lavoro dal Medico
Competente, da uno specialista o dai dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali
(ASL).
Nel caso in cui il lavoratore sollevi dubbi sulla propria idoneità fisica per le mansioni assegnate, egli
sarà sottoposto a una visita medica da parte del Medico Competente o a verifiche effettuate da enti
pubblici o università.
TITOLO XV – Mansioni del lavoratore
Art. 49 - Mansioni Promiscue
Se un lavoratore dipendente è prevalentemente assegnato a una determinata mansione ma sostituisce
o copre frequentemente altri lavoratori in ruoli con professionalità superiori, verrà classificato e
retribuito secondo la qualifica superiore se queste sostituzioni o supplenze rappresentano più del 50%
delle sue attività complessive.
Nel caso in cui le funzioni di categoria superiore siano svolte regolarmente ma non come attività
principale, ad esempio per coprire la pausa pranzo di un altro dipendente o per completare
parzialmente un turno, il lavoratore riceverà un'indennità proporzionata alla differenza retributiva
tra il suo livello ordinario e quello della mansione superiore, in base al tempo medio impiegato per
le responsabilità aggiuntive.
Art. 50 - Mutamento di mansioni e “Factotum”
Ai lavoratori dipendenti temporaneamente adibiti a mansioni superiori per almeno un mese solare,
sarà corrisposta la retribuzione spettante per quella mansione durante il periodo di svolgimento delle
stesse. Se l'assunzione di mansioni superiori si estende oltre i tre mesi consecutivi, il lavoratore deve
essere classificato nella categoria superiore, a meno che non sia stato assegnato a tali mansioni per
sostituire un altro dipendente assente con diritto di conservazione del posto per un periodo definito
dal contratto.
In situazioni di ristrutturazione aziendale, crisi o per sostituire temporaneamente lavoratori assenti,
come delineato dall'articolo 1, comma 7, della Legge 183/2014 e sue modifiche, l'azienda può
assegnare il lavoratore a mansioni inferiori, a condizione che rientrino nella stessa categoria e che il
salario rimanga invariato, ad eccezione dei trattamenti accessori legati al precedente incarico.
È prevista la possibilità di accordi individuali negoziati in sedi protette, come quelle sindacali o altre
istituzioni legalmente riconosciute, tra datore di lavoro e lavoratore che consentano una riduzione
di livello e stipendio per prevenire il licenziamento.
I lavoratori definiti "Factotum" sono quelli assegnati permanentemente a compiti che comprendono
qualifiche di più categorie lavorative durante l'intera giornata lavorativa. La loro classificazione sarà
al livello della qualifica più elevata tra quelle svolte.
TITOLO XVI – Orario di lavoro
Art. 51 - Orario di lavoro: definizione
Secondo l'articolo 2 del Decreto Legislativo 66/2003, l'orario di lavoro comprende ogni periodo in
cui il lavoratore è impegnato in attività lavorative o a disposizione del datore di lavoro. La durata
standard del lavoro è di 48 ore settimanali, distribuite su 5, 6 o 7 giorni. Specifiche articolazioni
dell'orario possono includere:
- Su 5 giorni: 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, con possibili variazioni negoziate tramite
contrattazione di secondo livello.
- Su 6 giorni: distribuzione equa delle 48 ore su sei giorni, con possibile lavoro domenicale e relative
maggiorazioni retributive.
- Su 7 giorni: prevista una giornata di riposo compensativo.
Interruzioni non lavorative, come pause e tempi di trasferimento, non sono considerate parte
dell'orario di lavoro.
L'azienda può adottare schemi di orario flessibili, come la Banca delle Ore, per rispondere a esigenze
lavorative impreviste o fluttuazioni nella domanda, minimizzando l'uso di strumenti onerosi.
Per attività che richiedono continuità, è possibile concordare tramite c ontrattazione collettiva
disposizioni speciali per l'orario lavorativo, inclusa la considerazione della domenica come giorno
lavorativo e deroghe sui periodi di riposo e lavoro straordinario. In caso di turni di lavoro, i lavoratori
sono tenuti a rispettarli, anche se specifici per certi servizi o reparti.
Art. 52 - Orario di lavoro: sospensione
In caso di breve sospensione del lavoro (inferiore a trenta minuti) per fatto indipendente dalla
volontà del Lavoratore, quest’ultimo ha diritto alla normale retribuzione, per tutto il periodo di
sospensione, utilizzando i ROL.
Art. 53 - Orario di lavoro: lavoro discontinuo o lavoro d’attesa
Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi,
guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale
addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di
piscine ed al controllo dei bagnanti ed altri eventuali profili individuati dall’Ente Bilaterale in sede
di interpretazione contrattuale), la durata dell’orario di lavoro normale settimanale può essere fissata
nel contratto d’assunzione in 48 ore ordinarie, fermo restando che la retribuzione mensile sarà
proporzionata all’orario settimanale ordinario pattuito.
Tali Lavoratori discontinui, a norma dell’art. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall’ambito
d’applicazione della disciplina legale dell’orario normale di lavoro di cui all'art. 3 dello stesso decreto
legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui
all'art. 4.
L'orario settimanale di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5,6 o 7 giorni) che dovranno
essere inseriti nella lettera di assunzione, fermo restando che, quando la variazione è richiesta dalla
natura del servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite
comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell’inizio del mese in cui la
variazione avrà effetto.
Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, una volta
superato l’orario di lavoro normale di 48 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria del
lavoro con la maggiorazione del 15% per le prime 8 ore e del 17% per le ore eccedenti.
Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino a 45 ore settimanali)
Descrizione Maggiorazione R.O.N.*
Straordinario dalla 46° alla 53° ora settimanale 15%
Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 17%
* Maggiorazione da effettuarsi sulla Retribuzione Oraria Normale dovuta al Lavoratore
TITOLO XVII – Personale non soggetto a limitazione d’orario
Art. 54 - Personale non soggetto a limitazione d’orario
Come prevede l'art. 17 c. 5 del D.Lgs. 66/2003, nel rispetto dei principi generali della protezione
della sicurezza e della salute dei Lavoratori, le disposizioni dello stesso Decreto Legislativo relative
all'orario di lavoro non si applicano ai Lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle
caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai
Lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta di Dirigenti, di personale direttivo delle aziende,
di personale viaggiante o di altre persone aventi, di fatto, autonomo potere di gestione del loro orario,
anche quando esso è determinato da esigenze obiettive.
A tale effetto si conferma che è da considerarsi personale direttivo quello addetto alla d irezione
tecnica o amministrativa dell’Azienda con diretta responsabilità dell’andamento dei servizi (come
prevedeva l'articolo 3 del R.D. 1955/1923), contrattualmente individuato nel personale che riveste
la qualifica di “Quadro” o di “Impiegato di I° o di II° livello”, della classificazione di cui al presente
contratto.
La Paga Base Nazionale Mensile del personale direttivo già comprende la retribuzione di eventuale
lavoro supplementare o straordinario effettuato nei giorni lavorativi, nei limiti della no rmalità
(massimo 22 ore mensili).
Il lavoro straordinario eccedente i predetti limiti, o svolto nei giorni di riposo o nei giorni festivi,
dovrà essere retribuito con le maggiorazioni contrattuali. Le Parti, in alternativa al pagamento,
potranno concordarne il recupero. In materia di orario di lavoro dei minori si applicano le norme di
Legge vigenti.
TITOLO XIX – Riposo giornaliero e riposo settimanale
Art. 55 - Riposo giornaliero
Il riposo giornaliero deve essere di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore. Per effetto dell’art. 17 del
D.Lgs. 66/2003, nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale ed aziendale
potranno, a fronte di valide ragioni, essere concordate deroghe ulteriori rispetto a quanto previsto
dal presente CCNL.
Nell’attesa della regolamentazione particolare di quanto sopra e fatte salve eventuali ipotesi già
convenute al secondo livello di contrattazione, il riposo giornaliero normale di 11 ore consecutive,
ogni 24 ore, potrà essere frazionato per non più di 12 giorni lavorativi per anno solare, per le
prestazioni lavorative svolte nelle seguenti ipotesi:
1. cambio del turno;
2. interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti ed attrezzature;
3. manutenzioni svolte presso terzi;
4. attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;
5. allestimenti in fase d’avvio di nuove attività;
6. vigilanza degli impianti e custodia;
7. tempo degli inventari, redazione dei bilanci, adempimenti fiscali od
amministrativi straordinari.
Art. 56 - Riposo settimanale
In accordo con le normative vigenti, tutto il personale ha diritto a un riposo settimanale di 24 ore,
oltre al riposo giornaliero di 11 ore, solitamente coincidente con la domenica. Le parti riconoscono
la possibilità di adottare, attraverso la contrattazione di secondo livello, modalità alternative per il
godimento del riposo settimanale rispetto a quanto stabilito nel presente CCNL, in particolare:
1. Per facilitare l'organizzazione dei turni e la rotazione del giorno di riposo oltre la domenica,
soprattutto per aziende che non osservano la chiusura settimanale.
2. Per venire incontro alle necessità di bilanciamento tra vita professionale e personale o familiare
dei lavoratori.
In tali casi, il riposo settimanale può essere preso in periodi superiori a una settimana, a condizione
che la durata complessiva del riposo, calcolata ogni 14 giorni o secondo altro intervallo definito dalla
contrattazione di secondo livello, corrisponda in media ad almeno 24+11 ore per ogni 7 giorni di
lavoro effettivo.
Le parti concordano, in modo transitorio, che in attesa della definizione degli accordi di secondo
livello, il numero di riposi che possono essere presi in intervalli superiori a una settimana per anno è
limitato a 20.
Se il riposo viene posticipato oltre il settimo giorno senza un accordo di secondo livello, al lavoratore
sarà corrisposta una compensazione di 10 euro per ogni settimana di rinvio, fino a un massimo di 2
settimane al mese
TITOLO XX – Permessi
Art. 57 - Permessi
Sono previsti i seguenti permessi:
Tipo di
permes
so
Ore / giorni
Condizioni
Retribuzione
Permessi
retribuiti
16 ore annuali
Il lavoratore ha diritto a brevi
permessi retribuiti per motivi
legittimi, come appuntamenti
medici o incontri scuola -
genitori, accumulando 1,33
ore di permesso per ogni mese
di lavoro completato. La
richiesta di permesso deve
essere presentata almeno un
giorno in anticipo, fatta
eccezione per circostanze
impreviste e urgenti, e sarà
concessa nel rispetto delle
esigenze imprescindibili
dell'azienda.
I lavoratori ricevono la
retribuzione giornaliera
ordinaria, senza incrementi
aggiuntivi. Se non
usufruiscono completamente
o parzialmente delle ore
accumulate, hanno diritto a
un'indennità sostitutiva.
Quest'ultima verrà pagata
insieme al conguaglio delle
retribuzioni nel mese di
gennaio dell'anno successivo
a quello in cui le ore sono
state accumulate.
Periodo delle consultazioni
elettorali e referendarie.
I lavoratori incaricati di
svolgere compiti presso gli
uffici elettorali hanno il
diritto di assentarsi dal lavoro
per l'intera durata delle
operazioni elettorali. La
richiesta di assenza deve
essere presentata con almeno
un giorno di preavviso.
3 giorno per evento
Matrimonio di un figlio
Il lavoratore riceve la
retribuzione giornaliera
ordinaria, senza alcuna
maggiorazione aggiuntiva. In
3 giorni per evento
Nascita o adozione di un
figlio
3 giorni per anno
In caso di morte o grave
malattia accertata di familiari
quali genitori, fratelli,
coniugi, figli, nonni, suoceri o
conviventi in una comprovata
relazione di coabitazione
stabile verificabile tramite
Permessi
straordin
ari
attestazione anagrafica, il
lavoratore ha diritto a
permessi. Se si verifica una
grave malattia,
compatibilmente con le
esigenze organizzative
dell'azienda, il lavoratore può
concordare con il datore di
lavoro modalità alternative di
svolgimento del proprio
lavoro.
situazioni eccezionali e
giustificate come casi di forza
maggiore, è possibile che il
dipendente raggiunga un
accordo con il datore di
lavoro per ottenere congedi
retribuiti. Questi congedi
possono essere detratti dai
permessi retribuiti
accumulati e non ancora
utilizzati o dal saldo della
Banca delle Ore..
Secondo disposizioni
L. 6 marzo 2001 n. 52
art. 5
Al Lavoratore donatore
Permessi
non
retribuiti
Gruppi di 8 ore, per un limite
complessivo di 48 ore
annuali.
Per situazioni personali o
familiari di particolare gravità
e debitamente documentate, è
possibile concedere al
lavoratore dei periodi di
aspettativa non retribuiti.
Queste assenze dal lavoro non
comportano oneri per
l'azienda e sono concesse a
patto che non arrechino seri
pregiudizi all'organizzazione
e al normale svolgimento
dell'attività lavorativa.
Durante i periodi di
aspettativa non retribuiti,
non vi è alcuna retribuzione
dovuta al lavoratore. Inoltre,
non avviene l'accumulo di
alcun diritto contrattuale,
incluso quello relativo
all'anzianità di servizio.
* In situazioni eccezionali di forza maggiore, il dipendente può negoziare con il datore di lavoro
l'assegnazione di congedi pagati. Questi possono essere detratti dai permessi retribuiti accumulati e
non ancora usufruiti o possono essere scalati dal saldo della Banca delle Ore del dipendente.
TITOLO XXI – Festività e festività abolite
Art. 58 – Festività
Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera
Normale (RGN), i giorni appresso specificati:
1. festività nazionali:
a) 25 aprile – Ricorrenza della Liberazione;
b) 1 maggio – Festa dei Lavoratori;
c) 2 giugno – Festa della Repubblica;
2. festività religiose:
a) 1° gennaio – primo giorno dell’anno;
b) 6 gennaio – Epifania;
c) il giorno del Lunedì di Pasqua;
d) 15 agosto – festa dell’Assunzione;
e) 1 novembre – Ognissanti;
f) 8 dicembre – Immacolata Concezione;
g) 25 dicembre – Santo Natale;
h) 26 dicembre – Santo Stefano;
i) la solennità del Santo Patrono.
Il dipendente che lavora durante le festività indicate riceverà, oltre al normale stipendio mensile, un
pagamento aggiuntivo per ogni ora lavorata in tali giorni, aumentato come previsto dal contratto. La
paga mensile non subirà decurtazioni per il non lavoro nei giorni festivi menzionati.
Se una festa nazionale o religiosa cade di domenica o in un giorno di riposo, e non viene rimpiazzata
con un altro giorno libero o accreditata come permesso retribuito o nella Banca delle Ore, al
lavoratore spetterà un compenso supplementare equivalente a una giornata di paga ordinaria, oltre
alla retribuzione abituale.
Questo beneficio non si applica ai lavoratori sospesi dal servizio senza stipendio a seguito di sanzioni
disciplinari, durante le festività.
Art. 59 - Festività abolite
Le festività abolite sono:
– 19 marzo – San Giuseppe
– 1 giugno – Ascensione
– 22 giugno – Corpus Domini
– 29 giugno – SS. Pietro e Paolo
– 4 novembre – Unità Nazionale
In loro sostituzione, saranno riconosciute 32 ore di permessi retribuiti annuali da aggiungere, alle
medesime condizioni, alle 16 ore di permessi retribuiti annuali.
TITOLO XXII – Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 60 - Intervallo per la consumazione dei pasti
Il periodo dedicato alla pausa per il pasto, salvo differenti intese all'interno dell a contrattazione
aziendale, è compreso tra un minimo di 30 minuti e un massimo di due ore. Tale intervallo viene
definito di comune accordo tra il datore di lavoro e i dipendenti, tenendo conto delle necessità
operative dell'azienda e cercando di armonizzarle, per quanto possibile, con quelle personali o
familiari dei lavoratori.
TITOLO XXIII – Congedo per matrimonio
Art. 61 - Congedo per matrimonio
Al dipendente spetterà un congedo straordinario retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del
proprio matrimonio, da usufruirsi entro un mese dall'evento. Durante questo congedo, il lavoratore
mantiene lo status di attività lavorativa e riceve la normale retribuzione giornaliera. La richiesta per
il congedo matrimoniale deve essere inoltrata al datore di lavoro con almeno 15 giorni di anticipo.
Entro un mese dalla fine del congedo, il dipendente è tenuto a fornire all'azienda il certificato di
matrimonio. Questo articolo non è applicabile ai lavoratori con contratto di prova o a termine
inferiore ai 12 mesi.
TITOLO XXIV – Volontariato
Art. 62 – Volontariato
Il lavoratore che si dedica al servizio civile, volontariato, è tutelato dalle disposizioni della Legge n.
162/92 e del DM n. 379/94. Per i volontari che operano nei paesi in via di sviluppo, come da Legge
n. 266/91, l'azienda può concedere fino a due anni di aspettativa non retribuita, senza che questo
periodo contribuisca all'anzianità di servizio, purché le necessità aziendali lo permettano.
TITOLO XXV – Lavoratori studenti
Art. 63 - Lavoratori studenti
Per incentivare l'arricchimento culturale e professionale dei lavoratori, i datori di lavoro offriranno
ai dipendenti, esclusi quelli in periodo di prova, che desiderano intraprendere percorsi educativi, sia
obbligatori che superiori, o universitari, i seguenti vantaggi, a patto che ciò sia conciliabile con le
necessità operative dell'azienda:
1. Modulazione dell'orario lavorativo per facilitare la partecipazione a corsi e lo studio per gli esami.
2. Esclusione dell'obbligatorietà di prestare lavoro straordinario.
3. Riconoscimento come permessi retribuiti dei giorni di esame documentati. Per gli esami
universitari che richiedono più sessioni, si concede un solo permesso retribuito, ma è possibile
accordarsi per fino a 10 giorni di permessi non retribuiti all'anno, pianificati con almeno 60 giorni di
anticipo, in coincidenza con gli esami.
Lavoratori con almeno cinque anni di servizio possono richiedere un periodo di aspettativa non
retribuita per:
1. Completare l'istruzione obbligatoria.
2. Ottenere un titolo di studio superiore, un diploma universitario o una laurea.
3. Partecipare a corsi di formazione.
L'aspettativa non può superare i sei mesi nel corso della carriera, non è combinabile con altri periodi
di assenza come ferie o malattia, può essere suddiviso se non incide sul carico di lavoro e deve essere
chiesto con un preavviso triplo rispetto alla durata desiderata, fino a un massimo di tre mesi. La
concessione del congedo sarà valutata dal datore di lavo ro in base alle esigenze lavorative
imprescindibili.
TITOLO XXVI – Maternità – Congedi parentali
Art. 64 - Gravidanza e puerperio
Durante la gravidanza e fino al completamento del primo anno di vita del bambino, la lavoratrice ha
il diritto e l'obbligo di seguire le disposizioni legali relative al congedo maternità. Prima del periodo
in cui il lavoro è proibito, deve presentare al datore di lavoro e all'ente previdenziale un certificato
medico che indichi la data prevista del parto.
Dopo il parto, per accedere ai benefici legati al puerperio, deve fornire entro 30 giorni il certificato
di nascita o una dichiarazione sostitutiva come previsto dalla legge.
Il congedo maternità dura 5 mesi, iniziando dall'ottavo mese di gravidanza e finendo tre mesi dopo
il parto. La legge permette alla lavoratrice di prolungare il lavoro fino alla fine dell'ottavo mese e di
estendere di conseguenza il congedo post-partum, purché ne faccia richiesta entro il settimo mese e
presenti la documentazione necessaria secondo il D.Lgs. 151/2001.
L'INPS eroga un'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione durante il congedo
obbligatorio. Il datore di lavoro anticipa questa indennità e la recupera dai contributi INPS dovuti.
Per i contratti a termine o stagionali, l'INPS paga direttamente l'indennità.
I periodi di congedo maternità sono inclusi nell'anzianità di servizio per tutti gli effetti, compresi la
tredicesima mensilità e le ferie.
Il posto di lavoro è garantito per tutta la gravidanza e fino a un anno di vita del bambino. Durante
questo periodo, è vietato licenziare la lavoratrice, eccetto in casi di giusta causa, chiusura aziendale
o termine del contratto di lavoro.
Art. 65 - In conformità con le normative vigenti al momento della redazione del CCNL
Congedo di maternità / paternità
Genitor
e
Durata Periodo Retribuzione Previdenza
Madre
Il periodo di maternità
obbligatoria si estende per
una durata complessiva di
cinque mesi,
generalmente suddivisi in
due mesi precedenti la
data prevista del parto e
tre mesi successivi. Vi è
inoltre la possibilità di
usufruire della maternità
anticipata in presenza di
specifiche condizioni
sanitarie, la cui verifica
spetta alla Direzione
Provinciale del Lavoro.
– 2 mesi
precedenti la data
presunta del parto;
– 3 mesi successivi
la data del parto
(*).
Indennità
corrisposta
dall’INPS pari
all’80% della
retribuzione
media giornaliera
secondo quanto
stabilito dall’art.
22 D.Lgs.
151/2001, e
anticipata dal
datore di lavoro ai
sensi dell’art. 1 L.
n.
33/1980.
Il datore di lavoro
è tenuto a
corrispondere
un’indennità del
20% del valore
della tredicesima
mensilità.
Il periodo di
congedo è
computato
nell’anzianità di
servizio a tutti gli
effetti, e matura
regolarmente i
Copertura
100%
ratei relativi alle
mensilità
supplementari e le
ferie.
Padre
5 mesi complessivi
utilizzati dal padre in
alternativa alla madre
soltanto nelle seguenti
ipotesi:
– morte o grave infermità
della madre;
– affidamento del
bambino al padre in via
esclusiva.
– abbandono del
bambino da parte della
madre;
–
Dopo la nascita del
bimbo.
Stessa indennità
spettante al congedo
di maternità.
Copertura
100%
* In assenza di circostanze mediche sfavorevoli, la lavoratrice ha la facoltà di differire l'inizio del
congedo di maternità, iniziando la sua astensione dal lavoro un mese prima della data prevista per il
parto e proseguendo per i successivi quattro mesi.
Genitor
e
Durata Periodo Retribuzione Previdenza
Madre
6 mesi continuativi
o frazionati (*)
Nei primi 12 anni di
vita del bambino
La lavoratrice ha
diritto a un'indennità
pari al 30% della
media della
retribuzione
giornaliera per un
periodo massimo di sei
mesi, utilizzabile fino
al sesto anno di età del
bambino. Questo
beneficio è estendibile
per periodi successivi
al sesto anno, a
condizione che sia
rispettato il limite di
reddito previsto dalla
Copertura al
100% per i mesi
goduti fino al
terzo anno di vita
del bambino.
Per i periodi
successivi
contribuzione
ridotta con
possibilità di
integrazione
mediante riscatto
normativa. Le
modalità di
pagamento e di
anticipo di questa
prestazione seguono le
stesse normative
applicate
all'astensione
obbligatoria. Il
periodo di astensione
facoltativa è incluso
nel calcolo
dell'anzianità di
servizio, ma non
influisce sul diritto
alle ferie, sulle
mensilità aggiuntive o
sul trattamento di fine
rapporto.
o prosecuzione
volontaria.
Padre 6 mesi (*) Nei primi 12 anni di
vita del bambino
Come la madre Come la madre
La durata complessiva del congedo parentale è estendibile fino a dieci mesi nel caso in cui un solo
genitore ne faccia richiesta. Se entrambi i genitori decidono di fruire del congedo, la somma delle loro
astensioni non può superare i dieci mesi. Tuttavia, se il padre decide di usufruire del congedo per un
periodo superiore ai tre mesi, il limite massimo di astensione congiunta si estende a undici mesi. Inoltre,
fino al dodicesimo anno di età del bambino, il congedo parentale può essere ancora usufruito, purché il
reddito del genitore interessato non superi due volte e mezzo l'impo rto del trattamento minimo di
pensione, permettendo così il proseguimento dell'astensione nel caso in cui permangano determinate
condizioni di reddito.
Permessi – Riposi giornalieri (ex riposi allattamento)
Genitor
e
Durata Periodo Retribuzione Previdenza
Madre
– 2 ore di permesso (4
per Parti plurimi) se
l’orario giornaliero
lavorato è superiore
alle 6 ore;
Le ore di riposo
giornaliero
sono retribuite
come normale
orario di lavoro
mediante
un’indennità a
Copertura
ridotta con
possibilità di
integrazione
– 1 ora di permesso se
l’orario è inferiore alle
6 ore.
Diritto di uscire dal
luogo di lavoro.
Durante il primo
anno di vita del
bambino
carico INPS.
L’indennità è
anticipata dal
Datore di
lavoro.
Durante i
periodi di
risposo decorre
l’anzianità di
servizio ma non
maturano ferie
né mensilità
aggiuntive.
mediante
riscatto o
prosecuzione
volontaria.
Permessi – Riposi giornalieri (ex riposi allattamento)
Genitor
e
Durata Periodo Retribuzione Previdenza
Padre
Diritto riconosciuto
nei seguenti casi:
– il figlio è affidato al
padre;
– la madre Lavoratrice
dipendente non se ne
avvale per scelta o
perché non ne ha
diritto.
Diritto di uscire dal
luogo di lavoro.
Durante il primo
anno di vita del
bambino
Come madre
Come madre
Permessi – Malattia del bambino e madre gestante
Genitore Durata Retribuzione Previdenza
Madre (*)
– fino al terzo anno di vita
del bambino diritto per tutta
la durata della malattia del
bambino;
– dai tre agli otto anni
cinque giorni lavorativi per
ciascun genitore nell’anno.
Nessuna.
Durante il periodo di
malattia del bambino
decorre l’anzianità di
servizio ma non maturano
le ferie e le mensilità
differite.
Fino al terzo anno
di età del bambino
copertura
100%.
Dal terzo fino
all’ottavo anno di
vita, copertura
ridotta con
possibilità di
integrazione
mediante riscatto o
prosecuzione
volontaria
Padre
Come madre
Come madre
Come madre
Madre
gestante
– permessi per esami
prenatali, accertamenti
clinici o visite mediche (**).
100% dal Datore di lavoro
Copertura al 100%
* Il diritto all’astensione per malattia del bambino spetta alternativamente alla madre o al padre.
** Il diritto è subordinato alla necessità, documentata, d’eseguire esami, accertamenti e visite
durante l’orario di lavoro. La Lavoratrice deve presentare al Datore domanda preventiva e
successiva documentazione giustificativa con data ed orario d’effettuazione.
TITOLO XXVII – Ferie
Art. 66 – Ferie
Secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, il lavoratore
ha diritto a un periodo annuale di ferie di 28 giorni di calendario, che equivale a quattro settimane.
Questo periodo include tutti i sabati e le domeniche compresi nell'arco delle ferie. Per i lavoratori
con un orario di 40 ore settimanali, ciò corrisponde a 160 ore di ferie, e per coloro con un orario di
48 ore settimanali, a 192 ore.
Il godimento delle ferie avviene tipicamente in blocchi settimanali, e su richiesta del lavoratore, deve
essere garantito un periodo di almeno due settimane consecutive di ferie ogni anno. Mentre
l'organizzazione dei periodi di ferie deve tenere conto delle necessità operative dell'azienda, i datori
di lavoro possono stabilire, in particolare durante la chiusura aziendale per ferie collettive, che le
ferie siano godute in un periodo di tre settimane consecutive, lasciando al lavoratore la facoltà di
accordarsi per la quarta settimana.
Il diritto alle ferie è inalienabile e non può essere rinunciato. Tuttavia, per motivi di servizio
indifferibili, il datore di lavoro può richiamare il lavoratore durante le ferie, assicura ndosi che il
periodo interrotto possa essere recuperato successivamente e rimborsando le spese comprovate
sostenute per il rientro.
Durante le ferie, il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione mensile. Se durante le ferie si
verifica una malattia, debitamente certificata e comunicata all'azienda, l'interruzione delle ferie è
permessa solo nelle circostanze specificate nelle sezioni successive del contratto.
Nel caso di interruzione delle ferie a causa di malattia, il periodo non goduto non sarà semplicemente
aggiunto alla fine delle ferie, ma sarà riprogrammato in seguito, previo accordo con l'azienda.
In caso di licenziamento o dimissioni, il lavoratore ha diritto a un'indennità sostitutiva per le ferie
maturate e non usufruite. Importante notare che il periodo di preavviso non può sovrapporsi con il
periodo di ferie a meno che non vi sia un accordo reciproco tra il datore di lavoro e il lavoratore.
TITOLO XXVIII – Malattia od infortunio non professionali
Art. 67 - Malattia od infortunio non professionali
In caso di malattia od infortunio non professionali si prevede la seguente disciplina:
Condizioni
In conformità con le normative vigenti, il lavoratore è tenuto a segnalare
all'azienda eventuali assenze per malattia entro le prime quattro ore dell'orario
di lavoro previsto. Successivamente, deve fornire una certificazione medica entro
il giorno lavorativo seguente l'inizio dell'assenza. Se queste comunicazioni non
avvengono nei tempi stabiliti, a meno che non ci siano motivazioni comprovate
e valide che impediscono tali comunicazioni, le assenze saranno classificate come
ingiustificate. Di conseguenza, il lavoratore potrebbe subire una riduzione dello
stipendio e incorrere in sanzioni disciplinari per il ritardo o la man cata
comunicazione dell'assenza.
In accordo con le linee guida stabilite, un lavoratore con fino a due anni di
anzianità lavorativa, che non si trovi in periodo di prova, ha il diritto di
mantenere la propria posizione lavorativa in caso di assenza per malattia fino a
un totale di 120 giorni solari, sia consecutivi che frazionati, nell'arco dell'anno.
Questo conteggio dell'anzianità inizia dall'inizio dell'ultima malattia o infortunio
non legato al lavoro.
Per i lavoratori con più di due anni di anzianità, si estende il diritto di
mantenimento del posto per periodi di assenza, anche non continuativi o per
condizioni mediche diverse, fino a un massimo di 120 giorni solari per anno,
aumentando di 20 giorni per ogni anno di servizio oltre il secondo. Il limite
massimo è di 365 giorni di prognosi complessiva, valutati in un periodo mobile di
cinque anni.
Periodo di
comporto
In caso di prolungata assenza per malattia o infortunio non lavorativo, il datore
di lavoro può terminare il contratto di lavoro per giustificato motivo, con il
pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso. Il conteggio del periodo di
riferimento inizia il giorno successivo all'ultimo giorno lavorato e termina il
giorno prima della ripresa del lavoro. Per la determinazione del periodo massimo
di assenza, si considera l'intero arco degli ultimi cinque anni, sommando la durata
di tutte le assenze per malattia.
Se l'azienda non licenzia il lavoratore entro trenta giorni dalla fine del periodo
massimo di assenza, il rapporto di lavoro si considera sospeso, mantenendo i
diritti contrattuali. In presenza di una malattia grave e continuativa, debitamente
certificata, e una volta superato il limite massimo di conservazione del posto, il
lavoratore può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita di tre mesi,
durante il quale non matureranno retribuzione né anzianità. Qualora il
lavoratore non si presenti al lavoro al termine del periodo di malattia senza
fornire comunicazioni entro cinque giorni, si considererà dimesso.
Indennità
INPS INAIL
–Dal 4° al20° giorno: 50% della retribuzione media giornaliera (RMG);
– Dal21° giorno e fino al 180° per l’'INPS e la guarigione per l’INAIL: 66,66% della
RMG.
Integrazione
datoriale
– Per i primi tre giorni di assenza per malattia, il lavoratore riceverà il 50% della
retribuzione normale che avrebbe ricevuto se avesse lavorato secondo il suo
orario abituale. Tuttavia, nel corso dell'anno, questa indennità al 50% sarà pagata
solo per un totale cumulativo di nove giorni di assenza, a meno che l'assenza non
sia a causa di una grave condizione medica continuativa o trattamenti salvavita o
ricoveri ospedalieri documentati.
– Dal quarto al ventesimo giorno di malattia, il lavorato re riceverà
un'integrazione all'indennità di malattia INPS pari al 25% della retribuzione
lorda ordinaria, escludendo i componenti di paga legati alla presenza effettiva sul
lavoro.
– Dal ventunesimo al centottantesimo giorno, l'integrazione sarà pari al 35% della
retribuzione lorda normale, escludendo anche qui le voci di paga legate alla
presenza.
– Se l'INPS interrompe il pagamento dell'indennità dopo 180 giorni di malattia,
il lavoratore riceverà un'indennità pari al 35% della retribuzione normale fino al
termine del periodo di conservazione del posto di lavoro. A questo possono
aggiungersi le prestazioni assicurative previste dall’Ente Bilaterale, in accordo
con il suo regolamento.
– Il diritto ai trattamenti integrativi di malattia è condizionato al riconoscimento
dell'assenza per malattia o infortunio non lavorativo da parte dell'INPS e al
rispetto dei doveri di controllo delle assenze da parte del lavoratore. L'azienda
può recuperare le somme pagate anticipatamente sia per conto dell'INPS sia per
proprio conto se l'assenza non è riconosciuta dall'INPS. L'azienda può anche
sospendere l'integrazione se il lavoratore non si presenta alla visita fiscale e può
intraprendere azioni disciplinari conseguenti.
In caso di infortunio non sul lavoro o di incidenti durante il tragitto da e per il
lavoro causati da terzi, l'azienda si riserva il diritto di richiedere il rimborso delle
somme versate al lavoratore, come retribuzione e contributi, dal responsabile del
sinistro. Di conseguenza, i diritti al risarcimento danni nei confronti del terzo
responsabile sono trasferiti all'azienda.
Il lavoratore è obbligato a informare immediatamente il datore di lavoro in caso
di infortunio extralavorativo o "in itinere", fornendo dettagli sull'identità del
responsabile o della compagnia assicurativa coinvolta, nonché le circostanze
dell'incidente. In caso di mancata comunicazione o informazioni incomplete, il
lavoratore sarà considerato corresponsabile, insieme al terzo, per eventuali danni
subiti dall'azienda, senza pregiudizio per ulteriori azioni disciplinari che l'azienda
potrebbe intraprendere.
Previdenza Copertura 100% nei limiti del periodo di comporto.
Malattia e
ferie
Se insorti durante le ferie programmate, ne sospendono la fruizione nelle seguenti
ipotesi:
a) malattia che comporta ricovero ospedaliero, per tutta la durata dello stesso;
b) malattia la cui prognosi sia superiore a 7 giorni di calendario.
L'effetto sospensivo si determina a condizione che il Lavoratore assolva agli
obblighi di comunicazione, di certificazione e d'ogni altro adempimento
necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità
previsto dalle norme di Legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti.
TITOLO XXIX – Malattia e/o infortunio professionali
Art. 68 – Disciplina Malattia ed Infortunio Professionali
Condizioni
È necessario comunicare l'assenza dal lavoro, a meno di un legittimo
impedimento, entro le prime quattro ore dall'orario di inizio previsto. Il
dipendente è tenuto a informare immediatamente il datore di lavoro in
caso di infortunio sul lavoro, anche se minore. In caso di mancato rispetto
di questo obbligo e se tale omissione impedisce al datore di lavoro di
presentare tempestivamente la denuncia all'INAIL o alle autorità
competenti, il datore di lavoro sarà sollevato da ogni responsabilità per il
ritardo. Il dipendente, in assenza di validi motivi di impedimento, sarà
considerato non giustificato, con la possibilità che si applichino le sanzioni
contrattuali o altre conseguenze legali per il ritardo o la mancata
comunicazione.
Periodo di comporto
In caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore che non si trovi in periodo di
prova ha diritto al mantenimento del proprio posto di lavoro per tutta la
durata della temporanea incapacità di lavorare, fino al momento in cui il
certificato medico attesti la sua completa riabilitazione o, se del caso, fino
all'emissione di un certificato che stabilisca una condizione di invalidità o
inabilità permanente.
Per quanto riguarda le malattie professionali, il lavoratore dipendente non
in prova ha il diritto di mantenere il suo posto di lavoro per un periodo
massimo di nove mesi, che possono essere non consecutivi, senza che ciò
comporti una interruzione del computo dell'anzianità di servizio.
Per quanto riguarda il conteggio dei giorni di assenza per malattia ai fini
della valutazione comportamentale, si considera il periodo di cinque anni
precedenti, a partire dalla data di inizio dell'ultima malattia. Qualora
l'azienda non proceda al licenziamento entro trenta giorni dal
completamento del periodo di valutazione comportamentale, il rapporto di
lavoro verrà considerato sospeso da tale data, con tutte le conseguenze
previste dal contratto. Se il dipendente non si presenta al lavoro e non
comunica alcuna giustificazione entro due giorni dalla fine del periodo di
malattia, mantenendo fermi i procedimenti previsti dalla Legge 92/2012 e
dai suoi aggiornamenti e integrazioni, sarà considerato come se avesse
rassegnato le dimissioni, con tutti gli effetti che ne conseguono.
Indennità INPS–
lNAIL
– Dal 4° giorno di infortunio: 60% della RMG, fino a 90 giorni.
– Dal 91° giorno: 75% della RMG.
Conformemente alle leggi vigenti sul trattamento delle assenze per
malattia o infortunio sul lavoro, l'azienda pagherà al dipendente, alle
ordinarie scadenze di retribuzione, un anticipo dell'indennità di malattia o
infortunio riconosciuta dall'INAIL, oltre a un'integrazione che assicura
l'85% della retribuzione giornaliera netta no rmalmente ricevuta dal
lavoratore.
Integrazione
Datoriale
Tale importo rappresenta un anticipo di cassa e sarà adeguato in base
all'ammontare effettivo dell'indennità fornita dall'INAIL e alla
retribuzione mensile netta del lavoratore, entro i limiti dei quali viene
calcolata l'integrazione a carico dell'azienda.
L'indennità erogata dall'INAIL sarà rimborsata all'azienda che ha effettuato
l'anticipo. Se il dipendente riceve direttamente tale indennità, è tenuto a
restituirla immediatamente all'azienda.
Se l'indennità dell'INAIL d ovesse superare la retribuzione integrata
ordinaria, l'azienda verserà al lavoratore la differenza.
L'integrazione a carico dell'azienda non sarà dovuta se l'INAIL, per
qualsiasi motivo, non eroga l'indennità. Se l'INAIL non riconosce
l'infortunio del dipendente e la pratica viene trasferita all'INPS,
l'eventuale trattamento economico fornito sarà adeguato, anche con la
ritenzione delle somme in eccesso, secondo le norme previste per la
malattia o per l'infortunio non professionale. In tale eventualità, l'evento
sarà cumulativo ai periodi di comporto considerati.
Previdenza Copertura: 100% entro il limite del periodo di comporto.
Controllo
dell’assenza per
infortunio
L'azienda ha il diritto di far svolgere visite di verifica dello stato di salute
del lavoratore, in conformità all'articolo 5, comma 2, della Legge n. 300/70.
Tali controlli medici devono essere effettuati nelle fasce orarie stabilite per
le assenze dovute a malattie non professionali, sia da contratto che dalla
legge. Di conseguenza, il lavoratore è tenuto, salvo casi di forza maggiore
debitamente comprovati, a rimanere reperibile presso il proprio domicilio
durante tali orari. Se il lavoratore prevede di doversi assentare dal domicilio
nelle fasce orarie prestabilite per legittime ragioni (come per sottoporsi a
visite mediche o trattamenti), è tenuto a informare in anticipo il datore di
lavoro di tale circostanza.
L'assenza ingiustificata a una visita di controllo medica comporta per il
lavoratore non solo una sanzione disciplinare, ma anche la perdita del
diritto all'integrazione economica erogata dall'azienda in caso di malattia.
TITOLO XXX – Aspettativa non retribuita per malattia od infortunio
Art. 69 - Aspettativa non retribuita per malattia ed infortunio
Condizioni e durata
dell’aspettativa
A meno che non siano presenti obblighi legali o gravi limitazioni
aziendali che lo impediscono, al dipendente a tempo indeterminato che
ne faccia richiesta per gravi e comprovate ragioni di salute personali o
dei familiari, e sempre entro il periodo di comporto previsto dal
contratto, può essere accordato un congedo non retribuito. Tale
congedo, durante il quale non matura anzianità lavorativa né alcun
diritto alla liquidazione di fine rapporto (TFR), corrisponde a 15 giorni
per ogni anno di servizio accumulato, fino a un massimo di 6 mesi,
garantendo il mantenimento del posto di lavoro.Questo periodo di
congedo non prevede né retribuzione né accumulo di anzianità
lavorativa a nessun effetto, incluso il TFR. Se il dipendente non si
presenta al lavoro entro 7 giorni dalla fine del congedo, sarà considerato
dimissionario. L'azienda, verificando la cessazione delle condizioni che
hanno giustificato il congedo, può richiedere al lavoratore di tornare al
lavoro entro 7 giorni. Il dipendente che svolge lavoro subordinato per
terzi durante il congedo, anche se non retribuito, può essere licenziato
per giusta causa.
Se il dipendente svolge attività lavorative diverse dal rapporto di
subordinazione durante il congedo, senza un preventivo accordo scritto
con l'azienda, può essere licenziato per giustificato motivo soggettivo,
con l'applicazione del periodo di preavviso contrattuale."
Prolungamento
dell’aspettativa
Il dipendente, in caso di malattia o infortunio sul lavoro, può chiedere
un'estensione del congedo non retribuito. Questo prolungamento non
può superare la metà della durata inizialmente prevista dall'articolo 66,
paragrafo 1 (ovvero un massimo di 7,5 giorni aggiuntivi per ogni anno
di anzianità fino a un totale di 3 mesi). Questa estensione è soggetta a
due condizioni:
1. Il dipendente deve presentare certificati medici regolarmente.
2. L'assenza non deve essere dovuta a condizioni di salute che rendono
ragionevolmente improbabile il rientro al lavoro.
TITOLO XXXI – Polizze infortuni professionali od extraprofessionali
Art. 70 - Polizze infortuni professionali od extraprofessionali
In assenza di specifici accordi tra le parti, per infortuni sul lavoro o non, le aziende possono fornire
ai dipendenti, tramite gli Organismi Bilaterali, coperture assicurative in caso di morte o di invalidità
permanente. Queste prestazioni si aggiungono e sono cumulabili con eventuali altri benefici già
offerti dall'azienda.
TITOLO XXXII – Trattamento di fine rapporto TFR
Art. 71 – TFR
Alla fine del rapporto di lavoro, al dipendente spetta il trattamento di fine rapporto (TFR) come
disposto dalla Legge n. 297 del 29 maggio 1982. Per calcolare l'importo del TFR, si considera la
retribuzione annua lorda, inclusa la tredicesima mensilità maturata. Non si devono includere nel
calcolo i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario, le maggiorazioni per le ore accumulate
nel banco ore, i compensi per flessibilità, eventuali somme erogate come risarcimento o legate a
specifiche condizioni lavorative, come le indennità per il turno notturno, e le retribuzioni o premi
derivanti dalla contrattazione collettiva di secondo livello. Il TFR si calcola secondo l'articolo 2120
del Codice Civile, comma 2, sommando per ogni anno di servizio un importo pari o inferiore alla
retribuzione mensile normale e alla tredicesima, diviso per 13,5. Questa somma è proporzionalmente
ridotta per le frazioni di anno, conteggiando come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali
a 15 giorni.
Art. 72 - Trattamento di Fine Rapporto: corresponsione
Il trattamento di fine rapporto (TFR) deve essere erogato contestualmente al pagamento dello
stipendio del mese in cui si verifica la cessazione del servizio, previa detrazione di eventuali importi
che il dipendente possa dovere all'azienda. Per garantire l'applicazione corretta del tasso di
rivalutazione previsto dalla Legge del 29 maggio 1982, n. 297, è possibile procedere alla liquidazione
del TFR entro 30 giorni dalla data in cui normalmente si effettuerebbe il pagamento delle ultime
competenze dovute al termine del rapporto di lavoro.
Art. 73 - Trattamento di Fine Rapporto: anticipazioni
Ai sensi dell’art. 2120 c.c. il Lavoratore, con almeno 8 anni di servizio presso l’Azienda, quando
mantiene presso la stessa il TFR, può chiedere per iscritto, in costanza di rapporto di lavoro,
un’anticipazione non superiore al 70% del trattamento maturato al momento della richiesta.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti
strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa d’abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.
Le richieste saranno soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi diritto, di cui al
comma precedente, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti, con il minimo di uno.
Ai sensi dell’Art. 7 della L. 8 marzo 2000, n. 53, il Trattamento di Fine Rapporto può essere anticipato
anche ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all’Art. 7,
comma 1, della L. 30 dicembre 1971, n. 1204, e di cui agli Artt. 5 e 6 della L. 53/2000.
L’anticipazione sarà corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede
la data di inizio del congedo.
Le medesime disposizioni si applicano anche alle domande di anticipazioni per indennità
equipollenti al Trattamento di Fine Rapporto, comunque denominate, spettanti a Lavoratori
dipendenti di Datori di lavoro pubblici e privati.
Ai sensi dell’art. 2120 c.c., ultimo comma, l’anticipazione potrà essere accordata, nei limiti
di cui sopra, anche per l’acquisto della prima casa mediante partecipazione ad una società
cooperativa, a condizione che il Lavoratore produca all’Azienda il verbale d’assegnazione,
ovvero, in mancanza di quest’ultimo:
1. l’atto costitutivo della società cooperativa;
2. la dichiarazione del legale rappresentante della società cooperativa, autenticata dal
notaio, che attesti il pagamento effettuato o da effettuarsi, da parte del Socio, dell’importo
richiesto per la costruzione sociale;
3. la dichiarazione che attesti l’impegno del Socio dipendente a far pervenire all’Azienda
il verbale d’assegnazione;
4. l’impegno del Socio dipendente alla restituzione della somma ricevuta, anche mediante
ritenuta sulle retribuzioni correnti, in caso di cessione della quota.
Fermi restando i limiti e le condizioni di cui all’Art. 2120 c.c., e con priorità riconosciuta
alle fattispecie di cui ai precedenti punti a) e b), anticipazioni potranno essere concesse
anche:
1. in caso di significative ristrutturazioni apportate alla prima casa d’abitazione del
Lavoratore, purché entro l’importo di spesa idoneamente documentata;
2. al fine di sostenere spese connesse a patologie di grave entità riconosciute dalle strutture
sanitarie pubbliche;
3. alla Lavoratrice madre e al Lavoratore padre che ne facciano richiesta, in caso e senza
soluzione di continuità rispetto al periodo obbligatorio;
4. in caso di fruizione dei congedi per l’adozione e l’affidamento preadottivo
internazionali di cui all’Art. 26, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per le spese da
sostenere durante il periodo di perma nenza nello Stato richiesto per l’adozione e
l’affidamento, purché ciò risulti da idonea documentazione.
La priorità nell’accoglimento delle domande di anticipazione sarà accordata alle necessità
di sostenere spese sanitarie.
Nel corso del rapporto di lavo ro l’anticipazione potrà essere concessa una sola volta.
L’anticipazione è detratta, a tutti gli effetti, dal Trattamento di Fine Rapporto spettante al
Lavoratore.
Nei casi in cui vi sia un periodo di crisi aziendale e una indisponibilità di cassa l’azienda è
esonerata dalle anticipazioni.
TITOLO XXXIII – Tutela della salute e integrità fisica del lavoratore – ambiente di lavoro
Art. 74 - Tutela della salute e dell’integrità fisica del lavoratore – ambiente di lavoro
Le parti che hanno sottoscritto questo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si impegnano a
migliorare le condizioni lavorative, promuovendo la ricerca e l'adozione di misure efficaci per
salvaguardare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori dipendenti. Queste misure dovranno essere
conformi alle migliori pratiche tecniche, alla legislazione attuale e alle direttive dell'Unione Europea
in materia di prevenzione dei rischi.
TITOLO XXXIV – Impianti di videosorveglianza
Art. 75 - Impianti di video sorveglianza
L'uso di dispositivi audiovisivi e altri strumenti che consentono il monitoraggio a distanza dei
lavoratori è permesso solo per necessità organizzative, produttive, di sicurezza del lavoro e per la
protezione dei beni aziendali. Questi possono essere installati solo dopo aver stipulato un accordo
collettivo con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali aziendali. In
alternativa, per le imprese con unità in più province di una regione o in diverse regioni, l'accordo
può essere fatto con le associazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. In assenza di
accordo, l'installazione può avvenire solo con l'autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro
o, per le imprese con sedi in più aree di competenza, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il primo comma non si applica agli strumenti usati dai lavoratori per eseguire il loro lavoro e ai
sistemi di registrazione degli accessi e delle presenze.
Le informazioni raccolte in base ai commi 1 e 2 possono essere usate per tutti gli scopi legati al
rapporto di lavoro, a condizione che i lavoratori siano adeguatamente informati sul modo in cui
vengono usati questi strumenti e su come avvengono i controlli, nel rispetto del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.
TITOLO XXXV – Obbligo di fedeltà – patto di non concorrenza
Art. 76 - Obbligo di fedeltà e patto di non concorrenza
Il lavoratore è tenuto a un dovere di fedeltà nei confronti del datore di lavoro, astenendosi dal gestire
affari in concorrenza con quest'ultimo o di divulgare informazioni relative all'organizzazione e ai
metodi produttivi che possano danneggiare l'impresa, come specificato dall'articolo 2105 del Codice
Civile. Questo obbligo persiste anche dopo la fine del rapporto di lavoro.
Se concordato, qualsiasi limitazione all'attività professionale del lavoratore dopo la cessazione del
rapporto di lavoro dovrà essere regolata in conformità all'articolo 2125 del Codice Civile.
TITOLO XXXVI – Diritti del lavoratore
Art. 77 - Diritti del lavoratore
Le parti sottoscrittrici si impegnano a promuovere un ambiente lavorativo basato sul rispetto e la
correttezza reciproca, rigettando ogni forma di discriminazione o condotta inappropriata legata al
genere, all'origine etnica, alle convinzioni personali o che possa danneggiare la dignità individuale.
Si impegnano inoltre ad adottare i principi contro le molestie sessuali definiti dal Decreto Legislativo
n. 145 del 30 maggio 2005, considerando molestie sessuali ogni comportamento indesi derato di
natura sessuale, manifestato fisicamente, verbalmente o con altre azioni, che intenda o che di fatto
violi la dignità di lavoratrici e lavoratori, creando un ambiente intimidatorio, ostile, degradante,
umiliante o offensivo. Il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per prevenire
discriminazioni o molestie sessuali e per promuovere e diffondere una cultura di rispetto della
persona all'interno dell'ambiente di lavoro.
Art. 78 - Corresponsione della retribuzione
Il lavoratore ha il diritto di ricevere il pagamento per il lavoro ordinario e straordinario entro 15
giorni dalla fine del mese a cui si riferisce la retribuzione. La data di pagamento dovrà essere
comunicata ai lavoratori e, se cade in un giorno non lavo rativo, verrà spostata al primo giorno
lavorativo successivo. Qualsiasi ritardo nel pagamento della retribuzione deve essere concordato con
i lavoratori e i loro rappresentanti. In mancanza di un tale accordo, verranno applicati degli interessi
calcolati al tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti percentuali a partire dalla data di
pagamento prevista fino a quella effettiva.
Se dopo 15 giorni dalla data prevista per il pagamento non è stato erogato almeno il 50% del dovuto,
il lavoratore può rivendicare il proprio credito in via giudiziale. Lo stesso diritto spetta al lavoratore
se una parte della retribuzione non negoziabile subisce un ritardo superiore a 30 giorni. Inoltre, in
caso di ritardi accumulati, il mancato pagamento di un ammontare complessivamente superiore a
una mensilità, dopo 45 giorni dalla data in cui si verifica tale situazione, dà il diritto di azione legale.
Il lavoratore può scegliere la forma di tutela che ritiene più vantaggiosa.
TITOLO XXXVII – Cessione – trasformazione dell’azienda
Art. 79 - Cessione – trasformazione dell’azienda
In caso di cessione, trasformazione o fallimento dell’Azienda si fa riferimento alle norme di Legge
vigenti in materia.
TITOLO XXXVIII – Ente Bilaterale: Definizione e Finalità
Art. 80 - Ente Bilaterale
L'Ente Generale Bilaterale, costituito dalle parti datoriali e sindacali del contratto collettivo nazionale
di lavoro, opera in base all'articolo 2 del D.Lgs. 276/2003. Lo statuto dell'Ente regola prestazioni e
servizi derivanti dal contratto, rispettando le leggi e gli accordi, salvo successive normative o accordi.
Le finalità dell'Ente includono:
1. Formazione, secondo il D.Lgs. 81/2008 e relative normative, per la sicurezza sul lavoro e la
qualificazione professionale, anche in ambito di apprendistato.
2. Supporto al reddito e all'occupazione, inclusa la riqualificazione dei dipendenti.
3. Benefici sociali per i lavoratori iscritti all'Ente, come prestazioni sanitarie integrative.
4. Monitoraggio della parità di trattamento tra lavoratori, evitando discriminazioni.
5. Conciliazione e certificazione, come previsto dal D.Lgs. 276/2003.
6. Costituzione di un Organismo Paritetico per l'applicazione del D.Lgs. 81/2008.
7. Interpretazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e risoluzione di controversie.
8. Creazione di un Osservatorio permanente per il monitoraggio delle iniziative in materia di
occupazione.
9. Gestione di contributi obbligatori, conformemente ai regolamenti.
10. Emanazione di regolamenti per le attività perseguite dalle parti sociali.
11. Implementazione di ulteriori iniziative legalmente previste.
12. Costituzione di Enti Bilaterali Territoriali per coordinare e verificare le attività a livello
territoriale.
13. Creazione di un Fondo per la formazione.
Art. 80.1 Iscrizione dei Lavoratori e dell'Azienda, Adempimenti Obbligatori:
L'iscrizione all'Ente Bilaterale è obbligatoria per aziende e lavoratori che applicano il contratto, con
una quota di iscrizione di €60 per le aziende e €20 per i lavoratori, a carico del datore di lavor o.
Queste quote sono essenziali per i costi contrattuali complessivi.
Art. 80.2 - Contributo Obbligatorio dell'Ente Generale Bilaterale:
I contributi mensili, destinati a prestazioni sanitarie integrative e al finanziamento degli Organismi
Contrattuali Bilaterali, sono obbligatori per i datori di lavoro. Per i lavoratori con contratti a tempo
indeterminato o superiori a 12 mesi, il contributo è di € 20 mensili, totalizzando €260 all'anno. I
benefici sono condizionati alla regolarità dei contributi e non so no dovuti in caso di mancato
pagamento da parte dell'azienda.
Art. 80.3 - Responsabilità in Caso di Omissioni delle Aziende:
In caso di mancato versamento delle quote contrattuali, il datore di lavoro è responsabile verso i
lavoratori per la perdita delle prestazioni previste, con diritto di risarcimento danni per i lavoratori
e possibili sanzioni legali. L'Ente Bilaterale può esercitare la riscossione coattiva per recuperare i
contributi dovuti. Questi versamenti sono fondamentali per la determinazione dei benefici e dei costi
complessivi del contratto.
Art. 81 - Iscrizione dei Lavoratori e dell’Azienda. Adempimenti obbligatori
Le Parti, condividendo l'importanza dell'istituzione di tutele specifiche a favore dei Lavoratori
all’interno dell’ente bilaterale concordano che esse sono parte obbligatoria delle controprestazioni
previste dal presente CCNL e, pertanto, per quanti lo applicano, vi è l’obbligatorietà della iscrizione
delle Aziende e dei Lavoratori, così come da Regolamento dell’ Ente Bilaterale
Sono considerate aziende aderenti all’Ente Bilaterale le aziende iscritte in Camera di Commercio che
abbiano formulato formale richiesta di adesione e/o che abbiano posto in essere atti concludenti quali
l'applicazione dei CCNL che demandano le funzioni
della bilateralità all'ENTE BILATERALE o, ancora, che abbiano effettuato dei versamenti a mezzo
F24 utilizzando la causale contributo ENTE BILATERALE istituita dall'Agenzia delle Entrate.
L’adesione ad ENTE BILATERALE prevede l’onore a carico dell’Azienda d’invio a mezzo PEC a:
ebti@pec.it, o tramite posta ordinaria o raccomandata a/r, del relativo modulo di iscrizione presente
sul sito internet. L’azienda sarà a tutti gli effetti aderente, ex art.1326 c.c., qualora dopo aver
effettuato versamenti a ENTE BILATERALE non procedesse ad alcun riscontro o a formale disdetta
nel termine di un mese.
Le Aziende iscritte all'ENTE BILATERALE sono tenute al rispetto del presente regolamento e delle
delibere dallo stesso adottate. Nessuna prestazione sarà comunque dovuta dall’Ente Bilaterale al
Lavoratore dipendente qualora l’Azienda non sia in regola col versamento integrale. Resta a carico
del Datore di Lavoro ogni responsabilità in merito alle prestazioni dovute al Lavoratore in caso di
contributi mancanti.
Il Datore di Lavoro che ometta, totalmente o parzialmente, il versamento delle quote previste nel
presente C.C.N.L. e nei successivi Regolamenti, è responsabile verso i Lavoratori delle perdite delle
relative prestazioni, ove previste, fermo restando il diritto del Lavoratore al risarcimento del danno
e ferme le sanzioni di Legge.
L’Ente Bilaterale Terziario Italiano ENTE BILATERALE potrà pretendere i contributi dovuti per i
soggetti iscritti.
Art. 82 - Contributo obbligatorio in favore dell’Ente Bilaterale
Il Datore di Lavoro è tenuto direttamente al rispetto della normativa vigente in materia di prestazioni
sanitarie accessorie in favore dei dipendenti, in ciò manlevando l’Ente bilaterale da medesimo
incombente.
L’Ente tuttavia ha predisposto adesione ad un Piano Sanitario per prestazioni integrative al SSN, il
cui versamento sarà indipendente dal versamento mensile in favore dell’ente e nel caso in cui
manchino ulteriori tutele, sarà obbligatorio. Qualora il datore di lavoro non corrisponda al lavoratore
la quota per prestazioni sanitarie integrative che è obbligatoria, sarà moroso nei confronti del
lavoratore e si profilerà inadempienza contrattuale.
L’importo di ciascun versamento dovuto in favore dell'ENTE BILATERALE è fissato in euro
20,00/mese per ciascun rapporto di lavoro intercorrente tra l'azienda aderente all'Ente Bilaterale ed
i propri lavoratori subordinati (in tal caso totalmente a carico dell'azienda).Questo versamento darà
diritto alla formazione gratuita, nei limiti della spesa. In alternativa è possibile versare il dovuto
mensile all'ENTE BILATERALE in termini percentuali nella misura dello 0,50% della base
imponibile INPS di cui lo 0,40% a carico dell'azienda aderente e il restante 0,10% a carico del
lavoratore.
Art. 83 - Omissioni delle Aziende – Responsabilità
Il datore di lavoro che, pur essendo soggetto alle condizioni di questo Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro, non versa o versa solo in parte i contributi obbligatori all'Ente Bilaterale, come definito
dalle parti contraenti, si assume la responsabilità della perdita delle prestazioni a favore dei lavoratori.
Ciò non pregiudica il diritto dei lavoratori di essere risarciti per eventuali ulteriori danni subiti, né il
diritto dell'Ente Bilaterale di richiedere i contributi non pagati.
I versamenti sono obbligatori per tut ti coloro che aderiscono a questo CCNL, in quanto
contribuiscono alla fornitura di servizi ai datori di lavoro e ai lavoratori, inclusi i benefici assicurativi,
sanitari e mutualistici per i lavoratori. Questi contributi sono anche parte dei costi compless ivi
previsti dal CCNL e servono a finanziare gli Istituti Bilaterali per le attività stabilite dalla legge e dai
regolamenti pertinenti.
TITOLO XXXIX – Composizione delle controversie
Art. 84 - Composizione delle controversie
In caso di dispute tra datore di lavoro e lavoratore riguardanti il contratto di lavoro individuale, è
possibile fare ricorso agli Enti Bilaterali, attraverso la commissione competente per la certificazione
e la conciliazione, nel rispetto delle normative vigenti che disciplinano la materia.
TITOLO XL – Previdenza complementare
Art. 85 - Previdenza complementare
Le parti riconoscono l'importanza della previdenza integrativa e si impegnano a stabilire un sistema
di pensione complementare su base volontaria, sia attraverso la cr eazione di un nuovo Fondo
Pensione sia aderendo a un Fondo già esistente.
TITOLO XLI – Patronati
Art. 86 – Patronati
Gli Istituti di Patronato, originati o convenzionati con le Organizzazioni Sindacali firmatarie di
questo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sono autorizzati a esercitare le loro funzioni
all'interno delle sedi territoriali delle stesse Organizzazioni Sindacali. I rappresentanti dei Patronati
stabiliranno di comune accordo con le singole aziende le modalità di svolgimento delle loro attività
interne, le quali dovranno essere organizzate in modo da non interferire con il normale svolgimento
delle operazioni aziendali.
TITOLO XLII – Contributo d’assistenza contrattuale
Art. 87 - Contributo d’Assistenza Contrattuale
Le Associazioni Datoriali firmatarie hanno determinato a carico dei Datori di Lavoro una quota
obbligatoria inderogabile pari al 1,2% della RAL per dipendente per 13 mensilità, a copertura dei
costi connessi alla costituzione e gestione del presente sistema contrattuale.
Il versamento del contributo dovrà essere effettuato secondo le indicazioni fornite dalle Associazioni
firmatarie.
TITOLO XLIII – Privacy
Art. 88 – Privacy
Per quanto concerne la disciplina della privacy si rimanda al G.D.P.R. 2016/279.
TITOLO XLIV – Sfera di Competenza
Art. 89 – Sfera di Competenza
Il presente CCNL si applica a titolo esemplificativo e non esaustivo ai seguenti settori/aziende
costituite in qualsiasi forma giuridica, comprese le cooperative:
A. Codice ATECO 45 – Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli
1. commercio di autoveicoli
2. manutenzione e riparazione di autoveicoli
3. commercio di parti e accessori di autoveicoli
4. commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori
B. Codice ATECO 46 – Commercio all’ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)
1. intermediari del commercio
2. commercio all’ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi
3. commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
4. commercio all’ingrosso di beni di consumo finale
5. commercio all’ingrosso di apparecchiature ICT
6. commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture
7. commercio all’ingrosso specializzato di altri prodotti
8. commercio all'ingrosso non specializzato
C. Codice ATECO 47 – Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)
1. commercio al dettaglio in esercizi non specializzati
2. commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
3. commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
4. commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni
(ICT) in esercizi specializzati
5. commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati
6. commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati
7. commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati
8. commercio al dettaglio ambulante
9. commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati
D. Codice ATECO 49 – Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
1. trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)
2. trasporto ferroviario di merci
3. altri trasporti terrestri di passeggeri
4. trasporto di merci su strada e servizi di trasloco
5. trasporto mediante condotte
E. Codice ATECO 50 – Trasporto marittimo e per vie d'acqua
1. Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
2. Trasporto marittimo e costiero di merci
3. Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
4. Trasporto di merci per vie d'acqua interne
F. Codice ATECO 51 – Trasporto aereo
1. Trasporto aereo di linea di passeggeri
2. Trasporto aereo non di linea di passeggeri; voli charter
3. Trasporto aereo di merci
4. Trasporto spaziale
G. Codice ATECO 52 – Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
5. magazzinaggio e custodia
6. attività di supporto ai trasporti
H. Codice ATECO 53 – Servizi postali e attività di corriere
1. attività postali con obbligo di servizio universale
2. altre attività postali e di corriere
I. Codice ATECO 55 – Alloggio
1. alberghi e strutture simili
2. alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
3. aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
4. altri alloggi
J. Codice ATECO 56 – Attività dei servizi di ristorazione
1. Ristoranti e attività di ristorazione mobile
2. Fornitura di pasti preparati (catering per eventi) e altri servizi di ristorazione
3. Bar e altri esercizi simili senza cucina
K. Codice ATECO 58 – Attività editoriali
1. Edizione di libri
2. Pubblicazione di elenchi
3. Pubblicazione di mailing list
4. Edizione di quotidiani
5. Edizione di riviste e periodici
6. Altre attività editoriali
L. Codice ATECO 59 – Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi
televisivi, di registrazioni musicali e sonore
1. Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
2. Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
3. Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
4. Attività di proiezione cinematografica
5. Edizione di registrazioni sonore
6. Edizione di musica stampata
7. Studi di registrazione sonora
M. Codice ATECO 60 - Attività di programmazione e trasmissione
1. Trasmissioni radiofoniche
2. Programmazione e trasmissioni televisive
N. Codice ATECO 61 – Telecomunicazioni
1. Telecomunicazioni fisse
2. Telecomunicazioni mobili
3. Telecomunicazioni satellitari
4. Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)
5. Posto telefonico pubblico ed Internet Point
6. Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati
7. Altre attività connesse alle telecomunicazioni NCA
O. Codice ATECO 63 – Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici
1. elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web
2. altre attività dei servizi d'informazione
P. Codice ATECO 68 – Attività Immobiliari
1. compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
2. affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing
3. attività immobiliari per conto terzi
Q. Codice ATECO 73 – Pubblicità e Ricerche Di Mercato
1. pubblicità
2. ricerche di mercato e sondaggi di opinione
R. Codice ATECO 74 – Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
1. attività di design specializzate
2. attività fotografiche
3. traduzione e interpretariato
4. altre attività professionali, scientifiche e tecniche NCA
S. Codice ATECO 77 – Attività di noleggio e leasing operativo
1. noleggio di autoveicoli
2. noleggio di beni per uso personale e per la casa
3. noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali
4. concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti
simili (escluse le opere protette dal copyright)
T. Codice ATECO 79 – Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour
operator e servizi di prenotazione e attività connesse
1. attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator
2. altri servizi di prenotazione e attività connesse
U. Codice ATECO 80 – Servizi di vigilanza e investigazione
1. servizi di vigilanza privata
2. servizi connessi ai sistemi di vigilanza
3. servizi investigativi privati
V. Codice ATECO 81 – Attività di servizi per edifici e paesaggio
1. servizi integrati di gestione agli edifici
2. attività di pulizia e disinfestazione
3. cura e manutenzione del paesaggio
W. Codice ATECO 82 – Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di
supporto alle imprese
1. attività di supporto per le funzioni d'ufficio
2. attività dei call center
3. organizzazione di convegni e fiere
4. servizi di supporto alle imprese n.c.a.
X. Codice ATECO 85 – Istruzione
1. Altri servizi di 'istruzione
2. attività di supporto all'istruzione
Y. Codice ATECO 87 – Servizi di assistenza sociale residenziale
1. strutture di assistenza infermieristica residenziale
2. strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi
mentali o che abusano di sostanze stupefacenti
3. strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
4. altre strutture di assistenza sociale residenziale
Z. Codice ATECO 88 – Assistenza sociale non residenziale
5. assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
6. altre attività di assistenza sociale non residenziale
AA. Codice ATECO 90 – Attività creative, artistiche e di intrattenimento
1. attività creative, artistiche e di intrattenimento
BB. Codice ATECO 93 – Attività ricreative e di divertimento
1. Parchi di divertimento e parchi tematici
2. Altre attività ricreative e di divertimento
3. Attività ricreative in spiaggia;
4. Noleggio di cabine, armadietti, ombrelloni, lettini, sedie, ecc.
CC. Codice ATECO 94 – Attività di organizzazioni associative
1. attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
2. attività dei sindacati di lavoratori dipendenti
3. attività di altre organizzazioni associative
DD. Codice ATECO 96 – Altre attività di servizi per la persona
Art. 90 – Quadri
Rientrano nella categoria dei Quadri i lavoratori subordinati, al di fuori della dirigenza, che
esercitano in modo continuativo incarichi direzionali critici per il progresso e la realizzazione delle
finalità aziendali, all'interno di vasti ambiti operativi specifici dell'azienda o, in caso di enti di
piccole dimensioni e con struttura anche decentralizzata, con responsabilità complessive.
Art. 91 - Quadri: orario part–time speciale
I Quadri possono essere assunti con contratti a tempo indeterminato part-time, senza alcun vincolo
sul numero minimo di ore mensili. Per i Quadri con contratto fino a 30 ore mensili, l'orario lavorativo
sarà suddiviso, salvo diversi accordi, in giornate di almeno 4 ore ciascuna.
Art. 92 - Quadri: formazione e aggiornamento ed assegnazione della qualifica
Per assicurare che gli standard di qualità siano mantenuti e ampliare l'offerta di lavorazioni e servizi,
le imprese incoraggeranno la partecipazione dei Quadri a corsi di formazione mirati alle loro aree di
competenza specifica.
Si è raggiunto un accordo per la creazione, presso l'Ente Bilaterale, di un Osservatorio Bilaterale
nazionale che avrà il compito di sviluppare programmi di formazione professionale, aggiornamento
e riqualificazione, prestando attenzione anche ai bisogni di specifiche categorie professionali.
Per quanto riguarda l'assegnazione della qualifica di Quadro, se un Lavoratore dipendente assume
compiti di un livello superiore e questa assegnazione non avviene come sostituzione temporanea di
un altro Lavoratore assente con diritto di rientro, essa diventa permanente dopo un periodo superiore
ai 180 giorni consecutivi. È da intendersi che durante il periodo in cui il Lavoratore è stato assegnato
a tale categoria superiore, gli sarà riconosciuta la differenza retributiva tra la Paga Base Nazionale
Minima (PBNM) del livello di Quadro e quella del suo livello di appartenenza originario.
Art. 93 - Quadri: assistenza sanitaria
È responsabilità del Datore di Lavoro adempiere alle disposizioni legali attuali riguardanti le
prestazioni sanitarie complementari per i propri impiegati, esonerando così l’Ente Bilaterale da tale
obbligo.
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TITOLO XLV – Classificazione unica
Art. 94 - Classificazione Unica
Esiste una singola griglia classificatoria per i lavoratori che si suddivide in sette livelli, oltre alla
categoria dei Quadri. Si sottolinea che la collocazione dei lavoratori nei vari livelli deve
rispecchiare le effettive mansioni svolte, senza tener conto delle denominazioni usate all'interno
dell'azienda. In allegato al presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), si trova un
elenco di mansioni divise per livello, fornito a solo scopo illustrativo. Se necessiti di ulteriore
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Art. 95 - Scala classificatoria Settore Commercio e Servizi
Per il primo livello, si classificano i lavoratori che assumono ruoli di responsabilità esecutiva,
gestendo unità produttive con iniziativa e autonomia operativa entro i confini delle responsabilità
delegate. Esempi di tali figure includono direttori, responsabili di vari settori a ziendali come
personale, amministrazione, commercio, acquisti, vendite e tecnica.
Nel secondo livello, si inseriscono coloro che, in autonomia operativa, hanno compiti di supervisione
e coordinamento. Questo livello comprende, tra gli altri, analisti amm inistrativi, programmatori,
assistenti di direzione, e responsabili di area senza autonomia completa.
Il terzo livello è dedicato ai dipendenti con mansioni che richiedono una specializzazione
approfondita e competenze professionali specifiche, come i ca ssieri centrali, i contabili capo, i
responsabili di settore e i traduttori di lingue estere.
I lavoratori del quarto livello eseguono compiti operativi e tecnicamente specializzati, inclusi quelli
legati alla vendita e al supporto alla vendita, come i programmatori, gli impiegati amministrativi e gli
addetti alla gestione delle vendite.
Il quinto livello include coloro che svolgono lavori di normale complessità che richiedono
conoscenze tecniche, spesso con un certo grado di responsabilità e autonomia, come gli addetti al
controllo amministrativo e al personale, nonché gli autisti.
Il sesto livello raggruppa i lavoratori che applicano conoscenze di base e capacità tecniche pratiche
per eseguire le loro mansioni, tra cui assistenti, archivisti, commessi e operatori di call center.
Il settimo livello è per i lavoratori che svolgono compiti semplici di custodia, manovalanza, o attesa
sotto supervisione, nonché i neoassunti che, dopo un periodo di 12 mesi, avanzano al sesto livello.
Esempi includono addetti alla pulizia, inservienti e magazzinieri.
Infine, l'ottavo livello è riservato a lavoratori che eseguono operazioni manuali semplici e non
richiedono conoscenze specializzate, come impiegati o operai comuni che seguono le direttive
ricevute.
Art. 96- Scala classificatoria Settore Turismo
Primo Livello:
I lavoratori che ricoprono posizioni esecutive di responsabilità e supervisionano le unità produttive
con autonomia operativa rientrano in questo livello. Tra questi, a scopo esemplificativo, figurano
direttori, gerenti, e responsabili di agenzie o strutture similari.
Secondo Livello:
Questo livello è destinato ai lavoratori con autonomia operativa e compiti di controllo e
coordinamento, inclusi capicontabili, direttori di varie strutture e responsabili di settori come la
sicurezza sul lavoro e il marketing.
Terzo Livello:
Comprende i dipendenti con mansioni che necessitano di una specializzazione e competenza
professionale, e i lavoratori esperti autonomi nelle loro funzioni. Esempi sono impiegati con ruoli
concettuali, tecnici diplomati, cuochi, e personale qualificato nel settore turistico.
Quarto Livello:
Raggruppa lavoratori impegnati in compiti operativi e di supporto alla vendita che richiedono
conoscenze tecniche specifiche. Tra questi si contano impiegati ordinari, addetti ai servizi turistici e
personale qualificato in ambiti come la ristorazione e l'alloggio.
Quinto Livello:
In questo livello si trovano lavoratori che svolgono compiti che necessitano di conoscenze e capacità
tecniche pratiche base, come assistenti alla portineria, hostess, e personale impegnato in attività di
vendita e assistenza.
Sesto Livello:
Si inseriscono qui i lavoratori che eseguono mansioni che richiedono conoscenze e abilità tecniche
di base, tra cui assistenti di vario tipo, personale di supporto e operatori di pulizia.
Settimo Livello:
È il livello assegnato ai lavoratori addetti alle mansioni di facchinaggio, pulizia, manovalanza, e
imballaggio.
Ottavo Livello:
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività manuali semplici senza la necessità
di competenze professionali specifiche, che eseguono operazioni di routine sotto supervisione e
impiegati o operai generici.
TITOLO XLVI – Periodo di prova
Art. 97 - Periodo di prova
È necessario che l'ingaggio del lavoratore a prova sia formalizzato mediante un documento scritto.
Non si permettono proroghe o rinnovamenti del periodo di prova, eccetto quanto specificato nel
paragrafo seguente. Se il periodo di prova dovesse essere sospeso a causa di malattia o infortunio per
un periodo che eccede i 15 giorni consecutivi, il lavoratore potrà, con l'approvazione scritta
dell'azienda, completare il periodo di prova se è in condizione di tornare al lavoro entro tre mesi.
Questo può comportare un'estensione della durata massima del periodo di prova oltre quella stabilita
dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, a causa dell'interruzione. A meno delle
circostanze appena descritte, la durata del periodo di prova non dovrà eccedere i limiti prestabiliti:
Livello di destinazione Periodo di prova
Quadro 6 mesi
I 6 mesi
II 6 mesi
III 150 gg di lavoro effettivo
IV 120 gg di lavoro effettivo
V 90 gg di lavoro effettivo
VI – VII-VIII 90 gg di lavoro effettivo
* di calendario
Per assicurare una valutazione adeguata delle competenze del lavoratore durante il periodo di prova,
le parti stipulanti il contratto stabiliscono una durata minima per il patto di prova pari alla metà di
quella totale prevista dal contratto in vigore. Di conseguenza, a meno di circostanze di giusta causa o
motivi validi, il datore di lavoro ha la facoltà di terminare il rapporto di lavoro una volta superata la
metà del periodo di prova e fino al suo termine massi mo, senza necessità di preavviso o
compensazioni, salvaguardando però al lavoratore il diritto alla liquidazione di fine rapporto
maturata fino a quel momento. In ogni fase del periodo di prova, il lavoratore mantiene il diritto di
recedere liberamente dal contratto. Nel corso del periodo di prova, se previsto dalla contrattazione
collettiva di secondo livello, l’Ente Bilaterale può organizzare iniziative formative per il lavoratore
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per un massimo di 8 ore. Se il periodo di prova si conclude
senza che nessuna delle parti abbia esercitato il diritto di disdetta, l'assunzione sarà considerata
confermata e il tempo trascorso sarà conteggiato nell'anzianità di servizio del lavoratore
Il passaggio che hai fornito è relativo a disposizioni contrattuali per il periodo di prova di un
lavoratore e può essere riformulato nel seguente modo:
Nel contesto di un contratto di lavoro, è previsto un periodo di prova minimo pari a metà della
durata totale designata, per consentire un'adeguata valutazione delle capacità del lavoratore. Fatta
eccezione per giusta causa o motivi legittimi, il datore di lavoro può rescindere il contratto dopo
aver superato tale soglia temporale, senza l'obbligo di notifica anticipata o compensazione, tranne
che per il trattamento di fine rapporto accumulato. Il lavoratore, durante il periodo di prova, può
recedere in qualsiasi momento. L'Ente Bilaterale, secondo quanto definito dalla contrattazione
collettiva di secondo livello, può predisporre formazione sul tema della salute e sicurezza sul
lavoro fino a un massimo di 8 ore. Se il periodo di prova si esaurisce senza interruzioni, il
lavoratore sarà considerato ufficialmente assunto e il periodo di prova conteggiato nell'anzianità
lavorativa.
TITOLO XLVII – Tabelle retributive
Art. 98 - Tabelle retributive Settore Commercio e Servizi
Dal 30.05.2022 la Paga Base Nazionale Mensile od Oraria lorda da riconoscere per 13 mensilità, per
ciascun livello d'inquadramento, è la seguente:
Livello PBNM
Quadro 2.720,00
I 2.275,00
II 2.020,50
III 1.798,50
IV 1.620,00
V 1.520,00
VI 1.420,00
VII
VIII
1.290,50
1.010,00
Art. 99 - Tabelle retributive Settore Turismo
A partire dal 20 febbraio 2022, la Paga Base Nazionale Mensile o Oraria lorda, che deve essere erogata
per tredici mesi all'anno per ciascuna categoria professionale, è stata aggiornata come segue per i
seguenti settori: Pubblici Esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Rifugi Alpini, Stabilimenti
Balneari, Alberghi Diurni, Imprese di viaggio e turismo, operatori turistici e reti di agenzie di viaggio
e turismo.
Livello PBNM
Quadro 2.100,00
I 1.870,00
II 1.700,00
III 1.610,20
IV 1.520,00
V 1.430,60
VI 1.350,00
VII
VIII
1.260,00
1.000,00
Settore Pubblici Esercizi e Stabilimenti Balneari Minori:
Livello PBNM
Quadro 2.075,00
I 1.870,00
II 1.700,00
III 1.610,00
IV 1.520,00
V 1.420,20
VI 1.350,00
VII
VIII
1.274,00
1.000,00
Settore Aziende Alberghiere, Complessi Turistico-ricettivi dell'aria aperta e Porti e
Approdi Turistici
Livello PBNM
Quadro 2.126,00
I 1.920,00
II 1.762,00
III 1.660,00
IV 1.570,00
V 1.460,00
VI 1.395,00
VII
VIII
1.300,00
1.100,00
Settore Aziende Alberghiere Minori
Livello PBNM
Quadro 2.120,00
I 1.910,00
II 1.750,00
III € 1650,00
IV 1.550,00
V 1.460,00
VI 1.390,00
VII
VIII
1.290,00
1.100,00
TITOLO XLVIII – Trattamento economico
Art. 100 - Trattamento economico
La normale retribuzione del Lavoratore dipendente è costituita dalla Retribuzione Mensile Normale
Art. 101 - Indennità di cassa
Il personale che svolge regolarmente attività di cassa in modo continuativo per almeno 15 giorni al
mese e che è responsabile della quadratura dei conti e degli errori, assorbendo le possibili discrepanze,
ha diritto a un’indennità specifica per la gestione della cassa e il maneggio del denaro. Questa
indennità è fissata in 60,00 euro lordi e viene erogata per l'intera durata del mandato e della
responsabilità connessa.
Art. 102 - Aumenti periodici d’anzianità
Il dipendente che accumula esperienza lavorativa presso la stessa azienda o gruppo aziendale ha
diritto a ricevere incrementi salariali fissi ogni tre anni, comunemente noti come "scatti di anzianità".
L'anzianità necessaria per tali incrementi inizia a contarsi dal primo giorno del mese successivo a
quello di assunzione. Gli importi di questi scatti sono prestabiliti e variano a seconda del livello di
inquadramento del dipendente.
Livello PBNM
Quadro 25,00
I 24,00
II 23,00
III 22,00
IV 21,00
V 20,00
VI 19,50
VII
VIII 18,50
19,00
18,50
Quando un dipendente raggiunge un nuovo scatto di anzianità, l'importo specificato nella tabella
degli scatti si aggiunge a quelli già acquisiti precedentemente. Se il dipendente avanza di livello, gli
importi degli scatti già ottenuti vengono cumulati con quelli che saranno guadagnati nel nuovo
livello, fino a un massimo totale di dieci scatti di anzianità.
Gli incrementi salariali per anzianità, calcolati secondo le modalità descritte in precedenza, vengono
erogati a partire dal primo giorno del mese che segue il completamento di ogni triennio di servizio.
Qualora un dipendente passi da un contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) a un altro, la
somma degli incrementi già maturati verrà adeguata moltiplicando il numero di scatti acquisiti per il
valore dello scatto nel nuovo livello di inquadramento. La retribuzione risultante da questi scatti di
anzianità contribuirà alla composizione della "retribuzione complessivamente equivalente" del
lavoratore. È importante notare che gli scatti di anzianità non sono soggetti ad essere incorporati
negli aumenti salariali per merito.
TITOLO XLIX – Lavoro ordinario festivo – notturno
Art. 103 - Lavoro Ordinario
Le ore di lavoro ordinario svolte occasionalmente di domenica o nei giorni festivi saranno remunerate
con un incremento del 10% sulla Retribuzione Oraria Normale, come compenso per l'inconveniente
del lavoro in giornate festivi. Nel caso in cui il lavoro festivo diurno faccia parte di turni regolari e
periodici, la maggiorazione applicata alla Retribuzione Oraria Normale sarà anch'essa del 10%.
Art. 104 - Lavoro Notturno
Il lavoro notturno è definito come quello svolto tra le 23.00 e le 6.00. Qualsiasi lavoro ordinario
eseguito occasionalmente in queste ore notturne prevede una maggiorazione del 10% sulla
Retribuzione Oraria Normale. Se il lavoro notturno rientra in turni regolari e periodici, la
maggiorazione salariale applicata sarà anch'essa del 10%.
Art. 105 - Lavoro Festivo Notturno
Il lavoro notturno è definito come quello svolto tra le 23.00 e le 6.00. Qualsiasi lavoro ordinario
eseguito occasionalmente in queste ore notturne prevede una maggiorazione del 10% sulla
Retribuzione Oraria Normale. Se il lavoro notturno rientra in turni regolari e periodici, la
maggiorazione salariale applicata sarà anch'essa del 10%.
Descrizione
Maggiorazione sulla RON*
Lavoro non a turni Lavoro a turni
a. Ordinario festivo
b. Ordinario notturno
c. Ordinario festivo notturno
10%
10%
15%
10%
10%
15%
* Maggiorazione da effettuarsi sulla Retribuzione Oraria Normale dovuta al Lavoratore.
Le maggiorazioni salariali per lavoro ordinario notturno, festivo, o festivo notturno sono riconosciute
esclusivamente come compensazione per la maggiore fatica della prestazione lavorativa e non
influenzano il calcolo delle retribuzioni differite quali la tredicesima mensilità, le retribuzioni per le
festività e per le ferie, così come non hanno effetto sul calcolo del Trattamento di Fine Rapporto
(TFR).
TITOLO L – Lavoro straordinario
Art. 106 - Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario, al di fuori delle deroghe e delle eccezioni previste dalla legge o in caso di
flessibilità come la Banca delle Ore o per recupero di ritardi o assenze autorizzate, è quello svolto
oltre l'orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto. Il datore di lavoro può richiedere lavoro
straordinario fino a un massimo di 250 ore annuali, rispettando i limiti giornalieri e settimanali di
lavoro imposti dalla legge e/o dal contratto.
Il lavoro straordinario, entro i limiti contrattuali, è obbligatorio per il lavoratore a meno che non
sussistano comprovate circostanze personali che ne imp ediscono l'esecuzione. L'azienda può
richiedere lavoro straordinario sia per necessità urgenti e occasionali sia per esigenze specifiche del
settore, oltre ai casi di deroga consentiti dalla legge.
Il lavoro straordinario deve essere richiesto o autorizzato dal datore di lavoro o da un suo delegato.
Le maggiorazioni salariali per il lavoro straordinario, calcolate sulla base della Retribuzione Oraria
Normale, sono le seguenti:
1. 15% per le ore di lavoro dalla 41^ alla 48^ ora settimanale e per i lavoratori discontinui dalla 46^
alla 54^ ora settimanale;
2. 20% per le ore di lavoro oltre la 48^ ora settimanale e per i lavoratori discontinui oltre la 54^ ora
settimanale;
3. 25% per le ore di lavoro straordinario diurno festive;
4. 30% per le ore di lavoro straordinario notturno;
5. 35% per le ore di lavoro straordinario notturno festive.
Per i contratti a tempo pieno, il lavoro straordinario fisso e continuativo non è considerato
prolungamento ordinario dell'orario di lavoro e non trasforma la retribuzio ne per lavoro
straordinario in retribuzione ordinaria. Inoltre, il lavoro straordinario non influisce sul calcolo delle
retribuzioni differite come la tredicesima mensilità, le retribuzioni per festività, per ferie e il TFR.
Per gli aspetti non coperti da questo CCNL, si applicano le normative legali vigenti in materia di
orario di lavoro e lavoro straordinario.
* Maggiorazione da effettuarsi sulla Retribuzione Oraria Normale dovuta al Lavoratore.
Descrizione Maggiorazione RON*
Straordinario entro le 48 ore settimanali Straordinario eccedente la 48°
ora settimanale Straordinario diurno festivo
Straordinario notturno Straordinario notturno
festivo
10%
15%
20%
25%
30%
TITOLO LI – Trasferimento – trasferta – distacco o comando
Art. 107 - Trasferimento – Trasferta – Distacco o Comando
Il Trasferimento, la trasferta ed il distacco si hanno ogniqualvolta il Lavoratore, per un tempo
significativo, sia tenuto a prestare la sua opera in locali diversi dalla sede abituale di lavoro.
Nelle Aziende pluri-localizzate, il Trasferimento o il distacco possono essere giustificati anche al fine
di salvaguardare le risorse lavorative, che siano esuberi in una sede.
Art. 108 – Trasferimento
Il trasferimento implica il cambiamento del luogo di lavoro tra diverse sedi della stessa azienda.
Normalmente avviene con il consenso del lavoratore, salvo necessità aziendali di natura tecnica,
organizzativa o produttiva. Non è ammesso per discriminazione, né possibile senza consen so per
lavoratori con incarichi pubblici eletti. Non può essere usato come sanzione disciplinare. I diritti del
lavoratore trasferito includono:
1. Rimborso delle spese di trasferimento e trasporto, se documentate e in linea con le disposizioni
aziendali. In caso di cambio di domicilio, si includono anche le spese di trasloco.
2. Rimborso dell'affitto o di un equo canone per l'alloggio non goduto, se il preavviso di trasferimento
è inferiore a sei mesi, fino a tale termine.
3. Indennità di trasferimento pari a quella di trasferta per un massimo di 9 settimane, riducibili di
una settimana per ogni mese di preavviso dato.
4. In caso di trasloco, diritto a 48 ore di permesso retribuito o un'indennità sostitutiva.
5. Per lavoratori capofamiglia, il rimborso delle spese di trasporto deve coprire anche quelle dei
conviventi a carico, con un'aggiunta del 50% della diaria per ciascun convivente, secondo quanto
previsto al punto 3.
Tali rimborsi e indennità sono giustificati dal reale trasferimento del lavoratore e dei suoi familiari e
dalla ragionevole permanenza nella nuova sede per un periodo almeno pari al preavviso richiesto.
Una permanenza minore, tranne in caso di accordo diverso o forza maggiore, potrà comportare la
trattenuta proporzionale dei rimborsi e delle indennità.
In caso di trasferimento all'estero, il lavoratore ha diritto a un'indennità di trasferimento pari a tre
retribuzioni mensili. Se si trasferisce con familiari a carico, l'indennità aumenta del 50% per ogni
familiare trasferitosi, a condizione che il trasferimento del nucleo familiare sia dimostrato.
Art. 109 – Trasferta
Quando un lavoratore svolge la sua attività lavorativa in una sede diversa dalla sua abituale per
l'intera giornata lavorativa, e questa si trova a una distanza di almeno 70 km dalla sede ordinaria o
richiede più di un'ora di viaggio, si configura una situazione di trasferta con diritto a indennità
specifiche. Al lavoratore spettano:
1. Rimborso delle spese di viaggio e altre spese aziendali sostenute, se documentate, fino a un massimo
di 12,00 euro giornalieri per spese non documentabili ma dichiarate.
2. Una diaria giornaliera pari a 1/52° della paga base mensile, per compensare il disagio del lavoro
fuori sede e i tempi di viaggio, fino a un massimo di 2 ore al giorno. Oltre tale limite, il tempo di
viaggio è retribuito con il 70% della retribuzione oraria normale.
3. Per lavoro straordinario fuori dalla sede abituale, se documentato e autorizzato, vengono applicate
le normali maggiorazioni.
Se il lavoratore utilizza mezzi propri, l'azienda deve rimborsare il 70% del costo chilometrico definito
dall'ACI, esclusi i costi fissi non legati all'uso aziendale, ma inclusa l'assicurazione RCA per rischi
legati a incidenti.
Le trasferte all'estero devono essere comunicate con un preavviso di almeno 3 giorni e prevedono il
pagamento di diarie e rimborsi per spese non documentabili, raddoppiati rispetto ai valori nazionali.
Per i trasfertisti, come venditori, autisti ecc., oltre ai rimborsi spese documentati, si applicano le diarie
giornaliere con parziale natura retributiva, oltre a eventuali indennità per lavoro straordinario
effettivamente svolto e documentato dal cliente, se autorizzato preventivamente dall'azienda.
Art. 110 – Distacco
Il distacco si verifica quando un datore di lavoro mette temporaneamente uno o più lavoratori a
disposizione di un altro soggetto, per svolgere specifiche attività lavorative, nell'interesse del datore
di lavoro originario. Durante il distacco, il datore d i lavoro originario resta responsabile delle
condizioni economiche e normative del lavoratore. Se il distacco comporta un cambio di mansioni o
un trasferimento oltre i 50 km dalla sede abituale, è richiesto il consenso del lavoratore, a meno che
non ci siano valide ragioni tecniche, organizzative, produttive o di sostituzione.
Conformemente alla Direttiva 96/71/CE, un lavoratore distaccato all'estero mantiene il proprio
trattamento economico, escluse le indennità legate alle condizioni locali o ai modi sp ecifici di
lavorare nella sede di origine, che non si applicano nella nuova destinazione. Nel luogo di distacco,
il lavoratore avrà diritto a eventuali indennità locali in modo che le sue condizioni complessive non
siano meno vantaggiose di quelle dei lavoratori locali.
Per distacchi all'estero inferiori ai 6 mesi, si applica lo stesso trattamento economico previsto per le
trasferte internazionali. Se il periodo di distacco previsto supera i 6 mesi, a meno di diversi accordi,
si applicheranno i criteri stabiliti per il trasferimento.
Art. 111 - Modificabilità della presente disciplina
In questo titolo, considerando che il contratto può essere adottato anche in aziende di piccole
dimensioni, dove il dialogo per la contrattazione collettiva di secondo livello potrebbe essere assente
o complicato, si è optato per una scelta che a prima vista sembra contraddire il principio di
sussidiarietà, ossia di dettagliare minuziosamente le condizioni relative a trasferimento, trasferta e
distacco. Tuttavia, ciò non esclude la possibilità per la contrattazione di secondo livello di modificare,
anche in senso meno favorevole, le disposizioni specifiche di questo Titolo, sulla base di
considerazioni specifiche e nell'ambito complessivo dei diritti e vantaggi offerti.
TITOLO LII – Apprendistato
Art. 112 - Natura e disciplina generale
L'apprendistato è una forma di contratto di lavoro a tempo indeterminato che ha l'obiettivo di fornire
formazione e favorire l'occupazione dei giovani. Il contratto di apprendistato può essere suddiviso in
tre categorie principali:
a) Apprendistato per l'acquisizione di qualifiche e diplomi professionali, diplomi di istruzione
secondaria superiore e certificati di specializzazione tecnica superiore;
b) Apprendistato professionalizzante;
c) Apprendistato di alta formazione e ricerca.
Per quanto concerne la regolamentazione di base del contratto di apprendistato, si fa riferimento al
Capo V, articoli 41 e seguenti, del Decreto Legislativo n. 81/2015.
Art. 113 – Durata
Il contratto di apprendistato prevede un periodo minimo di sei mesi, a meno di specifiche disposizioni
contenute nell'articolo 43, comma 8, e nell'articolo 44, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81/2015.
La durata massima del contratto di apprendistato dev e essere determinata in conformità con le
indicazioni di una tabella, che presumibilmente fornisce dettagli in base al tipo di apprendistato e/o
al settore specifico di applicazione.
Inquadramento Finale Durata Primo Periodo Durata Secondo
Periodo
Durata Totale
1° Livello 18 mesi 18 mesi 36 mesi
2° Livello 18 mesi 18 mesi 36 mesi
3° Livello 18 mesi 18 mesi 36 mesi
4° Livello 18 mesi 18 mesi 36 mesi
5° Livello 16 mesi 16 mesi 32 mesi
6° Livello 15 mesi 15 mesi 30 mesi
7° Livello 14 mesi 14 mesi 28 mesi
Art. 114 - Disciplina previdenziale
Per quanto riguarda i contratti di apprendistato, si applicano le norme previdenziali e assistenziali
stabilite dal Decreto Legislativo n. 167/2011 e dalle sue successive modifiche e integrazioni. Gli
apprendisti sono assicurati per:
a. Invalidità, vecchiaia e superstiti.
b. Assegni per il nucleo familiare.
c. Malattia e maternità.
d. Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
e. Disoccupazione, come disposto dall'articolo 2 della Legge n. 92/2012.
Saranno esclusi, salvo diverse previsione legale in deroga da:
a. trattamenti d'integrazione salariale;
b. fondo di garanzia TFR.”
Art. 115 - Malattia – Infortuni
In situazioni di malattia o infortunio non legati al lavoro, l'apprendista ha diritto a un trattamento
economico complementare all'indennità INPS, a carico del datore di lavoro, secondo le seguenti
condizioni:
1. Nel primo periodo di apprendistato:
a. Dal 4º al 20º giorno di malattia: integrazione al 15% della retribuzione normale dell'apprendista.
b. Dal 21º al 180º giorno di malattia: integrazione al 25% della retribuzione normale
dell'apprendista.
2. Nel secondo periodo di apprendistato:
Per tutta la durata della malattia, entro i limiti del periodo di comporto, dal quarto giorno si applica
un'integrazione del 30% della retribuzione normale dell'apprendista.
Si possono definire trattamenti più vantaggiosi su base individuale. Durante i periodi di "protezione",
come il tempo tra la richiesta di pubblicazioni di matrimonio e un anno dopo la celebrazione, il
periodo di maternità fino al primo anno di età del bambino, e durante malattia, infortunio o congedo
parentale, il datore di lavoro deve seguire una procedura specifica per recedere dal rapporto di
apprendistato:
1. Comunicare con raccomandata o equivalente l'intenzione di recedere, entro la fine del rapporto
di apprendistato, considerando eventuali proroghe dovute a sospensioni.
2. Al termine del periodo di protezione, comunicare il licenziamento, che avrà effetto dal giorno
seguente al termine del periodo di preavviso dovuto, che può essere sostituito da un'indennità
equivalente.
L'apprendista che supera la durata totale dell'apprendistato a causa del divieto temporaneo o della
nullità del licenziamento mantiene la qualifica di apprendista in proroga, mentre i benefici
contributivi decorrono dalla fine del periodo di apprendistato inizialmente previsto o prorogato.
In caso di maternità o adozione, all'apprendista spettano le indennità previste dall'INPS.
Art. 116 – Assunzione
Il contratto di apprendistato può essere stipulato con lavoratori che hanno un'età compresa tra i 18 e
i 29 anni, con la possibilità di assunzione fino al giorno prima del trentesimo compleanno. È anche
possibile stipulare il contratto con diciassettenni che abbiano ottenuto una qualifica professionale
secondo la Legge n. 53 del 28 marzo 2003. La durata del contratto è stabilita dall'articolo 154 in
funzione della qualificazione da raggiungere, ma non può eccedere i 36 mesi. La qualifica finale
dell'apprendista è determinata dall'articolo 133 del presente CCNL.
Per l'assunzione di apprendisti, il contratto deve essere redatto per iscritto e specificare:
a. Il periodo di prova.
b. I dettagli della mansione, luogo e orario di lavoro.
c. La durata del periodo di apprendistato.
d. Il livello di inquadramento iniziale, intermedio e finale.
e. Il piano formativo individuale, che deve seguire le direttive dei contratti collettivi e della
normativa regionale.
f. La definizione della qualifica professionale secondo la Legge n. 53/2003 (per il contratto di tipo b).
g. La registrazione della formazione nel libretto formativo dell'apprendista.
h. Ancora la definizione della qualifica professionale secondo la Legge n. 53/2003.
i. Un monte ore di formazione annuale non inferiore a 120 ore, la cui regolamentazione è di
competenza delle regioni e delle province autonome in accordo con il Ministero del Lavoro, il
Ministero della Pubblica Istruzione e le associazioni di datori di lavoro e lavoratori.
j. La presenza di un tutor aziendale con le competenze adeguate.
k. Il compenso dell'apprendista non deve essere basato su tariffe a cottimo e il datore di lavoro non
può recedere dal contratto senza giusta causa o giustificato motivo.
Art. 117 - Assunzione Apprendisti
Un'azienda che impiega più di 10 dipendenti può assumere apprendisti se ha mantenuto in servizio
almeno il 30% degli apprendisti i cui contratti sono scaduti nei 36 mesi precedenti.
Se nei 36 mesi precedenti sono scaduti meno di tre contratti di apprendistato, l'azienda non è tenuta
a rispettare il vincolo del 30%. Non rientrano nel conteggio dei contratti scaduti quelli risoltisi
durante o al termine del periodo di prova, così come non si considerano le dimissioni volontarie, i
licenziamenti per giusta causa o i casi in cui l'ex apprendista rifiuti di rimanere in servizio dopo la
scadenza del contratto di apprendistato.
Art. 118 - Il Periodo di Prova
Un'azienda che impiega più di 10 dipendenti può assumere apprendisti se ha mantenuto in servizio
almeno il 30% degli apprendisti i cui contratti sono scaduti nei 36 mesi precedenti.
Se nei 36 mesi precedenti sono scaduti meno di tre contratti di apprendistato, l'azienda non è tenuta
a rispettare il vincolo del 30%. Non rientrano nel conteggio dei contratti scaduti quelli risoltisi
durante o al termine del periodo di prova, così come non si considerano le dimissioni volontarie, i
licenziamenti per giusta causa o i casi in cui l'ex apprendista rifiuti di rimanere in servizio dopo la
scadenza del contratto di apprendistato.
rispetto alle maestranze specializzate e qualificate.
In caso di Studi che occupano un numero di Lavoratori inferiore a 10, il numero di Apprendisti non
può superare il 100%. Se un Datore di lavoro ha alle proprie dipendenze Lavoratori qualificati in
numero inferiore a 3, potrà assumere al massimo 3 Apprendisti.
Art. 119 - Competenze degli Enti Bilaterali
Le parti contraenti evidenziano l'importanza della formazione esterna nell'ambito dell'apprendistato
professionalizzante, che deve avvenire presso enti riconosciuti da organismi pubblici o enti bilaterali.
Questi ultimi sono anche indicati come referenti per la verifica di conformità dei contratti di
apprendistato.
Si sottolinea l'impegno dell'organismo bilaterale nazionale nel contribuire alla definizione dei profili
professionali, dei contenuti formativi e degli standard minimi di competenza, focalizzandosi
sull'integrazione dell'apprendista nel contesto professionale.
Per il conseguimento della qualificazione, l'apprendista parteciperà a formazione teorica, sia
attraverso corsi esterni sia interni, su argomenti legati alla qualifica da ottenere, seguendo un
programma di 80-120 ore medie annue retribuite, variabili a seconda del titolo di studio posseduto e
della sua rilevanza per l'attività lavorativa.
Se l'apprendista ha già un titolo di studio post-obbligo o una qualifica professionale pertinente, la
formazione si riduce a 60 ore medie annue retribuite. Le modalità di erogazione della formazione,
modulare e sia esterna sia interna, verranno definite dall'ente bilaterale, includendo una formazione
obbligatoria sulla sicurezza e prevenzione infortuni per 120 ore.
Gli apprendisti precedentemente impegnati in altri contratti di apprendistato professionalizzante,
anche in mansioni diverse, avranno una formazione adeguata alle loro precedenti esperienze,
attestando la formazione già ricevuta.
L'apprendista è obbligato a partecipare con impegno alle attività formative e, in caso di interruzione
del rapporto prima della conclusione, il datore di lavoro deve certificare la formaz ione svolta, se
richiesto dall'apprendista.
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Art. 120 - Trattamento normativo
L'apprendista ha il diritto di ricevere, salvo diversa indicazione, lo stesso trattamento normativo
riservato ai lavoratori della stessa qualifica per cui sta svolgendo il tirocinio. Le ore dedicate alla
formazione rientrano nell'orario di lavoro e pertanto vengono retribuite. Qualsiasi formazione che
si svolga al di fuori dell'orario di lavoro normale sarà compensata secondo la retribuzione oraria
ordinaria dell'apprendista. Sulla busta paga, è preferibile che la voce relativa a tale formazione
retribuita venga indicata separatamente come "formazione retribuita".
Art. 121 - Obblighi del Datore di Lavoro
Il datore di lavoro è tenuto a rispettare gli obblighi seguenti nei confronti dell'apprendista:
1. Fornire o assicurarsi che venga fornito all'apprendista l'insegnamento necessario per sviluppare le
competenze richieste dalla qualifica professionale e dal contratto di apprendistato.
2. Non impiegare l'apprendista in lavorazioni pagate a cottimo o in forme di incentivazione simili.
3. Non utilizzare l'apprendista per lavori pesanti o non attinenti alle mansioni per cui è stato assunto,
che superino le sue capacità fisiche o non siano correlati alla formazione professionale.
4. Concedere i permessi retribuiti necessari per sostenere gli esami finalizzati al conseguimento di
titoli di studio.
5. Concedere permessi, senza deduzioni dalla retribuzione, per la partecipazione obbligatoria a corsi
di formazione complementare e per i relativi esami, fino a un massimo di 8 ore settimanali per non
più di 20 settimane l'anno.
6. Per gli apprendisti minorenni, informare regolarmente la famiglia o i tutori legali sui progressi
dell'apprendista.
In riferimento al punto 3, non sono considerati lavori pesanti quelli che si svolgono in supporto al
tutor o al lavoratore qualificato, le attività di riordino del posto di lavoro e i compiti normalmente
assegnati al sesto livello del presente CCNL, a condizione che siano accessori e non preponderanti
rispetto alle mansioni previste dalla qualifica dell'apprendista.
Art. 122 - Doveri dell'Apprendista
L'apprendista è tenuto a:
1. Seguire attentamente le istruzioni fornite dal tutor, dal datore di lavoro o da chi è incaricato della
sua formazione professionale, impegnandosi al massimo nell'apprendimento.
2. Svolgere il proprio lavoro con grande diligenza.
3. Partecipare con assiduità e impegno ai corsi di formazione complementare.
4. Rispettare le norme disciplinari stabilite dal contratto collettivo e le regole dei regolamenti interni
dell'azienda, purché questi non siano in conflitto con le disposizioni contrattuali o di legge.
Anche se già in possesso di un titolo di studio, l'apprendista deve frequentare i corsi di formazione
complementare. È inoltre obbligato, se richiesto, a partecipare a eventuali incrementi di orario
previsti dal sistema della Banca delle Ore e a prestazioni di lavoro straordinario, entro il limite di
un'ora al giorno e fino a un massimo di quattro ore nel giorno di riposo settimanale.
Art. 123 - Diritti dell'Apprendista
L'apprendista ha il diritto di ricevere la formazione e l'assistenza necessarie per il suo sviluppo
professionale, secondo quanto definito nel piano formativo individuale. Inoltre, l'apprendista non
può essere impiegato in:
a) Lavoro straordinario o supplementare che superi le 120 ore all'anno. Questo limite non include il
tempo dedicato alla formazione retribuita che avviene fuori dall'orario di lavoro ordinario.
b) Lavoro a turno notturno o festivo, specialmente per quegli studi o aziende che operano 24 ore su
24.
Art. 124 – Rinvio
Le parti, in considerazione delle recenti modifiche legislative relative all'apprendistato e per tutti gli
aspetti non specificatamente tratt ati nel testo corrente, fanno riferimento all'Accordo
Interconfederale allegato al presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). Questo
accordo integrativo fornisce ulteriori dettagli e chiarimenti su come gestire gli aspetti
dell'apprendistato non direttamente disciplinati nel CCNL principale.
TITOLO LIII – Indumenti – attrezzi di lavoro
Art. 125 - Indumenti – attrezzi di lavoro
Se ai lavoratori viene richiesto di indossare divise speciali o altri indumenti specifici, le spese relative
sono a carico dell'azienda. Questo si applica anche agli indumenti di sicurezza o per motivi igienico-
sanitari, in conformità con la legislazione vigente sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'azienda deve anche fornire tutti gli attrezzi e strumenti necessari per lo svolgimento del lavoro. I
lavoratori sono responsabili della cura e della buona manutenzione di tutto ciò che viene fornito
dall'azienda e non possono effettuare modifiche senza autorizzazione. Qualsiasi modifica non
autorizzata può portare l'azienda, dopo una formale contestazione, a chiedere un risarcimento per i
danni subiti dalle retribuzioni del lavoratore.
Alla fine del rapporto di lavoro, tutti gli oggetti ricevuti in dotazione temporanea devono essere
restituiti al personale addetto. In caso di smarrimento o danneggiamento per negligenza, il lavoratore
deve sostituire o rimborsare tali oggetti.
TITOLO LIV – Codice disciplinare
(Da affiggere in luogo accessibile da tutti i Lavoratori)
Art. 126 - Doveri del Lavoratore
Il lavoratore è tenuto a eseguire le proprie funzioni con la massima dedizione e diligenza, secondo le
seguenti direttive:
a. Rispettare l'orario di lavoro fissato e seguire le procedure per la registrazione delle presenze.
b. Attuare fedelmente le istruzioni ricevute dal datore di lavoro o dai supervisori, in conformità alle
norme di lavoro, alla legge vigente e al presente CCNL.
c. Ricevere e accettare le comunicazioni ufficiali del datore di lavoro, a meno di validi motivi.
d. Mantenere la massima riservatezza sugli affari aziendali e non divulgare informazioni,
specialmente alla concorrenza, riguardanti le strategie di mercato dell'azienda.
e. Evitare di assumersi impegni o svolgere attività che possano entrare in conflitto con i doveri
fiduciari verso l'azienda o agire in maniera contraria al dovere di lealtà.
f. Comportarsi con cortesia nei confronti della clientela e di terze parti che interagiscono con
l'azienda.
g. Non accedere o permanere nei locali aziendali al di fuori dell'orario di lavoro senza valide ragioni
di servizio o senza autorizzazione.
h. Utilizzare le apparecchiature informatiche e telefoniche aziendali solo nei limiti consentiti.
i. Astenersi dal fare copie di dati o archivi senza il permesso esplicito del datore di lavoro.
j. Adempiere a tutte le disposizioni disciplinari e di lavoro vigenti in azienda, nel rispetto delle
prerogative organizzative e disciplinari del datore di lavoro, delle leggi in vigore e del presente CCNL.
Art. 127 - Disposizioni Disciplinari
Se un lavoratore non rispetta i doveri professionali, può essere soggetto a una serie di provvedimenti
disciplinari proporzionati alla gravità dell'infrazione e alle circostanze specifiche:
a. Rimprovero verbale per infrazioni minori.
b. Rimprovero scritto.
c. Multa fino a un massimo di 4 ore di retribuzione oraria normale.
d. Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di 10 giorni.
e. Licenziamento disciplinare.
Prima di prendere provvedimenti disciplinari diversi dal rimprove ro verbale, è necessaria una
contestazione formale dell'accusa al lavoratore, che deve avvenire per iscritto e deve includere una
descrizione specifica dell'infrazione. Il lavoratore ha il diritto di rispondere alle accuse entro 5 giorni
lavorativi dalla notifica e di richiedere un incontro con il datore di lavoro.
Il provvedimento disciplinare deve essere adottato entro 20 giorni lavorativi dalla scadenza del
termine per la presentazione delle giustificazioni del lavoratore e deve essere comunicato per iscritto,
preferibilmente attraverso lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Per esempio, una multa può essere applicata per ritardi ripetuti, negligenza nel lavoro, rifiuto di
seguire le regole del posto di lavoro, assenze non giustificate per un'intera giornata o presentarsi al
lavoro sotto l'influenza di alcol o droghe.
La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione può essere applicata per danni causati
intenzionalmente alle proprietà aziendali, recidiva in stato di ubriachezza o uso di sostanze
psicotrope al lavoro, e per ripetute violazioni delle regole.
Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con preavviso, può essere applicato per assenze
prolungate senza giustificazione, gravi violazioni delle regole o abuso di fiducia, tra gli altri.
Il licenziamento per giusta causa, senza preavviso, può essere utilizzato per comportamenti che
causano un'irreversibile lesione del rapporto fiduciario, come divulgare informazioni riservate,
compiere atti di violenza, molestie sessuali, o danneggiamenti volontari.
Se un lavoratore viene sospeso cautelativamente, la sospensione non deve superare i 15 giorni e serve
a consentire l'esaurimento della procedura di contestazione. Se il licenziamento non viene eseguito,
il periodo di sospensione cautelare dovrebbe essere pagato, a meno che non si raggiunga un diverso
accordo con il lavoratore. Il lavoratore potrebbe anche dover risarcire eventuali danni causati.
Art. 128 - Codice disciplinare
Le norme disciplinari indicate nel titolo del contratto, così come quelle contenute in regolamenti o
accordi aziendali riguardanti sanzioni disciplinari, devono essere comunicate ai lavoratori attraverso
l'affissione in aree comuni accessibili a tutti, come previsto dall'Articolo 7 della Legge n. 300 del
1970, nota come Statuto dei Lavoratori.
In caso di ricezione di un provvedimento disciplinare, il lavoratore che desidera contestarne la
validità ha il diritto di utilizzare i meccanismi di conciliazione definiti dall'Articolo 7 della Legge n.
300/70 e dalle sue eventuali modifiche e integrazioni, o di utilizzare i procedimenti previsti dal
contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) pertinente. Queste procedure sono pensate per
facilitare la risoluzione delle dispute in modo giusto e imparziale.
TITOLO LV – Risoluzione del rapporto di lavoro – preavviso
Art. 129 - Recesso del Datore di lavoro
Conformemente alla Legge n. 604 del 15 luglio 1966, alla Legge n. 300 del 20 maggio 1970 e alle
modifiche introdotte dalla Legge n. 108 dell'11 maggio 1990, il datore di lavoro ha la facoltà di
recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato per "giusta causa" o "giustificato motivo",
definiti come segue:
Recesso per "giustificato motivo soggettivo" (con preavviso):
Si verifica, ai termini dell'articolo 1 della Legge n. 604/1966, in caso di inadempimento significativo
o prolungato degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore, che tuttavia non sia così grave da
impedire la continuazione temporanea del rapporto di lavoro. Questa condizione si applica anche in
caso di reiterazione di specifiche violazioni delle norme disciplinari che hanno portato a sanzioni
precedentemente comminate, come specificato nel paragrafo A) dell'Articolo 127. Recesso per "giusta
causa" (senza preavviso):
È attuabile quando ricorrono le circostanze descritte nel paragrafo B) dell'Articolo 127.
Art. 130 – Rinvio
Per qualsiasi altra causa di cessazione del rapporto di lavoro, in particolare per licenziamento per
motivi economici, licenziamento disciplinare o licenziamento discriminatorio, si rimanda
integralmente a quanto previsto dalla Legge del 10 dicembre 2014 n. 183 (jobs act) e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art. 131 - Recesso del Lavoratore
Le dimissioni volontarie, che esprimono la volontà del dipendente di terminare il contratto di lavoro,
devono essere formalizzate seguendo le modalità stabilite al comma 4 dell'articolo 55 del Decreto
Legislativo n. 151/2001 e ai commi 17 e successivi dell'articolo 4 della Legge n. 92/2012, altrimenti la
rescissione sarà considerata nulla.
Art. 132 - Periodo di preavviso
Il periodo di preavviso stabilito dal contratto di lavoro non deve sovrapporsi con il periodo di ferie o
di congedo matrimoniale, a meno che non vi sia una specifica richiesta da parte del lavoratore e un
conseguente accordo tra le parti.
Qualora una delle parti dovesse recedere dal rapporto di lavoro senza rispettare i termini di preavviso
previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), o nel caso in cui il preavviso fornito sia
insufficiente, sarà tenuta a versare all’altra parte un'indennità equivalente alla retribuzione che
sarebbe stata dovuta per il periodo di preavviso non dato o insufficiente. Questa indennità sostitutiva
sarà considerata ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR).
Al lavoratore a cui è stato comunicato il preavviso di licenziamento, possono essere concessi brevi
permessi retribuiti per la ricerca di un nuovo impiego.
I termini di preavviso obbligatori per entrambe le parti contraenti sono dettagliati come segue:
Livelli fino a 5 anni
d’anzianità
fino a 10 anni
d’anzianità
oltre a 10 anni
d’anzianità
Quadro
I livello
II Livello
60 giorni di
calendario
90 giorni di
calendario
120 giorni di
calendario
III Livello
IV Livello
V Livello
30 giorni di
calendario
45 giorni di
calendario
60 giorni di
calendario
VI Livello
VII Livello
20 giorni di
calendario
30 giorni di
calendario
45 giorni di
calendario
Il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo alla data di presentazione della lettera di
dimissioni o di licenziamento.
TITOLO LVI – Risarcimento danni
Art. 133 - Risarcimento danni
In caso di danni o perdite provocati volontariamente o a seguito di una grave colpa dimostrata del
dipendente, il datore di lavoro ha il diritto di operare delle ritenute sulla retribuzione come
risarcimento. Queste devono essere rivendicate in modo tempestivo e ufficiale dal datore di lavoro,
in linea con quanto stabilito dall'articolo 7 della Legge n. 300/70. Il rimborso per i danni effettivi può
essere suddiviso in rate dalla paga del lavoratore, fino a un massimo di un quinto dello stipendio.
All'atto della cessazione del rapporto lavorativo, qualsiasi somma residua da ritenere può essere
detratta dall'importo complessivo che spetta al lavoratore, senza superare i limiti e le norme
giuridiche che non ammettono deroghe.
TITOLO LVII – Allineamento contrattuale
Art. 134 - Lavoratori provenienti da altro CCNL
In occasione dell'applicazione iniziale di questo CCNL ai dipendenti precedentemente regolati da
differenti CCNL, occorrerà seguire questi criteri di allineamento, mantenendo la facoltà di concedere
condizioni più favorevoli se presenti:
Inquadramento Contrattuale:
Il lavoratore sarà valutato e posizionato nuovamente secondo le mansioni effettivamente svolte
all'interno dell'azienda, rifacendosi alle categorie del personale stabilite dal presente CCNL. Questo
potrebbe comportare una diversa classificazione rispetto al livello di inquadramento preesistente.
Inquadramento Retributivo:
Conformemente al principio che la retribuzione non può essere ridotta, il passaggio a questo CCNL
non dovrà comportare per i dipendenti già impiegati un peggioramento delle condizioni economiche
complessive precedentemente accordate. Di conseguenza, la retribuzione lorda annuale che spetta al
lavoratore al momento del passaggio di CCNL dovrà essere mantenuta, a meno di miglioramenti
specifici.
La nuova retribuzione annua, che verrà rico nosciuta con l'applicazione di questo CCNL, sarà
calcolata includendo la Paga Base Nazionale Mensile per 13 mesi, un'indennità annuale e mensile
per la mancata contrattazione di secondo livello per 12 mesi, o, alternativamente, una somma
concordata in sede di contrattazione di secondo livello e/o un'aggiunta denominata “Superminimo
assorbibile ad personam”, che verrà determinata in modo da eguagliare l'importo annuale già
percepito in precedenza.
TITOLO LVIII – Benefici fiscali accordi di secondo livello territoriali od aziendali
Art. 135 - Benefici fiscali accordi di secondo livello territoriali od aziendali
Le parti, con l'obiettivo di promuovere l'occupazione e il reddito dei lavoratori, esprimono un
interesse comune nel moltiplicare le forme di remunerazione che godono di una fiscalità ridotta e
minori oneri previdenziali. Si impegnano inoltre a privilegiar e negli accordi collettivi quegli
strumenti previsti dalla normativa che consentono la "detassazione" e la "decontribuzione" su parti
significative della retribuzione legate a miglioramenti in termini di produttività, qualità, redditività,
innovazione ed efficienza organizzativa, o altri elementi che contribuiscano al rafforzamento della
competitività dell'azienda. Le parti si accordano per aggiornare le regolamentazioni di riferimento a
questo articolo in caso di eventuali cambiamenti nelle normative pertinenti.
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SOMMARIO
TITOLO I - Aspetti generali
Art.1 Inscindibilità
Art.2 Disposizioni
TITOLO II - Diritti sindacali e d’associazione
Art.3 Sindacato
Art.4 R.S.A. (Rappresentanza Sindacale Aziendale)
Art.5 Rappresentanza Sindacale Territoriale (RST) e i Suoi Poteri
Art.6 Diritto d’affissione
Art.7 Assemblea e Referendum
Art.8 Rappresentanza dei Lavoratori
Art.9 Trattenuta sindacale
TITOLO III - Livelli di contrattazione
Art.10 Livelli di Contrattazione
Art.11 Contrattazione Collettiva
Art.12 Contrattazione aziendale
Art.13 Contrattazione di secondo livello
Art.14 Distribuzione CCNL
Art.15 Efficacia
TITOLO IV - Mobilità e mercato del lavoro
Art.16 Mobilità e Mercato del Lavoro
TITOLO V - Gli istituti del nuovo mercato del lavoro
Art.17 Il normale rapporto a tempo pieno e indeterminato
Art.18 Il rapporto a tempo indeterminato ex L 183/2014 (Jobs Act) e successive modifiche
Art.19 Istituti del nuovo mercato del lavoro
1. Part-time
2. Tempo Determinato
3. Lavoro a tempo ripartito
4. Lavoro a chiamata
5. Somministrazione di lavoro
6. Telelavoro
7. Lavoro intermittente
TITOLO VI - Lavoro a tempo parziale (Part Time)
Art.20 Lavoro a tempo parziale : Definizione e Disciplina
Art.21 Lavoro a tempo parziale : Condizioni di assunzione
Art.22 Lavoro a tempo parziale post Partum
Art.23 Lavoro a tempo parziale per esigenze di assistenza o cura
TITOLO VII - Lavoro a tempo determinato
Art.24 Lavoro a Tempo Determinato : Assunzione-Durata massima-Proroghe e Rinnovi-Diritti-Limiti
Art.25 Tredicesima mensilità
Art.26 Lavoro a Tempo Determinato: Trattamento di Fine Rapporto
TITOLO VIII - Lavoro ripartito
Art.27 Lavoro Ripartito : Definizione
TITOLO IX - Lavoro a chiamata
Art.28 Lavoro a chiamata : Definizione
Art.29 Lavoro a chiamata : forma e comunicazioni
Art.30 Lavoro a chiamata : condizioni
Art.31 Lavoro a chiamata : indennità di disponibilità
Art.32 Lavoro a chiamata : divieti e condizioni
TITOLO X - Contratto di somministrazione di lavoro
Art.33 Il Contratto di Somministrazione di Lavoro : condizioni
Art.34 Telelavoro (Tipologia – Formazione ed Organizzazione)
Art.35 Telelavoro : protezione dei dati
Art.36 Telelavoro : tempo di lavoro
Art.37 Telelavoro : diritti del Telelavoratore
Art.38 Telelavoro : telecontrollo
Art.39 Telelavoro : competenza normativa della Commissione Bilaterale
Art.40 Telelavoro : contrattazione di secondo livello
Art.41 Lavoro Intermittente : definizione
Art.42 Lavoro intermittente : forma e comunicazioni
Art.43 Lavoro Intermittente : trattamento economico
Art.44 Si riportano i trattamenti da riconoscere al Lavoratore Intermittente :
Art.45 Disponibilità ed attesa di chiamata nel Lavoratore Intermittente :
Art.46 Lavoro intermittente : divieti e condizioni
TITOLO XI - Costituzione del rapporto di lavoro
Art.47 Assunzione
Art.48 Visita medica preassuntiva
TITOLO XII - Mansioni del lavoratore
Art.49 Mansioni Promiscue
Art.50 Mutamento di mansioni e “Factotum”
TITOLO XIII -Orario di lavoro
Art.51 Orario di lavoro : definizione
Art.52 Orario di lavoro : sospensione
Art.53 Orario di lavoro discontinuo o lavoro d’attesa
TITOLO XIV - Personale non soggetto a limitazione d’orario
Art.54 Personale non soggetto a limitazione d’orario
TITOLO XV - Riposo giornaliero e riposo settimanale
Art.55 Riposo giornaliero
Art.56 Riposo settimanale
TITOLO XVI - Permessi
Art.57 Permessi
TITOLO XVII - Festività e festività abolite
Art.58 Festività
Art.59 Festività abolite
TITOLO XVIII - Intervallo per la consumazione dei pasti
Art.60 Intervallo per la consumazione dei pasti
TITOLO XIX - Congedo per matrimonio
Art.61 Congedo per matrimonio
TITOLO XX - Volontariato
Art.62 Volontariato
TITOLO XXI - Lavoratori studenti
Art.63 Lavoratori studenti
TITOLO XXII - Maternità – Congedi parentali
Art.64 Gravidanza e puerperio
Art.65 In conformità con le normative vigenti al momento della redazione del CCNL
TITOLO XXIII - Ferie
Art.66 Ferie
TITOLO XXIV - Malattia od infortunio non professionali
Art.67 Malattia od infortunio non professionali
TITOLO XXV - Malattia e/o infortunio professionali
Art.68 Disciplina Malattia ed Infortunio Professionali
TITOLO XXVI - Aspettativa non retribuita per malattia od infortunio
Art.69 Aspettativa non retribuita per malattia ed infortunio
TITOLO XXVII - Polizze infortuni professionali od extraprofessionali
Art.70 Polizze infortuni professionali od extraprofessionali
TITOLO XXVIII - Trattamento di fine rapporto TFR
Art.71 TFR
Art.72 Trattamento di Fine Rapporto : corresponsione
Art.73 Trattamento di Fine Rapporto : anticipazioni
TITOLO XXIX - Tutela della salute e integrità fisica del lavoratore – ambiente di lavoro
Art.74 Tutela della salute e dell’integrità fisica del lavoratore – ambiente di lavoro
TITOLO XXX - Impianti di video sorveglianza
Art.75 Impianti di video sorveglianza
TITOLO XXXI - Obbligo di fedeltà – patto di non concorrenza
Art.76 Obbligo di fedeltà e patto di non concorrenza
TITOLO XXXII - Diritti del lavoratore
Art.77 Diritti del lavoratore
Art.78 Corresponsione della retribuzione
TITOLO XXXIII - Cessione – trasformazione dell’azienda
Art.79 Cessione – trasformazione dell’azienda
TITOLO XXXIV - Ente Bilaterale : Definizione e Finalità
Art.80 Ente Bilaterale
Art.80.1 Iscrizione del Lavoratori e dell’ Azienda, Adempimenti Obbligatori
Art.80.2 Contributo Obbligatorio dell’Ente Generale Bilaterale
Art.80.3 Responsabilità in Caso di Omissioni delle Aziende
Art.81 Iscrizione dei Lavoratori e dell’ Azienda. Adempimenti obbligatori
Art.82 Contributo obbligatorio in favore dell’Ente Bilaterale
Art.83 Omissioni delle Aziende – Responsabilità
TITOLO XXXV - Composizione delle controversie
Art.84 Composizione delle controversie
TITOLO XXXVI - Previdenza complementare
Art.85 Previdenza complementare
TITOLO XXXVII - Patronati
Art.86 Patronati
TITOLO XXXVIII - Contributo d’assistenza contrattuale
Art.87 Contributo d’ Assistenza Contrattuale
TITOLO XXXIX - Privacy
Art.88 Privacy
TITOLO XL - Sfera di competenza
Art.89 Sfera di Competenza
Art.90 Quadri
Art.91 Quadri : orario part-time speciale
Art.92 Quadri : formazioni e aggiornamento ed assegnazione della qualifica
Art.93 Quadri : assistenza sanitaria
TITOLO XLI - Classificazione unica
Art.94 Classificazione Unica
Art.95 Scala classificatoria Settore Commercio e Servizi
Art.96 Scala classificazione Settore Turismo
TITOLO XLII - Periodo di prova
Art.97 Periodo di prova
TITOLO XLIII - Tabelle retributive
Art.98 Tabelle retributive Settore Commercio e Servizi
Art.99 Tabelle retributive Settore Turismo
TITOLO XLIV - Trattamento economico
Art.100 Trattamento economico
Art.101 Indennità di cassa
Art.102 Aumenti periodici d’anzianità
TITOLO XLV - Lavoro ordinario festivo – notturno
Art.103 Lavoro Ordinario
Art.104 Lavoro Notturno
Art.105 Lavoro Festivo Notturno
TITOLO XLVI - Lavoro straordinario
Art.106 Lavoro straordinario
TITOLO XLVII - Trasferimento – trasferta - distacco o comando
Art.107 Trasferimento – trasferta - distacco o comando
Art.108 Trasferimento
Art.109 Trasferta
Art.110 Distacco
Art.111 Modificabilità della presente disciplina
TITOLOXLVIII - Apprendistato
Art.112 Natura e disciplina generale
Art.113 Durata
Art.114 Disciplina previdenziale
Art.115 Malattia Infortuni
Art.116 Assunzione
Art.117 Assunzione Apprendisti
Art.118 Il Periodo di Prova
Art.119 Proporzione Numerica
Art.120 Competenze degli Enti Bilaterali
Art.121 Trattamento normativo
Art.122 Obblighi del Datore di Lavoro
Art.123 Doveri dell’ Apprendista
Art.124 Diritti dell’apprendista
Art.125 Rinvio
TITOLO XLIX - Indumenti – attrezzi di lavoro
Art.126 Indumenti – attrezzi di lavoro
TITOLO L - Codice Disciplinare ( Da affiggere in luogo accessibili da tutti i Lavoratori )
Art.127 Doveri del Lavoratore
Art.128 Disposizioni Disciplinari
Art.129 Codice disciplinare
TITOLO LI - Risoluzione del rapporto di lavoro – preavviso
Art.130 Recesso del Datore di lavoro
Art.131 Rinvio
Art.132 Recesso del Lavoratore
Art.133 Periodo di preavviso
TITOLO LII - Risarcimento danni
Art.134 Risarcimento danni
TITOLO LIII -Allineamento contrattuale
Art.135 Lavoratori provenienti da altro CCNL
TITOLO LIV - Benefici fiscali accordi di secondo livello territoriali od aziendali
Art.136 Benefici fiscali accordi di secondo livello territoriali od aziendali
TITOLO LV - Clausole di miglior favore
Art.137 Clausole di miglior favore
TITOLO LVI - Deposito del Contratto
Art.138 Registro dei contratti